N. 898 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2002

Ordinanza   emessa   il   13   marzo   2002   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  12  ottobre  2004)  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Cagliari  sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi
s.n.c. contro Agenzia delle entrate Ufficio di Sanluri.

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Soggetti  passivi  -  Inclusione  delle  societa' di persone che
  operano con il solo lavoro dei soci, senza impiego di capitali e di
  lavoro  dipendente - Violazione del principio di uguaglianza, sotto
  il   profilo  dell'irragionevole  diverso  trattamento  rispetto  a
  redditi di lavoro e di pensione (esclusi dall'IRAP).
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 lett. b).
- Costituzione art. 3.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2422/1999 spedito
il 14 dicembre 1999, avverso avviso diniego rimborso IRAP 1998 contro
Agenzia  entrate,  ufficio  Sanluri,  proposto dal ricorrente: Congia
Ortu Paderi S.n.c., via Carlo Felice - 09025 Sanluri (Cagliari);
          Svolgimento del processo e motivi della decisione
    Dopo  aver  versato  in  data  10  giugno  1998  la somma di lire
1.788.000  a  titolo  di  I e II acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) per l'anno d'imposta 1998, la societa' in
nome  collettivo  Congia  -  Ortu - Paderi S.n.c. con sede in Sanluri
rivolgeva  alla  D.R.E. di Cagliari, in data 8 marzo 1999, istanza di
rimborso  di  quanto  pagato,  assumendo l'incostituzionalita', sotto
diversi  profili, del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, contro
il diniego espresso con comunicazione della D.R.E. del 18 agosto 1999
ricevuta  il 24 agosto 1999, la contribuente presentava il tempestivo
ricorso  n. 2422/1999  a questa commissione tributaria provinciale di
Cagliari,  alla  quale  chiede  dichiarare  illegittimo  il  rifiuto,
perche'   mancando,   nella   fattispecie,   il   presupposto   della
organizzazione  richiesto  dal  comma  1  dell'art. 2  del  d.lgs. 15
dicembre  1997, n. 446 istitutivo dell'irap, risulta incostituzionale
il  comma  2  dello  stesso  art. 2, che assoggetta ad IRAP, «in ogni
caso ... le societa»;
    nell'udienza   15   ottobre   2001  questa  commissione  emetteva
ordinanza  con la quale invitava l'Ufficio, a sensi dell'art. 7/1 del
d.lgs.  n. 546/1992,  a  depositare  una  relazione sulla consistenza
dell'attivita' organizzata svolta dalla ricorrente s.n.c. nel 1998.
    Nella   relazione  prot. 29266,  puntualmente  depositata  il  23
novembre 2001, l'Ufficio riferisce quanto segue:
      «Nel periodo d'imposta 1998 la ricorrente ha impiegato:
        Spese per l'acquisto di servizi lire 2.951.000;
        Rim.  finali  rel.  a  merci,  etc.  non  ultr.  art. 59 lire
130.029.000;
        Esist.  fin.  rel.  a  merci,  etc.  non  ultr.  art. 59 lire
130.029.000;
        Atri proventi cons. ricavi lire 41.017.000».
    Poiche'  non  si  parla  di  beni  strumentali, si deve ritenerne
l'inesistenza,  cosi'  come si deve ritenere che la s.n.c. in parola,
nell'anno 1998 non abbia impiegato personale dipendente.
    L'Ufficio    chiede   il   rigetto   del   ricorso,   sia   nelle
controdeduzioni  9  dicembre  1999  n. 7720 depositate il 16 dicembre
1999, sia nella citata relazione prot. n. 29266 del 21 novembre 2001.
    Considerato  che  la prima parte dell'unico comma dell'art. 2 del
d.lgs.  n. 466/1997 individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio
abituale  di  una  attivita'  autonomamente  organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
        che nella fattispecie sembra a questa commissione che difetti
il requisito dell'organizzazione.
    Tuttavia,  anche  in  assenza  di  tale  requisito,  le societa',
comprese  quelle  di  persone,  sono  categoricamente  e senza alcuna
distinzione  dichiarate  soggette all'IRAP, dalla seconda parte dello
stesso  comma  unico  dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
istitutivo   dell'imposta   (quindi   siano   o  no  esse  dotate  di
organizzazione  sia  che  impieghino,  o  no,  capitali e/o personale
dipendente).
    Infatti la predetta norma recita:
      «L'attivita'  esercitata  dalle  societa' e dagli enti, commisi
gli   organi  dello  Stato,  costituisce  in  ogni  caso  presupposto
dell'imposta».
    A  sua  volta,  l'art. 3 lett. b) annovera tra i soggetti passivi
indiscriminatamente, le societa' di persone;
    Ritenuto  che  il  reddito  prodotto  da  una  societa'  in  nome
collettivo  che  operi  senza  impiego  di  capitali  ne' dipendenti,
rappresenti  squisitamente  redditi di lavoro, prodotti (talvolta con
fatica  notevole  od  addirittura  improba),  dai «soci», i quali non
possono  essere  confusi ed assimilati ai soci «di capitale», perche'
lavorano  personalmente, spesso per un numero annuale di giorni ed un
numero  d'ore  giornaliere ben superiori a quelli di molti lavoratori
dipendenti,  con  redditi  tutto  sommato spesso modesti (come appare
anche  nel caso de quo, a stare agli importi delle imposte risultanti
dagli atti);
        che  non appare ragionevole assoggettare ad imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  i  redditi di tali societa' di persone,
laddove ne sono esenti tutti i redditi di lavoro attivo e di pensione
(art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997);
    Cio'  considerato  ritiene  doveroso  sollevare  la  questione di
rispondenza    all'art. 3    della    Costituzione    (per   sospetta
disuguaglianza  di  trattamento  con i redditi di lavoro dipendente),
della  seconda  parte  del comma unico dell'art. 2 e della lettera b)
dell'art. 3  del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 istitutivo dell'IRAP,
nelle parti in cui non esentano dall'imposta i redditi delle societa'
di  persone  che operano col solo lavoro dei soci, senza apprezzabile
impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente.
                              P. Q. M.
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Inoltre  ordina  la  comunicazione  della  presente  ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Cagliari, il 18 febbraio 2002.
                   Il presidente estensore: Porcu
04C1201