N. 897 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2004

Ordinanza  emessa  il  22  giugno  2004  dal  tribunale  di  Roma nel
procedimento   civile  vertente  tra  Brunelleschi  Fiammetta  contro
Alitalia S.p.a.

Lavoro  (rapporto  di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea -
  Assistenti  di  volo  -  Diritti  derivanti dal contratto di lavoro
  (nella  specie:  differenze  retributive relative all'indennita' di
  volo)  -  Prescrizione  col  decorso  di  due anni dal giorno dello
  sbarco  nel  luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o
  alla   risoluzione   del  rapporto -  Irragionevole  diversita'  di
  disciplina rispetto agli altri rapporti di lavoro caratterizzati da
  stabilita'  per  i  quali  non  e' prevista sospensione del termine
  prescrizionale in corso di rapporto.
- Codice della navigazione, art. 937.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto
come in epigrafe, vertente tra: Brunelleschi Fiammetta, rappresentata
e  difesa  dall'avv.  T.  Manzo;  e  Alitalia  - Linee Aeree Italiane
S.p.a.,   rappresentata  e  difesa  dagli  avv. R.  De  Luca  Tamajo,
M. Marazza, C. Boursier Niutta e R. Trodella;
    Ritenuto   che   con  ricorso  depositato  il  27  novembre  1993
Brunelleschi  Fiammetta,  dipendente di Alitalia S.p.a. con qualifica
di Purser di seconda (assistente di volo) ha convenuto in giudizio il
proprio  datore  di  lavoro per sentir accertare l'illegittimita' del
sistema  di  computo,  quale  da questo applicato, dell'indennita' di
volo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 1992 e dell'accordo sindacale del
16  dicembre  1999, con risarcimento delle «perdite economiche subite
dal   novembre   1994»,   per   l'effetto   dell'illustrato   calcolo
dell'indennita',   che   la  ricorrente  giudica  non  conforme  alle
previsioni contrattuali e peggiorativo rispetto ad esse;
        che al di la' delle espressioni usate, la domanda mira ad una
condanna  generica  per  differenze sull'indennita' di volo derivanti
dal criterio di computo che la ncorrente ritiene corretto;
        che  Alitalia  S.p.a. si e' costituita in giudizio eccependo,
in  via  pregiudiziale, la parziale estinzione per prescrizione delle
differenze invocate, previa sollevazione di questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 937  codice della navigazione, in relazione
all'art. 3  della  costituzione.  La  convenuta ha inoltre contestato
argomentatamente la pretesa attorea nel merito;
        che  l'art. 937  c.n.  prevede  che  i  diritti derivanti dal
contratto  di  lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso
di  due  anni  dal  giorno  dello  sbarco  nel  luogo  di assunzione,
successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto;
        che  tale  disposizione e' chiaramente applicabile al caso di
specie,  stante  il  suo rapporto di specialita' rispetto alla regola
generale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (l'indennita' in questione e'
periodica  ed  infrannuale),  confermato dall'art. 1, comma 2, codice
della  navigazione;  ed  a  differenza  di  quanto  ormai tale ultima
disposizione, per effetto degli interventi della Corte costituzionale
(Corte cost. nn. 66/1963, 174/1972), prevede, non consente il decorso
della  prescrizione  in  corso  di  rapporto,  quand'anche questo sia
assistito  dalla  cd. stabilita' reale di cui all'art. 18 della legge
n. 300/1970  e  s.m., norma ormai applicabile, in presenza dei propri
specifici  presupposti applicativi, anche alle imprese di navigazione
aerea, per effetto di Corte cost. n. 41/1991;
        che  al  tempo  della  sua entrata in vigore, l'art. 937 c.n.
insisteva  in  un sistema nel quale, da un lato, i rapporti di lavoro
aereo  non  erano  garantiti  da  forma di stabilita' veruna, essendo
risolubili ad nutum (come, d'altronde, la generalita' dei rapporti di
lavoro  interprivati);  e  dall'altro il termine prescrizionale per i
compensi  periodici  di  lavoro  decorreva  in  corso  di rapporto ex
art. 2948 n. 4 c.c., testo vigente prima dell'intervento della Corte;
        che in tale contesto, la disposizione in esame anticipava per
la generalita' degli arruolati aerei una forma di tutela poi ritenuta
costituzionalmente  necessaria  per  i  soli lavoratori non garantiti
nella  «stabilita»; insieme contemperando tale forma piu' avanzata di
tutela  mediante la previsione di un termine abbreviato (due anziche'
cinque  anni)  avente  funzione  di  anticipata formazione della c.d.
certezza  giuridica  dei  rapporti  in  un settore nel quale, come la
stessa  Corte  costituzionale  ha avuto occasione di affermare (Cort.
cost.  n. 98/1973) tale esigenza riveste una funzione particolarmente
meritevole di tutela;
        che  nel  nuovo  quadro  normativo  determinato  dagli stessi
interventi  del  Giudice  delle  leggi la permanente preclusione alla
possibilita'  di  decorrenza  del  termine prescrizionale in corso di
rapporto,   in   rapporti   garantiti  da  stabilita'  reale  (quali,
evidentemente, quelli dei lavoratori Alitalia), e, quindi, non idonei
a  dissuadere il lavoratore dal far valere il proprio diritto finche'
il  rapporto  perdura  (presunzione che la presenta causa tra l'altro
convalida)  appare  priva  di  ragionevole  giustificazione  e quindi
lesiva  del  principio  costituzionale  di  uguaglianza,  assumendo a
tertium comparationis le imprese rientranti nel campo di applicazione
dell'art. 18  S.d.l.  e non aventi ad oggetto la navigazione aerea (o
marittima,  che  insieme rappresentano eccezioni rispetto alla regola
generale  ormai  vigente),  per  le  quali  il termine prescrizionale
decorre in corso di rapporto;
        che  nel nuovo contesto normativo, naturalmente produttivo di
rapporti   di   lavoro   di   lunga  durata  (virtualmente,  fino  al
pensionamento:  la  ricorrente  e'  in  servizio  dal  1988),  la non
decorrenza  del termine prescrizionale in corso di rapporto confligge
persino   con   l'originaria  ratio  della  disposizione,  che,  come
osservato  da  Corte  cost. n. 98/1973, mirava a tutelare l'interesse
delle  imprese  di  navigazione  aerea  ad una rapida definizione dei
rapporti   di  debito-credito,  presumibilmente  contemperandole  con
ragioni   di   tutela   del   diritto   del  lavoratore  alla  tutela
giurisdizionale, cui parevano ostare, piu' che la natura del rapporto
(in  effetti  mai  caratterizzato, nella prassi, nel settore aereo, a
differenza  di  quanto  avveniva, un tempo, in certi casi, per quello
marittimo;   per   il   quale  viae  regola  analoga,  da  prolungati
allontanamenti   dal   luogo  di  arruolamento),  ragioni  di  timore
riconducibili alla non stabilita' del rapporto;
        che  l'attuale  realta'  delle  imprese di navigazione aerea,
caratterizzata  dalla  crescente  brevita'  dei  voli e dal frequente
ritorno  del  lavoratore  nello  scalo  di arruolamento; impedisce di
ravvisare  una  ragionevole  giustificazione  della  regola  in serie
difficolta'   frapposte  dalla  natura  del  servizio  alla  concreta
possibilita'  del  lavoratore  di far valere nel corso del rapporto i
propri  diritti; mentre l'assoggettamento di alcuni di detti rapporti
a  stabilita'  reale  svuota il fondamento razionale del differimento
del dies a quo alla cessazione del rapporto;
        che  in  via generale la regola di non decorrenza in corso di
rapporto   della   prescrizione  nei  rapporti  di  lavoro,  ove  non
giustificata  da  circostanze  idonee  a far temere il verificarsi di
fenomeni  dissuasivi  della  tempestiva  attivazione del diritto alla
tutela  giurisdizionale,  appare peraltro anch'essa, se non di dubbia
conformita'  costituzionale, di dubbia coerenza coi principi fondanti
un  evoluto  consesso  civile, alla stregua del valore della certezza
delle  situazioni  giuridiche soggettive, che ne viene differita sine
die  anche  per  decenni,  con effetti disfunzionali sul diritto alla
prova   e   lesivi   di   ogni  concreta  possibilita'  di  reciproco
affidamento;
        che la questione qui sollevata appare rilevante nel giudizio,
giacche', non essendovi atti interruttivi anteriori alla notifica del
ricorso,  notificato nel gennaio 2004, l'accoglimento della questione
inerente  alla  non  decorrenza  del  rapporto  porrebbe  il problema
(precluso,  nell'  attuale  assetto  normativo,  dalla  pendenza  del
rapporto)  dell'intervenuta  prescrizione  per le differenze maturate
prima   del  biennio  anteriore  (o  del  quinquennio,  se,  come  il
giudicante auspica, l'art. 937 c.n. fosse abrogato «tout court», come
al   giudicante   apparirebbe   piu'   corretto,   sia  perche'  cio'
integrerebbe  l'equiparazione della fattispecie alla regola generale,
con   conseguente   elisione   di  ogni  problema  di  disparita'  di
trattamento;  sia  perche'  il  termine  biennale  aveva una funzione
anticipatoria  compensativa  del  differimento  del dies ad quem alla
cessazione   del   rapporto,  e  quindi  ragionevolmente  assorbibile
nell'abrogazione di tale differimento);
        che il giudicante non ritiene necessario affrontare in questa
sede  il  problema  (evocato dalla stessa difesa dell'Alitalia, sulla
scorta di un precedente di merito) della opponibiita' alla ricorrente
(che,  evidentemente,  nella  sua  inerzia ha fatto affidamento sulla
disposizione  scrutinanda)  di  una  sentenza  di  accoglimento della
prospettata  questione,  per  il fatto, che appare assorbente, che la
questione  dell'  applicabilita'  dell'art. 937  c.n.  come  oggi  e'
costituisce  un  prius logico-giuridico rispetto alla questione degli
effetti,  peraltro imprevedibili, nel presente giudizio, dell'odierna
rimessione;  e  che ai fini della rilevanza della questione basta che
il  giudice,  per  pervenire  alla decisione, debba dare applicazione
della  disposizione  di  legge  della  cui conformita' a costituzione
dubita, cio' che appare evidente;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamerite infondata la questione
di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 937  del  regio  decreto
30 marzo  1942,  n. 327  (codice  della  navigazione)  in riferimento
all'art. 3 della costituzione;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 22 giugno 2004
                          Il giudice: Conte
04C1200