N. 876 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il 1° luglio 2004 dal giudice di pace di Castel di
Sangro  nel  procedimento  civile vertente tra Napoleone Delio contro
Comune di Villetta Barrea

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi  i  dati nel termine previsto - Mancata previsione che il
  proprietario  resti  esente dalla decurtazione, ove dimostri di non
  essere   autore   dell'infrazione  -  Irragionevole  disparita'  di
  trattamento  (rispetto  al  proprietario  che sia anche in grado di
  indicare  il  trasgressore,  nonche'  rispetto  al proprietario non
  titolare   di   patente)   -   Configurazione   di   un'ipotesi  di
  responsabilita'  oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale
  e  amministrativo  - Violazione del principio della responsabilita'
  personale  -  Lesione  del  diritto  di difesa - Inesigibilita' del
  comportamento richiesto al proprietario.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,    introdotto   dall'art. 1-septies   [recte:   modificato
  dall'art. 7]   del  d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con
  modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  giudizio  civile  n. 230/03  R.G.,  introdotto  con  ricorso
depositato  ex art. 22, legge n. 689/1981 in data 13 dicembre 2003 da
Napoleone  Delio, con il patrocinio dell'avv. Mario Tenaglia, avverso
verbale  di  contestazione  n. 3093/V  per violazione dell'art. 142/8
c.d.s,  adottato  il  10  agosto  2003,  dalla  Polizia municipale di
Villetta  Barrea (L'Aquila) e notificato il 3 ottobre 2003, pronuncia
su  istanza  del  ricorrente  la  seguente  ordinanza  interlocutoria
sollevando    la    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 126-bis,  comma  2 c.d.s. per violazione degli artt. 3-24 e
27  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che il
proprietario  del  veicolo  vada  esente dalla decurtazione dei punti
della    patente    qualora   dimostri   di   non   essere   l'autore
dell'infrazione.

                          Premesso in fatto

    Che   al   ricorrente   e'   stata   contestata   la   violazione
dell'art. 142, comma 8 del c.d.s. quale proprietario dell'autovettura
tg.  CC160RT,  il  cui conducente procedeva alla velocita' di 75 Km/h
superando  di  oltre Km/10 il limite consentito, per cui gli e' stata
irrogata  una  sanzione  pecuniaria  di euro 143,75 oltre la sanzione
accessoria della decurtazione di due punti.
    Dopo  aver  pagato  la  sanzione pecuniaria a norma dell'art. 196
c.d.s.,  Napoleone  Delio  proponeva  opposizione  avverso il verbale
n. 3093/V nella parte in cui comminava la suddetta sanzione.
    In  via  preliminare il comune resistente eccepiva che il ricorso
era  inammissibile  ai sensi del comma 2 dell'art. 126-bis c.d.s., ma
il  giudice di pace rigettava con ordinanza tale eccezione sostenendo
che,  poiche'  il  proprietario  del  veicolo,  a norma dell'art. 196
c.d.s., e' obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della
sanzione   pecuniaria   e   poiche'   l'estinzione  dell'obbligazione
pecuniaria  non  preclude  l'irrogazione di quella accessoria a norma
dell'art. 202  c.d.s.,  in  quanto  e' sempre attuale l'interesse del
soggetto  attinto,  puo'  essere  l'effettivo trasgressore o, in rari
casi,   il   coobbligato  solidale,  ad  impugnare  il  provvedimento
sanzionatorio  della  decurtazione,  anche  in  considerazione che la
legge  non attribuisce nessuna valenza soggettiva al versamento della
sanzione  pecuniaria  e men che mai la supposta acquiescenza potrebbe
estendersi alla sanzione accessoria in presenza di un reale interesse
del soggetto all'impugnazione.
    Sosteneva  dunque  il  ricorrente  che, nel momento in cui veniva
rilevata    l'infrazione,    non   era   alla   guida   del   veicolo
contravvenzionato  in  quanto  si  trovava ad Orsogua (Chieti) presso
l'abitazione  della  madre ed ignorava chi effettivamente quel giorno
si  trovasse alla guida della sua autovettura, circostanza che poteva
essere   facilmente   rilevabile   dall'esame   della  foto  scattata
dall'Autovelox.
    Rilevava al riguardo che la sanzione della decurtazione dei punti
offende i principi della ragionevolezza ed adeguatezza della sanzione
ed   e'  in  contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione,  per  cui
sollevava,   in   via   incidentale   e   preliminare,  questione  di
legittimita'   costituzionale,   per   violazione  dell'art. 3  della
Costituzione,  dell'art. 126-bis,  comma  2 codice della strada, come
modificato   con   il   decreto-legge   n. 151/2003,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n. 108/2003  n. 214,  nella parte in cui
prevede,  in  caso  di  mancata  identificazione  del  conducente, la
decurtazione di due punti dalla patente del proprietario del veicolo,
salvo  che  quest'ultimo indichi, entro trenta giorni dalla richiesta
dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente.

                      Rilevanza della questione

    La  questione  di  legittimita'  sollevata  dal ricorrente appare
rilevante  nel  giudizio  in  corso,  poiche', stante la pendenza del
presente  giudizio, non e' stata ancora applicata la decurtazione dei
punti,  tuttavia  l'eventuale  rigetto  del  ricorso proposto non dal
conducente,  rimasto  sconosciuto,  ma  dal proprietario del veicolo,
comporterebbe  la  suddetta  decurtazione  per  il  solo fatto che lo
stesso  non  sarebbe  stato in grado di indicare chi fosse alla guida
del  mezzo  il giorno del rilevamento della violazione, giorno in cui
lo stesso ha dedotto di essersi trovato altrove.

                     Non manifesta infondatezza

    Questo   giudice,   ravvisando  la  non  conformita'  al  dettato
costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma  2  c.d.s.  per  violazione
dell'art. 3  nonche'  degli artt. 24 e 27 della Costituzione, ritiene
sussistenti  i presupposti per sollevare la questione di legittimita'
costituzionale  del  suddetto articolo nella parte in cui non prevede
che  il  proprietario  del  veicolo,  qualora  dimostri di non essere
l'autore  della  violazione, vada esente dalla decurtazione dei punti
della patente.
    1) Secondo il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della
Costituzione,  un trattamento differenziato puo' trovare applicazione
in  situazioni  simili  soltanto in presenza dei ragionevoli motivi o
dei  presupposti  logici  obiettivi, secondo l'orientamento, immutato
fino  ad  oggi,  della  Corte  costituzionale, che mira a valutare le
discipline  normative  che possono contenere o determinare disparita'
di  trattamento tra categorie di soggetti in modo che sia soddisfatta
l'esigenza  del  pari trattamento in situazioni uguali o analoghe. In
quest'ambito  i  principi di uguaglianza o diversita' prescindono dal
loro  significato  letterale,  poiche' qualunque situazione e' sempre
unica  nel  suo concretizzarsi, per cui va effettuata una valutazione
che  prescinda da rigidi criteri formali e che adotti ragionamenti di
tipo  empirico legati alla concretezza storica dell'ordinamento ed in
definitiva al buon senso.
    Sostiene  al  riguardo  il ricorrente che l'art. 126-bis, comma 2
c.d.s.  contrasta  con  l'art. 3  Cost. sotto il citato profilo della
ragionevolezza  in  quanto disciplina situazioni identiche in maniera
diversa.
    Infatti e' palese l'irragionevolezza di un differente trattamento
nei  confronti del proprietario che puo' provare di non aver commesso
l'infrazione  e sia in grado di indicarne l'autore, per cui va esente
dalla  decurtazione  dei  punti  dalla  patente,  e nei confronti del
proprietario  che,  pur  riuscendo  a  dimostrare  la sua estraneita'
all'infrazione,  non  sia  in grado di identificarne l'autore per cui
deve  subire  la  suddetta sanzione. In tal modo la sanzione in esame
sarebbe  connessa  esclusivamente alla circostanza dell'essere o meno
in  grado  il  proprietario  di indicare l'autore dell'infrazione con
violazione palese del principio della ragionevolezza.
    La  differenza  tra  le due posizioni descritte consisterebbe nel
fatto  che  al  proprietario  che non sia in grado di rintracciare il
trasgressore  si  potrebbe rimproverare la mancata vigilanza nell'uso
del mezzo, responsabilita' che potrebbe giustificare una sanzione del
tipo pecuniario, ma non dovrebbe esser punita con la decurtazione dei
punti,  dato  che  quest'ultima  sanzione  e'  ontologicamente legata
all'effettiva responsabilita' del trasgressore.
    Ulteriore  profilo  di  irragionevolezza  viene  ravvisato tra la
posizione  del proprietario che sia titolare della patente di guida e
quella  del  proprietario  che  non  l'abbia mai conseguita: il primo
infatti  subira'  la  riduzione del punteggio mentre al secondo detta
sanzione non potra' essere applicata in quanto priva di oggetto.
    Inoltre  rilevava  il  ricorrente  la  presenza nel C.d.S. di una
norma  atta  a disciplinare una situazione analoga, in relazione alla
responsabilita'  del  proprietario  del  veicolo  nel pagamento della
sanzione  pecuniaria in solido con l'autore della violazione. Infatti
l'art. 196  c.d.s.  prevede che il proprietario possa liberarsi della
responsabilita'  quando  provi  che  la  circolazione  del  mezzo  e'
avvenuta  contro la sua volonta'. Dall'applicazione congiunta di tale
norma  con  l'art. 126-bis,  comma  2  c.d.s.  emerge  che qualora il
proprietario  riesca  a  provare  quanto  detto  sopra  riuscirebbe a
sottrarsi  al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 196 c.d.s.,
ma  paradossalmente  sarebbe costretto a subire la decurtazione punti
dalla patente ex art. 126-bis, comma 2 c.d.s.
    2)  Risulta  infine  incomprensibile che il proprietario, che per
presunzione   iuris   tantum   verrebbe   considerato   autore  della
violazione, venga sottoposto ugualmente alla decurtazione punti dalla
patente  anche nel caso in cui abbia superato la suddetta presunzione
attraverso  la  prova  della  propria  estraneita'  nella  violazione
commessa,    perche'    verrebbe    a   subire   una   sanzione   che
nell'interpretazione  sistematica  della norma e della ratio legis e'
di  per  se'  direttamente  e  personalmente  legata all'autore della
violazione.
    Sotto  questo  profilo si rileva che la questione di legittimita'
sollevata appare non manifestamente infondata anche per contrasto con
l'art. 27   della   Costituzione,   laddove   si   consideri  che  la
decurtazione   dei   punti   ad   un   soggetto  diverso  dall'autore
dell'infrazione    risulterebbe   cosi'   applicata   a   titolo   di
responsabilita'  oggettiva,  istituto  estraneo  al  vigente  diritto
sanzionatorio penale ed amministrativo.
    Infatti  l'art. 3  della  legge n. 689/1981 stabilisce che «nelle
violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno
e'  responsabile  della  propria  azione  od  omissione,  cosciente e
volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa» per cui anche nell'ambito
delle  sanzioni  amministrative  si  stabilisce  il  principio che la
responsabilita'  e'  personale,  come appunto detta il citato art. 27
Cost.  per  la responsabilita' penale, per cui non e' ammissibile che
un  soggetto sia chiamato a rispondere per una violazione commessa da
altri.
    3)  Ed  infine  si rileva la fondatezza della sollevata questione
ove  si  consideri  che la norma contenuta nell'art. 126-bis, comma 2
c.d.s.  e'  altresi' censurabile in relazione all'art. 24 Cost. nella
parte  in  cui prescrive che, nel caso in cui non sia identificato il
trasgressore, e' concessa la possibilita' al proprietario del veicolo
di indicare l'effettivo conducente.
    Si  istituisce  cosi' una sorta di «delazione amministrativa» che
non  dovrebbe assumere alcun valore, in quanto il sistema della legge
n. 689/1981  pone a base della sanzione l'accertamento compiuto da un
organo   di  Polizia  per  il  quale  il  prendere  atto  dell'altrui
dichiarazione  non  potrebbe  costituire una forma di accertamento. E
stando  al  tenore  letterale  della  norma  il proprietario dovrebbe
comunicare  i dati personali e quelli della patente del trasgressore,
ma, se la prima parte dell'onere puo' essere in astratto assolvibile,
non  si puo' pretendere che il soggetto fornisca i dati della patente
del presunto trasgressore, ove questi i opponga. Si tratta in effetti
di  un  comportamento  inesigibile,  in  quanto l'obbligo di denuncia
sussiste solo per i soggetti che rivestano pubbliche funzioni.
    Dal  punto  di  vista  strettamente  giuridico  si  rileva che la
decurtazione  dei  punti  e' parificabile in sostanza ad una sanzione
accessoria, pur se la sua natura non e' stata delineata compiutamente
dal  legislatore,  e  che attinge direttamente la facolta' soggettiva
della  persona,  e  sotto  questo  profilo  appare assimilabile negli
effetti  ad una sanzione accessoria - personale -. Ne deriva pertanto
la  sua  inapplicabilita'  a soggetto diverso dal trasgressore, anche
per  il  fatto  che  il comportamento sanzionabile in esame e' quello
consistente nella violazione della norma del codice della strada, che
prevede   tale  misura,  non  certo  quello  consistente  nell'omessa
individuazione   del  trasgressore  da  parte  del  proprietario  del
veicolo.
                              P. Q. M.
    Il giudice di pace di Castel di Sangro, visto l'art. 23, comma 3,
della legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma  2 del d.lgs.
n. 285/1992,   nel   testo   introdotto   con   l'art. 1-septies  del
decreto-legge  n. 151/2003,  convertito con modifiche ed integrazioni
nella  legge  n. 214/03,  per contrasto con gli artt. 3-24 e 27 Cost.
per le ragioni di cui in motivazione.
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della  cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
        Castel di Sangro, addi' 1° luglio 2004
                     Il giudice di pace: Milano
04C1181