N. 823 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2004
Ordinanza emessa il 23 giugno 2004 dal giudice di pace di Torino nel procedimento civile vertente tra Chiappero Luigi contro Comune di Venaria Reale Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Contrasto con il sistema delle sanzioni accessorie del codice della strada - Irrogazione della decurtazione a titolo di responsabilita' oggettiva - Violazione del principio della responsabilita' personale - Lesione del diritto di difesa del proprietario obbligato alla denuncia (ed eventualmente del soggetto ingiustamente indicato come conducente) - Violazione del principio di uguaglianza - Disparita' di trattamento fra proprietari di veicoli, a seconda che siano titolari o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche - Irragionevolezza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27.(GU n.43 del 3-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6620/04 r.g. promossa da Chiappero Luigi elettivamente domiciliato in Torino, via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avv. Cristiano Burdese che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ricorrente; Contro Comune di Venaria Reale (Torino) in persona del Comandante il Corpo di Polizia Municipale, dott. Vivaldi Luca, resistente. Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a sensi dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992. F a t t o Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2004 il sig. Chiappero Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Burdese in forza di delega a margine del ricorso medesimo, proponeva opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 466V/2003/V prot. n. 5947/2003 effettuato dal Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale, accertamento notificatogli in data 15 dicembre 2003 e con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del codice della strada commessa in data 29 novembre 2003 sulla strada provinciale n. 1 direzione Venaria Reale all'altezza del km. 14 essendo stato accertato che un autoveicolo di sua proprieta' procedeva in tale data e luogo a velocita' tale da superare di 27 km/h il limite ivi consentito. Tra i vari motivi posti a base del ricorso e' stata preliminarmente sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada, d.lgs. n. 285/2003 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decurtazione dei punti della patente in capo al proprietario del veicolo per le violazioni in cui non sia stato possibile identificare il conducente. A fondamento della sollevata eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada quale ora introdotto, il ricorrente ha rilevato che: se l'art. 27 della Costituzione enuncia il principio per il quale la responsabilita' penale e' personale, in materia di sanzioni amministrative viene richiesta con il principio generale stabilito dall'art. 3 della legge n. 689/1981 la presenza dello stesso elemento soggettivo delle contravvenzioni essendo necessaria almeno la colpa, cosi' evidenziando l'intento di non sottoporre l'illecito amministrativo ad un accertamento di responsabilita' oggettiva; il successivo art. 6 della richiamata legge n. 689/1981 ha introdotto l'istituto della solidarieta' prevedendo la responsabilita' in solido del proprietario della cosa che servi' a commettere la violazione con l'autore della violazione e cio' in sintonia con l'art. 196 del nuovo codice della strada che sancisce il principio di solidarieta' tra il proprietario del veicolo e l'autore di una violazione; peraltro sia la legge n. 689/1981 che l'art. 196 del nucvo codice della strada sanciscono la solidarieta' tra il proprietario della cosa o del veicolo e l'autore della violazione esclusivamente con riferimento al pagamento di una somma pecuniaria mentre la detrazione dei punti prevista dall'art. 126-bis e' sanzione di carattere afflitivo ma non e' sanzione pecuniaria; per di piu' la sanzione rappresentata dalla detrazione di punti della patente non viene nemmeno considerata sanzione accessoria non risultando inserita nel secondo comma, lettera c) dell'art. 210 del nuovo codice della strada che riguarda le sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida. Il ricorrente ha inoltre rilevato che le modalita' di decurtazione di punti della patente nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto quali previste dall'art. 126-bis in esame violano anche il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione posto che: se il proprietario del veicolo non e' titolare di patente di guida nessuna decurtazione di punti potra' essergli inflitta, pur se possa risultare solidale con il conducente del quale non abbia fornito i dati personali; se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante e' tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente e se non vi provvede e' soggetto ad una sanzione pecuniaria ma non alla sanzione della decurtazione dei punti della patente che resta sempre e solo a carico della persona fisica titolare di patente che, in quanto proprietario del veicolo, si trovi ad essere solidale con il conducente autore della violazione e del quale non abbia fornito i dati all'organo di polizia che procede. Sulla rilevanza della questione e sulla sua non manifesta infondatezza La questione di legittimita' costituzionale proposta dal ricorrente, proprietario del veicolo a carico del quale venne accertata l'infrazione, appare rilevante nel giudizio in corso, posto che l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe l'automatica decurtazione di punti della patente di esse ricorrente, solo in forza di quanto previsto dalla norma in esame. E' bensi' vero che con riferimento a questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta venne per inciso rilevato, dichiarandosi l'infondatezza di detta questione, che la responsabilita' del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale; che l'art. 27 Cost., precisando che la responsabilita' penale e' personale, si riferisce alle pene ed e' percio' inapplicabile alle sanzioni amministrative e che la richiamata sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta essere sproporzionata ne' irragionevole, essendo coerente con la finalita', perseguita dal legislatore, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose cosi' non violando l'art. 3 Cost. sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure sanzionatorie. (Corte cost. ordin. 9 febbraio 2001, n. 33). Nel caso di specie, pero', l'art. 126-bis come ora introdotto, prevede una sanzione, e cioe' la regolamentazione della patente a punti con possibile decurtazione dei medesimi, che dovrebbe essere una sanzione accessoria ma che pero' tale non appare visto che non ne e' fatto richiamo nell'art. 210 del d.lgs. n. 285/1992, ne' in altra norma successiva; per di piu', anche nell'attuale art. 116 dello stesso nuovo codice della strada non e' fatto riferimento a tale tipo di sanzione. La conclusione che allora si prospetta e' che il legislatore si sia discostato dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada. E' poi da evidenziare che l'art. 196 del codice della strada, che pone il principio di solidarieta', precisa che il proprietario del veicolo (ed i soggetti ad esso equiparati) e' obbligato «in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta» facendo espressamente riferimento solo alle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Di fatto che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie siano anche i soggetti obbligati in solido come previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981 e dal richiamato art. 196 del codice della strada salvo non sia data la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volonta' del proprietario e' stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. civ. 18 agosto 1997, n. 7666). Il richiamato art. 126-bis quale ora introdotto prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo responsabile della violazione accertata la segnalazione per la decurtazione dei punti della patente venga effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Ergo il proprietario del veicolo puo' essere soggetto ad una sanzione come quella della decurtazione dei punti della sua patente per il solo fatto di non aver comunicato i dati del conducente ma in forza di un principio che non puo' essere ricondotto a quello di solidarieta' di cui all'art. 196 che riguarda diversa fattispecie e cioe' le sanzioni amministrative pecuniarie e per di piu' senza che si preveda espressamente che possa fornire una prova liberatoria come quella rappresentata dalla circolazione invito domino. Parrebbe in sostanza che la mancata possibilita' per il proprietario di identificare e comunicare i dati del conducente autore della violazione ponga automaticamente a suo carico una sanzione a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto questo che esula dalla regolamentazione delle sanzioni amministrative visto che l'art. 3 della legge n. 689/1981 richiede pur sempre che per l'applicazione di una sanzione amministrativa vi sia una responsabilita' dolosa o colposa, cosi' introducendo un principio di responsabilita' personale quanto meno a titolo di colpa e prevedendo la possibilita' di fornire una prova liberatoria (come la presenza di circolazione invito domino) laddove vi siano gli estremi per dichiarare l'esistenza di una solidarieta' con altro soggetto. Sotto questo aspetto pare potersi prospettare la violazione del principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost. Altro aspetto di incostituzionalita' della norma in questione pare potersi prospettare in relazione al secondo comma dell'art. 24 Cost. prevedendosi un obbligo di denuncia in capo al proprietario del veicolo nel caso in cui gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente, obbligo di denuncia che sussiste solo in capo a determinati soggetti e che invece cosi' posto pare limitare il diritto di difesa del cittadino, imponendogli un obbligo che non sempre e' in grado di assolvere, soprattutto se si fa riferimento a veicoli di famiglie numerose od anche al veicolo di un professionista che venga utilizzato dai componenti l'ufficio dello stesso. La violazione del secondo comma dell'art. 24 Cost. potrebbe essere anche prospettata nei confronti del soggetto che il proprietario del veicolo indichi come il conducente che commise la violazione avendo avuto la possibilita' per i motivi piu' strani di venire a conoscenza dei suoi dati personali e dei dati della sua patente quando magari detto soggetto non si era mai posto alla guida del veicolo con il quale venne commessa l'infrazione. La violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'uguaglianza L'art. 126 qui in esame oltre a prevedere l'obbligo del proprietario del veicolo di indicare i dati del conducente che ha commesso la violazione accertata prevede anche che nei casi in cui il veicolo sia di proprieta' di una persona giuridica il suo legale rappresentante od un suo delegato sia tenuto a fornire i dati identificativi del conducente senza peraltro prevedere la decurtazione di punti di alcuna patente, precisando anche che se il proprietario del veicolo omette di fornire tali dati si applica, a suo carico, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma 8 e cioe' il pagamento di una somma da euro 343,35 ad euro 1.376,55. In pratica allora il legale rappresentante di una persona giuridica che ometta di fornire i dati identificativi del conducente del veicolo che ha commesso l'infrazione sara' solo soggetto a detta sanzione pecuniaria senza che venga effettuata alcuna decurtazione di punti e nessuna decurtazione di punti potrebbe venir effettuata anche a carico del proprietario del veicolo che non sia munito di patente, circostanza questa tutt'altro che peregrina non essendo richiesta la presenza di tale documento per l'acquisto di veicoli. Si ha dunque un diverso trattamento in riferimento alla decurtazione dei punti a seconda che l'intestazione del veicolo sia in capo a persona non munita di patente o di persona che invece ne sia munita o di persona giuridica ma sempre e solo in presenza dell'identica omissione dell'indicazione dei dati identificativi del conducente che ha commesso la violazione. Possono allora sorgere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata con riferimento all'art. 3 Cost.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, del nuovo codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24, e 27 della Costituzione, per i motivi di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio. Torino, addi' 23 giugno 2004 Il giudice di pace: Palotti di Zumaglia 04C1136