N. 830 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2003
Ordinanza del 7 novembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 settembre 2004) emessa dal giudice di pace di Amelia nel procedimento civile vertente tra Grasso Andrea contro ufficio territoriale del Governo di Terni Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie per infrazioni al codice della strada previste come reato - Sospensione della patente (in specie, per guida in stato di ebbrezza) - Applicabilita' prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato ed irrogato la pena principale - Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 218. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.44 del 10-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Chiamata la causa iscritta al n. 85/2003 r.g.a.c. e promossa da Grasso Andrea contro Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale del Governo di Terni, e' presente l'avv. Francesco Montalbano Caracci per il ricorrente il quale si riporta al proprio atto chiedendone l'integrale accoglimento. L'avv. Montalbano chiede darsi atto che il Ministero dell'interno presso Ufficio territoriale del Governo di Terni non ha depositato alcuno scritto o memoria e che, alle ore 10,30, nessuno e' comparso per lo stesso; chiede dichiararsene la contumacia; chiede di discutere la causa. Visto quanto precede emette la seguente ordinanza. Con atto di opposizione ex art. 22 e 23 legge n. 689/1981 il ricorrente Grasso Andrea elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Montalbano Caracci, si opponeva al verbale n. 013374V redatto dalla Polizia Stradale di Terni emesso per l'assunta violazione dell'art. 186, comma 2 del c.d.s. Detto verbale pur non contenendo la sanzione principale prevedeva la sanzione accessoria del ritiro della patente. D i r i t t o Sostiene il ricorrente la nullita' dell'atto amministrativo del ritiro della patente di guida, dovendo tale provvedimento essere adottato dal giudice in sede penale. Il comma 2 dell'art. 186 c.d.s. specifica che all'accertamento del reato consegue il ritiro della patente di guida come pena accessoria. Sara' pertanto il giudice in sede di giudizio penale una volta accertata l'esistenza del reato, ad irrogare sia la pena principale - arresto ed ammenda - che la prevista pena accessoria. L'accertamento di un reato e' compito esclusivo e specifico del magistrato e pertanto solo al giudice compete l'applicazione della pena. Il ritiro del documento di guida da parte dell'agente di polizia che successivamente lo trasmette all'Ufficio del Territorio, viene eseguito in virtu' del disposto dell'art. 218 c.d.s. In effetti tale articolo dispone che l'agente che accerta la violazione di una disposizione che prevede la sospensione della patente come pena accessoria, provvede immediatamente al ritiro del documento. Nella fattispecie tuttavia non puo' trovare applicazione, l'art. 186 c.d.s. dispone l'applicazione della pena solo dopo che sia stato accertato il reato.
P. Q. M. Visti gli atti e ritenuta non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale relativa alla applicazione dell'art. 218 c.d.s. in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione, per avere l'Ufficio territoriale del Governo di Terni applicato la pena accessoria senza la preventiva applicazione della pena principale, e, prima che il giudice in sede penale abbia valutato la colpevolezza dell'imputato. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio e ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Amelia, addi' 7 novembre 2003 Il giudice di pace: Romanelli 04C1143