N. 871 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2004
Ordinanza emessa il 10 giugno 2004 dalla Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Piazza Giulio Cesare Processo penale - Termine per la difesa - Possibilita' di richiesta da parte del difensore designato d'ufficio in mancanza della nomina del difensore di fiducia o in assenza dello stesso - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., artt. 97 e 108. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.(GU n.45 del 17-11-2004 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Piazza Giulio Cesare, nato a Caltanissetta il 29 novembre 1953, residente in Gela, imputato: A) del delitto p. e p. dall'art. 640 c.p. per avere, con l'artifizio ed il raggiro consistente nel riferire falsamente, quale avvocato procuratore e difensore di Frasca Giuseppe di avere proposto un ricorso per Cassazione nel suo interesse, inducendo in errore il Frasca che gli consegnava due milioni di lire a titolo di acconto sull'onorario professionale dovuto, procurato a se' un ingiusto profitto, costituito dalla predetta somma che non veniva piu' restituita al Frasca con danno per quest'ultimo. Fatti commessi in Gela dal 1° aprile 1999 al 20 agosto 1999; B) del delitto p. e p. dall'art. 380 c.p. per avere, nella qualita' e con la condotta descritte al precedente capo a), omettendo di proporre il ricorso per Cassazione nell'interesse di Frasca Giuseppe e cosi' cagionando il passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe potuto essere impugnata, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arrecato nocumento a Frasca Giuseppe, da lui assistito, difeso e rappresentato innanzi alla suprema Corte di cassazione. Fatti commessi in Gela dal 1° aprile 1999 al 20 agosto 1999; in Gela, dal mese di maggio 1995; sentiti il difensore designato d'ufficio per l'appellante, che ha chiesto la concessione di un termine a difesa, ed il rappresentante dell'ufficio del procuratore generale, che ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della richiesta. Premesso che all'udienza dibattimentale odierna, l'imputato appellante compariva senza l'assistenza di un difensore designato di fiducia, cosicche' la Corte designava un difensore d'ufficio, per quanto previsto dall'art. 97 C.p.p.: all'esito della designazione, il suddetto difensore d'ufficio chiedeva alla Corte di concedergli un termine per apprestare la difesa dell'appellante, ed il conseguente rinvio della trattazione dibattimentale del procedimento. Il Collegio decidente, assunte le richieste delle parti, riservava la deliberazione. All'esito della deliberazione camerale, la Corte O s s e r v a Il quadro normativo di riferimento per decidere sulla fondatezza dell'istanza formulata nell'interesse dell'imputato odierno appellante e' costituito dagli artt. 97 e 108 cod. di procedura penale. La prima delle disposizioni richiamate, prevede che «L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio» (primo comma), e che «Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo» (quinto comma). L'art. 108 c.p.p. («Termine per la difesa»), stabilisce che, «Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento» (primo comma). Non e' dunque formalmente previsto che il difensore designato d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. possa in ogni caso chiedere la concessione di un termine finalizzato ad acquisire una compiuta «cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento», come e' invece espressamente previsto per il difensore designato d'ufficio nelle ipotesi di «rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono» della difesa. La rilevata lacuna normativa, ad avviso della Corte remittente, configura una possibile violazione dei parametri costituzionali che assumono rilievo ai fini della deliberazione demandata al Collegio decidente, in quanto l'omessa previsione nell'art. 108 c.p.p. (e, correlativamente, nell'art. 97 c.p.p.), della ipotesi in cui sia designato un difensore individuato d'ufficio all'imputato privo di un difensore designato di fiducia, configura una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 della Carta fondamentale), e dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza sostanziale), dato che non si rinvengono ragioni di ordine sistematico ( e neppure di ordine logico) che possano giustificare l'esclusione del difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. dall'esercizio della facolta' espressamente attribuita dal citato art. 108 c.p.p. Maggiormente, poi, la rilevata lacuna normativa si configura incongrua nella fattispecie che si esamina, in quanto lo stesso art. 97 c.p.p. configura l'ufficio prestato dal difensore d'ufficio come «obbligatorio»: cosicche' del tutto irrazionale appare la mancata previsione anche di questa ipotesi fra quelle per le quali il citato art. 108 c.p.p. ammette il (nuovo) difensore a chiedere la concessione del termine a difesa. Osserva, infine, la Corte remittente che la suddetta lacuna, in quanto preclude almeno formalmente la concessione del termine a difesa nel caso che interessa la presente decisione, appare pure preclusiva della decisione dell'appello nel merito, ed e' dunque certamente rilevante per la decisione che il Collegio decidente deve assumere, dato che il diniego del termine richiesto dal difensore designato d'ufficio nell'interesse del Piazza determinerebbe la nullita' degli atti processuali compiuti in violazione del diritto di difesa che deriverebbe dal diniego di concessione del termine, per quanto e' previsto dall'art. 179 c.p.p., in quanto la menomazione delle facolta' difensive che conseguirebbe dalla negazione del termine a difesa richiesto dal difensore designato d'ufficio ex art. 97 c.p.p., vanificherebbe l'efficacia della assistenza difensiva, rendendola sostanzialmente inutile, e quindi potrebbe essere assimilata alla ipotesi dell'«assenza» dello stesso difensore (espressamente individuata quale causa di «nullita' assoluta» dall'art. 179, primo comma c.p.p.). Considera, infatti, il Collegio deliberante che la decisione della rilevata questione di compatibilita' costituzionale, appare rilevante e necessaria, ai fini della definizione del presente giudizio pendente nella fase dibattimentale, non essendo consentita all'a.g. remittente - per le considerazioni svolte - l'adozione (in via diretta) dell'interpretazione conforme ai richiamati parametri costituzionali della norma applicabile nella fattispecie, risolvendosi in una interpretazione additiva della previsione normativa, riservata al giudice costituzionale: essendo in ogni caso preliminare alla definizione del giudizio dibattimentale, nel quale evidentemente - anche per la particolare delicatezza dei fatti oggetto delle imputazioni in riferimento alle quali e' stata esercitata l'azione penale nei riguardi dell'odierno appellante (che investono le modalita' di esercizio della sua attivita' professionale) - appare in ogni caso necessario che venga assicurata all'imputato una effettiva assistenza difensiva. Per le considerazioni che precedono, deve quindi essere sollevata ex officio questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 97 e 108 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 secondo comma della Carta costituzionale, nella parte in cui le norme processuali richiamate non prevedono che anche il difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine «per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». La trattazione del giudizio deve essere dunque sospesa, con la rimessione degli atti alla Consulta competente a delibarla, per quanto prevede la legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, comma secondo della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 97 e 108 codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase difensore designato d'ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine «per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento»; Sospende il giudizio penale in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; ordina che che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Caltanissetta, nella Camera di consiglio della Corte, il 10 giugno 2004. Il Presidente: Maffa Il consigliere estensore: De Nicola 04C1176