N. 873 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2004
Ordinanza emessa il 24 maggio 2004 dal giudice di pace di Chiavenna nel procedimento civile vertente tra Pasini Marco contro Prefetto di Sondrio Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario di un obbligo di denuncia non sempre assolvibile, ovvero di un obbligo di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione con atto amministrativo della liberta' personale e della sfera di autonomia del singolo - Violazione del principio della responsabilita' personale (estensibile alle sanzioni amministrative accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27.(GU n.45 del 17-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 05/C/2004, ruolo generale dell'anno 2004 promossa da: Pasini Marco, nato il 14 gennaio 1971, in Chiavenna e residente in Prosto di Piuro, via Nazionale n. 10, rappresentato e difeso, giusto mandato con procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Cristina Ghezza presso il cui studio in Chiavenna (Sondrio), vicolo della Cartara n. 3 elegge domicilio, attore opponente, contro il prefetto della provincia di Sondrio, rappresentato per delega dalla sig.ra Geom. Pansoni Serenella, convenuto opposto. Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge 689/1981. Verbale n. 477911 N emesso dalla polizia stradale, sez. di Chiavenna in data 18 settembre 2003, not. il 28 novembre 2003, per violazione dell'art. 141, terzo e ottavo comma del codice della strada. Il giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito alla eccezione di costituzionalita' dell'art. 126-bis d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 e 24 comma 2 della costituzione sollevata dal procuratore dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 5/C/04 promosso da Pasini Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ghezza, contro il prefetto di Sondrio. F a t t o Con ricorso depositato il 27 gennaio 2004 Pasini Marco, ut supra rappresentato e difeso, proponeva opposizione contro il verbale di contestazione n. 477911 N elevato a suo carico dalla polizia stradale di Chiavenna per violazione dell'art. 141, commi 3 ed 8, del codice della strada. In via preliminare il ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, laddove prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo la segnalazione deve essere fatta al proprietario del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimita' costituzionale della disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo. Eccepiva inoltre il ricorrente l'illegittimita' costituzionale della stessa norma con riferimento al principio della responsabilita' personale sancito dall'art. 27 della Costituzione. All'udienza del 20 maggio 2004 il procuratore del ricorrente insisteva nell'eccezione di incostituzionalita' e la rappresentante del prefetto si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice. D i r i t t o 1. Rilevanza della questione. La questione e' certamente rilevante ai fini del giudizio, in quanto la norma si cui si contesta la legittimita' dovrebbe necessariamente trovare applicazione nel caso de quo. La violazione ha fatto infatti oggetto di contestazione differita in quanto il veicolo non e' stato fermato all'atto dell'accertamento. Nell'atto di notificazione successiva l'agente notificatore ha segnalato al proprietario del veicolo, conformemente a quanto disposto dalla norma di cui si contesta la legittimita' costituzionale, che la sottrazione dei punti sarebbe stata disposta a suo carico ove egli non avesse comunicato, nel termine di trenta giorni, i dati identificativi di chi era alla guida del meno. E' quindi in base all'art. 126-bis del codice della strada che andrebbe stabilita la legittimita' della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida in capo al proprietario del veicolo. 2. Non manifesta infondatezza delle questioni. L'opponente assume che l'obbligo del proprietario di comunicare all'organo di polizia i dati del conducente del veicolo e' in contrasto con quanto disposto dagli artt. 2, 13, 24, comma 2 e 27 della costituzione, I differenti profili vanno esaminati separatamente: a) violazione dell'art. 2 della costituzione in relazione all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente. Il motivo di illegittimita' appare fondato. La norma costituzionale richiama infatti all'obbligo di ciascuno di assoggettarsi a quei doveri inderogabili che formano la base stessa del vivere sociale. A contrarlo, la stessa norma esclude che un cittadino possa essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura, non sempre sia possibile adempiere, come sembra a questo giudice ricorrere nel caso in esame. La norma giuridica, per sua natura, deve essere generale ed astratta e deve quindi essere applicabile, in linea teorica, nella totalita' dei casi da essa regolati. Viceversa l'art. 126-bis del codice della strada delinea una fattispecie in cui il destinatario della norma non sempre puo' trovarsi nella situazione di adempiere al precetto di legge. Basti pensare al caso che il proprietario del veicolo non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi si trovava alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione e' stata accertata. b) violazione dell'art. 13 della costituzione in relazione all'obbligo de proprietario di comunicare i dati del conducente. Anche questo motivo appare fondato. La previsione costituzionale tutela infatti incondizionatamente la liberta' personale ed esclude quindi che un cittadino possa trovarsi, al momento di operare una scelta, ad essere in qualunque misura coartato. La norma contestata invece, pone il destinatario di fronte all'alternativa tra esercitare una funzione di denuncia, che l'art. 331 del codice di procedura penale definisce obbligatoria solo per chi e' investito di precise funzioni pubbliche, o subire egli stesso una sanzione pecuniaria per un fatto che potrebbe essere stato commesso da un altro. Ne deriva una limitazione della sfera di autonomia del singolo operata non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria, come sarebbe ammissibile ai sensi dell'art. 13, comma 2, della costituzione, ma da un atto dell'autorita' amministrativa. c) violazione dell'art. 24, secondo comma, della costituzione in relazione all'obbligo di autodenuncia del proprietario del veicolo. L'eccezione appare anch'essa fondata. Per il gia' richiamato principio della generalita' della norma giuridica, quest'ultima deve essere applicabile in tulle le fattispecie che astrattamente possono ricadere sotto la sua previsione. Nel caso per il quale e' processo, deve ipotizzarsi anche la possibilita' che il proprietario del veicolo e l'autore della violazione siano la stessa persona. Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del trasgressore un obbligo di autodenuncia del tutto inammissibile di fronte al principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla difesa contro qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia pure sotto il profilo, meno gravemente punitivo rispetto a quello penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa. d) violazione dell'art. 27 della costituzione in relazione alla sanzionabilita' per fatto di un terzo. Sembra inoltre a questo giudice che l'ari. 126-bis del codice della strada, anche nella parte in cui impone alla persona proprietaria di un veicolo l'obbligo di comunicare all'organo di polizia i dati personali del conducente, non si sottragga a seri dubbi in ordine alla sua costituzionalita'. E' vero che l'art. 27 della costituzione limita all'ambito strettamente personale la sola responsabilita' penale. Ed e' altrettanto vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni del codice della strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle quali, in virtu' del principio di solidarieta', il proprietario del veicolo e' chiamato a rispondere per le violazioni commesse dal conducente. E' pero' altrettanto vero che la misura accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida ha la stessa natura strettamente personale della patente stessa, e risponde all'esigenza di sanzionare direttamente il soggetto responsabile di violazioni particolarmente gravi: la ratio della norma e' intatti quella di limitare, ed in casi estremi addirittura di inibire, attraverso la compressione di un interesse legittimo, all'autore di determinate infrazioni l'uso di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto della decurtazione appare fortemente caratterizzato da una forte connotazione penalistica, per cui la sua applicazione andrebbe circondata dalle medesime garanzie che presiedono all'applicazione delle norme penali. Constatata dunque la sostenibilita' delle eccezioni sollevate dal ricorrente;
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per contrasto con gli artt. 2, 13 comma 2, 24 comma 2 e 27 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione alle parti in causa nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Chiavenna, il 24 maggio 2004. Il giudice di pace: Poletti 04C1178