N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2004

Ordinanza  emessa il 29 giugno 2004 dal giudice di pace di Rimini nel
procedimento  civile  vertente  tra  Casadei  Elvira contro comune di
Bellaria - Igea Marina

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di
  ragionevolezza  -  Configurazione  di  responsabilita'  oggettiva a
  carico   del   proprietario,  in  contrasto  con  il  principio  di
  responsabilita'  personale  -  Lesione  del  diritto  di difesa del
  soggetto  indicato  come  trasgressore  - Disparita' di trattamento
  rispetto ai titolari di patente straniera.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,  come  modificato  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214
  [rectius:   come   modificato   dall'art. 7,   comma 3,   del  d.l.
  27 giugno 2003,  n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
  1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva di cui al verbale del 17 giugno 2004 nel
procedimento  civile  proposto  ai  sensi dell'art. 22 della legge 24
novembre  1981  n. 689 da Casadei avv. Elvira di Rimini contro Comune
di Bellaria-Igea Marina;
    Vista l'eccezione sollevata dalla ricorrente;
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.;
    Rilevato  che  l'istanza concernente la questione di legittimita'
costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, in quanto
la  norma  di  cui all'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992
n. 285,  come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 non appare
conforme al principio di ragionevolezza;
    Che   infatti   detta  norma  prevede,  nell'ipotesi  di  mancata
identificazione    del   conducente,   l'obbligo   del   proprietario
dell'autoveicolo  di  fornire  i  dati  personali e della patente del
conducente,  a  pena  della  sanzione  accessoria di cui all'art. 180
comma 8 che, salva l'obbligazione pecuniaria non oggetto del presente
ricorso,   prevede   la   sanzione  accessoria  della  sospensione  o
decurtazione  dei  punti  dalla  patente  di  guida pari a quelli che
avrebbero    dovuto    essere    imposti    all'effettivo   guidatore
contravventore nel caso non sia individuato;
    Che  tale  sanzione  introduce  una  responsabilita' oggettiva in
violazione dei seguenti articoli della Costituzione;
    Art. 27,   poiche'   sancisce  un  principio  di  responsabilita'
personale    oggettivo    in   sostituzione   di   diverso   soggetto
contravventore non identificato o identificabile;
    Art. 24,  perche'  impone  l'obbligo al proprietario dell'auto di
denunciare  senza  averne  certezza e con i rischi conseguenti (anche
per  i  tempi occorrenti tra la contestazione e la notificazione), un
presunto  conducente  per  un  illecito  non contestatogli, all'unico
scopo di evitare la penalizzazione di punti sulla propria patente;
    Art. 3,  perche'  crea disparita' di trattamento tra i cittadini,
venendosi  ad  avere  la  sospensione della patente e decurtazione di
punteggio  solo in virtu' del diritto di proprieta' di un autoveicolo
con  targa  italiana,  rispondendo,  quale responsabile oggettivo, ai
fini   della   sanzione   anzidetta,   in   ogni   caso   di  mancata
identificazione   del   conducente,   ivi   compreso   il   caso   di
inapplicabilita'  della  sanzione accessoria al conducente, in quanto
in possesso di patente straniera.
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  e sospende il giudizio avente r.g. 392/04 giudice di
pace.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza,  emessa  fuori udienza, sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri a
cura  della cancelleria e comunicata anche ai Presidenti della Camera
e del Senato.
        Rimini, 29 giugno 2004
                    Il giudice di pace: Pierucci
04C1180