N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 2004
Ordinanza emessa il 29 giugno 2004 dal giudice di pace di Rimini nel procedimento civile vertente tra Casadei Elvira contro comune di Bellaria - Igea Marina Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di ragionevolezza - Configurazione di responsabilita' oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilita' personale - Lesione del diritto di difesa del soggetto indicato come trasgressore - Disparita' di trattamento rispetto ai titolari di patente straniera. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24 e 27.(GU n.45 del 17-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui al verbale del 17 giugno 2004 nel procedimento civile proposto ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 da Casadei avv. Elvira di Rimini contro Comune di Bellaria-Igea Marina; Vista l'eccezione sollevata dalla ricorrente; Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 e art. 295 c.p.c.; Rilevato che l'istanza concernente la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, in quanto la norma di cui all'art. 126-bis comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 non appare conforme al principio di ragionevolezza; Che infatti detta norma prevede, nell'ipotesi di mancata identificazione del conducente, l'obbligo del proprietario dell'autoveicolo di fornire i dati personali e della patente del conducente, a pena della sanzione accessoria di cui all'art. 180 comma 8 che, salva l'obbligazione pecuniaria non oggetto del presente ricorso, prevede la sanzione accessoria della sospensione o decurtazione dei punti dalla patente di guida pari a quelli che avrebbero dovuto essere imposti all'effettivo guidatore contravventore nel caso non sia individuato; Che tale sanzione introduce una responsabilita' oggettiva in violazione dei seguenti articoli della Costituzione; Art. 27, poiche' sancisce un principio di responsabilita' personale oggettivo in sostituzione di diverso soggetto contravventore non identificato o identificabile; Art. 24, perche' impone l'obbligo al proprietario dell'auto di denunciare senza averne certezza e con i rischi conseguenti (anche per i tempi occorrenti tra la contestazione e la notificazione), un presunto conducente per un illecito non contestatogli, all'unico scopo di evitare la penalizzazione di punti sulla propria patente; Art. 3, perche' crea disparita' di trattamento tra i cittadini, venendosi ad avere la sospensione della patente e decurtazione di punteggio solo in virtu' del diritto di proprieta' di un autoveicolo con targa italiana, rispondendo, quale responsabile oggettivo, ai fini della sanzione anzidetta, in ogni caso di mancata identificazione del conducente, ivi compreso il caso di inapplicabilita' della sanzione accessoria al conducente, in quanto in possesso di patente straniera.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio avente r.g. 392/04 giudice di pace. Ordina che la presente ordinanza, emessa fuori udienza, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri a cura della cancelleria e comunicata anche ai Presidenti della Camera e del Senato. Rimini, 29 giugno 2004 Il giudice di pace: Pierucci 04C1180