N. 880 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2004
Ordinanza emessa il 19 maggio 2004 dal giudice di pace di Guastalla nel procedimento civile vertente tra Castagnoli Paola contro Polizia Municipale comando unico di Guastalla Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Disparita' di trattamento in rapporto alle ipotesi del proprietario non patentato e del proprietario persona giuridica, nonche' alle ipotesi (non disciplinate) di veicolo in comproprieta' o in proprieta' di ente collettivo non personificato - Previsione illogica di un obbligo non sempre assolvibile - Esorbitanza dai limiti del potere impositivo attribuito allo Stato nei confronti del cittadino - Compressione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Configurazione di responsabilita' oggettiva a carico del proprietario, in contrasto con il principio di responsabilita' personale (esteso alle sanzioni amministrative personali dall'art. 3 della legge 689/1981). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27.(GU n.45 del 17-11-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 391/2003 del r.g. contenzioso promossa da Castagnola Paola, ricorrente, rappresentata e difesa, come per delega in atti, dall'avv. Eva Castagnoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luzzara (RE), via Grandi n. 5; Contro Polizia municipale Comando unico di Guastalla, resistente, regolarmente costituita in cancelleria e rappresentata dall'ag. Pavesi Daniela; Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa verbale n. 2224V/2003/V del 29 settembre 2003; Conclusioni. Per la ricorrente: «chiede che l'ill.mo giudice voglia annullare, in quanto incostituzionale ed illegittima, la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, comminata all'odierna ricorrente provvedendo altresi in ordine all'eccepita illegittimita' della norma relativa all'obbligo di cauzione». Conclusioni successivamente modificate con memoria aggiuntiva depositata in udienza il 5 maggio 2004: «annullare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente dell'odierno ricorrente, in quanto incostituzionale ed illegittima. Per quanto attiene all'eccepita illegittimita' della norma relativa all'obbligo di cauzione essa e' gia' stata dichiarata incostituzionale e provvedersi di conseguenza». Per la resistente: «che la S.V. voglia respingere il ricorso al Verbale n. 2224V/2003/V del 29 settembre 2003 per il quale non e' stato effettuato il pagamento in misura ridotta. In ogni caso, avuto riguardo che la rappresentanza in causa dell'amministrazione comunale ha natura istituzionale e della possibilita' dell'opponente di stare in giudizio personalmente, si prega di disporre la compensazione delle spese, anche e soprattutto se soccombente fosse l'amministrazione stessa». F a t t o Con ricorso depositato presso la cancelleria dell'intestato ufficio, in data 1° dicembre 2003, la sig.ra Castagnoli Paola ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento indicato in epigrafe, con il quale gli e' stata contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del c.d.s. per aver superato,il proprio veicolo la velocita' consentita di 28 km/h. Dichiarava, la ricorrente, che detta violazione non era stata immediatamente contestata e conseguentemente il trasgressore non veniva identificato dall'agente accertatore. Precisava la Castagnoli che detto opposto verbale, in adempimento al disposto di cui aIl'art. 26-bis c.d.s., prevede, quale violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione di due punti da effettuarsi sulla patente di guida del proprietario del mezzo, salva l'ipotesi di comunicazione, entro trenta giorni, al Comando di appartenenza dell'organo accertatore dei dati personali del conducente trasgressore. Dichiarava pero' in atti la ricorrente di non essersi trovata: «alla guida della propria vettura al momento dell'accertamento de quo» in quanto detta autovettura, come letteralmente indicato, «viene abitualmente e liberamente utilizzata sia dai familiari dell'odierna ricorrente sia dai componenti dello Studio Castagnoli di Luzzara, di cui la ricorrente e' associata». Asseriva altresi' di essere impossibilitata ad individuare chi fosse alla guida del proprio veicolo, al momento della commessa violazione, con la conseguente impossibilita' di poter provvedere alla richiesta comunicazione dei dati del conducente trasgressore e la relativa applicazione della decurtazione dei punti dalla personale patente di guida. Rassegnava pertanto le riportate conclusioni, preliminarmente eccependo l'incostituzionalita' e l'illegittimita' della sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida ex art. 126-bis c.d.s. con riferimento agli art. 25 e 3 della Costituzione. Eccepiva infine l'illegittimita' costituzionale dell'obbligo del deposito cauzionale ai fini della proposizione del ricorso avanti all'intestato Ufficio. Il Giudice di pace dott. Freddi provvedeva con ordinanza in data 5 dicembre 2003 a fisssare l'udienza per la comparizione delle parti per il 7 aprile 2004. Si costituiva in cancelleria la resistente, in data 17 marzo 2004, asserendo la regolarita' dell'accertamento della violazione ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox. Relativamente alle descritta eccezione preliminare di incostituzionalita' dell'art. 126-bis c.d.s. dichiarava: «peraltro l'illecito amministrativo, cosi' come delineato nella legge n. 689/1981, ha carattere autonomo rispetto all'illecito penale e l'incompatibilita' costituzionale della responsabilita' oggettiva prevista dall'art. 27 della costituzione non riguarda la violazione di natura amministrativa». Chiedeva pertanto la convenuta Polizia Municipale che il giudice di pace volesse respingere il ricorso. Alla prima udienza di comparizione era presente per la ricorrente l'avv. Castagnoli Eva e per la convenuta l'ag. Pavesi Daniela. Le parti si riportavano ai rispettivi atti e l'avv. Castagnoli chiedeva ulteriore termine per meglio illustrare l'eccepita questione di incostituzionalita'. La convenuta non si opponeva ed il giudice di pace rinviava al 5 maggio 2004 concedendo detto termine ad entrambe le parti. In detta udienza l'avv. Castagnoli depositava memoria autorizzata ed il giudice di pace si riservava sulle eccezioni de quibus. 1. - Eccezione di incostituzionalita' dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stata sollevata, in via preliminare, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), come modificato con il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione. 1.1. - Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. La questione di legittimita' costituzionale dedotta dalla ricorrente e' rilevante nel giudizio in corso. Il ricorso e' infatti proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dalla proprietaria del veicolo, e verte unicamente sulla questione della applicazione della sanzione accessoria della segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo. Questo giudice di pace ritiene sussistere la propria giurisdizione e competenza sulla questione, ma si trova tuttavia nella assoluta impossibilita' di decidere nel merito del ricorso, se non in seguito alla soluzione del dubbio di costituzionalita' sulla norma indicata, poiche' essa appare di stretta applicabilita' alla questione sollevata, ne' sembra possibile nel quadro normativo identificare norme diverse idonee a definire comunque la controversia. 1.2. - Non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente, appare non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 27 Cost., per le ragioni di seguito esposte. 1.2.1. - Con tasto con l'art. 3 Cost. La sanzione della decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del trasgressore, presenta seri dubbi di legittimita' per contrasto della norma con il disposto di cui all'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, risulta evidente come la decurtazione punti di cui all'art. 126-bis c.d.s. si presenti come sanzione accessoria avente carattere «eventuale», poiche' applicabile solo nei confronti del proprietario munito di patente di guida. Tale sanzione accessoria risulta infatti inapplicabile nel caso in cui il proprietario del mezzo ne sia sprovvisto. Cio' genera il verificarsi di situazioni differenti e discriminatorie, poiche' impedisce l'applicazione equanime della legge a tutti i cittadini che pongano in essere uguali comportamenti, in violazione del comma 1 dell'art. 3 Cost. Inoltre, un differente ed irragionevole trattamento si ravvisa a seconda che l'omissione dei dati identificativi dell'autore della violazione sia effettuata da proprietario - persona fisica (nel qual caso, si applica la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida nei confronti del proprietario stesso), ovvero dal proprietario - persona giuridica (nel qual caso, non si applica la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del legale rappresentante della societa' proprietaria, bensi' unicamente il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.). Pertanto, un identico fatto, violazione di norma del c.d.s. che comporta decurtazione di punti, viene sanzionato in modo diverso, in dipendenza da situazioni meramente soggettive che non riguardano il fatto o il comportamento previsto dalla norma. Va inoltre rilevata l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potra', al massimo e non sempre, come nel caso in ispecie, nella eventualita' di un consueto utilizzo plurimo del bene, fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, tuttavia non potra' dichiarare con certezza che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. La norma sembra pertanto viziata da manifesta illogicita', nell'imporre ad un soggetto un obbligo impossibile da ottemperare. Ne discende che l'applicazione per cio' solo di una sanzione personale al proprietario del veicolo appare contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di uguaglianza, in quanto questa non puo' legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile. Ancora censurabile appare la disposizione in oggetto nella parte in cui non contempla affatto l'eventualita', consueta nella pratica, che il veicolo con il quale e' commessa l'infrazione che da' luogo alla decurtazione dei punti appartenga in comproprieta' a piu' persone. In tale evenienza, infatti, benche' tutti i comproprietari abbiano identica possibilita' di usare il mezzo, pare evidente che non si possa fare luogo alla decurtazione dei punti a carico di tutti i soggetti. In tal modo, tuttavia, la sanzione verrebbe irrogata indiscriminatamente anche a soggetti materialmente impossibilitati alla violazione, dal momento che e' impossibile che un veicolo sia condotto contemporaneamente da piu' di una persona. Nel caso in cui, inoltre, taluno dei proprietari non fosse abilitato alla guida, la norma genererebbe una ulteriore situazione irragionevole e discriminatoria, poiche' applicherebbe un disvalore ad alcuni soggetti e non ad altri, i quali si troverebbero nella assoluta identica situazione rispetto al comportarmento sanzionato, mentre la loro differenziazione nascerebbe-da elementi di carattere soggettivo, del tutto accidentali e prescindenti dall'applicabilita' della sanzione principale. D'altra parte, sembra da escludersi l'interpretazione della norma nel senso di ritenere esclusa la decurtazione dei punti a carico del proprietario allorche' il veicolo formi oggetto di comunione, poiche' in tal modo si finirebbe per avvantaggiare, del tutto irragionevolmente, i comproprietari di un veicolo in comunione che, in situazione identica, violazione del codice della strada non contestata immediatamente, non verrebbero a patire la decurtazione, a differenza di coloro i quali siano esclusivamente proprietari del mezzo utilizzato per compiere la violazione. Peraltro, la norma contiene ulteriori profili di irragionevolezza assolutamente non eliminabili dall'interprete, al quale non e' comunque dato addivenire ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali. Infatti, come gia' si e' accennato, la norma prevede che il punteggio sia decurtato quando il titolare del veicolo sia una persona fisica, mentre invece, nelle ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona giuridica, questa sia soggetta al mero pagamento di una sanzione pecuniaria. Il legislatore ha omesso tuttavia di contemplare il caso, assai frequente, in cui il titolare del veicolo non sia ne' una persona fisica ne' una persona giuridica, cio' che avviene, ad esempio, quando il proprietario sia costituito da un ente collettivo non dotato di personalita' giuridica, come una societa' di persone. Anche in tale evenienza, tutte le interpretazioni possibili della norma sono viziate da manifesta irragionevolezza. Infatti, se la decurtazione venisse effettuata a carico del legale rappresentante della societa' (che potrebbero ben essere piu' d'uno, sicche' potrebbe facilmente ripresentarsi il dilemma sopra esaminato in tema di comproprieta' del veicolo), cio' non sarebbe legittimo, posto che egli non e' affatto il proprietario del veicolo. Se, invece, la decurtazione non fosse affatto operata, si costituirebbe una nuova categoria, non normativamente prevista, di soggetti privilegiati (associazioni non riconosciute, societa' di persone, etc.) rispetto alla sanzione della decurtazione. 1.2.2. - Contrasto con l'art. 23 Cost. Come e' noto, negli ordinamenti di carattere democratico la liberta' individuale consiste nella possibilita' di autodeterminarsi, nei limiti degli obblighi e dei divieti di carattere personale o patrimoniale imposti dalle pubbliche autorita' in base alla legge. Se e' vero che tale riserva di fonte primaria e' espressa dall'art. 23 Cost., sarebbe riduttivo ritenere che la portata della norma sia limitata a tale prescrizione, poiche', invece, la garanzia dell'agere licere deve intendersi come generale previsione della liberta' individuale, nella specifica individuazione dei limiti del potere impositivo dello Stato e delle pretese dei privati. In tal senso, l'illogicita' della norma oggetto del giudizio, nel disporre un obbligo impossibile a carico del proprietario del mezzo (vedi ante), e la essenziale irragionevolezza dell'applicazione di un disvalore ad un soggetto scevro da alcuna responsabilita' nella contravvenzione di una disposizione normativa, non devono censurarsi solo in considerazione del disposto trattamento discriminatorio di situazioni uguali, in relazione quindi al solo parametro costituzionale della uguaglianza formale e sostanziale, poiche' la disposizione, in qualsiasi modo interpretata, oltrepassa comunque i limiti di esigibilita' e di legittimita' nell'esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato proprio dal parametro in parola, l'art. 23 Cost., e deve quindi considerarsi irragionevole anche in relazione ad esso. 1.2.3. - Contrasto con l'art. 24 Cost. Non poche perplessita' si pongono anche in relazione al caso, non infrequente, in cui il conducente, non identificato, sia anche il proprietario del veicolo. Ebbene, la norma de qua, prevedendo il ricordato obbligo di comunicazione dell'identita' del trasgressore, pone tale soggetto di fronte ad una peculiare e del tutto atipica forma di «autodenuncia», in contrasto evidente con i generali principi del nostro ordinamento, secondo cui non si puo' essere costretti ad agire contro se stessi (cfr. App. Milano 2 maggio 1989). In buona sostanza, la norma in esame appare altresi' censurabile, in relazione all'art.24 comma 2 Cost., atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato ad indicare un responsabile sotto la minaccia dell'applicazione di una sanzione ingiusta, mentre l'esercizio negativo del diritto di manifestazione del pensiero, ossia il diritto a tacere, e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento, e deve considerarsi come costituzionalmente garantito ove la sua individuata funzione sia quella di salvaguardare se' o altri dall'applicazione di un disvalore, e quindi esercizio del diritto di difesa. 1.2.4. - Contrasto con l'art. 27 Cost. La decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone infatti che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio costituzionale della responsabilita' individuale per comportamenti attivi o omissivi riferiti al soggetto (cfr. art. 27, comma 1, Cost.), cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto per comportamenti posti in essere da altri, e di applicare le relative sanzioni. Se e' comprensibile che il proprietario di un veicolo che sia coinvolto in una specifica trasgressione debba rispondere, unitamente al responsabile diretto, solidalmente del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, poiche' tale obbligo costituisce una garanzia, in capo allo Stato, del sicuro recupero dell'importo della sanzione, e non impedisce al proprietario sanzionato di rivalersi sul diretto responsabile del comportamento illegittimo, non e' pensabile che un individuo venga chiamato a rispondere direttamente, attraverso l'applicazione di una sanzione personale e non patrimoniale, di un comportamento che e' stato tenuto da altri, senza che egli vi abbia partecipato in alcun modo con la propria volonta' e coscienza. Deve aggiungersi, infine, che le dichiarate finalita' di prevenzione dei rischi e dei danni a persone o cose che caratterizza la normazione prescrittiva e sanzionatoria sulla circolazione stradale, risultanti anche dalla relazione introduttiva e dallo stesso art. 1 del codice della strada, non si conciliano con la previsione di una sanzione personale verso un soggetto non impegnato nello specifico comportamento sanzionato, e possibilmente non impegnato affatto nella circolazione di veicoli. Non e' vieppiu' possibile scorgere, in tale irrazionale disposizione, alcun potere deterrente in merito alle condotte future, poiche' e' di tutta evidenza che, comunque, il comportamento di altri non puo' essere oggetto di controllo da parte di terzi assenti. 1.3. - Considerazioni conclusive. La ratio della norma in parola appare quella di identificare comunque un soggetto da sanzionare in presenza di violazioni che richiedano l'applicazione della decurtazione del punteggio della patente di guida. Ma, come si e' piu' sopra esposto, e' proprio l'imposizione di una sanzione personale ad un soggetto non responsabile che risalta per illogicita' e irragionevolezza, non solo per la determinazione di una congerie di situazioni oggettivamente discriminanti, ma anche per la violazione di un generale principio di esigibilita' dal singolo da parte dello Stato. L'imposizione di una sanzione a fronte dell'inesistenza di un comportamento violativo di norme cogenti oltrepassa infatti le possibilita' operative della socialita' nella limitazione delle situazioni giuridiche soggettive del singolo, spingendosi nell'arbitrio. Si verifica, cosi', proprio nella considerazione della portata teleologica della norma, un abuso dell'esercizio della discrezionalita' del legislatore, sul quale solo questa Corte puo' decidere, secondo i parametri della logicita' e della ragionevolezza, nella considerazione della necessaria proporzione tra esigenze sociali e sacrificio della liberta' individuale che deve sempre caratterizzare uno stato di diritto. 2. - Dichiarata incostituzionalita' dell'art. 204-bis c.d.s. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e' stata anche sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), nella parte in cui disponeva che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente dovesse versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Poiche' la Corte costituzionale con sentenza n. 114/2004 ha disposto l'illegittimita' costituzionale della norma in questione, deve accogliersi l'eccezione proposta dalla ricorrente, e disporsi la restituzione della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.
P. Q. M. Il Giudice di pace di Guastalla, vista la sentenza n. 114/2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada), dispone la restituzione alla ricorrente della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione. Inoltre, visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, (nuovo codice della strada), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, e solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale della medesima norma per violazione degli artt. 23, 24 e 27 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo integrale alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che, sempre a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Guastalla, addi' 18 maggio 2004 Il giudice di pace: Freddi 04C1185