N. 843 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004
Ordinanza emessa il 12 maggio 2004 dal giudice di pace di Asola nel procedimento civile vertente tra Officina Meccanica Garbellini S.r.1. contro Comando di Polizia municipale di Casalromano Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Disparita' di trattamento rispetto ai proprietari non titolari di patente - Equiparazione fra proprietari che omettono del tutto la dichiarazione e proprietari che si dichiarano impossibilitati ad identificare il trasgressore - Contrasto con il sistema sanzionatorio del codice della strada e con i principi sulla responsabilita' personale in materia amministrativa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 10-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 29/C/04 del R G. Affari Contenziosi, promossa da Officina Meccanica «Garbellini» S.r.l., corrente in Pieve di Coriano (MN), via Pelate n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore Paolo Roncaglia, ed elettivamente domiciliata in Mantova, via Alberto Mario n. 8, presso lo studio dell'avv. Federica Fumagalli che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso in opposizione; Contro Comando di Polizia municipale di Casalromano (MN); oggetto: opposizione a verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada. A scioglimento della riserva di cui alla prima udienza, del 30 aprile 2004, rileva in fatto il giudicante che, con atto depositato in data 23 febbraio 2004, la societa' odierna ricorrente proponeva, opposizione avverso il verbale d'infrazione n. 902/V/03, elevato dal Comando di Polizia municipale di Casalromano (MN) il giorno 17 dicembre 2003, per violazione dell'art. 180 comma 8 del d.lgs. n. 285/1992. A mezzo il ridetto verbale, il Comando resistente contestava al legale rappresentante della societa' ricorrente, in qualita' di proprietario di autoveicolo, di «aver, senza giustificato motivo, non ottemperato all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo ad uffici di polizia per fornire informazioni (o esibire documento ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente Codice)». Per tale violazione veniva pertanto irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 343,45. Detta contestazione peraltro originava dalla notifica alla ricorrente di precedente verbale di contestazione - n. 717/V/03, emesso in data 15 settembre 2003 dal medesimo Comando resistente - per violazione degli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 del d.lgs. n. 285/1992, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore, a sensi dell' art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992, inserito ex d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 e successive modificazioni. Orbene, nel proporre ricorso ai sensi dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, la ricorrente evidenziava di avere, con precedente lettera raccomandata, reso edotto - ex art. 126-bis, comma 2 cit. - il Comando di Polizia locale di Casalromano dell'impossibilita' di comunicare i dati relativi al conducente del veicolo all'epoca dell'originaria contestazione, essendo, tra l'altro, il veicolo stesso nella disponibilita' di una pluralira' di persone all'interno della ditta e non essendovi per la stessa un obbligo giuridico in ordine alla tenuta di un registro interno per l'annotazione del conducente. In diritto osserva il giudicante che il menzionato art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, cosi' come introdotto dal d.l. 27 giugno 2003, n. 15l, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione; nonche' laddove sanziona la mancata comunicazione dei dati con la contestazione della violazione di cui all'art. 180 d.lgs. n. 285/1992 - acquista rilievo sorto il profilo della incostituzionalita' e cio' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Detta norma - come peraltro gia' evidenziata alla Consulta anche dal Giudice di pace di Voltri - da' luogo infatti ad una palese disparita' di trattamento tra i cittadini. Tale disparita' si evidenzia, a parere del giudicante, sotto un duplice profilo. Va in primo luogo osservato che tale norma importa anzitutto una disparita' di trattamento tra i soggetti proprietari del veicolo oggetto dell'infrazione, muniti di patente di guida e quelli che ne sono privi, risultando. di fatto punibili con la decurtazione del punteggio solamente i primi. Sotto altro aspetto va ulteriormente rilevato che, disponendo tale norma l'automatica applicabilita' dell'art. 180 d.lgs. n. 285/1992, nel caso in cui il proprietario del veicolo ometta di fornire i suddetti dati, tale previsione determina il sorgere di una situazione di evidente disparita' di trattamento tra il cittadino che di fatto si sia attivato per collaborare con l'Autorita' procedente - anche se al solo fine di informarla dell'oggettiva impossibilita' di rendere la dichiarazione richiesta - ed il cittadino che noncurante dell'invito, mantenga un comportamento volutamente omissivo, di assoluta inerzia, rifiutando ogni forma di collaborazione. Non va all'uopo sottaciuto che la ratio sottesa all'art. 180 d.lgs. n. 285/1992 e' - come per orientamento gia' espresso dalla stessa suprema Corte (cfr. Cass. civ. I, 20 luglio 2001, n 9924) - quella di sanzionare il rifiuto della condotta collaborativa con l'autorita', onde appare del tutto lesivo del principio di uguaglianza il dettato di una norma di legge che importa l'automatica applicazione di una sanzione amministrativa, parimenti al cittadino che non ottempera all'invito della stessa autorita' di fornire informazioni ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative - cosi' come espressamente previsto dal citato art. 180 - quanto a quello che tali informazioni fornisca, anche se poi in concreto le stesse possano risultare non utili ai fine dell'accertamento della violazione. Ad ulteriore conferma di tali asserti rileva, il giudicante che la previsione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, in caso di violazione di norme del codice della strada, sembra assumere i caratteri giuridici propri della sanzione amministrativa accessoria. Cio' importa che - stante una parzialmente difforme interpretazione rispetto a quella datane dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella circolare ministeriale n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, ove si parla di istituto a carattere cautelare che integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie gia' in vigore - il suddetto istituto debba essere volto a colpire esclusivamente il soggetto responsabile della violazione che, non necessariamente - come nel caso di specie - puo' essere individuato nel proprietario del veicolo e cio' soprattutto in difetto di una espressa previsione di legge. Ritiene il giudicante che tale conclusione appaia peraltro conforme a quanto testualmente previsto dallo stesso art. 196 d.lgs. n. 285/1992, che, nell'implicito richiamo ai dettato dell'art. 6, legge 689/1981, fa salvo espressamente il principio di solidarieta', in capo al proprietario, con riguardo esclusivo al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, implicitamente escludendo - secondo i principi cardine del nostro ordinamento - qualsiasi forma di solidarieta' del proprietario stesso per qualsivoglia sanzione avente natura diversa da quella pecuniaria. Principio, il suddetto, che si assume ulteriormente confermato dallo stesso art. 2 della citata legga fondamentale in tema di depenalizzazione, dal quale si evince il principio della responsabilita' personale, per tutte le fattispecie di violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa. Nel caso di specie e' pertanto evidente il collegamento giuridico tra la «res iudicanda» e le norma ritenuta incostituzionale onde, ritenuta la rilevanza - non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla stessa norma, in quanto la pronuncia di incostituzionalita' determinerebbe la caducazione immediata del provvedimento impugnato - e la non manifesta infondatezza, per le ragioni gia' esposte, della proposta questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come introdotto dal d.l. 27giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione, al fine della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di giuida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo: nonche' laddove prevede che se il proprietario del veicolo omette di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente, si applichi a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992. Per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio e invia alla cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda in Cancelleria di notificare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Asola, il 12 maggio 2004. Il giudice di pace: Morselli 04C1156