N. 840 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2004

Ordinanza  emessa  il  16 aprile  2004  dalla  Commissione tributaria
provinciale di Latina sul ricorso proposto da Refini Giuseppe e figli
S.n.c. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Formia

Riscossione  delle  imposte  -  Riscossione mediante ruoli - Cartella
  recante  il  ruolo  derivante  dalla  liquidazione  (ex art. 36-bis
  d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione
  dei  redditi  -  Notifica  al contribuente - Termine di decadenza -
  Mancata fissazione - Violazione del diritto di difesa - Lesione del
  principio    di   eguaglianza   e   del   principio   di   certezza
  nell'adempimento degli obblighi tributari.
- D.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602,  art. 25,  come modificato dal
  d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    In  relazione  al  procedimento  n. 1980/2003  promosso da Refini
Giuseppe  &  Figli  S.n.c. contro: Agenzia delle entrate - Ufficio di
Formia,  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  concessionario  per la
provincia di Latina, ha emesso la seguente ordinanza.
    Refini  Giuseppe  &  Figli,  in  persona dell'amministratore sig.
Refini  Vincenzo,  rappresentato  e difeso dall'avv. Walter Tammetta,
con studio in Fondi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
ha  adito questa C.T.P. per l'annullamento della cartella esattoriale
n. 057 2003 00531239.
    A  sostegno  del  ricorso,  depositato in data 11 novembre 2003 e
notificato   all'ufficio  a  mezzo  R.R.  del  10 novembre  2003,  il
ricorrente  eccepisce una serie di vizi di invalidita' della cartella
impugnata e precisamente:
        1)  Irritualita'  della  notifica; l'omessa sottoscrizione in
calce  alla  relata  di  notifica della copia da luogo ad inesistenza
della notifica, e cio' anche se la firma esiste sull'originale;
        2) Omessa indicazione del responsabile del procedimento;
        3) Omessa sottoscrizione della cartella;
        4)  Tardivita'  del  ruolo  -  Decandenza  del  diritto  alla
riscossione.
    1.  -  Espone  il ricorrente: la relata di notifica va apposta in
calce  all'originale  e  alla copia dell'atto (art. 48 c.p.c.). Nella
specie invece la relata di notifica della cartella impugnata e' stata
compilata  e  sottoscritta  solo  sull'esemplare  rimasto  alla banca
mentre  nella  cartella  consegnata al destinatario la relata risulta
compilata  e  sottoscritta  solo grazie alla carta copiativa inserita
tra  i due esemplari, e non e' stata quindi formalmente sottoscritta.
La  proposizione  del ricorso non sana l'irritualita' della notifica.
Appare  arbitrario  pretendere  di applicare alla notificazione della
cartella  la disciplina delle nullita' delle notificazioni degli atti
processuali delineata dagli artt. 156 e 160 c.p.c..
    2.  -  La  cartella  impugnata  e'  altresi'  illegittima  - e va
annullata  - in quanto in essa non risulta indicato il nominativo del
responsabile del procedimento.
    3.  -  La  cartella  impugnata  e'  parimenti  illegittima - e va
annullata  -  in  quanto  non sottoscritta dal soggetto organicamente
responsabile  del  concessionario  del  servizio  di  riscossione dei
tributi.
    4.  -  L'amministrazione  e'  comunque  decaduta dal diritto alla
riscossione  dell'imposta:  il procedimento previsto dall'art. 36-bis
del   d.P.R.   n. 600/1973,   infatti,   deve  effettuarsi  entro  il
31 dicembre   del   2   anno   successivo  alla  presentazione  della
dichiarazione cosi' come espressamente previsto dall'art. 17 lett. a)
d.P.R.  n. 600/1973. Nella specie quindi - poiche' l'anno in esame e'
il 1999, e la dichiarazione e' stata presentata nel 2000 - il termine
ultimo  per  l'iscrizione  a  ruolo ex art. 36-bis era il 31 dicembre
2002.  Il  ruolo  reso  esecutivo  in  data 10 dicembre 2002 e' stato
invece  notificato  soltanto  nel  2003 e quindi ben oltre il termine
utile  del  31 dicembre  2002. Non esistendo piu' il termine previsto
per  la  notifica  delle  cartelle  dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e
mancando quindi qualsiasi termine sul punto, il termine ultimo per la
notifica  delle  cartelle  stesse  non puo' che coincidere con quello
previsto dall'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973.
    Il ricorrente conclude significando che qualora non si ritenga di
condividere   la  tesi  indicata,  la  Commissione  dovra'  sollevare
questione  di  legittimita'  costituzionale,  e  dovra' chiedere alla
Corte costituzionale di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 17
d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui, prevedendo solo il termine per
la dichiarazione di esecutivita', non prevede anche il termine per la
notificazione della cartella di pagamento.
    Richiama   in  proposito  la  sentenza  n. 107/2003  della  Corte
costituzionale  «con  la quale e' stato affermato che, a garanzia del
contribuente,  e  per  evitare  l'indefinita  soggezione dello stesso
all'azione  del  fisco,  ci deve sempre essere una data ultima per la
notifica  delle  cartelle  esattoriali». Si e' costituito ritualmente
l'Ufficio   prendendo   posizione   ampiamente  sui  singoli  motivi,
deducendo che il ricorso non e' meritevole di accoglimento.
    Ritiene  del tutto arbitraria l'affermazione secondo la quale non
esistendo  piu'  il  termine  previsto per la notifica delle cartelle
dall'art. 25  d.P.R.  n. 602/1973 e mancando quindi qualsiasi termine
sul  punto,  il  termine ultimo per la notifica delle cartelle stesse
non  puo'  che  coincidere  con  quello  previsto dall'art. 17 d.P.R.
n. 602/1973.  Fa  presente  che  non  si vede quale logica, se non lo
strumentale   interesse  di  parte,  possa  portare  a  far  ritenere
«necessariamente»   coincidere  termini  espressamente  previsti  per
adempimenti palesemente differenti. In assenza di espressa previsione
normativa,  il  termine  di  prescrizione  non puo' che essere quello
ordinario previsto dall'art. 2946 cod. civ.
    Si   e'   costituita  la  banca  Monte  Paschi  di  Siena  S.p.A.
concessionario   servizio  riscossione  tributi  della  provincia  di
Latina.  Dopo  ampia  dissertazione  conclude  per  la  reiezione del
ricorso in quanto inammissibile per carenza di legittimazione passiva
del concessionario e comunque perche' infondato.
    La  controversia  e'  stata  trattata  alla  pubblica udienza del
19 marzo  2004.  Le  parti  presenti concludevano come da verbale. La
Commissione assumeva il ricorso in decisione.

                            D i r i t t o

    Preliminarmente deve rilevarsi l'assoluta infondatezza dei motivi
1, 2, 3 tutti destituiti da qualsiasi giuridico fondamento.
    Per quanto riguarda il motivo n. 1 trattasi di mera irregolarita'
che  non  comporta  ne'  l'inesistenza  della  notificazione, ove non
sorgano  contestazioni  circa  l'avvenimento della notificazione come
indicato  sull'originale  dell'atto,  ne'  la nullita' prevista nella
diversa  ipotesi di difformita' del contenuto delle due relate (Cass.
sent. n. 1532 del 5 febbraio 2002).
    Il   motivo  n. 2  e'  parimenti  privo  di  pregio.  La  mancata
indicazione  del  responsabile  del procedimento non e' sanzionata da
alcuna  norma  e non comporta nullita' dell'atto. Il responsabile del
procedimento  va  indicato sugli atti prodromi, quelli presupposti ma
non sulla cartella.
    La  sottoiscrizione  della  cartella parimenti non e' prevista da
alcuna  norma,  le  sentenze  citate  a  sostegno della tesi sono una
minoranza  e  non  condivisibili. Il modello ufficiale, approvato con
legge  dello  Stato,  non  prevede  tale formalita'. Per cui anche il
motivo n. 3 non ha pregio giuridico.
    Quindi  non  sono  condivisibili le eccezioni formali rivolte dal
ricorrente  nei confronti della cartella esattoriale condividendo sul
punto    le    argomentazioni    svolte    dall'ufficio   resistente,
argomentazioni  che  la  Commissione  fa  proprie  e si hanno per qui
riprodotte.
    Meritevole di approfondimento e' il motivo n. 4, sotto il profilo
procedurale ovvero della tempestiva conoscenza della pretesa erariale
da  parte  del  contribuente  stante  la  richiesta  di  invio  della
questione alla Corte costituzionale.
    Giova  premettere  che  la  questione,  seppure  sotto  un angolo
visuale  diverso,  e'  stata  gia'  sottoposta  all'esame della Corte
costituzionale  che  con  due  ordinanze  ha  dichiarato la questione
manifestamente inammissibile, pur sottolineando fondamentali esigenze
di  certezza,  universalmente  valide, a tutela del diritto di difesa
del contribuente.
    Lo  stato  della  legislazione  e' delineato dall'art. 4 del d.l.
n. 209/2002   il   quale   ha  sostituito  l'art. 59-bis  del  d.lgs.
n. 112/1999,  individuando  specifici  termini  per  la notificazione
della cartella di pagamento, pena, in difetto, la perdita del diritto
del   concessionario   al   discarico  per  inesigibilita'.  Permane,
peraltro, un vuoto legislativo, non essendo espressamente previsto un
termine  entro  il  quale  il contribuente dovrebbe aver diritto alla
notificazione  della  cartella  di  pagamento, determinando cosi' una
indefinita soggezione del contribuente all'azione del fisco.
    Dal   dato  normativo,  emerge,  a  tutt'oggi  che  la  decadenza
dell'esercizio  della riscossione non e' correlata alla notificazione
della  cartella di pagamento, essendo ricondotta al momento in cui il
ruolo viene sottoscritto e, per cio' stesso, reso esecutivo.
    Con  la  modifica  dell'art. 25  d.P.R.  n. 602/1973  sparisce il
termine  di  notifica della cartella di pagamento che doveva avvenire
entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna
del ruolo.
    La difesa sostiene che non esistendo piu' il termine previsto per
la  notifica  delle  cartelle dell'art. 25 d.P.R. n. 602/3 e mancando
quindi  qualsiasi termine sul punto il termine ultimo per la notifica
delle  cartelle  stesse  non  puo' che coincidere con quello previsto
dall'art. 17 dello stesso decreto.
    Questa  Commissione,  come  peraltro sostenuto anche dall'Ufficio
con  riferimento  alla giurisprudenza della Suprema corte non ritiene
possibile  detta  equiparazione. La suprema corte infatti ha distinto
tra   la  fase  di  organizzazione  della  riscossione,  disciplinata
dall'art. 17  del  d.P.R.  n. 602/1973, con il suo termine perentorio
decadenziale  per il fisco, e la fase di esecuzione della riscossione
(art. 25   d.P.R.   n. 602/7),  escludendo  che  il  termine  di  cui
all'art. 17  del  d.P.R.  n. 602/1973  possa applicarsi alla notifica
della cartella esclusivamente dall'art. 25.
    Allo  stato  il  concessionario  soggiace  solo  agli  ordini  di
prescrizione  che  l'ufficio ex art. 2946 cod. civ. ha individuato in
dieci  anni  per  la notifica della cartella. Trattasi del termine di
prescrizione  ordinaria che in via residuale l'ufficio fa riferimento
a   fronte   del   vuoto   legislativo   creatosi  con  l'abrogazione
dell'art. 25  ad  opera dell'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, in vigore
dal 9 giugno 2001.
    La suprema Corte aveva fondato il suo ragionamento sull'esistenza
del  termine  di  quattro  mesi a disposizione del concessionario per
escludere   «un'indefinita  soggezione  del  contribuente  all'azione
esecutiva  del  fisco;  con  il  che, evidentemente, riconosceva come
neppure ipotizzabile una conseguenza di tal genere.
    La  stessa  Corte  costituzionale  con  l'ordinanza  n. 107/2003,
incidentalmente  ha  affermato  che  il previgente art. 25 del d.P.R.
n. 602/1973  «per  il suo tenore letterale (non oltre il giorno (deve
notificare)  ben  si  presta  ad essere interpretato in senso tale da
escludere   la   paventata  indefinita  soggezione  del  contribuente
all'azione esecutiva del fisco, essendo soggetto ai ristretti termini
di cui all'art. 25 per la notificazione della cartella».
    Appare  evidente  che  soppresso  il  termine perentorio previsto
dall'art. 25   si   incorre   in   un   profilo   di   illegittimita'
costituzionale,  in  ragione  della durata indeterminata ed eccessiva
della  soggezione del contribuente al fisco. L'esistenza di una norma
che   consente   all'amministrazione  di  portare  a  conoscenza  del
contribuente  una  prestazione patrimoniale senza termini massimi, si
pone  in  contrasto  con  ogni  principio  di  civilta'  giuridica  e
segnatamente  col  principio  di difesa, ma anche di contribuzione in
ragione  della capacita' contributiva statuito dall'art. 53, dato che
tale   capacita'   non   puo'  presumersi  cristallizzata  nel  tempo
indeterminato.
    La   tesi   del  fisco  di  applicare  il  termine  decennale  e'
altrettanto   infondata  in  quanto  il  legislatore  ha  fissato  al
concessionario   un   termine   piu'   breve  per  il  discarico  per
inesigibilita' e quindi non si vede come possa notificare la cartella
nel  termine  decennale;  rimarrebbe,  comunque,  da  stabilire se il
generalissimo  termine  di  prescrizione  ordinario decennale decorre
dalla  data  di  presentazione della dichiarazione dei redditi oppure
dall'esecutivita'  del  ruolo,  che  rappresenta il momento in cui il
credito diviene certo e liquido.
    Un'altra  soluzione  pure  in  astratto possibile potrebbe essere
quella  di  far  riferimento al termine di cinque mesi dalla consegna
dei ruoli, previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, stabilito ai
fini  del  discarico per inesigibilita' per le quote iscritte a ruolo
da   parte   del   concessionario.  Tale  via,  comunque  non  sembra
percorribile  in  quanto  l'art. 19  del  d.lgs. n. 112/1999 riguarda
esclusivamente  i  rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria
ed  il  concessionario  e,  pertanto, non fornisce il contribuente di
alcuna  tutela per il ritardo nella notifica; la mancata possibilita'
del  discarico  costituisce  «una  sanzione  collegata ai diritti del
concessionario,   non   certo   alle   esigenze   di   certezza   del
contribuente»,   che,  comunque,  puo'  ricevere  la  notifica  della
cartella di pagamento.
    Ritiene  il  collegio  che  nessuna delle ipotesi sopra formulate
possa  colmare  la lacuna legislativa creatasi con la sopressione del
termine  gia' previsto dall'art. 25. Ovviamente la difesa erra quando
fa    riferimento    all'art. 17   d.P.R.   come   costituzionalmente
illegittimo,  il  termine  soppresso era previsto dall'art. 25 d.P.R.
n. 602/1973.
    E' chiaro, per richiamarci espressamente ai principi gia' fissati
incidentalmente da cotesta Ecc.ma Corte, che il fine e' quello di far
si che il contribuente sappia che decorso un certo lasso di tempo non
sara'  piu'  esposto  alla  pretesa  erariale,  e che quindi puo' far
affidamento  sul  fatto  che nessun provvedimento il fisco gli potra'
notificare successivamente a tale data.
    L'assenza  di univocita' nell'individuazione del predetto termine
fa  si  che  ogni giudice puo' ritenere applicabile uno qualsiasi dei
detti termini per cui mancherebbe una data certa per il contribuente,
ai  fini  dell'esercizio  al  diritto  di  difesa,  cosi' rendendo il
termine indefinito e come tale suscettibile di compromettere non solo
la certezza del diritto ma anche la parita' di trattamento.
    Viceversa  e'  interesse  per  il contribuente conoscere una data
certa  per la notifica della cartella di pagamento, altrimenti rimane
pregiudicato  il  diritto  del  contribuente all'effettiva conoscenza
dell'iscrizione  a ruolo per la difesa avverso gli atti esecutivi nei
casi di inesistenza o nullitta' della notificazione della cartella di
pagamento.
    In  conclusione  l'assenza dell'espressa previsione di un termine
per  la  notifica  della cartella di pagamento compromette il diritto
del  contribuente  all'effettiva  conoscenza dell'iscrizione a ruolo,
procastinandola  a  tempo  indeterminato  e  ledendo, in tal modo, il
diritto di difesa del contribuente.
    La  fissazione  di  un  termine  appare  indispensabile  in vista
dell'attuazione  del  coordinamento  normativo  (art. 16  della legge
n. 212/2000),  al  fine  di  tutelare  il  diritto del contribuente a
conoscere, entro un termine ragionevole, eventuali iscrizioni a ruolo
effettuate  nei  suoi confronti, nel rispetto dell'art. 6 della legge
n. 212/2000.
    Alla  stregua  delle suesposte considerazioni le lacune normative
segnalate   non   contrastano   soltanto   con  i  principi  generali
dell'ordinamento   tributario;   apparendo   prive   di   ragionevole
giustificazione, danno adito a dubbi di legittimita' costituzionale.
    A    parere   del   collegio   la   disciplina   legislativa   e'
incostituzionale  e  gravemente  lesiva  del diritti dei contribuenti
infatti   secondo   l'insegnamento   di   cotesta   ecc.ma  Corte  il
contribuente  non  puo'  essere  esposto ad una indefinita soggezione
alle   azioni   del  fisco  e  l'unico  termine  plausibile  indicato
dall'ufficio,  quello  di  dieci  anni  appare  non  pertinente  alla
materia.
    Infatti,  il  nuovo  art. 25  d.P.R. n. 602/1973, come modificato
dall'art. 1  comma 1  lettera  b)  d.lgs.  27 aprile 2001, n. 193, in
vigore  dal  9 giugno  2001,  sopprimendo  la  parola «entro l'ultimo
giorno  del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo» ha
innovato le antiche regole restringendo l'azione dei contribuenti nei
confronti  del  fisco  arrecando  pregiudizio  al  diritto  di difesa
costituzionalmente  garantito,  stante  la  situazione  di incertezza
normativa  che  incide  sui  cittadini destinatari di una cartella di
pagamento.
    Tutto quanto sopra premesso, si rileva che le indicate censure di
illegittimita' costituzionale non sono manifestamente infondate e che
la  decisione  relativa alla loro legittimita' costituzionale si pone
come rilevante al fine della decisione della controversia in oggetto,
la  quale  risulterebbe  adottata in virtu' di una norma non conforme
alla Carte costituzionale.
    Il  collegio  ritiene  che  il  giudizio in corso non puo' essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale.
    Applicando   la   normativa   vigente  la  domanda  preposta  dal
ricorrente  essere  rigettata  in quanto l'unico termine esistente e'
quello  dell'art. 2946  cod.  civ.,  termine  che questo collegio non
ritiene  applicabile  sia perche' irragionevole e contraddittorio con
le  precedenti statuizioni di cotesta ecc.ma Corte, comunque un lasso
di  tempo  eccessivo  tra  il  fatto  e  la  contestazione,  rendendo
inevitabile   inefficace   ogni  strumento  difensivo  atteso  che  i
documenti   contabili  dovrebbero  essere  conservati  per  un  tempo
indeterminato. L'interesse del contribuente a poter fare affidamento,
decorso  un  certo  periodo  sull'impossibilita' che un provvedimento
impositivo  possa essergli utilmente notificato dal fisco. Allo stato
esaurendosi  l'onere dell'amministrazione nel compimento, nel termine
previsto  della  sola  iscrizione a ruolo e quindi di un atto interno
all'amministrazione,  del  tutto a prescindere dalla comunicazione al
contribuente, possibile in qualsiasi momento successivo.
    Parimenti   contraddittoria  appare  l'equiparazione  al  termine
previsto  dall'art. 17  d.P.R.  n. 602/1973 per cui il ruolo dovrebbe
essere   non   solo   reso   esecutivo  ma  parimento  notificato  al
contribuente  mediante la cartella di pagamento nello stesso termine.
Detta  equiparazione  non  sembra  realisticamente  ipotizzabile:  un
inquadramento  della fattispecie in esame e' stato gia' escluso dalla
suprema Corte.
    Neppure  si  ritiene  possibile  applicare  in  via  analogica il
termine   di   cinque   mesi   dalla  consegna  dei  ruoli,  previsto
dall'art. 19  del  d.lgs.  n. 112/1999,  ai  fini  del  discarico per
inesigibilita'  per  le  quote  iscritte  a ruolo dal concessionario.
L'art. 19  non  lascia spazi ad ulteriori significati, per l'espresso
riferimento  ai rapporti interni tra l'amministrazione finanziaria ed
il concessionario e, pertanto, non fornisce il contribuente di alcuna
tutela  per  il  ritardo  nella  notifica; la mancata possibilita' di
discarico   costituisce   «una  sanzione  collegata  ai  diritti  del
concessionario,  non certo all'esigenza di certezza del contribuente»
al   quale   la   cartella  di  pagamento  potra'  comunque  essergli
notificata.
    Occorre,  in  conclusione,  avuto  riguardo  alla  non  manifesta
infondatezza  delle  questioni  in  argomento, alla loro rilevanza, a
fini  del decidere ed all'impossibilita' di ottemperare compiutamente
all'onere   di  interpretazione  adeguatrice,  elevare,  di  ufficio,
l'incidente di costituzionalita', non essendo possibile correggere in
sede   interpretativa   ed   applicativa   della  legge  gli  effetti
determinati   dalla   modifica   apportata   all'art. 25  del  d.lgs.
n. 193/2001  riconducendo  la  notifica della cartella esattoriale al
termine  decadenziale  dell'iscrizione  a ruolo previsto dall'art. 17
d.P.R. n. 602/1973 o a quello decadenziale sanzionatorio a carico del
concessionario  previsto  per  il  discarico,  ne'  a quello previsto
dall'art. 2946  cod.  civ. proprio per l'esistenza del termine per il
discarico  per  inesigibilita'  delle quote iscritte a ruolo. Bisogna
anche tener conto che per effetto dell'art. 3 del d.l. 8 luglio 2002,
n. 138,  convertito,  con  modificazione,  dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178,  sono  espressamente  contemplate tra le cause di perdita del
diritto  al  discarico  anche  «i  vizi  e  le irregolarita' compiute
nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento». Quindi la
previsione di un termine certo non superabile si impone. La decadenza
deve  essere  prevista  espressamente  dal legislatore, non potendosi
riconoscere all'interprete alcun potere creativo.
    Per  le ragioni sopra esposte gli atti devono essere inviati alla
Corte  costituzionale e il procedimento deve essere sospeso in attesa
delle determinazioni del giudice delle leggi.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata della questione
di  legittimita' costituzionale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, come
modificato  dal  d.lgs.  n. 193/2001  in  relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione nella parte in cui non prevede piu' il termine per
la notifica al debitore iscritto della cartella esattoriale.
    Sospende il giudizio proposto nell'interesse di Refini Giuseppe &
figli   avverso   la  cartella  di  pagamento  sino  all'esito  della
questione.
    Manda  alla  segreteria  di provvedere all'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda   alla  segreteria  affinche'  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Manda  alla  segreteria  di  comunicare  la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Latina, il 16 aprile 2004.
                         Il Presidente: Rega
Il relatore: Moscarino  04C1153