N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2004
Ordinanza emessa il 16 aprile 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina sul ricorso proposto da Refini Giuseppe e figli S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia Riscossione delle imposte - Riscossione mediante ruoli - Cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi - Notifica al contribuente - Termine di decadenza - Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di eguaglianza e del principio di certezza nell'adempimento degli obblighi tributari. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.44 del 10-11-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE In relazione al procedimento n. 1980/2003 promosso da Refini Giuseppe & Figli S.n.c. contro: Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia, Banca Monte dei Paschi di Siena concessionario per la provincia di Latina, ha emesso la seguente ordinanza. Refini Giuseppe & Figli, in persona dell'amministratore sig. Refini Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Tammetta, con studio in Fondi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ha adito questa C.T.P. per l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2003 00531239. A sostegno del ricorso, depositato in data 11 novembre 2003 e notificato all'ufficio a mezzo R.R. del 10 novembre 2003, il ricorrente eccepisce una serie di vizi di invalidita' della cartella impugnata e precisamente: 1) Irritualita' della notifica; l'omessa sottoscrizione in calce alla relata di notifica della copia da luogo ad inesistenza della notifica, e cio' anche se la firma esiste sull'originale; 2) Omessa indicazione del responsabile del procedimento; 3) Omessa sottoscrizione della cartella; 4) Tardivita' del ruolo - Decandenza del diritto alla riscossione. 1. - Espone il ricorrente: la relata di notifica va apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 48 c.p.c.). Nella specie invece la relata di notifica della cartella impugnata e' stata compilata e sottoscritta solo sull'esemplare rimasto alla banca mentre nella cartella consegnata al destinatario la relata risulta compilata e sottoscritta solo grazie alla carta copiativa inserita tra i due esemplari, e non e' stata quindi formalmente sottoscritta. La proposizione del ricorso non sana l'irritualita' della notifica. Appare arbitrario pretendere di applicare alla notificazione della cartella la disciplina delle nullita' delle notificazioni degli atti processuali delineata dagli artt. 156 e 160 c.p.c.. 2. - La cartella impugnata e' altresi' illegittima - e va annullata - in quanto in essa non risulta indicato il nominativo del responsabile del procedimento. 3. - La cartella impugnata e' parimenti illegittima - e va annullata - in quanto non sottoscritta dal soggetto organicamente responsabile del concessionario del servizio di riscossione dei tributi. 4. - L'amministrazione e' comunque decaduta dal diritto alla riscossione dell'imposta: il procedimento previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, infatti, deve effettuarsi entro il 31 dicembre del 2 anno successivo alla presentazione della dichiarazione cosi' come espressamente previsto dall'art. 17 lett. a) d.P.R. n. 600/1973. Nella specie quindi - poiche' l'anno in esame e' il 1999, e la dichiarazione e' stata presentata nel 2000 - il termine ultimo per l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis era il 31 dicembre 2002. Il ruolo reso esecutivo in data 10 dicembre 2002 e' stato invece notificato soltanto nel 2003 e quindi ben oltre il termine utile del 31 dicembre 2002. Non esistendo piu' il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non puo' che coincidere con quello previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente conclude significando che qualora non si ritenga di condividere la tesi indicata, la Commissione dovra' sollevare questione di legittimita' costituzionale, e dovra' chiedere alla Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui, prevedendo solo il termine per la dichiarazione di esecutivita', non prevede anche il termine per la notificazione della cartella di pagamento. Richiama in proposito la sentenza n. 107/2003 della Corte costituzionale «con la quale e' stato affermato che, a garanzia del contribuente, e per evitare l'indefinita soggezione dello stesso all'azione del fisco, ci deve sempre essere una data ultima per la notifica delle cartelle esattoriali». Si e' costituito ritualmente l'Ufficio prendendo posizione ampiamente sui singoli motivi, deducendo che il ricorso non e' meritevole di accoglimento. Ritiene del tutto arbitraria l'affermazione secondo la quale non esistendo piu' il termine previsto per la notifica delle cartelle dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non puo' che coincidere con quello previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973. Fa presente che non si vede quale logica, se non lo strumentale interesse di parte, possa portare a far ritenere «necessariamente» coincidere termini espressamente previsti per adempimenti palesemente differenti. In assenza di espressa previsione normativa, il termine di prescrizione non puo' che essere quello ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ. Si e' costituita la banca Monte Paschi di Siena S.p.A. concessionario servizio riscossione tributi della provincia di Latina. Dopo ampia dissertazione conclude per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione passiva del concessionario e comunque perche' infondato. La controversia e' stata trattata alla pubblica udienza del 19 marzo 2004. Le parti presenti concludevano come da verbale. La Commissione assumeva il ricorso in decisione. D i r i t t o Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dei motivi 1, 2, 3 tutti destituiti da qualsiasi giuridico fondamento. Per quanto riguarda il motivo n. 1 trattasi di mera irregolarita' che non comporta ne' l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicato sull'originale dell'atto, ne' la nullita' prevista nella diversa ipotesi di difformita' del contenuto delle due relate (Cass. sent. n. 1532 del 5 febbraio 2002). Il motivo n. 2 e' parimenti privo di pregio. La mancata indicazione del responsabile del procedimento non e' sanzionata da alcuna norma e non comporta nullita' dell'atto. Il responsabile del procedimento va indicato sugli atti prodromi, quelli presupposti ma non sulla cartella. La sottoiscrizione della cartella parimenti non e' prevista da alcuna norma, le sentenze citate a sostegno della tesi sono una minoranza e non condivisibili. Il modello ufficiale, approvato con legge dello Stato, non prevede tale formalita'. Per cui anche il motivo n. 3 non ha pregio giuridico. Quindi non sono condivisibili le eccezioni formali rivolte dal ricorrente nei confronti della cartella esattoriale condividendo sul punto le argomentazioni svolte dall'ufficio resistente, argomentazioni che la Commissione fa proprie e si hanno per qui riprodotte. Meritevole di approfondimento e' il motivo n. 4, sotto il profilo procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale da parte del contribuente stante la richiesta di invio della questione alla Corte costituzionale. Giova premettere che la questione, seppure sotto un angolo visuale diverso, e' stata gia' sottoposta all'esame della Corte costituzionale che con due ordinanze ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, pur sottolineando fondamentali esigenze di certezza, universalmente valide, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Lo stato della legislazione e' delineato dall'art. 4 del d.l. n. 209/2002 il quale ha sostituito l'art. 59-bis del d.lgs. n. 112/1999, individuando specifici termini per la notificazione della cartella di pagamento, pena, in difetto, la perdita del diritto del concessionario al discarico per inesigibilita'. Permane, peraltro, un vuoto legislativo, non essendo espressamente previsto un termine entro il quale il contribuente dovrebbe aver diritto alla notificazione della cartella di pagamento, determinando cosi' una indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco. Dal dato normativo, emerge, a tutt'oggi che la decadenza dell'esercizio della riscossione non e' correlata alla notificazione della cartella di pagamento, essendo ricondotta al momento in cui il ruolo viene sottoscritto e, per cio' stesso, reso esecutivo. Con la modifica dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sparisce il termine di notifica della cartella di pagamento che doveva avvenire entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo. La difesa sostiene che non esistendo piu' il termine previsto per la notifica delle cartelle dell'art. 25 d.P.R. n. 602/3 e mancando quindi qualsiasi termine sul punto il termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse non puo' che coincidere con quello previsto dall'art. 17 dello stesso decreto. Questa Commissione, come peraltro sostenuto anche dall'Ufficio con riferimento alla giurisprudenza della Suprema corte non ritiene possibile detta equiparazione. La suprema corte infatti ha distinto tra la fase di organizzazione della riscossione, disciplinata dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, con il suo termine perentorio decadenziale per il fisco, e la fase di esecuzione della riscossione (art. 25 d.P.R. n. 602/7), escludendo che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973 possa applicarsi alla notifica della cartella esclusivamente dall'art. 25. Allo stato il concessionario soggiace solo agli ordini di prescrizione che l'ufficio ex art. 2946 cod. civ. ha individuato in dieci anni per la notifica della cartella. Trattasi del termine di prescrizione ordinaria che in via residuale l'ufficio fa riferimento a fronte del vuoto legislativo creatosi con l'abrogazione dell'art. 25 ad opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, in vigore dal 9 giugno 2001. La suprema Corte aveva fondato il suo ragionamento sull'esistenza del termine di quattro mesi a disposizione del concessionario per escludere «un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco; con il che, evidentemente, riconosceva come neppure ipotizzabile una conseguenza di tal genere. La stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 107/2003, incidentalmente ha affermato che il previgente art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 «per il suo tenore letterale (non oltre il giorno (deve notificare) ben si presta ad essere interpretato in senso tale da escludere la paventata indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva del fisco, essendo soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25 per la notificazione della cartella». Appare evidente che soppresso il termine perentorio previsto dall'art. 25 si incorre in un profilo di illegittimita' costituzionale, in ragione della durata indeterminata ed eccessiva della soggezione del contribuente al fisco. L'esistenza di una norma che consente all'amministrazione di portare a conoscenza del contribuente una prestazione patrimoniale senza termini massimi, si pone in contrasto con ogni principio di civilta' giuridica e segnatamente col principio di difesa, ma anche di contribuzione in ragione della capacita' contributiva statuito dall'art. 53, dato che tale capacita' non puo' presumersi cristallizzata nel tempo indeterminato. La tesi del fisco di applicare il termine decennale e' altrettanto infondata in quanto il legislatore ha fissato al concessionario un termine piu' breve per il discarico per inesigibilita' e quindi non si vede come possa notificare la cartella nel termine decennale; rimarrebbe, comunque, da stabilire se il generalissimo termine di prescrizione ordinario decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure dall'esecutivita' del ruolo, che rappresenta il momento in cui il credito diviene certo e liquido. Un'altra soluzione pure in astratto possibile potrebbe essere quella di far riferimento al termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, stabilito ai fini del discarico per inesigibilita' per le quote iscritte a ruolo da parte del concessionario. Tale via, comunque non sembra percorribile in quanto l'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda esclusivamente i rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce il contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; la mancata possibilita' del discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo alle esigenze di certezza del contribuente», che, comunque, puo' ricevere la notifica della cartella di pagamento. Ritiene il collegio che nessuna delle ipotesi sopra formulate possa colmare la lacuna legislativa creatasi con la sopressione del termine gia' previsto dall'art. 25. Ovviamente la difesa erra quando fa riferimento all'art. 17 d.P.R. come costituzionalmente illegittimo, il termine soppresso era previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. E' chiaro, per richiamarci espressamente ai principi gia' fissati incidentalmente da cotesta Ecc.ma Corte, che il fine e' quello di far si che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non sara' piu' esposto alla pretesa erariale, e che quindi puo' far affidamento sul fatto che nessun provvedimento il fisco gli potra' notificare successivamente a tale data. L'assenza di univocita' nell'individuazione del predetto termine fa si che ogni giudice puo' ritenere applicabile uno qualsiasi dei detti termini per cui mancherebbe una data certa per il contribuente, ai fini dell'esercizio al diritto di difesa, cosi' rendendo il termine indefinito e come tale suscettibile di compromettere non solo la certezza del diritto ma anche la parita' di trattamento. Viceversa e' interesse per il contribuente conoscere una data certa per la notifica della cartella di pagamento, altrimenti rimane pregiudicato il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo per la difesa avverso gli atti esecutivi nei casi di inesistenza o nullitta' della notificazione della cartella di pagamento. In conclusione l'assenza dell'espressa previsione di un termine per la notifica della cartella di pagamento compromette il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto di difesa del contribuente. La fissazione di un termine appare indispensabile in vista dell'attuazione del coordinamento normativo (art. 16 della legge n. 212/2000), al fine di tutelare il diritto del contribuente a conoscere, entro un termine ragionevole, eventuali iscrizioni a ruolo effettuate nei suoi confronti, nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 212/2000. Alla stregua delle suesposte considerazioni le lacune normative segnalate non contrastano soltanto con i principi generali dell'ordinamento tributario; apparendo prive di ragionevole giustificazione, danno adito a dubbi di legittimita' costituzionale. A parere del collegio la disciplina legislativa e' incostituzionale e gravemente lesiva del diritti dei contribuenti infatti secondo l'insegnamento di cotesta ecc.ma Corte il contribuente non puo' essere esposto ad una indefinita soggezione alle azioni del fisco e l'unico termine plausibile indicato dall'ufficio, quello di dieci anni appare non pertinente alla materia. Infatti, il nuovo art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera b) d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, sopprimendo la parola «entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» ha innovato le antiche regole restringendo l'azione dei contribuenti nei confronti del fisco arrecando pregiudizio al diritto di difesa costituzionalmente garantito, stante la situazione di incertezza normativa che incide sui cittadini destinatari di una cartella di pagamento. Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di illegittimita' costituzionale non sono manifestamente infondate e che la decisione relativa alla loro legittimita' costituzionale si pone come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto, la quale risulterebbe adottata in virtu' di una norma non conforme alla Carte costituzionale. Il collegio ritiene che il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale. Applicando la normativa vigente la domanda preposta dal ricorrente essere rigettata in quanto l'unico termine esistente e' quello dell'art. 2946 cod. civ., termine che questo collegio non ritiene applicabile sia perche' irragionevole e contraddittorio con le precedenti statuizioni di cotesta ecc.ma Corte, comunque un lasso di tempo eccessivo tra il fatto e la contestazione, rendendo inevitabile inefficace ogni strumento difensivo atteso che i documenti contabili dovrebbero essere conservati per un tempo indeterminato. L'interesse del contribuente a poter fare affidamento, decorso un certo periodo sull'impossibilita' che un provvedimento impositivo possa essergli utilmente notificato dal fisco. Allo stato esaurendosi l'onere dell'amministrazione nel compimento, nel termine previsto della sola iscrizione a ruolo e quindi di un atto interno all'amministrazione, del tutto a prescindere dalla comunicazione al contribuente, possibile in qualsiasi momento successivo. Parimenti contraddittoria appare l'equiparazione al termine previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 per cui il ruolo dovrebbe essere non solo reso esecutivo ma parimento notificato al contribuente mediante la cartella di pagamento nello stesso termine. Detta equiparazione non sembra realisticamente ipotizzabile: un inquadramento della fattispecie in esame e' stato gia' escluso dalla suprema Corte. Neppure si ritiene possibile applicare in via analogica il termine di cinque mesi dalla consegna dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, ai fini del discarico per inesigibilita' per le quote iscritte a ruolo dal concessionario. L'art. 19 non lascia spazi ad ulteriori significati, per l'espresso riferimento ai rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed il concessionario e, pertanto, non fornisce il contribuente di alcuna tutela per il ritardo nella notifica; la mancata possibilita' di discarico costituisce «una sanzione collegata ai diritti del concessionario, non certo all'esigenza di certezza del contribuente» al quale la cartella di pagamento potra' comunque essergli notificata. Occorre, in conclusione, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni in argomento, alla loro rilevanza, a fini del decidere ed all'impossibilita' di ottemperare compiutamente all'onere di interpretazione adeguatrice, elevare, di ufficio, l'incidente di costituzionalita', non essendo possibile correggere in sede interpretativa ed applicativa della legge gli effetti determinati dalla modifica apportata all'art. 25 del d.lgs. n. 193/2001 riconducendo la notifica della cartella esattoriale al termine decadenziale dell'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973 o a quello decadenziale sanzionatorio a carico del concessionario previsto per il discarico, ne' a quello previsto dall'art. 2946 cod. civ. proprio per l'esistenza del termine per il discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo. Bisogna anche tener conto che per effetto dell'art. 3 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono espressamente contemplate tra le cause di perdita del diritto al discarico anche «i vizi e le irregolarita' compiute nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento». Quindi la previsione di un termine certo non superabile si impone. La decadenza deve essere prevista espressamente dal legislatore, non potendosi riconoscere all'interprete alcun potere creativo. Per le ragioni sopra esposte gli atti devono essere inviati alla Corte costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa delle determinazioni del giudice delle leggi.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 193/2001 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede piu' il termine per la notifica al debitore iscritto della cartella esattoriale. Sospende il giudizio proposto nell'interesse di Refini Giuseppe & figli avverso la cartella di pagamento sino all'esito della questione. Manda alla segreteria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria affinche' la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Latina, il 16 aprile 2004. Il Presidente: Rega Il relatore: Moscarino 04C1153