N. 873 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il 24 maggio 2004 dal giudice di pace di Chiavenna
nel  procedimento civile vertente tra Pasini Marco contro Prefetto di
Sondrio

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario
  di  un  obbligo  di  denuncia  non sempre assolvibile, ovvero di un
  obbligo  di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione
  con  atto  amministrativo della liberta' personale e della sfera di
  autonomia   del   singolo   -   Violazione   del   principio  della
  responsabilita' personale (estensibile alle sanzioni amministrative
  accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  aggiunto  dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e
  modificato  dall'art. 7,  comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 05/C/2004,  ruolo  generale  dell'anno  2004  promossa  da: Pasini
Marco, nato il 14 gennaio 1971, in Chiavenna e residente in Prosto di
Piuro,  via  Nazionale  n. 10, rappresentato e difeso, giusto mandato
con  procura  a  margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Cristina
Ghezza  presso  il  cui  studio  in Chiavenna (Sondrio), vicolo della
Cartara  n. 3  elegge domicilio, attore opponente, contro il prefetto
della  provincia  di  Sondrio,  rappresentato per delega dalla sig.ra
Geom. Pansoni Serenella, convenuto opposto.
    Oggetto:  opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
689/1981.  Verbale n. 477911 N emesso dalla polizia stradale, sez. di
Chiavenna  in  data  18 settembre 2003, not. il 28 novembre 2003, per
violazione  dell'art. 141,  terzo  e  ottavo  comma  del codice della
strada.
    Il  giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito
alla  eccezione  di  costituzionalita'  dell'art.  126-bis  d.lgs. 30
aprile  1992 (codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 e
24   comma   2   della   costituzione   sollevata   dal   procuratore
dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento
civile  n. 5/C/04  promosso  da  Pasini Marco, rappresentato e difeso
dall'avv. Cristina Ghezza, contro il prefetto di Sondrio.

                              F a t t o

    Con  ricorso depositato il 27 gennaio 2004 Pasini Marco, ut supra
rappresentato  e  difeso,  proponeva opposizione contro il verbale di
contestazione n. 477911 N elevato a suo carico dalla polizia stradale
di  Chiavenna  per violazione dell'art. 141, commi 3 ed 8, del codice
della strada.
    In   via  preliminare  il  ricorrente  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma 2, del codice della strada,
laddove   prevede   che  nel  caso  di  mancata  identificazione  del
conducente   del   veicolo  la  segnalazione  deve  essere  fatta  al
proprietario  del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi
i  dati  personali  e  della  patente del conducente al momento della
commessa violazione.
    Eccepiva  inoltre  il  ricorrente l'illegittimita' costituzionale
della  disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per
il  proprietario  del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente
del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificarlo.
    Eccepiva  inoltre  il  ricorrente l'illegittimita' costituzionale
della stessa norma con riferimento al principio della responsabilita'
personale sancito dall'art. 27 della Costituzione.
    All'udienza  del  20  maggio  2004  il procuratore del ricorrente
insisteva  nell'eccezione  di incostituzionalita' e la rappresentante
del prefetto si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice.

                            D i r i t t o

    1. Rilevanza della questione.
    La  questione  e'  certamente  rilevante ai fini del giudizio, in
quanto   la  norma  si  cui  si  contesta  la  legittimita'  dovrebbe
necessariamente trovare applicazione nel caso de quo.
    La violazione ha fatto infatti oggetto di contestazione differita
in quanto il veicolo non e' stato fermato all'atto dell'accertamento.
Nell'atto   di  notificazione  successiva  l'agente  notificatore  ha
segnalato   al  proprietario  del  veicolo,  conformemente  a  quanto
disposto   dalla   norma   di   cui   si   contesta  la  legittimita'
costituzionale, che la sottrazione dei punti sarebbe stata disposta a
suo  carico  ove  egli  non  avesse comunicato, nel termine di trenta
giorni,  i  dati  identificativi  di  chi era alla guida del meno. E'
quindi  in base all'art. 126-bis del codice della strada che andrebbe
stabilita   la   legittimita'   della   sanzione   accessoria   della
decurtazione dei punti della patente di guida in capo al proprietario
del veicolo.
    2. Non manifesta infondatezza delle questioni.
    L'opponente  assume  che l'obbligo del proprietario di comunicare
all'organo  di  polizia  i  dati  del  conducente  del  veicolo e' in
contrasto  con  quanto  disposto  dagli artt. 2, 13, 24, comma 2 e 27
della    costituzione,   I   differenti   profili   vanno   esaminati
separatamente:
        a)  violazione  dell'art.  2  della costituzione in relazione
all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente.
    Il   motivo   di   illegittimita'   appare   fondato.   La  norma
costituzionale   richiama   infatti   all'obbligo   di   ciascuno  di
assoggettarsi  a  quei doveri inderogabili che formano la base stessa
del  vivere  sociale.  A  contrarlo,  la  stessa norma esclude che un
cittadino  possa  essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura,
non  sempre  sia  possibile  adempiere,  come sembra a questo giudice
ricorrere nel caso in esame.
    La  norma  giuridica,  per  sua  natura,  deve essere generale ed
astratta  e  deve  quindi essere applicabile, in linea teorica, nella
totalita'  dei  casi  da  essa regolati. Viceversa l'art. 126-bis del
codice  della  strada  delinea una fattispecie in cui il destinatario
della norma non sempre puo' trovarsi nella situazione di adempiere al
precetto  di  legge.  Basti  pensare  al caso che il proprietario del
veicolo  non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi
si  trovava  alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione e'
stata accertata.
        b)  violazione  dell'art.  13 della costituzione in relazione
all'obbligo de proprietario di comunicare i dati del conducente.
    Anche  questo motivo appare fondato. La previsione costituzionale
tutela  infatti  incondizionatamente la liberta' personale ed esclude
quindi  che  un  cittadino  possa trovarsi, al momento di operare una
scelta,  ad  essere in qualunque misura coartato. La norma contestata
invece, pone il destinatario di fronte all'alternativa tra esercitare
una  funzione  di  denuncia,  che  l'art. 331 del codice di procedura
penale  definisce  obbligatoria  solo per chi e' investito di precise
funzioni  pubbliche, o subire egli stesso una sanzione pecuniaria per
un  fatto  che  potrebbe essere stato commesso da un altro. Ne deriva
una  limitazione della sfera di autonomia del singolo operata non per
atto motivato dell'autorita' giudiziaria, come sarebbe ammissibile ai
sensi  dell'art.  13,  comma  2,  della  costituzione,  ma da un atto
dell'autorita' amministrativa.
        c) violazione dell'art. 24, secondo comma, della costituzione
in   relazione  all'obbligo  di  autodenuncia  del  proprietario  del
veicolo.
    L'eccezione  appare  anch'essa  fondata.  Per  il gia' richiamato
principio  della generalita' della norma giuridica, quest'ultima deve
essere  applicabile in tulle le fattispecie che astrattamente possono
ricadere  sotto la sua previsione. Nel caso per il quale e' processo,
deve  ipotizzarsi  anche  la  possibilita'  che  il  proprietario del
veicolo   e  l'autore  della  violazione  siano  la  stessa  persona.
Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del
trasgressore  un  obbligo  di autodenuncia del tutto inammissibile di
fronte  al  principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla
difesa  contro  qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia
pure  sotto  il  profilo,  meno gravemente punitivo rispetto a quello
penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa.
        d)  violazione  dell'art.  27 della costituzione in relazione
alla sanzionabilita' per fatto di un terzo.
    Sembra  inoltre  a  questo  giudice che l'ari. 126-bis del codice
della   strada,   anche  nella  parte  in  cui  impone  alla  persona
proprietaria  di  un  veicolo  l'obbligo  di comunicare all'organo di
polizia  i  dati  personali  del  conducente, non si sottragga a seri
dubbi in ordine alla sua costituzionalita'.
    E'  vero  che  l'art.  27  della  costituzione  limita all'ambito
strettamente   personale   la  sola  responsabilita'  penale.  Ed  e'
altrettanto  vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni
del  codice  della  strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle
quali,  in  virtu' del principio di solidarieta', il proprietario del
veicolo  e'  chiamato  a  rispondere  per  le violazioni commesse dal
conducente.
    E'   pero'  altrettanto  vero  che  la  misura  accessoria  della
decurtazione  dei  punti  dalla  patente di guida ha la stessa natura
strettamente  personale della patente stessa, e risponde all'esigenza
di  sanzionare  direttamente  il  soggetto responsabile di violazioni
particolarmente  gravi:  la  ratio  della  norma e' intatti quella di
limitare,  ed  in  casi estremi addirittura di inibire, attraverso la
compressione  di  un  interesse  legittimo, all'autore di determinate
infrazioni  l'uso  di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto
della  decurtazione  appare  fortemente  caratterizzato  da una forte
connotazione  penalistica,  per  cui  la  sua  applicazione  andrebbe
circondata  dalle  medesime  garanzie che presiedono all'applicazione
delle norme penali.
    Constatata dunque la sostenibilita' delle eccezioni sollevate dal
ricorrente;
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza delle
eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  126-bis del
d.lgs.  30 aprile 1992 n. 285 per contrasto con gli artt. 2, 13 comma
2, 24 comma 2 e 27 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento
al  Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione alle
parti  in causa nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Chiavenna, il 24 maggio 2004.
                     Il giudice di pace: Poletti
04C1178