N. 884 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2004

Ordinanza  emessa il 12 agosto 2004 dal Magistrato di sorveglianza di
Bari sull'istanza proposta da Pugliese Vincenzo

Ordinamento  penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione
  della  parte  finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio
  delle  persone  condannate  che abbiano subito la revoca, per fatto
  colpevole,   di   una   misura   alternativa   alla   detenzione  -
  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto ai condannati
  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione (per i quali la
  sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita'
  rieducativa della pena.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

    Vista  l'istanza  di  concessione del beneficio della sospensione
condizionata  dell'esecuzione  della  pena  detentiva  ai sensi della
legge n. 207/2003 proposta da Pugliese Vincenzo nato a Barletta il 31
marzo  1975,  det.  presso  la  C.le  Trani,  ha  emesso  la seguente
ordinanza.

                    Svolgimento del procedimento

    Con ordinanza in data 7 giugno 2004 il magistrato di sorveglianza
di  Taranto  concedeva  al nominato in oggetto, la misura alternativa
provvisoria  della  det.  domiciliare,  successivamente  revocata con
ordinanza  T.S.  Taranto  in  data  14  luglio  2004  (in  atti), per
violazioni al programma di trattamento.
    Con  istanza  in  data  21 luglio 2004, il detenuto ha chiesto di
fruire  del  beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione
della   parte   finale   della  pena  detentiva  di  cui  alla  legge
n. 207/2003, con riferimento alla pena di cui al cumulo p.m. Trani 10
gennaio  2003  (decorrenza  pena  3  novembre  2000; scadenza pena 12
febbraio 2006).

                       Motivi della decisione

    Ritiene  il decidente di dover sollevare la seguente questione di
illegittimita' costituzionale.
    L'art. 1  comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003 esclude dalla
concessione  del  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte  finale  della pena detentiva le persone che, dopo la condanna,
«siano  state  ammesse»  alle  misure  alternative  alla  detenzione:
espressione  francamente  ambigua,  poiche'  non e' affatto chiaro se
essa  riguardi  solo  i  condannati  che  siano  stati ammessi - e si
trovino - in misura alternativa all'atto della decisione sull'istanza
di  sospensione  condizionata  ex  legge  n. 207/2003  ovvero anche i
condannati  che,  dopo essere stati ammessi ad una misura alternativa
alla  detenzione,  ne abbiano successivamente subito la revoca [e' il
caso  del  nominato  in oggetto che - ammesso con ordinanza in data 7
giugno  2004  del  magistrato di sorveglianza al beneficio della det.
dom.  provvisoria  di  li  a  poco subiva la revoca del beneficio con
successiva  ordinanza  T.S.  Taranto  in  data  14  luglio  2004 - il
21 luglio  2004  ha  presentato, in relazione alla medesima condanna,
istanza  di  sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte
finale della pena detentiva].
    Ora, a consentire la concessione del beneficio nel caso di specie
non pare sufficiente il disposto dell'art. 7 della legge n. 207/2003,
a  mente del quale «le disposizioni della presente legge si applicano
nei  confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa
di  esecuzione  della  pena  alla  data  di  entrata  in vigore della
medesima»,  poiche'  esso  sembra  avere  solo il valore di «norma di
chiusura»,   destinata  ad  individuare  il  criterio  temporale  per
l'applicazione  del  beneficio  di nuova istituzione, ma non anche di
individuare  le  condizioni sostanziali, soggettive ed oggettive, per
la  concessione  o il diniego del beneficio, che sono invece previste
dall'art. 1  della legge in questione. E la lettera d) di tale ultimo
articolo  prevede  appunto,  tra le condizioni ostative, l'ammissione
del  condannato  ad  una  misura  alternativa alla detenzione, ma non
anche  l'attualita'  di  tale  condizione:  pertanto,  la  condizione
ostativa  ben  potrebbe  ritenersi  integrata anche nei confronti dei
condannati   che,   successivamente   all'ammissione  ad  una  misura
alternativa, ne abbiano subito la revoca.
    Una  diversa  interpretazione  della  norma  -  fondata  sul dato
meramente  letterale  -  appare  in  contrasto  con  la Costituzione,
perche'  ancora  ad  un  dato  meramente  temporale  (essere  o  meno
sottoposto  a misura alternativa alla data di entrata in vigore della
legge) l'ammissione al beneficio, la cui applicazione risulterebbe in
tal  modo  dipendente  da  una  circostanza  meramente  aleatoria, in
violazione dunque del principio di ragionevolezza.
    Per   altro   verso,  poi,  essa  discrimina  ingiusta  mente  la
condizione  di  chi,  essendo stato ammesso a misura alternativa alla
detenzione, non abbia subito la revoca della stessa: questi, infatti,
e'  escluso  dal  beneficio  della  sospensione dell'esecuzione della
parte   finale   della  pena  detentiva,  pur  avendo  rispettato  le
prescrizioni  di legge ed essendo dunque piu' meritevole di chi abbia
subito  la revoca della misura alternativa (che al contrario, in caso
di   accoglimento   della  presente  istanza,  potrebbe  ottenere  il
beneficio  de  quo).  Tale interpretazione appare in contrasto con il
principio  di  uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: se
e'  vero,  infatti che tale principio e' pur sempre rispettato quando
siano diversamente disciplinate situazioni non identiche fra loro, e'
anche vero, pero', che nel caso in esame la condizione del condannato
cui  sia  stata  revocata  una  misura alternativa e' si' diversa, ma
senz'altro in senso peggiorativo, rispetto a quella di chi, ammesso a
misura  alternativa, non ne abbia subito la revoca. Il primo, dunque,
pur trovandosi in una situazione oggettivamente deteriore rispetto al
secondo,  potrebbe  pero'  ugualmente  fruire  del beneficio, con una
vistosa  ed  ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a chi,
originariamente  nella  sua stessa condizione, abbia invece tenuto un
comportamento  osservante delle prescrizioni, come tale meritevole di
maggiore  tutela  [senza  tra  l'altro  dimenticare che, in tal modo,
potrebbe  essere  addirittura  legittimato  il  perverso  "gioco"  di
provocare   intenzionalmente  la  revoca  della  misura  alternativa,
soprattutto  se  diversa  dall'affidamento  in  prova  (la detenzione
domiciliare  e  la semiliberta' comportano limitazioni della liberta'
personale  senz'altro  piu'  gravose rispetto a quelle rivenienti dal
c.d.  «indultino»),  al  solo  fine  di  ottenere  successivamente la
sospensione  condizionata  (la  cui  concessione e' «automatica», una
volta  accertata la sussistenza dei presupposti «oggettivi» stabiliti
dal   legislatore),  in  palese  contrasto  con  il  principio  della
finalita'  rieducativa  della  pena sancito dall'art. 27, terzo comma
della Costituzione].
    Ne  consegue  che  il  mancato inserimento, tra le cause ostative
alla  concessione  del  beneficio introdotto dalla legge n. 207/2003,
delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2 dell'art. 58-quater della legge
n. 354/1975  [che  vieta,  nel  caso  di  revoca  di una delle misure
alternative  (ai  sensi  degli artt. 47 comma 11, 47-ter comma 6 e 51
comma  1  della legge n. 354/1975), la concessione di taluni benefici
penitenziari],  appare per un verso irragionevole [non appare infatti
razionale  un  sistema che, a fronte di determinati comportamenti del
condannato,   gli   neghi   per  un  certo  periodo  alcuni  benefici
penitenziari   (tra   cui  misure  alternative  recanti  prescrizioni
piuttosto  restrittive  della  liberta' personale, come la detenzione
domiciliare  e  la  semiliberta),  ma  nel  contempo gli riconosca il
diritto  di  ottenerne  immediatamente  un  altro piu' favorevole (le
prescrizioni  inerenti  alla sospensione condizionata, assimilabili a
quelle  dell'affidamento in prova, sono senz'altro piu' favorevoli di
quelle  inerenti  alla detenzione domiciliare ed alla semiliberta)] e
per  altro  verso  contrastante  con  i  principi di uguaglianza e di
finalita'  rieducativa della pena [la legge de qua, difatti, consente
la  concessione  al  condannato  resosi responsabile di trasgressioni
agli  obblighi  o addirittura di reati in corso di misura alternativa
(cioe'   ad  un  soggetto  rivelatosi  per  facta  concludentia  poco
affidabile  e  non  meritevole  di  trattamenti  extramurari)  di  un
beneficio che invece, contestualmente, nega decisamente al condannato
che, essendo stato ammesso a misura alternativa e non avendo commesso
violazioni, si presenta sicuramente come piu' meritevole].
    Consegue  a  tanto  che  appare  non  manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d)
della  legge  n. 207/2003 nella parte in cui consente l'ammissione al
beneficio  della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte
finale   della   pena   detentiva   in   favore  dei  condannati  che
precedentemente  abbiano  subito  la  revoca,  per fatto colpevole (e
cioe'  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge n. 354/1975), di una
misura alternativa.
    Va  infine evidenziato che la sollevata questione di legittimita'
costituzionale  rileva direttamente nel caso di specie, poiche' dalla
pronuncia  su  di  essa  dipende la decisione in ordine alla proposta
istanza.
                              P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  3,  lett. d) della
legge  n. 207/2003,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 27, terzo comma
della  Costituzione,  nella  parte  in cui consente l'ammissione alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende   il   procedimento   avente  ad  oggetto  l'istanza  di
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  proposta  da  Pugliese Vincenzo, s.m.g. in relazione
alla  pena di cui al provvedimento di cumulo p.m. di Trani 10 gennaio
2003;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 12 agosto 2004
               Il magistrato di sorveglianza: Daloiso
04C1187