N. 848 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 2004

Ordinanza emessa il 19 giugno 2004 dal giudice di pace di Cortona nel
procedimento  civile  vertente  tra  Fuschini  Liliana contro Polizia
Municipale di Cortona

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i  dati  nel termine previsto - Violazione del principio
  della  responsabilita'  personale  in materia penale e dell'analogo
  principio  in  materia di sanzioni amministrative posto dalla legge
  n. 689/1981  -  Contrasto con le norme della legge sulla tutela dei
  dati personali.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2  [aggiunto  dall'art. 7  del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9],
  come  modificato  dall'art. 7,  comma 3,  del  d.l. 27 giugno 2003,
  n. 151,  convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
  n. 214.
- Costituzione,  artt. 3,  24 e 27; cod. penale, artt. 40 e 42; legge
  24 novembre  1981, n. 689, art. 3; legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
  successive modifiche, artt. 18, 20, 21 e 23.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  iscritta al n. 203 del ruolo generale anno 2003 del
contenzioso civile ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nella causa civile tra Fuschini Liliana, con l'avv. Marco Cocchi,
ricorrente,  e  Comune  di  Cortona  -  con  l'Ispettore  Paolo Merli
resistente;
    Oggetto: opposizione a provvedimento amministrativo.

                            Rilevato che

    Con   ricorso  in  opposizione  a  verbale  di  contestazione  di
violazione di norme sulla circolazione stradale, del 20 ottobre 2003,
n. 3541/2003/P,  allegato  al  ricorso  ed  elevatole  dalla  Polizia
Municipale  di  Cortona,  la  ricorrente  deduceva  violazione  degli
artt. 146/3  e  192/1-6,  sia per insussistenza della violazione, che
per   mancata  contestazione  immediata,  che  non  aveva  consentito
l'individuazione   del   trasgressore.   Eccepiva,   anche,   in  via
preliminare, l'incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, stesso
codice (in applicazione del quale le erano stati decurtati nove punti
dalla  patente)  in  relazione  agli artt. 2, 4, 16, 27 Cost, nonche'
agli  artt. 40,  42 codice penale, nella parte in cui stabilisce che,
nel  caso di mancata identificazione del conducente, «la segnalazione
deve  essere  effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che  lo  stesso  non  comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta,
all'organo  di  polizia che procede, i dati personali e della patente
del conducente al momento della comm essa violazione».
    Osservava  che,  se  e'  legittimo  gravare il proprietario della
sanzione   pecuniaria   in   via  oggettiva  (art. 196  c.d.s.),  sul
presupposto    che    detta    sanzione    comporta    esclusivamente
un'obbligazione  pecuniaria, che non incide sulla sfera personale del
proprietario  ma  solo  sul  suo  patrimonio, per contro, nel caso di
decurtazione  dei  punti  dalla  patente,  la  sanzione  incide sulla
persona   del   proprietario  e  sulle  sue  liberta'  costituzionali
(liberta' di circolazione, diritto al lavoro).
    Rilevava,  inoltre, che una sanzione cosi' grave ed invasiva puo'
essere  posta solo a carico dell'effettivo trasgressore, in base alle
comuni   regole  elaborate  dalla  giurisprudenza  costituzionale  in
materia  di «bilanciamento di interessi», per cui la decurtazione dei
punti   dalla  patente  trova  giustificazione  nella  «pericolosita'
sociale  del  trasgressore»,  che  pone  materialmente  in  essere la
condotta vietata dal codice della strada.
    La   previsione   normativa  avrebbe,  pertanto,  una  preminente
funzione  di  impedire  ai  soggetti, che si rilevino pericolosi alla
guida  del veicolo, di arrecare danni a terzi. Se tale e' la funzione
dell'istituto,   la   norma   dovrebbe  consentire  al  proprietario,
quantomeno,  di  dimostrare  che  egli non si trovasse alla guida del
veicolo nel giorno e tempo dell'accertamento.
    Eccepiva,  ancora, l'illegittimita' dello stesso art. 126-bis per
violazione  dell'art. 27  Cost.  in quanto la sanzione amministrativa
personale   deve,  necessariamente,  esser  rispettosa  dei  principi
generali   del   diritto  penale  che  traggono  la  propria  origine
dall'art. 27   Cost.   secondo   cui  la  responsabilita'  penale  e'
personale,  principio dal quale discendono gli artt. 40 e 42 c.p. pur
se cronologicamente anteriori alla Carta.
    Da  tali  norme  deriva,  ope  legis,  che  la  sospensione della
patente,    come   anche   la   decurtazione   dei   punti   disposta
dall'art. 126-bis, consistono in sanzioni personali di tipo cautelare
che  possono  essere  comminate per i principi sopra esposti, solo al
trasgressore diretto.
    Costituitosi  in giudizio, il Comune di Cortona nulla opponeva in
merito alle eccezioni e si rimetteva alla decisione del giudice.

                           Considerato che

    La questione sollevata dalla ricorrente appare non manifestamente
infondata  non  solo  per  i motivi dedotti ma, altresi', a parere di
questo  giudice  di  pace,  per il contrasto insanabile che lo stesso
art. 126-bis  del  codice stradale viene a creare con l'art. 3, legge
24 novembre  1981,  n. 689  (Nelle  violazioni cui e' applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione
od  omissione...)  e,  ancora,  con  gli artt. 18, 20, 21 e 23, legge
31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. (Tutela dei dati personali) la
cui  violazione  comporta persino le conseguenze del risarcimento del
danno,  ove  i  dati  personali  siano  comunicati  senza il consenso
dell'avente diritto.

                            Ritenuto che

    La pronuncia sulla legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis,
comma 2,  c.d.s., e' rilevante ai fini della decisione e la questione
di legittimita' costituzionale in proposito sollevata dal ricorrente,
non  e'  manifestamente infondata, tranne quella relativa all'art. 16
Cost.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'      costituzionale,      sollevata     nel     ricorso,
dell'art. 126-bis,  comma 2,  d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285,  come
modificato con d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche
dalla  legge  1° agosto 2003, n. 241 (G.U. n. 186 del 12 agosto 2003)
per  violazione  degli  art. 3,  24, 27 Cost. e per contrasto con gli
art. 40 e 42 del codice penale, per quanto in motivazione.
    Rimette  d'ufficio  alla  Corte costituzionale anche la questione
relativa  alla legittimita' del citato art. 126-bis in relazione agli
artt. 3,  legge  24 novembre  1981,  n. 689, nonche' 18, 20, 21 e 23,
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd. e integrazioni.
    Dispone  la  sospensione  del  procedimento,  fino alla pronuncia
della Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza venga notificata:
        1) alle parti costituite in giudizio;
        2) comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri;
        3)  comunicata  al  Presidente della Camera dei deputati e al
Presidente del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale,  unitamente  agli  atti e documenti di causa e con la
prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni.
        Cortona, addi' 20 maggio 2004
                     Il giudice di pace: Maiorca
04C1161