N. 823 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2004

Ordinanza  emessa il 23 giugno 2004 dal giudice di pace di Torino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Chiappero Luigi contro Comune di
Venaria Reale

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i  dati  nel termine previsto - Contrasto con il sistema
  delle  sanzioni  accessorie  del  codice della strada - Irrogazione
  della   decurtazione   a  titolo  di  responsabilita'  oggettiva  -
  Violazione  del principio della responsabilita' personale - Lesione
  del  diritto di difesa del proprietario obbligato alla denuncia (ed
  eventualmente  del soggetto ingiustamente indicato come conducente)
  -   Violazione   del   principio  di  uguaglianza -  Disparita'  di
  trattamento  fra  proprietari  di  veicoli,  a  seconda  che  siano
  titolari  o  meno  di  patente e che si tratti di persone fisiche o
  giuridiche - Irragionevolezza.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  aggiunto  dall'art. 7  del d.lgs 15 gennaio 2002, n. 9, e
  modificato  dall'art. 7,  comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.43 del 3-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 6620/04   r.g.  promossa  da  Chiappero  Luigi  elettivamente
domiciliato  in  Torino,  via Bligny n. 15 presso lo studio dell'avv.
Cristiano  Burdese  che  lo  rappresenta  e difende come da delega in
atti, ricorrente;
    Contro Comune di Venaria Reale (Torino) in persona del Comandante
il Corpo di Polizia Municipale, dott. Vivaldi Luca, resistente.
Oggetto:  Opposizione  a  sanzione  amministrativa  a sensi dell'art.
                   204-bis del d.lgs. n. 285/1992.

                              F a t t o

    Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 febbraio 2004 il
sig.  Chiappero  Luigi  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Cristiano
Burdese  in forza di delega a margine del ricorso medesimo, proponeva
opposizione avverso l'accertamento di violazione n. 466V/2003/V prot.
n. 5947/2003  effettuato  dal  Corpo di Polizia Municipale di Venaria
Reale,  accertamento  notificatogli in data 15 dicembre 2003 e con il
quale  gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8 del
codice  della  strada  commessa in data 29 novembre 2003 sulla strada
provinciale  n. 1  direzione  Venaria  Reale  all'altezza  del km. 14
essendo   stato  accertato  che  un  autoveicolo  di  sua  proprieta'
procedeva  in  tale  data  e luogo a velocita' tale da superare di 27
km/h il limite ivi consentito.
    Tra   i   vari   motivi   posti  a  base  del  ricorso  e'  stata
preliminarmente  sollevata  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma  secondo  del  nuovo  codice  della strada,
d.lgs. n. 285/2003 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che
ha  convertito  in legge con modificazioni il decreto-legge 27 giugno
2003,   n. 151,   per  contrasto  con  gli  articoli  3  e  27  della
Costituzione,  nella  parte  in cui prevede la decurtazione dei punti
della  patente  in capo al proprietario del veicolo per le violazioni
in cui non sia stato possibile identificare il conducente.
    A fondamento della sollevata eccezione di incostituzionalita' del
richiamato  art. 126-bis, comma secondo del nuovo codice della strada
quale  ora  introdotto,  il  ricorrente ha rilevato che: se l'art. 27
della   Costituzione   enuncia   il   principio   per   il  quale  la
responsabilita'   penale   e'   personale,  in  materia  di  sanzioni
amministrative  viene  richiesta  con il principio generale stabilito
dall'art. 3 della legge n. 689/1981 la presenza dello stesso elemento
soggettivo  delle contravvenzioni essendo necessaria almeno la colpa,
cosi'   evidenziando   l'intento   di   non   sottoporre   l'illecito
amministrativo  ad  un  accertamento di responsabilita' oggettiva; il
successivo  art. 6  della  richiamata legge n. 689/1981 ha introdotto
l'istituto della solidarieta' prevedendo la responsabilita' in solido
del proprietario della cosa che servi' a commettere la violazione con
l'autore della violazione e cio' in sintonia con l'art. 196 del nuovo
codice  della strada che sancisce il principio di solidarieta' tra il
proprietario  del  veicolo e l'autore di una violazione; peraltro sia
la  legge  n. 689/1981  che  l'art. 196 del nucvo codice della strada
sanciscono  la  solidarieta'  tra  il  proprietario  della cosa o del
veicolo e l'autore della violazione esclusivamente con riferimento al
pagamento  di  una  somma  pecuniaria  mentre la detrazione dei punti
prevista  dall'art. 126-bis e' sanzione di carattere afflitivo ma non
e'  sanzione  pecuniaria; per di piu' la sanzione rappresentata dalla
detrazione  di  punti  della  patente  non  viene nemmeno considerata
sanzione  accessoria  non  risultando  inserita  nel  secondo  comma,
lettera  c)  dell'art. 210 del nuovo codice della strada che riguarda
le  sanzioni  concernenti i documenti di circolazione e la patente di
guida.
    Il   ricorrente   ha   inoltre   rilevato  che  le  modalita'  di
decurtazione di punti della patente nel caso in cui il conducente sia
rimasto sconosciuto quali previste dall'art. 126-bis in esame violano
anche   il  principio  di  eguaglianza  previsto  dall'art.  3  della
Costituzione  posto  che:  se  il  proprietario  del  veicolo  non e'
titolare  di  patente  di  guida nessuna decurtazione di punti potra'
essergli  inflitta, pur se possa risultare solidale con il conducente
del  quale non abbia fornito i dati personali; se il proprietario del
veicolo risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante e'
tenuto a fornire i dati personali e della patente del conducente e se
non  vi  provvede  e' soggetto ad una sanzione pecuniaria ma non alla
sanzione  della decurtazione dei punti della patente che resta sempre
e  solo  a  carico  della  persona fisica titolare di patente che, in
quanto  proprietario  del veicolo, si trovi ad essere solidale con il
conducente  autore  della  violazione e del quale non abbia fornito i
dati all'organo di polizia che procede.
Sulla   rilevanza   della   questione   e  sulla  sua  non  manifesta
                            infondatezza
    La   questione   di   legittimita'  costituzionale  proposta  dal
ricorrente,  proprietario  del  veicolo  a  carico  del  quale  venne
accertata l'infrazione, appare rilevante nel giudizio in corso, posto
che   l'eventuale  rigetto  del  ricorso  comporterebbe  l'automatica
decurtazione di punti della patente di esse ricorrente, solo in forza
di quanto previsto dalla norma in esame.
    E'  bensi'  vero  che con riferimento a questione di legittimita'
costituzionale  sollevata in riferimento alla sanzione accessoria del
fermo  amministrativo  del veicolo condotto da persona con patente di
guida scaduta venne per inciso rilevato, dichiarandosi l'infondatezza
di  detta  questione,  che  la responsabilita' del proprietario di un
veicolo  per  le  violazioni  commesse  da  chi  si  trovi alla guida
costituisce,  nel  sistema delle sanzioni amministrative previste per
le  violazioni  delle  norme  relative alla circolazione stradale, un
principio  di ordine generale; che l'art. 27 Cost., precisando che la
responsabilita'  penale  e'  personale,  si riferisce alle pene ed e'
percio'   inapplicabile   alle   sanzioni  amministrative  e  che  la
richiamata  sanzione del fermo amministrativo del veicolo non risulta
essere  sproporzionata  ne'  irragionevole,  essendo  coerente con la
finalita', perseguita dal legislatore, di dare una risposta effettiva
ed  immediata  alle  condotte  potenzialmente  pericolose  cosi'  non
violando  l'art.  3  Cost.  sotto  il  profilo del canone generale di
ragionevolezza  e proporzionalita' delle misure sanzionatorie. (Corte
cost. ordin. 9 febbraio 2001, n. 33).
    Nel  caso  di  specie, pero', l'art. 126-bis come ora introdotto,
prevede  una  sanzione,  e  cioe' la regolamentazione della patente a
punti  con  possibile  decurtazione dei medesimi, che dovrebbe essere
una sanzione accessoria ma che pero' tale non appare visto che non ne
e'  fatto richiamo nell'art. 210 del d.lgs. n. 285/1992, ne' in altra
norma  successiva;  per  di  piu',  anche nell'attuale art. 116 dello
stesso nuovo codice della strada non e' fatto riferimento a tale tipo
di sanzione.
    La  conclusione  che allora si prospetta e' che il legislatore si
sia  discostato  dal  sistema  generale delle sanzioni accessorie del
codice della strada.
    E' poi da evidenziare che l'art. 196 del codice della strada, che
pone  il  principio  di solidarieta', precisa che il proprietario del
veicolo  (ed  i  soggetti ad esso equiparati) e' obbligato «in solido
con  l'autore  della  violazione  al  pagamento della somma da questi
dovuta,  se  non  prova  che  la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro  la  sua  volonta» facendo espressamente riferimento solo alle
violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.
    Di fatto che destinatari delle sanzioni amministrative accessorie
siano  anche i soggetti obbligati in solido come previsto dall'art. 6
della  legge  n. 689/1981  e dal richiamato art. 196 del codice della
strada  salvo  non  sia data la prova che la circolazione del veicolo
sia  avvenuta  contro  la volonta' del proprietario e' stato ribadito
dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  (Cass.  civ. 18 agosto 1997,
n. 7666).
    Il  richiamato  art. 126-bis quale ora introdotto prevede che nel
caso   di   mancata   identificazione   del  conducente  del  veicolo
responsabile  della  violazione  accertata  la  segnalazione  per  la
decurtazione  dei  punti  della patente venga effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30
giorni  dalla  richiesta,  all'organo  di polizia che procede, i dati
personali  e  della  patente del conducente al momento della commessa
violazione.
    Ergo  il  proprietario  del  veicolo  puo' essere soggetto ad una
sanzione  come  quella della decurtazione dei punti della sua patente
per  il solo fatto di non aver comunicato i dati del conducente ma in
forza  di  un  principio  che  non puo' essere ricondotto a quello di
solidarieta'  di  cui all'art. 196 che riguarda diversa fattispecie e
cioe'  le  sanzioni amministrative pecuniarie e per di piu' senza che
si preveda espressamente che possa fornire una prova liberatoria come
quella  rappresentata  dalla  circolazione invito domino. Parrebbe in
sostanza   che   la  mancata  possibilita'  per  il  proprietario  di
identificare   e  comunicare  i  dati  del  conducente  autore  della
violazione  ponga  automaticamente a suo carico una sanzione a titolo
di   responsabilita'  oggettiva,  istituto  questo  che  esula  dalla
regolamentazione  delle  sanzioni  amministrative  visto che l'art. 3
della legge n. 689/1981 richiede pur sempre che per l'applicazione di
una  sanzione  amministrativa  vi  sia  una  responsabilita' dolosa o
colposa, cosi' introducendo un principio di responsabilita' personale
quanto meno a titolo di colpa e prevedendo la possibilita' di fornire
una  prova  liberatoria  (come  la  presenza  di  circolazione invito
domino)  laddove  vi  siano gli estremi per dichiarare l'esistenza di
una solidarieta' con altro soggetto.
    Sotto  questo  aspetto pare potersi prospettare la violazione del
principio di cui al primo comma dell'art. 27 Cost.
    Altro  aspetto  di  incostituzionalita'  della norma in questione
pare  potersi  prospettare in relazione al secondo comma dell'art. 24
Cost. prevedendosi un obbligo di denuncia in capo al proprietario del
veicolo  nel  caso in cui gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificare  il conducente, obbligo di denuncia che sussiste solo in
capo a determinati soggetti e che invece cosi' posto pare limitare il
diritto  di  difesa  del  cittadino,  imponendogli un obbligo che non
sempre  e'  in grado di assolvere, soprattutto se si fa riferimento a
veicoli di famiglie numerose od anche al veicolo di un professionista
che venga utilizzato dai componenti l'ufficio dello stesso.
    La  violazione  del  secondo  comma  dell'art. 24  Cost. potrebbe
essere   anche   prospettata   nei  confronti  del  soggetto  che  il
proprietario  del  veicolo  indichi come il conducente che commise la
violazione  avendo  avuto la possibilita' per i motivi piu' strani di
venire  a  conoscenza  dei  suoi  dati personali e dei dati della sua
patente  quando magari detto soggetto non si era mai posto alla guida
del veicolo con il quale venne commessa l'infrazione.
  La violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'uguaglianza
    L'art. 126   qui   in  esame  oltre  a  prevedere  l'obbligo  del
proprietario  del  veicolo  di  indicare i dati del conducente che ha
commesso la violazione accertata prevede anche che nei casi in cui il
veicolo  sia  di  proprieta'  di  una persona giuridica il suo legale
rappresentante  od  un  suo  delegato  sia  tenuto  a  fornire i dati
identificativi   del   conducente   senza   peraltro   prevedere   la
decurtazione  di  punti di alcuna patente, precisando anche che se il
proprietario  del  veicolo  omette di fornire tali dati si applica, a
suo  carico, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 180, comma
8 e cioe' il pagamento di una somma da euro 343,35 ad euro 1.376,55.
    In  pratica  allora  il  legale  rappresentante  di  una  persona
giuridica  che ometta di fornire i dati identificativi del conducente
del  veicolo che ha commesso l'infrazione sara' solo soggetto a detta
sanzione pecuniaria senza che venga effettuata alcuna decurtazione di
punti e nessuna decurtazione di punti potrebbe venir effettuata anche
a  carico del proprietario del veicolo che non sia munito di patente,
circostanza  questa tutt'altro che peregrina non essendo richiesta la
presenza di tale documento per l'acquisto di veicoli.
    Si   ha   dunque  un  diverso  trattamento  in  riferimento  alla
decurtazione  dei  punti a seconda che l'intestazione del veicolo sia
in  capo  a  persona non munita di patente o di persona che invece ne
sia  munita  o  di  persona  giuridica  ma  sempre e solo in presenza
dell'identica  omissione dell'indicazione dei dati identificativi del
conducente che ha commesso la violazione.
    Possono  allora  sorgere  dubbi  sulla ragionevolezza della norma
contestata con riferimento all'art. 3 Cost.
                              P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  ricorrente in relazione
all'art. 126-bis,  comma  secondo,  del  nuovo  codice  della  strada
(d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285) come modificato con il decreto-legge
27  giugno  2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1°
agosto  2003, n. 214, per violazione degli articoli 3, 24, e 27 della
Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio.
        Torino, addi' 23 giugno 2004
               Il giudice di pace: Palotti di Zumaglia
04C1136