N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2003

Ordinanza del 7 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il
23  settembre  2004)  emessa  dal  giudice  di  pace  di  Amelia  nel
procedimento   civile  vertente  tra  Grasso  Andrea  contro  ufficio
territoriale del Governo di Terni

Circolazione   stradale  -  Sanzioni  amministrative  accessorie  per
  infrazioni al codice della strada previste come reato - Sospensione
  della  patente  (in  specie,  per  guida  in  stato  di ebbrezza) -
  Applicabilita'  prima  che il giudice in sede penale abbia valutato
  la  colpevolezza  dell'imputato  ed  irrogato  la pena principale -
  Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Chiamata  la  causa iscritta al n. 85/2003 r.g.a.c. e promossa da
Grasso   Andrea   contro   Ministero   dell'interno   presso  Ufficio
territoriale  del  Governo  di  Terni,  e'  presente l'avv. Francesco
Montalbano  Caracci  per il ricorrente il quale si riporta al proprio
atto  chiedendone  l'integrale accoglimento. L'avv. Montalbano chiede
darsi  atto che il Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale
del  Governo  di  Terni  non ha depositato alcuno scritto o memoria e
che,  alle  ore  10,30,  nessuno  e'  comparso  per lo stesso; chiede
dichiararsene la contumacia; chiede di discutere la causa.
    Visto quanto precede emette la seguente ordinanza.
    Con  atto  di  opposizione  ex  art. 22 e 23 legge n. 689/1981 il
ricorrente  Grasso  Andrea elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'avv.  Francesco  Montalbano  Caracci,  si  opponeva  al  verbale
n. 013374V  redatto  dalla  Polizia  Stradale  di  Terni  emesso  per
l'assunta  violazione dell'art. 186, comma 2 del c.d.s. Detto verbale
pur  non  contenendo  la  sanzione  principale  prevedeva la sanzione
accessoria del ritiro della patente.

                            D i r i t t o

    Sostiene  il  ricorrente la nullita' dell'atto amministrativo del
ritiro  della  patente  di  guida,  dovendo tale provvedimento essere
adottato  dal giudice in sede penale. Il comma 2 dell'art. 186 c.d.s.
specifica  che  all'accertamento  del  reato consegue il ritiro della
patente  di  guida come pena accessoria. Sara' pertanto il giudice in
sede di giudizio penale una volta accertata l'esistenza del reato, ad
irrogare  sia  la  pena  principale  -  arresto  ed  ammenda - che la
prevista pena accessoria.
    L'accertamento  di  un reato e' compito esclusivo e specifico del
magistrato  e  pertanto  solo al giudice compete l'applicazione della
pena.
    Il  ritiro del documento di guida da parte dell'agente di polizia
che  successivamente  lo  trasmette all'Ufficio del Territorio, viene
eseguito in virtu' del disposto dell'art. 218 c.d.s.
    In  effetti  tale  articolo  dispone  che l'agente che accerta la
violazione  di  una  disposizione  che  prevede  la sospensione della
patente  come  pena accessoria, provvede immediatamente al ritiro del
documento.
    Nella   fattispecie   tuttavia  non  puo'  trovare  applicazione,
l'art. 186 c.d.s. dispone l'applicazione della pena solo dopo che sia
stato accertato il reato.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  atti  e  ritenuta  non  manifestamente  infondata  la
prospettata  questione  di  legittimita' costituzionale relativa alla
applicazione  dell'art. 218 c.d.s. in relazione all'art. 3 e 24 della
Costituzione,  per  avere l'Ufficio territoriale del Governo di Terni
applicato  la  pena accessoria senza la preventiva applicazione della
pena  principale,  e,  prima  che  il  giudice  in  sede penale abbia
valutato la colpevolezza dell'imputato.
    Visto  l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e
ordina  alla  cancelleria  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale  dispone  che  la presente ordinanza sia notificata al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e comunicata ai Presidenti
della Camera e del Senato.
        Amelia, addi' 7 novembre 2003
                    Il giudice di pace: Romanelli
04C1143