N. 898 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2002
Ordinanza emessa il 13 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi s.n.c. contro Agenzia delle entrate Ufficio di Sanluri. Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Inclusione delle societa' di persone che operano con il solo lavoro dei soci, senza impiego di capitali e di lavoro dipendente - Violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'irragionevole diverso trattamento rispetto a redditi di lavoro e di pensione (esclusi dall'IRAP). - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 lett. b). - Costituzione art. 3.(GU n.46 del 24-11-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2422/1999 spedito il 14 dicembre 1999, avverso avviso diniego rimborso IRAP 1998 contro Agenzia entrate, ufficio Sanluri, proposto dal ricorrente: Congia Ortu Paderi S.n.c., via Carlo Felice - 09025 Sanluri (Cagliari); Svolgimento del processo e motivi della decisione Dopo aver versato in data 10 giugno 1998 la somma di lire 1.788.000 a titolo di I e II acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno d'imposta 1998, la societa' in nome collettivo Congia - Ortu - Paderi S.n.c. con sede in Sanluri rivolgeva alla D.R.E. di Cagliari, in data 8 marzo 1999, istanza di rimborso di quanto pagato, assumendo l'incostituzionalita', sotto diversi profili, del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, contro il diniego espresso con comunicazione della D.R.E. del 18 agosto 1999 ricevuta il 24 agosto 1999, la contribuente presentava il tempestivo ricorso n. 2422/1999 a questa commissione tributaria provinciale di Cagliari, alla quale chiede dichiarare illegittimo il rifiuto, perche' mancando, nella fattispecie, il presupposto della organizzazione richiesto dal comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'irap, risulta incostituzionale il comma 2 dello stesso art. 2, che assoggetta ad IRAP, «in ogni caso ... le societa»; nell'udienza 15 ottobre 2001 questa commissione emetteva ordinanza con la quale invitava l'Ufficio, a sensi dell'art. 7/1 del d.lgs. n. 546/1992, a depositare una relazione sulla consistenza dell'attivita' organizzata svolta dalla ricorrente s.n.c. nel 1998. Nella relazione prot. 29266, puntualmente depositata il 23 novembre 2001, l'Ufficio riferisce quanto segue: «Nel periodo d'imposta 1998 la ricorrente ha impiegato: Spese per l'acquisto di servizi lire 2.951.000; Rim. finali rel. a merci, etc. non ultr. art. 59 lire 130.029.000; Esist. fin. rel. a merci, etc. non ultr. art. 59 lire 130.029.000; Atri proventi cons. ricavi lire 41.017.000». Poiche' non si parla di beni strumentali, si deve ritenerne l'inesistenza, cosi' come si deve ritenere che la s.n.c. in parola, nell'anno 1998 non abbia impiegato personale dipendente. L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, sia nelle controdeduzioni 9 dicembre 1999 n. 7720 depositate il 16 dicembre 1999, sia nella citata relazione prot. n. 29266 del 21 novembre 2001. Considerato che la prima parte dell'unico comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 466/1997 individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di una attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. che nella fattispecie sembra a questa commissione che difetti il requisito dell'organizzazione. Tuttavia, anche in assenza di tale requisito, le societa', comprese quelle di persone, sono categoricamente e senza alcuna distinzione dichiarate soggette all'IRAP, dalla seconda parte dello stesso comma unico dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'imposta (quindi siano o no esse dotate di organizzazione sia che impieghino, o no, capitali e/o personale dipendente). Infatti la predetta norma recita: «L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli enti, commisi gli organi dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta». A sua volta, l'art. 3 lett. b) annovera tra i soggetti passivi indiscriminatamente, le societa' di persone; Ritenuto che il reddito prodotto da una societa' in nome collettivo che operi senza impiego di capitali ne' dipendenti, rappresenti squisitamente redditi di lavoro, prodotti (talvolta con fatica notevole od addirittura improba), dai «soci», i quali non possono essere confusi ed assimilati ai soci «di capitale», perche' lavorano personalmente, spesso per un numero annuale di giorni ed un numero d'ore giornaliere ben superiori a quelli di molti lavoratori dipendenti, con redditi tutto sommato spesso modesti (come appare anche nel caso de quo, a stare agli importi delle imposte risultanti dagli atti); che non appare ragionevole assoggettare ad imposta regionale sulle attivita' produttive i redditi di tali societa' di persone, laddove ne sono esenti tutti i redditi di lavoro attivo e di pensione (art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997); Cio' considerato ritiene doveroso sollevare la questione di rispondenza all'art. 3 della Costituzione (per sospetta disuguaglianza di trattamento con i redditi di lavoro dipendente), della seconda parte del comma unico dell'art. 2 e della lettera b) dell'art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istitutivo dell'IRAP, nelle parti in cui non esentano dall'imposta i redditi delle societa' di persone che operano col solo lavoro dei soci, senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente.
P. Q. M. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Inoltre ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Cagliari, il 18 febbraio 2002. Il presidente estensore: Porcu 04C1201