N. 894 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  9  luglio  2004  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento  civile  vertente  tra  Bellucci  Carlo  ed altri contro
Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica ed altro

Istruzione  pubblica  -  Personale  docente  collocato  fuori ruolo o
  utilizzato  in  altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti
  di  istituto  -  Previsione,  in  mancanza  di  transito  nei ruoli
  dell'amministrazione  scolastica o di altra amministrazione statale
  o  ente  pubblico,  della possibilita' del mantenimento in servizio
  per  un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
  di  collocamento  fuori  ruolo o di utilizzazione in altri compiti,
  con conseguente risoluzione, decorso detto periodo, del rapporto di
  lavoro   -   Ingiustificato   deteriore   trattamento  dei  docenti
  scolastici  rispetto al capi di istituto ed al personale scolastico
  amministrativo  tecnico ed ausiliario - Illegittima introduzione di
  un'ipotesi  di  licenziamento  diversa da quelle per giusta causa e
  giustificato  motivo previste dalla legge - Incidenza sul principio
  di  tutela  dei  lavoro - Lesione del diritto alla retribuzione dei
  lavoratori.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 35, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 36.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nella   controversia  iscritta  al  n. 218034  del  ruolo  affari
contenziosi  civili  dell'anno  2003  tra  Carlo  Bellucci  + altri e
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica,  sciogliendo  la riserva di cui all'udienza del 5 luglio
2004, esaminati gli atti;
    Premesso  che: con ricorso depositato in cancelleria il 31 luglio
2003  i  ricorrenti  in  epigrafe  nominati, tutti docenti dichiarati
permanentemente    inidonei    allo    svolgimento   della   funzione
istituzionale  di  docente  per  motivi  di salute ma idonei ad altro
lavoro  dai  collegi  medici operanti presso le a.s.l. di competenza,
esponevano:
        che  l'inidoneita'  permanente  e'  per  tutti  i  ricorrenti
decorrente  da  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della legge
n. 289/2002;
        che  l'utilizzazione  del personale docente inidoneo alla sua
funzione  e'  disciplinato  dal  c.c.n.l.  del  personale  scuola del
4 agosto   1995,   dal   contratto  collettivo  decentrato  nazionale
stipulato  il 1° febbraio 1996 modificato dal successivo c.c.d.n. del
24 ottobre 1997, nonche' dal c.c.d. provinciale del 18 marzo 1999;
        che  tali  contratti  si  applicano  anche  nei confronti del
personale  scolastico  amministrativo,  tecnico ed ausiliario (ATA) e
dei capi d'istituto (presidi e direttori didattici);
        che  l'art. 35,  comma  5 della legge n. 289/2002 dispone che
«Il  personale  docente  collocato  fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti   per  inidoneita'  permanente  ai  compiti  d'istituto  puo'
chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di
altra  amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale
qualora  non  transiti in altro ruolo viene mantenuto in servizio per
un  periodo  massimo  di  cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla
base  delle  disposizioni  vigenti.  Per  il personale gia' collocato
fuori  ruolo  o utilizzato in altri compiti il termine di cinque anni
decorre dall'entrata in vigore della presente legge»;
        che  non  sussiste alcuna analoga previsione per il personale
scolastico inidoneo dirigente ed amministrativo tecnico e ausiliario;
        che  tale  norma  introduce  l'ipotesi  di  «licenziamento in
futuro»  per  la sola categoria docente cui appartengono i ricorrenti
nell'ipotesi in cui non transitassero in altro ruolo;
        che  in  base  alla  citata  norma  i ricorrenti non hanno un
diritto  ma solo una aspettativa al transito in ruolo presso un'altra
amministrazione,   subordinata   alla   sussistenza   di  presupposti
soggettivi   (accettazione   del   transito   in   ruolo   da   parte
dell'amministrazione  di richiesta destinazione) ed oggettivi (ad es.
capienza in organico, esistenza di fondi aggiuntivi in bilancio);
        che  la norma in questione introduce una causa di risoluzione
del  rapporto  di  lavoro  di  un  dipendente  della  p.a. per motivi
(mancato transito presso altra p.a.) diversi da quelli previsti dalla
legge (licenziamento per giuste causa o giustificato motivo);
        che  in  base  alle  contrattazione  collettiva  il personale
docente,   dirigente   e   amministrativo  della  scuola,  una  volta
dichiarato  inidoneo  per  motivi di salute a svolgere altro proficuo
lavoro,  viene collocato fuori ruolo rendendo disponibile il posto di
ruolo  e  la  sede di servizio, mantenendo tuttavia il proprio status
economico  mentre  la  posizione di status giuridico segue quella del
personale  amministrativo  che  presta  servizio nell'amministrazione
centrale  e periferica o nelle scuole per quanto concerne obblighi di
servizio, ferie, congedi ed espletamento di mansioni;
        che  l'art. 35,  legge  n. 289/2002,  discrimina il personale
docente  inidoneo  rispetto  al  personale  scolastico  dirigente  ed
amministrativo  inidoneo  per il quale non e' previsto alcun transito
ad altra amministrazione o la risoluzione del rapporto;
        che  per  il  personale  ATA  permanentemente  inidoneo viene
restituito  al  servizio  attivo  presso  le  scuole  a decorrere dal
31 gennaio  2003 e vengono vietati nuovi collocamenti fuori ruolo per
inabilita';
        che  la  norma  in questione comporta un danno economico alla
categoria  alla  quale appartengono i ricorrenti, legato alla perdita
della  progressione  economica  di  carriera  (che  per  i docenti si
concretizza   in   aumenti   stipendiali   periodici),   progressione
inesistente   per  le  altre  categorie  di  personale  statale,  con
conseguente  danno  economico a livello pensionistico e di indennita'
di liquidazione;
        che  sussiste  disparita'  di  trattamento  nei confronti del
personale  docente  per mancata applicazione delle tutele di cui agli
artt. 33  e 34, decreto legislativo n. 165/2001 per la gestione delle
eccedenze di personale e per la mobilita' collettiva;
        che  la  norma  citata  viola  il  principio  di tutela delle
posizioni  lavorative  dei  portatori  di  handicap  (art. 39 decreto
legislativo   n. 165/2001)   in   base   alla   quale   le  pubbliche
amministrazioni   ne   devono   promuovere   l'assunzione  e  non  il
licenziamento;
        che  il  citato art. 35, comma 50, legge n. 289/2002, si pone
in  contrasto con gli artt. 3, 35 e 36 Cost. atteso che introduce una
disposizione  svantaggiosa  per i soli docenti e non per le altre due
categorie del mondo della scuola ovvero presidi ed ATA;
        rilevato  che nella memoria di costituzione l'Amministrazione
resistente  ha  eccepito l'inammissibilita' della domanda per carenza
di  interesse  e  nel  merito  la  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale;
        ritenuto     sussistente     l'interesse    dei    ricorrenti
all'accertamento   dell'applicazione   della  normativa  contrattuale
richiamata in ricorso in materia di conservazione del posto di lavoro
al posto della normativa indicata, previa sospensione del giudizio al
fine  di  ottenere dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 35,
comma 5, legge n. 289/2002;
        che  l'interesse  e'  attuale  e  concreto avendo la norma in
questione indicato il termine massimo di mantenimento in servizio dei
ricorrenti  ma  non  quello minimo, potendo quindi la risoluzione del
rapporto  di  lavoro  avvenire  in qualsiasi momento e comunque entro
gennaio 2008;
        ritenuto  che dinanzi a situazioni identiche presso la stessa
amministrazione,  ovvero in condizioni di inidoneita' ad espletare le
rispettive  mansioni  istituzionali,  il  legislatore  ha trattato in
maniera  differenziata  il personale ATA e dirigente garantendogli la
salvaguardia  del  posto di lavoro a differenza del personale docente
per  il  quale  e' stato previsto il licenziamento, salvo transito in
altro   ruolo,  senza  termine  iniziale  e  con  termine  ultimo  al
1° gennaio 2008;
        ritenuto   di   aderire   integralmente  alle  argomentazioni
prospettate dalla difesa dei ricorrenti;
        ritenuto  che  la  questione  sollevata non e' manifestamente
infondata;
        ritenuto   che   il   giudizio   non   puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale prospettata da ricorrente.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge cost. n. 87/1953;
    Sospende   il   giudizio  sollevando  questione  di  legittimita'
costituzionale,   in   riferimento   agli   artt. 3,   35,  36  della
Costituzione,  dell'art. 35,  comma  5  della legge 27 dicembre 2002,
n. 289,  nella  parte  in  cui  dispone  che  «Il  personale  docente
collocato  fuori  ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita'
permanente  ai  compiti  d'istituto  puo'  chiedere di transitare nei
ruoli  dell  `amministrazione  scolastica  o di altra amministrazione
statale  o  ente pubblico. Il predetto personale qualora non transiti
in  altro ruolo viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque  anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo
o  di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine si procede
alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti.  Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri  compiti  il  termine  di  cinque  anni decorre dall'entrata in
vigore della presente legge»;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che  a  cura della cancelleria sia notificata la presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 8 luglio 2004
                        Il giudice: Vincenzi
04C1197