N. 874 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il 24 maggio 2004 dal giudice di pace di Chiavenna
nel procedimento civile vertente tra Rossotti Renato contro Comune di
Chiavenna

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi i dati nel termine previsto - Imposizione al proprietario
  di  un  obbligo  di  denuncia  non  sempre adempibile, ovvero di un
  obbligo  di autodenuncia lesivo del diritto di difesa - Limitazione
  con  atto  amministrativo  della  sfera  di autonomia del singolo e
  della   liberta'   personale   -  Violazione  del  principio  della
  responsabilita' personale (estensibile alle sanzioni amministrative
  accessorie caratterizzate da forte connotazione penalistica).
- Codice  della  strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis
  aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato
  dall'art. 7,  comma 3,  del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito
  con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 13, comma secondo, 24, comma secondo, e 27.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 15/C/04 ruolo generale dell'anno 2004 promossa da: Rossotti Renato
legale   rappresentante  della  ditta  «Rossotti  Renato  e  Buzzetti
Evaristo  Robert  S.n.c.»  con  sede  in  Chiavenna  (Sondrio)  p.zza
Castello  n. 10  rappresentato e difeso dalla dott.ssa Manuela Ghezza
ed  elett.  te domiciliato presso lo studio della stessa in Chiavenna
via  M.  Del  Grosso  n. 5,  giusto mandato con procura a margine del
ricorso  introduttivo,  attore opponente contro Comune di Chiavenna -
Polizia  municipale  rappresentato per delega dalla dott.ssa Vitalini
Morena, convenuto opposto.
    Oggetto:  Opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
n. 689/1981.  Verbale  n. 6205  emesso  dalla  Polizia  municipale di
Chiavenna  in data 23 dicembre 2003 per violazione dell'art. 126-bis,
2° comma del Codice della strada.
    Il  giudice di pace, sciogliendo la riserva che precede in merito
alla  eccezione  di  costituzionalita'  dell'art. 126-bis  d.lgs.  30
aprile1992  (Codice della strada) per violazione degli artt. 2, 13 2°
comma,  24 2° comma e 27 della Costituzione sollevata dal procuratore
dell'opponente, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento
civile n. 15/C/04 promosso da Rossotti Renato, rappresentato e difeso
dall'avv. Manuela Ghezza, contro il Comune di Chiavenna.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  il 20 febbraio 2004 Rossotti Renato, ut
supra rappresentato e difeso, proponeva opposizione contro il verbale
di   contestazione   n. 6205  elevato  a  suo  carico  dalla  Polizia
municipale  di  Chiavenna per violazione dell'art. 126-bis, 2° comma,
del Codice della strada.
    In   via  preliminare  il  ricorrente  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 126-bis, 2° comma, del Codice della strada,
laddove   prevede   che  nel  caso  di  mancata  identificazione  del
conducente   del   veicolo  la  segnalazione  deve  essere  fatta  al
proprietario  del veicolo stesso, salvo che il medesimo non comunichi
i  dati  personali  e  della  patente del conducente al momento della
commessa violazione.
    Eccepiva  inoltre  il  ricorrente l'illegittimita' costituzionale
della  disposizione, contenuta nel medesimo articolo, che prevede per
il  proprietario  del veicolo l'obbligo della denuncia del conducente
del veicolo stesso quando gli organi di polizia non siano riusciti ad
identificarlo.
    Eccepiva  inoltre  il  ricorrente l'illegittimita' costituzionale
della stessa norma con riferimento al principio della responsabilita'
personale sancito dall'art. 27 della Costituzione.
    All'udienza  del  20  maggio  2004  il procuratore del ricorrente
insisteva  nell'eccezione  di incostituzionalita' e la rappresentante
del comune si rimetteva, sul punto, alla decisione del giudice.

                            D i r i t t o

  1. Rilevanza della questione.
    Le  questioni  sono  rilevanti  ai fini del giudizio,in quanto la
norma  si  cui  si  contesta la legittimita' dovrebbe necessariamente
trovare applicazione nel caso de quo.
    Il  verbale  di  accertamento  opposto  e'  stato  infatti emesso
proprio  per  una  presunta  violazione  dell'art. 126-bis del Codice
della   strada:   in   esso  era  contestato  al  ricorrente,  legale
rappresentante  di una persona giuridica, di non aver comunicato, nel
termine di trenta giorni, i dati relativi al conducente di un veicolo
nei  riguardi  del quale era stata elevata, ai sensi di un precedente
verbale,  una  contravvenzione  che  contemplava  la decurtazione dei
punti dalla patente di guida.
  2. Non manifesta infondatezza delle questioni.
    L'opponente  assume  che l'obbligo del proprietario di comunicare
all'organo  di  Polizia  i  dati  del  conducente  del  veicolo e' in
contrasto  con  quanto  disposto  dagli artt. 2, 13, 24 2° comma e 27
della    Costituzione.   I   differenti   profili   vanno   esaminati
separatamente.
        a)  Violazione  dell'art. 2  della  Costituzione in relazione
all'obbligo del proprietario di denunciare il conducente.
        Il   motivo   di  illegittimita'  appare  fondato.  La  norma
costituzionale   richiama   infatti   all'obbligo   di   ciascuno  di
assoggettarsi  a  quei doveri inderogabili che formano la base stessa
del  vivere  sociale.  A  contrario,  la  stessa norma esclude che un
cittadino  possa  essere sottoposto ad obblighi cui, per loro natura,
non  sempre  sia  possibile  adempiere,  come sembra a questo giudice
ricorrere nel caso in esame.
    La  norma  giuridica,  per  sua  natura,  deve essere generale ed
astratta  e  deve  quindi essere applicabile, in linea teorica, nella
totalita'  dei  casi  da  essa regolati. Viceversa l'art. 126-bis del
Codice  della  strada  delinea una fattispecie in cui il destinatario
della norma non sempre puo' trovarsi nella situazione di adempiere al
precetto  di  legge.  Basti  pensare  al caso che il proprietario del
veicolo  non ricordi, o addirittura non abbia neppure mai saputo, chi
si  trovava  alla guida del veicolo al momento in cui l'infrazione e'
stata accertata.
        b)  Violazione  dell'art. 13  della Costituzione in relazione
all'obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente.
        Anche   questo   motivo   appare   fondato.   La   previsione
costituzionale   tutela   infatti   incondizionatamente  la  liberta'
personale  ed  esclude  quindi  che  un  cittadino possa trovarsi, al
momento  di  operare  una  scelta,  ad  essere  in  qualunque  misura
coartato.  La norma contestata invece, pone il destinatario di fronte
all'alternativa   tra   esercitare  una  funzione  di  denuncia,  che
l'art. 331 del Codice di Procedura Penale definisce obbligatoria solo
per  chi  e'  investito  di precise funzioni pubbliche, o subire egli
stesso una sanzione pecuniaria per un fatto che potrebbe essere stato
commesso  da  un  altro.  Ne  deriva  una  limitazione della sfera di
autonomia  del  singolo  operata non per atto motivato dell'autorita'
giudiziaria,  come  sarebbe  ammissibile  ai  sensi  dell'art. 13, 2°
comma,   della   Costituzione,   ma   da   un   atto   dell'autorita'
amministrativa.
        c) Violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione
in   relazione  all'obbligo  di  autodenuncia  del  proprietario  del
veicolo.
        L'eccezione  appare anch'essa fondata. Per il gia' richiamato
principio .della generalita' della norma giuridica, quest'ultima deve
essere  applicabile in tutte le fattispecie che astrattamente possono
ricadere  sotto la sua previsione. Nel caso per il quale e' processo,
deve  ipotizzarsi  anche  la  possibilita'  che  il  proprietario del
veicolo   e  l'autore  della  violazione  siano  la  stessa  persona.
Ricorrendo quest'ultima ipotesi, la norma configurerebbe a carico del
trasgressore  un  obbligo  di autodenuncia del tutto inammissibile di
fronte  al  principio, costituzionalmente garantito, del diritto alla
difesa  contro  qualunque pretesa coercitiva del potere pubblico, sia
pure  sotto  il  profilo,  meno gravemente punitivo rispetto a quello
penalistico, dell'applicazione di una sanzione amministrativa.
        d)  Violazione  dell'art. 27  della Costituzione in relazione
alla natura strettamente personale della responsabilita' penale.
        Sembra inoltre a questo giudice che l'art. 126-bis del Codice
della  strada, anche nella parte in cui impone alla persona giuridica
proprietaria  di  un  veicolo  l'obbligo  di comunicare all'organo di
Polizia  i  dati  personali  del  conducente, non si sottragga a seri
dubbi in ordine alla sua costituzionalita'.
    E'  vero  che  l'art. 27  della  Costituzione  limita  all'ambito
strettamente   personale   la  sola  responsabilita'  penale.  Ed  e'
altrettanto  vero che l'ordinamento, proprio in materia di violazioni
del  Codice  della  strada prevede un'ampia gamma di situazioni nelle
quali,  in  virtu' del principio di solidarieta', il proprietario del
veicolo  e'  chiamato  a  rispondere  per  le violazioni commesse dal
conducente.
    E'   pero'  altrettanto  vero  che  la  misura  accessoria  della
decurtazione  dei  punti  dalla  patente di guida ha la stessa natura
strettamente  personale della patente stessa, e risponde all'esigenza
di  sanzionare  direttamente  il  soggetto responsabile di violazioni
particolarmente  gravi:  la  ratio  della  norma e' infatti quella di
limitare,  ed  in  casi estremi addirittura di inibire, attraverso la
compressione  di  un  interesse  legittimo, all'autore di determinate
infrazioni  l'uso  di un autoveicolo. Sotto questo profilo l'istituto
della  decurtazione  appare  fortemente  caratterizzato  da una forte
connotazione  penalistica,  per  cui  la  sua  applicazione  andrebbe
circondata  dalle  medesime  garanzie che presiedono all'applicazione
delle  norme  penali.  Delineare, parallelamente alla responsabilita'
del   conducente,   una   ulteriore  responsabilita',  sia  pure  sub
condicione,  del  proprietario sembra a questo giudice un'ipotesi che
va   molto   al   di   la'  di  quanto  previsto  dall'art. 27  della
Costituzione.
    Constatata dunque la sostenibilita' delle eccezioni sollevate dal
ricorrente;
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza delle
eccezioni  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis  del
d.lgs.  30  aprile  1992  n. 285  per  contrasto con gli artt. 2, 13,
secondo comma, 24, secondo comma e 27 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento in corso;
    Manda alla Cancelleria per la notifica del presente provvedimento
al  Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione alle
parti  in causa nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Chiavenna, il 24 maggio 2004.
                     Il giudice di pace: Poletti
04C1179