N. 872 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2004
Ordinanza emessa il 8 luglio 2004 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra C.M. contro I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Congedi parentali per l'assistenza di familiare handicappato - Diritto per i fratelli e le sorelle del soggetto handicappato - Limitazione al caso della scomparsa dei genitori - Conseguente esclusione dal diritto dei genitori impossibilitati a provvedere all'assistenza in quanto totalmente inabili. - D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5. - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 17-11-2004 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 459/2004 R.G.L. promossa da: C. M., rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alberico, appellante; Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del suo presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Katya Lea Napoletano, appellato. Premesso che con ricorso depositato il 9 ottobre 2002 diretto al Tribunale di Vercelli, la sig.ra C. M. evocava in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo, in via ordinaria ed anche ex art. 700 c.p.c., che venisse accertato e dichiarato il suo diritto, a far tempo dal 1° ottobre 2001, ad usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due anni, del congedo straordinario retribuito di cui agli artt. 80, comma 2, legge n. 388/2000, 40-bis legge n. 53/2000, 42, comma 5 e 6, d.lgs. n. 151/2001 al fine di prestare assistenza al fratello convivente C. G. portatore di handicap grave riconosciuto da oltre cinque anni e non ricoverato a tempo pieno, in considerazione del fatto che la madre, D. M. pur vivente, gia' riconosciuta ultrasessantacinquenne con difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'eta', si trovava nella oggettiva impossibilita', per ragioni di eta' e di salute, di prestare assistenza al figlio G; l'I.N.P.S. si costituiva deducendo l'inammissibilita' del ricorso per ragioni procedurali e l'infondatezza comunque delle domande ex adverso proposte, subordinando l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 il diritto dei fratelli ai congedi retribuiti alla «scomparsa» dei genitori; con ordinanza in data 24 ottobre 2002 il tribunale respingeva il ricorso d'urgenza e, acquisiti dei documenti e autorizzate le parti al deposito di note difensive, con sentenza in data 9 luglio 2003, depositata il 26 settembre 2003, respingeva il ricorso e compensava le spese; avverso detta sentenza, non notificata, interponeva appello la sig.ra C. con ricorso depositato il 18 marzo 2004, chiedendone la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni originarie; resisteva l'I.N.P.S., costituitosi con memoria depositata il 3 giugno 2004; Rilevato che il tribunale ha respinto la domanda proposta dalla sig.ra C. sulla base dei seguenti rilievi: a) l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 subordina il diritto dei fratelli e delle sorelle conviventi con il soggetto portatore di handicap grave a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 53/2000 alla «scomparsa» dei genitori; b) nonostante l'utilizzazione del termine «scomparsa» in luogo del piu' tecnico termine «morte», la norma non puo' che interpretarsi nel senso di «mancanza derivante dalla morte dei genitori»; c) la madre del soggetto handicappato, D. M., era ancora in vita, e cio' di per se' ostava all'accoglimento della domanda della C. d) anche a voler accedere, per mera ipotesi, alla piu' estensiva interpretazione propugnata dalla difesa della ricorrente, e giusta la quale il requisito della «scomparsa» puo' ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia oggettivamente impossibilitato per motivi di salute a prestare assistenza al figlio handicappato, nel caso di specie tale condizione neppure risultava sussistere, risultando documentalmente (dalla relazione dell'assistente sociale acquisita in corso di causa) che l'impedimento della D. ad occuparsi del figlio handicappato derivava non tanto dalle condizioni di salute della stessa quanto dai cattivi rapporti esistenti tra madre e figlio; nell'atto di appello, la sig.ra C., premesso che la madre D. M. e' stata riconosciuta, nelle more del giudizio, invalida totale «con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», censura la decisione impugnata, rilevando che l'interpretazione dell'art. 45 cit. offerta dal primo giudice non puo' essere condivisa, giacche' nel termine «scomparso» va inclusa sia l'ipotesi della scomparsa in senso fisico (cioe' come morte) sia il caso in cui il genitore si trovi nell'impossibilita' fisica e mentale di accudire il figlio e che, diversamente interpretato, l'art. 42, comma 5, cit. deve ritenersi costituzionalmente illegittimo ex art. 3 Cost., atteso che, violando il principio di eguaglianza e quello di ragionevolezza, mentre consente ai fratelli e alle sorelle dei soggetti handicappati di beneficiare dei congedi per il sol fatto del decesso dei genitori, esclude che degli stessi congedi possano godere i fratelli e le sorelle dell'handicappato i cui genitori, ancorche' in vita, si trovino, in quanto totalmente invalidi, nell'assoluta impossibilita' di prestare assistenza, abbisognando essi stessi, a loro volta, di assistenza da parte di terzi; Ritenuto che l'art. 42, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nel subordinare il diritto dei fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo previsto dalla stessa disposizione alla «scomparsa» dei genitori dello stesso soggetto, richieda o la morte o quantomeno l'assenza dei genitori; all'ipotesi di assenza dei genitori non possa pertanto equipararsi l'ipotesi in cui il genitore non sia assente, ma sia, perche' totalmente inabile e in possesso dei requisiti sanitari ex art. 1 legge n. 18/1980 per ottenere l'indennita' di accompagnamento, incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato; l'art. 42, comma 5 cit., nel non riconoscere quindi il diritto al congedo da esso previsto ai fratelli o alle sorelle del soggetto handicappato grave quando, pur non «scomparso», il genitore del predetto soggetto sia, perche' totalmente inabile e abbisognoso esso stesso di assistenza continua da parte di terzi, impossibilitato a provvedere all'assistenza del figlio handicappato grave, appare in contrasto con l'art. 3 Cost., giacche' finisce per regolare irragionevolmente in modo difforme situazioni fra di loro analoghe, tali dovendosi ritenere, per la esistenza in entrambi i casi di una situazione di impossibilita' del genitore di provvedere all'assistenza del figlio handicappato, quella in cui il genitore dell'handicappato e' deceduto o e' assente e quella in cui il genitore, pur non scomparso, e' totalmente inabile ed in possesso, anzi, dei requisiti sanitari per fluire dell'indennita' ex art. 1 legge n. 18/1980; la eccezione di illegittimita' costituzionale della predetta disposizione in relazione all'art. 3 Cost. non appare dunque manifestamente infondata; nella specie, essendo il soggetto liandicappato grave, C. G., orfano di padre ed essendo la di lui madre, D. M., totalmente inabile e abbisognosa di assistenza continua non essendo in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, la questione e' pure rilevante, giacche' all'accoglimento della domanda proposta in giudizio dalla C. M., sorella dell'handicappato grave, osta appunto l'art. 42, comma 5 d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano, perche' totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 legge n. 18/1980, impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
P. Q. M. Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' alla notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il procedimento. Cosi' deciso all'udienza dell'8 luglio 2004. Il Presidente: Buzano 04C1177