N. 899 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2004
Ordinanza emessa il 12 maggio 2004 dal tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Carbone Giacomo Ordinamento giudiziario - Patrocinio a spese dello Stato - Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte - Riduzione a meta' per i processi civili ed amministrativi - Irragionevole disparita' di trattamento di detti soggetti nei processi civili ed amministrativi rispetto a quelli penali (anche relativi a contravvenzione) - Incidenza sul diritto di difesa. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.46 del 24-11-2004 )
IL TRIBUNALE Letta l'istanza di liquidazione compensi per il patrocinio a spese dello stato, presentata dall'avv.to G. Carbone nel processo civile n. 76/2003, conclusosi con sentenza di condanna del convenuto, e compensazione delle spese di lite; Ritenuta la propria competenza, quale giudice che ha proceduto nella relativa fase di giudizio; Visto il parere di congruita' espresso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro; Ritenuto che il valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 12 c.p.c., e desunto dal dispositivo di sentenza, e' pari ad euro 900,00; Consultata la tariffa nazionale forense e verificata la nota spese prodotta dal difensore; Ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 62 e 130 T.U. 115 del 2002 l'onorario e le spese devono essere liquidati osservando la predetta tariffa professionale, in modo da non superare i valori medi del tariffario vigente, relativi ad onorari, diritti ed indennita', e per il processo civile ulteriormente ridotti della meta'; Ritenuto che nel caso di specie, facendo applicazione di tali criteri, con riferimento agli onorari giudiziali (Tab. A rif. art. 1, paragrafo III), gli importi finali sono sistematicamente inferiori ai minimi tariffari [es. studia della controversia: 61,97 + 167,85/2 = 114,91 (v.m.)/2 = 57,45; preparazione e redazione comparsa di risposta: 54,23 + 133,25/2 = 93,74 (v.m.)/2 = 46,87] e che la normativa si presenta pertanto irragionevole, perche' il legislatore, nel prevedere l'abbattimento della meta' dei compensi, gia' valutati secondo valori medi, non ha evidentemente considerato la possibilita' che siano cosi' in tal modo violati i minimi tariffari, gia' giudicati inderogabili (art. 4.1 della tariffa, eccetto il caso in cui ricorra manifesta sproporzione rispetto alla prestazione professionale, con il conforme parere del Cdo, e su istanza della parte che via abbia interesse); Ritenuto che la norma quindi impone in questi casi al difensore di lavorare con un compenso inferiore ai minimi, e di percepire un compenso che in circostanze normali costituirebbe infrazione ai doveri deontologici e potrebbe costituire fatto sanzionabile sotto il profilo disciplinare; Considerato che il legislatore poteva fermarsi a prevedere che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba svolgere la propria opera professionale retribuito ai minimi, e non con somma inferiore a tale soglia; Ritenuto, inoltre, che la medesima normativa appare suscettibile di censura anche sotto altro profilo, laddove nel prevedere la sistematica diminuzione della meta' del compenso per il solo caso dei processi civili e amministrativi, e non anche per i processi penali, introduce nell'ordinamento un'irragionevole disparita' di trattamento di situazioni assolutamente identiche, non potendosi - quantomeno astrattamente e indiscriminatamente - ipotizzare una minor valenza della difesa nei processi civili e amministrativi, rispetto ai processi penali, o una minor importanza delle questioni patrimoniali, o di status, rispetto a quelle incidenti sulla liberta' personale (si pensi - solo per fare un esempio - ad una causa di interdizione, rispetto ad un processo penale per una contravvenzione, o una sola pena pecuniaria); Ritenuto di dover sollevare d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale, ricorrendo gli estremi di un «giudizio», atteso che il relativo provvedimento e' pronunciato all'esito di una fase processuale, ed e' suscettibile di impugnazione, ai sensi degli artt. 84 e 170 T.U. 115 del 2002;
P. Q. M. 1. - Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; 2. - Ordina la notificazione dell'ordinanza alle parti costituite, nonche' al p.m. in sede, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e all'esito la trasmissione degli atti assieme alla prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui sopra, alla Corte costituzionale per la decisione. 3. - Sospende il procedimento di liquidazione. Catanzaro, addi' 8 aprile 2004 Il giudice: Cosentino 04C1202