N. 899 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004

Ordinanza  emessa  il  12  maggio  2004  dal  tribunale  di Catanzaro
sull'istanza proposta da Carbone Giacomo

Ordinamento  giudiziario  - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi
  del  difensore,  dell'ausiliario  del  magistrato  e del consulente
  tecnico  di  parte  -  Riduzione  a  meta' per i processi civili ed
  amministrativi  -  Irragionevole disparita' di trattamento di detti
  soggetti  nei  processi  civili ed amministrativi rispetto a quelli
  penali  (anche  relativi a contravvenzione) - Incidenza sul diritto
  di difesa.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Letta  l'istanza  di  liquidazione  compensi  per il patrocinio a
spese  dello  stato,  presentata  dall'avv.to G. Carbone nel processo
civile n. 76/2003, conclusosi con sentenza di condanna del convenuto,
e compensazione delle spese di lite;
    Ritenuta  la  propria  competenza, quale giudice che ha proceduto
nella relativa fase di giudizio;
    Visto  il parere di congruita' espresso dal Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Catanzaro;
    Ritenuto  che  il  valore della controversia individuato ai sensi
dell'art. 12  c.p.c.,  e desunto dal dispositivo di sentenza, e' pari
ad euro 900,00;
    Consultata  la  tariffa  nazionale  forense  e verificata la nota
spese prodotta dal difensore;
    Ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 62 e 130 T.U. 115
del  2002 l'onorario e le spese devono essere liquidati osservando la
predetta tariffa professionale, in modo da non superare i valori medi
del tariffario vigente, relativi ad onorari, diritti ed indennita', e
per il processo civile ulteriormente ridotti della meta';
    Ritenuto  che  nel  caso  di specie, facendo applicazione di tali
criteri, con riferimento agli onorari giudiziali (Tab. A rif. art. 1,
paragrafo III), gli importi finali sono sistematicamente inferiori ai
minimi  tariffari  [es. studia della controversia: 61,97 + 167,85/2 =
114,91  (v.m.)/2  =  57,45;  preparazione  e  redazione  comparsa  di
risposta:  54,23  +  133,25/2  =  93,74  (v.m.)/2  =  46,87] e che la
normativa si presenta pertanto irragionevole, perche' il legislatore,
nel  prevedere l'abbattimento della meta' dei compensi, gia' valutati
secondo valori medi, non ha evidentemente considerato la possibilita'
che  siano  cosi'  in  tal  modo  violati  i  minimi  tariffari, gia'
giudicati  inderogabili  (art. 4.1  della tariffa, eccetto il caso in
cui   ricorra   manifesta   sproporzione  rispetto  alla  prestazione
professionale,  con  il  conforme  parere del Cdo, e su istanza della
parte che via abbia interesse);
    Ritenuto  che  la norma quindi impone in questi casi al difensore
di  lavorare  con  un compenso inferiore ai minimi, e di percepire un
compenso  che  in  circostanze  normali  costituirebbe  infrazione ai
doveri deontologici e potrebbe costituire fatto sanzionabile sotto il
profilo disciplinare;
    Considerato che il legislatore poteva fermarsi a prevedere che il
difensore  della  parte ammessa al gratuito patrocinio debba svolgere
la  propria opera professionale retribuito ai minimi, e non con somma
inferiore a tale soglia;
    Ritenuto,  inoltre, che la medesima normativa appare suscettibile
di  censura  anche  sotto  altro  profilo,  laddove  nel prevedere la
sistematica diminuzione della meta' del compenso per il solo caso dei
processi  civili e amministrativi, e non anche per i processi penali,
introduce nell'ordinamento un'irragionevole disparita' di trattamento
di  situazioni  assolutamente  identiche,  non potendosi - quantomeno
astrattamente  e  indiscriminatamente  - ipotizzare una minor valenza
della  difesa  nei  processi  civili  e  amministrativi,  rispetto ai
processi penali, o una minor importanza delle questioni patrimoniali,
o di status, rispetto a quelle incidenti sulla liberta' personale (si
pensi  -  solo  per  fare  un esempio - ad una causa di interdizione,
rispetto  ad  un  processo penale per una contravvenzione, o una sola
pena pecuniaria);
    Ritenuto   di   dover   sollevare   d'ufficio,   in   quanto  non
manifestamente  infondata,  questione di legittimita' costituzionale,
ricorrendo  gli  estremi  di  un  «giudizio»,  atteso che il relativo
provvedimento e' pronunciato all'esito di una fase processuale, ed e'
suscettibile  di impugnazione, ai sensi degli artt. 84 e 170 T.U. 115
del 2002;
                              P. Q. M.
    1.   -   Solleva   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 130  d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115,  in  relazione agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
    2.   -   Ordina   la   notificazione  dell'ordinanza  alle  parti
costituite,  nonche' al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  la  comunicazione  ai  Presidenti  delle due Camere del
Parlamento, e all'esito la trasmissione degli atti assieme alla prova
delle  notificazioni  e  delle comunicazioni di cui sopra, alla Corte
costituzionale per la decisione.
    3. - Sospende il procedimento di liquidazione.
        Catanzaro, addi' 8 aprile 2004
                        Il giudice: Cosentino
04C1202