N. 880 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il 19 maggio 2004 dal giudice di pace di Guastalla
nel  procedimento civile vertente tra Castagnoli Paola contro Polizia
Municipale comando unico di Guastalla

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione  a  carico  del  proprietario  del veicolo, qualora il
  conducente   non  venga  identificato  e  il  proprietario  non  ne
  comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di
  eguaglianza  e  di  ragionevolezza  -  Disparita' di trattamento in
  rapporto   alle  ipotesi  del  proprietario  non  patentato  e  del
  proprietario   persona   giuridica,   nonche'   alle  ipotesi  (non
  disciplinate)  di  veicolo in comproprieta' o in proprieta' di ente
  collettivo  non  personificato  - Previsione illogica di un obbligo
  non   sempre  assolvibile  -  Esorbitanza  dai  limiti  del  potere
  impositivo  attribuito  allo  Stato  nei  confronti del cittadino -
  Compressione  del  diritto  di  difesa  e del diritto al silenzio -
  Configurazione   di   responsabilita'   oggettiva   a   carico  del
  proprietario,  in  contrasto  con  il  principio di responsabilita'
  personale    (esteso   alle   sanzioni   amministrative   personali
  dall'art. 3 della legge 689/1981).
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dall'art. 7,   comma 3,   del   d.l.
  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1°
  agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 391/2003  del  r.g.  contenzioso  promossa  da  Castagnola  Paola,
ricorrente,   rappresentata  e  difesa,  come  per  delega  in  atti,
dall'avv. Eva  Castagnoli  ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Luzzara (RE), via Grandi n. 5;
    Contro Polizia municipale Comando unico di Guastalla, resistente,
regolarmente  costituita  in  cancelleria  e  rappresentata  dall'ag.
Pavesi Daniela;
    Oggetto:    opposizione   a   sanzione   amministrativa   verbale
n. 2224V/2003/V del 29 settembre 2003;
    Conclusioni.
    Per la ricorrente: «chiede che l'ill.mo giudice voglia annullare,
in   quanto   incostituzionale  ed  illegittima,  la  sanzione  della
decurtazione  del  punteggio  della  patente,  comminata  all'odierna
ricorrente  provvedendo altresi in ordine all'eccepita illegittimita'
della norma relativa all'obbligo di cauzione».
    Conclusioni  successivamente  modificate  con  memoria aggiuntiva
depositata  in  udienza  il  5  maggio  2004:  «annullare la sanzione
accessoria   della   decurtazione   del   punteggio   dalla   patente
dell'odierno  ricorrente,  in quanto incostituzionale ed illegittima.
Per  quanto  attiene all'eccepita illegittimita' della norma relativa
all'obbligo    di    cauzione   essa   e'   gia'   stata   dichiarata
incostituzionale e provvedersi di conseguenza».
    Per  la  resistente: «che la S.V. voglia respingere il ricorso al
Verbale  n. 2224V/2003/V  del  29  settembre 2003 per il quale non e'
stato  effettuato il pagamento in misura ridotta. In ogni caso, avuto
riguardo che la rappresentanza in causa dell'amministrazione comunale
ha  natura istituzionale e della possibilita' dell'opponente di stare
in  giudizio  personalmente,  si  prega  di disporre la compensazione
delle    spese,    anche   e   soprattutto   se   soccombente   fosse
l'amministrazione stessa».

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  presso  la  cancelleria  dell'intestato
ufficio,  in  data  1°  dicembre  2003, la sig.ra Castagnoli Paola ha
proposto  opposizione  avverso il verbale di accertamento indicato in
epigrafe,  con  il quale gli e' stata contestata la violazione di cui
all'art. 142, comma 8 del c.d.s. per aver superato,il proprio veicolo
la velocita' consentita di 28 km/h.
    Dichiarava,  la  ricorrente,  che  detta violazione non era stata
immediatamente  contestata  e  conseguentemente  il  trasgressore non
veniva identificato dall'agente accertatore.
    Precisava la Castagnoli che detto opposto verbale, in adempimento
al disposto di cui aIl'art. 26-bis c.d.s., prevede, quale violazione,
oltre  alla  sanzione  pecuniaria,  la  decurtazione  di due punti da
effettuarsi  sulla patente di guida del proprietario del mezzo, salva
l'ipotesi  di  comunicazione,  entro  trenta  giorni,  al  Comando di
appartenenza   dell'organo   accertatore   dei   dati  personali  del
conducente trasgressore.
    Dichiarava  pero'  in  atti la ricorrente di non essersi trovata:
«alla  guida  della  propria  vettura al momento dell'accertamento de
quo» in quanto detta autovettura, come letteralmente indicato, «viene
abitualmente  e liberamente utilizzata sia dai familiari dell'odierna
ricorrente  sia dai componenti dello Studio Castagnoli di Luzzara, di
cui la ricorrente e' associata».
    Asseriva  altresi'  di  essere impossibilitata ad individuare chi
fosse  alla  guida  del  proprio  veicolo,  al momento della commessa
violazione,  con  la  conseguente  impossibilita' di poter provvedere
alla  richiesta  comunicazione dei dati del conducente trasgressore e
la relativa applicazione della decurtazione dei punti dalla personale
patente di guida.
    Rassegnava  pertanto  le  riportate  conclusioni, preliminarmente
eccependo  l'incostituzionalita'  e  l'illegittimita'  della sanzione
della  decurtazione  del  punteggio  dalla  patente  di guida ex art.
126-bis c.d.s. con riferimento agli art. 25 e 3 della Costituzione.
    Eccepiva  infine l'illegittimita' costituzionale dell'obbligo del
deposito  cauzionale  ai  fini  della proposizione del ricorso avanti
all'intestato Ufficio.
    Il  Giudice di pace dott. Freddi provvedeva con ordinanza in data
5  dicembre 2003 a fisssare l'udienza per la comparizione delle parti
per il 7 aprile 2004.
    Si  costituiva  in  cancelleria  la  resistente, in data 17 marzo
2004,  asserendo la regolarita' dell'accertamento della violazione ed
il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox.
    Relativamente    alle    descritta   eccezione   preliminare   di
incostituzionalita'  dell'art.  126-bis  c.d.s. dichiarava: «peraltro
l'illecito   amministrativo,   cosi'   come   delineato  nella  legge
n. 689/1981,  ha  carattere  autonomo  rispetto all'illecito penale e
l'incompatibilita'  costituzionale  della  responsabilita'  oggettiva
prevista  dall'art.  27 della costituzione non riguarda la violazione
di natura amministrativa».
    Chiedeva  pertanto la convenuta Polizia Municipale che il giudice
di pace volesse respingere il ricorso.
    Alla prima udienza di comparizione era presente per la ricorrente
l'avv. Castagnoli Eva e per la convenuta l'ag. Pavesi Daniela.
    Le  parti  si  riportavano ai rispettivi atti e l'avv. Castagnoli
chiedeva ulteriore termine per meglio illustrare l'eccepita questione
di incostituzionalita'.
    La  convenuta non si opponeva ed il giudice di pace rinviava al 5
maggio 2004 concedendo detto termine ad entrambe le parti.
    In detta udienza l'avv. Castagnoli depositava memoria autorizzata
ed il giudice di pace si riservava sulle eccezioni de quibus.
    1. - Eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2,
c.d.s.
    Con  il  ricorso  introduttivo  del  presente  giudizio  e' stata
sollevata,    in   via   preliminare,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  126-bis,  comma  2,  d.lgs.  n. 285 del 30
aprile  1992 (nuovo codice della strada), come modificato con il d.l.
27  giugno  2003,  n. 151,  convertito  con modificazioni dalla legge
n.214  del  1°  agosto  2003,  nella parte in cui prevede, in caso di
mancata  identificazione  del  conducente,  la decurtazione dei punti
dalla  patente  del  proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo
indichi,  entro  30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente,
le  generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt.
3 e 25 della Costituzione.
    1.1. - Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  dedotta  dalla
ricorrente  e' rilevante nel giudizio in corso. Il ricorso e' infatti
proposto  non  dal  conducente,  rimasto  sconosciuto,  bensi'  dalla
proprietaria  del  veicolo,  e verte unicamente sulla questione della
applicazione    della    sanzione   accessoria   della   segnalazione
all'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida  ai fini della
decurtazione dei punti al proprietario del veicolo. Questo giudice di
pace  ritiene  sussistere la propria giurisdizione e competenza sulla
questione,  ma  si  trova  tuttavia  nella assoluta impossibilita' di
decidere nel merito del ricorso, se non in seguito alla soluzione del
dubbio di costituzionalita' sulla norma indicata, poiche' essa appare
di  stretta  applicabilita'  alla  questione  sollevata,  ne'  sembra
possibile  nel  quadro  normativo identificare norme diverse idonee a
definire comunque la controversia.
    1.2. - Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
ricorrente, appare non manifestamente infondata, per violazione degli
artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., per le ragioni di seguito esposte.
    1.2.1. - Con tasto con l'art. 3 Cost.
    La  sanzione  della  decurtazione  dei  punti  dalla  patente del
proprietario  del  veicolo,  in  caso  di mancata identificazione del
trasgressore, presenta seri dubbi di legittimita' per contrasto della
norma con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Anzitutto,  risulta  evidente  come  la decurtazione punti di cui
all'art.  126-bis  c.d.s. si presenti come sanzione accessoria avente
carattere  «eventuale»,  poiche'  applicabile  solo nei confronti del
proprietario  munito  di  patente  di guida. Tale sanzione accessoria
risulta  infatti  inapplicabile  nel  caso in cui il proprietario del
mezzo  ne  sia  sprovvisto.  Cio' genera il verificarsi di situazioni
differenti   e   discriminatorie,  poiche'  impedisce  l'applicazione
equanime della legge a tutti i cittadini che pongano in essere uguali
comportamenti,  in  violazione del comma 1 dell'art. 3 Cost. Inoltre,
un  differente  ed irragionevole trattamento si ravvisa a seconda che
l'omissione  dei dati identificativi dell'autore della violazione sia
effettuata  da  proprietario  -  persona  fisica  (nel  qual caso, si
applica  la  sanzione  della  decurtazione dei punti dalla patente di
guida nei confronti del proprietario stesso), ovvero dal proprietario
-  persona giuridica (nel qual caso, non si applica la sanzione della
decurtazione  dei  punti  dalla  patente di guida a carico del legale
rappresentante  della  societa'  proprietaria,  bensi'  unicamente il
pagamento  della  sanzione  pecuniaria  di cui all'art. 180, comma 8,
c.d.s.).  Pertanto, un identico fatto, violazione di norma del c.d.s.
che comporta decurtazione di punti, viene sanzionato in modo diverso,
in  dipendenza  da situazioni meramente soggettive che non riguardano
il fatto o il comportamento previsto dalla norma.
    Va   inoltre   rilevata   l'oggettiva   impossibilita'   per   il
proprietario  del  veicolo  di  rendere la dichiarazione prevista dal
comma  2  dell'art.  126-bis  del  codice della strada, atteso che il
proprietario  che  non  fosse  presente  sul  luogo dell'accertamento
potra',  al  massimo  e  non  sempre, come nel caso in ispecie, nella
eventualita' di un consueto utilizzo plurimo del bene, fornire i dati
della  persona  a  cui aveva affidato il veicolo, tuttavia non potra'
dichiarare   con   certezza   che   il  conducente  che  ha  commesso
l'infrazione   fosse   effettivamente  la  persona  a  cui  lo  aveva
consegnato.   La   norma   sembra   pertanto   viziata  da  manifesta
illogicita',  nell'imporre  ad  un soggetto un obbligo impossibile da
ottemperare.  Ne  discende  che  l'applicazione  per cio' solo di una
sanzione  personale  al  proprietario del veicolo appare contraria al
principio  di  ragionevolezza,  oltre che a quello di uguaglianza, in
quanto  questa non puo' legittimamente conseguire all'omissione di un
comportamento attivo naturalmente impossibile.
    Ancora  censurabile appare la disposizione in oggetto nella parte
in  cui non contempla affatto l'eventualita', consueta nella pratica,
che  il  veicolo  con il quale e' commessa l'infrazione che da' luogo
alla  decurtazione  dei  punti  appartenga  in  comproprieta'  a piu'
persone.  In  tale evenienza, infatti, benche' tutti i comproprietari
abbiano  identica  possibilita'  di usare il mezzo, pare evidente che
non si possa fare luogo alla decurtazione dei punti a carico di tutti
i  soggetti.  In  tal  modo,  tuttavia, la sanzione verrebbe irrogata
indiscriminatamente  anche  a  soggetti materialmente impossibilitati
alla  violazione,  dal  momento che e' impossibile che un veicolo sia
condotto  contemporaneamente da piu' di una persona. Nel caso in cui,
inoltre,  taluno  dei  proprietari non fosse abilitato alla guida, la
norma   genererebbe   una   ulteriore   situazione   irragionevole  e
discriminatoria,   poiche'   applicherebbe  un  disvalore  ad  alcuni
soggetti  e  non  ad  altri,  i  quali si troverebbero nella assoluta
identica  situazione rispetto al comportarmento sanzionato, mentre la
loro differenziazione nascerebbe-da elementi di carattere soggettivo,
del   tutto  accidentali  e  prescindenti  dall'applicabilita'  della
sanzione principale.
    D'altra parte, sembra da escludersi l'interpretazione della norma
nel  senso di ritenere esclusa la decurtazione dei punti a carico del
proprietario allorche' il veicolo formi oggetto di comunione, poiche'
in   tal   modo   si   finirebbe   per   avvantaggiare,   del   tutto
irragionevolmente,  i  comproprietari di un veicolo in comunione che,
in  situazione  identica,  violazione  del  codice  della  strada non
contestata immediatamente, non verrebbero a patire la decurtazione, a
differenza  di  coloro  i  quali siano esclusivamente proprietari del
mezzo utilizzato per compiere la violazione.
    Peraltro, la norma contiene ulteriori profili di irragionevolezza
assolutamente  non  eliminabili  dall'interprete,  al  quale  non  e'
comunque  dato addivenire ad una interpretazione conforme ai principi
costituzionali.  Infatti, come gia' si e' accennato, la norma prevede
che il punteggio sia decurtato quando il titolare del veicolo sia una
persona  fisica,  mentre  invece,  nelle  ipotesi  in  cui il veicolo
appartenga  ad  una  persona  giuridica,  questa sia soggetta al mero
pagamento  di  una  sanzione  pecuniaria.  Il  legislatore  ha omesso
tuttavia  di contemplare il caso, assai frequente, in cui il titolare
del veicolo non sia ne' una persona fisica ne' una persona giuridica,
cio'  che  avviene, ad esempio, quando il proprietario sia costituito
da  un ente collettivo non dotato di personalita' giuridica, come una
societa'   di   persone.   Anche   in   tale   evenienza,   tutte  le
interpretazioni  possibili  della  norma  sono  viziate  da manifesta
irragionevolezza.  Infatti,  se  la decurtazione venisse effettuata a
carico  del  legale rappresentante della societa' (che potrebbero ben
essere  piu'  d'uno,  sicche'  potrebbe  facilmente  ripresentarsi il
dilemma  sopra  esaminato in tema di comproprieta' del veicolo), cio'
non  sarebbe legittimo, posto che egli non e' affatto il proprietario
del  veicolo.  Se, invece, la decurtazione non fosse affatto operata,
si costituirebbe una nuova categoria, non normativamente prevista, di
soggetti  privilegiati  (associazioni  non  riconosciute, societa' di
persone, etc.) rispetto alla sanzione della decurtazione.
    1.2.2. - Contrasto con l'art. 23 Cost.
    Come  e'  noto,  negli  ordinamenti  di  carattere democratico la
liberta' individuale consiste nella possibilita' di autodeterminarsi,
nei  limiti  degli  obblighi  e  dei divieti di carattere personale o
patrimoniale imposti dalle pubbliche autorita' in base alla legge. Se
e'  vero  che tale riserva di fonte primaria e' espressa dall'art. 23
Cost.,  sarebbe  riduttivo  ritenere  che  la portata della norma sia
limitata a tale prescrizione, poiche', invece, la garanzia dell'agere
licere  deve  intendersi  come  generale  previsione  della  liberta'
individuale,  nella  specifica  individuazione  dei limiti del potere
impositivo  dello  Stato  e  delle pretese dei privati. In tal senso,
l'illogicita'  della  norma  oggetto  del  giudizio,  nel disporre un
obbligo  impossibile a carico del proprietario del mezzo (vedi ante),
e la essenziale irragionevolezza dell'applicazione di un disvalore ad
un soggetto scevro da alcuna responsabilita' nella contravvenzione di
una   disposizione   normativa,   non   devono   censurarsi  solo  in
considerazione del disposto trattamento discriminatorio di situazioni
uguali,  in  relazione  quindi al solo parametro costituzionale della
uguaglianza  formale  e  sostanziale,  poiche'  la  disposizione,  in
qualsiasi   modo   interpretata,  oltrepassa  comunque  i  limiti  di
esigibilita'  e  di legittimita' nell'esercizio del potere impositivo
attribuito  allo  Stato  proprio  dal  parametro in parola, l'art. 23
Cost., e deve quindi considerarsi irragionevole anche in relazione ad
esso.
    1.2.3. - Contrasto con l'art. 24 Cost.
    Non poche perplessita' si pongono anche in relazione al caso, non
infrequente,  in  cui  il  conducente, non identificato, sia anche il
proprietario  del  veicolo.  Ebbene,  la  norma de qua, prevedendo il
ricordato  obbligo  di comunicazione dell'identita' del trasgressore,
pone  tale  soggetto  di  fronte ad una peculiare e del tutto atipica
forma  di  «autodenuncia»,  in  contrasto  evidente  con  i  generali
principi  del  nostro  ordinamento,  secondo  cui  non si puo' essere
costretti ad agire contro se stessi (cfr. App. Milano 2 maggio 1989).
    In buona sostanza, la norma in esame appare altresi' censurabile,
in  relazione  all'art.24  comma  2  Cost.,  atteso  che l'obbligo di
denuncia  sussiste  solo in capo a determinati soggetti che rivestano
pubbliche  funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario
di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione
appare  limitare  il  diritto  di  difesa del cittadino, obbligato ad
indicare  un  responsabile sotto la minaccia dell'applicazione di una
sanzione   ingiusta,  mentre  l'esercizio  negativo  del  diritto  di
manifestazione  del  pensiero,  ossia  il  diritto a tacere, e' ormai
patrimonio acquisito del nostro ordinamento, e deve considerarsi come
costituzionalmente  garantito  ove  la  sua  individuata funzione sia
quella   di   salvaguardare  se'  o  altri  dall'applicazione  di  un
disvalore, e quindi esercizio del diritto di difesa.
    1.2.4. - Contrasto con l'art. 27 Cost.
    La  decurtazione  dei  punti  ad  un soggetto diverso dall'autore
della  violazione  risulta  applicata  a  titolo  di  responsabilita'
oggettiva,  istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale
e  amministrativo.  L'art.  3  della  legge 24 novembre 1981, n. 689,
dispone  infatti  che  «nelle  violazioni  in  cui e' applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione
od  omissione,  cosciente  e  volontaria, sia essa dolosa o colposa»,
venendo  sancito  anche  nell'ambito delle sanzioni amministrative il
principio   costituzionale   della  responsabilita'  individuale  per
comportamenti  attivi  o omissivi riferiti al soggetto (cfr. art. 27,
comma  1,  Cost.),  cio'  comportando  l'impossibilita' di chiamare a
rispondere  un soggetto per comportamenti posti in essere da altri, e
di applicare le relative sanzioni.
    Se  e'  comprensibile  che  il proprietario di un veicolo che sia
coinvolto in una specifica trasgressione debba rispondere, unitamente
al  responsabile  diretto,  solidalmente del pagamento della sanzione
amministrativa  pecuniaria,  poiche'  tale  obbligo  costituisce  una
garanzia,  in capo allo Stato, del sicuro recupero dell'importo della
sanzione, e non impedisce al proprietario sanzionato di rivalersi sul
diretto  responsabile del comportamento illegittimo, non e' pensabile
che un individuo venga chiamato a rispondere direttamente, attraverso
l'applicazione  di  una  sanzione personale e non patrimoniale, di un
comportamento  che  e' stato tenuto da altri, senza che egli vi abbia
partecipato in alcun modo con la propria volonta' e coscienza.
    Deve   aggiungersi,   infine,  che  le  dichiarate  finalita'  di
prevenzione  dei rischi e dei danni a persone o cose che caratterizza
la   normazione   prescrittiva  e  sanzionatoria  sulla  circolazione
stradale,  risultanti  anche  dalla  relazione  introduttiva  e dallo
stesso  art.  1  del  codice  della  strada, non si conciliano con la
previsione  di una sanzione personale verso un soggetto non impegnato
nello   specifico   comportamento  sanzionato,  e  possibilmente  non
impegnato  affatto  nella  circolazione  di  veicoli. Non e' vieppiu'
possibile  scorgere,  in  tale irrazionale disposizione, alcun potere
deterrente  in  merito  alle  condotte  future,  poiche'  e' di tutta
evidenza  che,  comunque,  il  comportamento di altri non puo' essere
oggetto di controllo da parte di terzi assenti.
    1.3. - Considerazioni conclusive.
    La  ratio  della  norma  in  parola appare quella di identificare
comunque  un  soggetto  da  sanzionare  in presenza di violazioni che
richiedano  l'applicazione  della  decurtazione  del  punteggio della
patente  di  guida.  Ma,  come  si  e' piu' sopra esposto, e' proprio
l'imposizione   di   una   sanzione  personale  ad  un  soggetto  non
responsabile che risalta per illogicita' e irragionevolezza, non solo
per  la  determinazione  di una congerie di situazioni oggettivamente
discriminanti, ma anche per la violazione di un generale principio di
esigibilita'  dal  singolo da parte dello Stato. L'imposizione di una
sanzione  a  fronte dell'inesistenza di un comportamento violativo di
norme  cogenti  oltrepassa  infatti  le  possibilita' operative della
socialita'  nella  limitazione delle situazioni giuridiche soggettive
del  singolo,  spingendosi nell'arbitrio. Si verifica, cosi', proprio
nella  considerazione della portata teleologica della norma, un abuso
dell'esercizio della discrezionalita' del legislatore, sul quale solo
questa  Corte  puo'  decidere,  secondo i parametri della logicita' e
della   ragionevolezza,   nella   considerazione   della   necessaria
proporzione   tra   esigenze  sociali  e  sacrificio  della  liberta'
individuale che deve sempre caratterizzare uno stato di diritto.
    2. - Dichiarata incostituzionalita' dell'art. 204-bis c.d.s.
    Con  il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stata anche
sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis,
comma  3,  d.lgs.  n. 285  del  30  aprile  1992  (nuovo codice della
strada),  nella parte in cui disponeva che, all'atto del deposito del
ricorso,  il  ricorrente  dovesse  versare  presso la cancelleria del
giudice  di  pace,  a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma
pari   alla  meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta
dall'organo accertatore. Poiche' la Corte costituzionale con sentenza
n. 114/2004  ha  disposto l'illegittimita' costituzionale della norma
in questione, deve accogliersi l'eccezione proposta dalla ricorrente,
e  disporsi la restituzione della somma dalla stessa versata a titolo
di cauzione.
                              P. Q. M.
    Il  Giudice  di  pace di Guastalla, vista la sentenza n. 114/2004
con  cui  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  204-bis,  comma  3,  d.lgs.  n. 285 del 30
aprile 1992 (nuovo codice della strada), dispone la restituzione alla
ricorrente della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.
    Inoltre,  visto  l'art.  23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla ricorrente in relazione
all'art.  126-bis,  comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, (nuovo codice
della  strada),  come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214  (legge  di  conversione  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
n. 186  del  12  agosto  2003),  per  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione,   e   solleva  questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale della medesima norma per violazione degli artt. 23, 24
e 27 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  l'immediata  trasmissione  della presente ordinanza e del
fascicolo  integrale  alla  Corte  costituzionale, con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
    Dispone  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  nonche'  al  sig. Presidente del
Consiglio  dei  ministri  in  Roma,  nel suo domicilio ex lege presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e  che,  sempre  a  cura della
cancelleria,   la   presente  ordinanza  sia  comunicata  ai  signori
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Guastalla, addi' 18 maggio 2004
                     Il giudice di pace: Freddi
04C1185