N. 833 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2004
Ordinanza emessa il 23 giugno 2004 dal tribunale di Venezia sez. distaccata di Chioggia nel procedimento penale a carico di Mattiuzzi Paolino. Reati e pene - Reati tributari - Definizione automatica - Non applicabilita' della esclusione della punibilita' in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica - Disparita' di trattamento - Irragionevolezza sotto diversi profili. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 10-11-2004 )
IL TRIBUNALE Fatto ritorno dalla camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza. Letti gli atti del proc. pen. n. 1189-03 RE.GE, a carico di Mattiuzzi Paolino, imputato del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. 4, lett. f) legge 516/1982 e 2 d.lgs. 74/2000; Vista la memoria, depositata all'udienza dibattimentale del 22 giugno 2004, con la quale il difensore dell'imputato solleva eccezione di incostituzionalita', con riferimento all'art. 3 della Cost., dell'art. 9, comma 14, della legge 289/2002; Rilevato che il difensore si duole del fatto che, pur rientrando in astratto la fattispecie contestata tra le ipotesi d'illecito condonabili ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c), legge 289/2002, di fatto il suo assistito non ha potuto godere, di qui la rilevanza in concreto della sollevata questione di incostituzionalita', «del beneficio fiscale con effetti estintivi dell'illecito penale» ascrittogli, e cosi' in conseguenza del meccanismo di accesso, a suo dire iniquo e sperequativo, congegnato dal legislatore, ed in particolare del termine di decadenza ancorato alla «formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero»; Rilevato infatti che, secondo il difensore, detto termine non corrisponde a un criterio oggettivo e uniforme quale potrebbe essere, ad es., la data di consumazione del fatto reato, ma e' condizionato dalla solerzia soggettiva, e dunque variabile, del singolo p.m. nell'esercizio dell'azione penale, nonche' dalla gravita' del reato e dalla complessita' conseguente delle relative indagini, con la conseguenza paradossale che «l'autore di un grave reato tributario, commesso magari in epoca piu' datata, potra' beneficiare del condono, non essendosi conclusa l'indagine della Procura, a differenza di colui che, autore di un reato meno grave, e magari piu' recente nel tempo, sia gia' stato attinto dalla richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta»; Rilevato che il meccanismo de quo appare al difensore non solo ingiusto ma anche irragionevole, posto che lo stesso soddisfa certamente le esigenze dell'erario di fare cassa, ma al prezzo di sacrificare l'interesse dello Stato di punire innanzi tutto i fatti-reati piu' gravi e di maggiore impatto sociale; Ritenuta la sollevata questione di incostituzionalita' non manifestamente infondata, nonche' rilevante nel caso di specie, posto che il suo accoglimento farebbe venir meno i gia' maturatisi effetti preclusivi all'accesso al condono de quo.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 14, legge 289/2002, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale; Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Chioggia, addi' 23 giugno 2004 Il giudice: Ciampaglia 04C1146