N. 443 ORDINANZA 30 novembre - 9 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Decreto-legge  - Mancata conversione in legge - Anteriore abrogazione
  e  riproduzione con legge della disposizione censurata (concernente
  l'entrata   in   vigore  nel  giorno  della  pubblicazione)  -  Non
  trasferibilita'  della questione - Manifesta inammissibilita' della
  questione.
- Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, art. 4.
- Costituzione, artt. 24 e 53.
(GU n.50 del 14-12-2005 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 4  del
decreto-legge  12 novembre  2002,  n. 253  (Disposizioni  urgenti  in
materia  tributaria),  promosso  con  ordinanza  del 7 settembre 2004
dalla   Commissione   tributaria   provinciale   di   Cagliari,   nel
procedimento  tributario  vertente  tra  Alessandro Cocco e l'Agenzia
delle  Entrate  Ufficio di Cagliari 2, iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2005 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza depositata il 7 settembre 2004, la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Cagliari  ha  sollevato, in
riferimento  agli  artt. 24  e  53  della  Costituzione, questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
2002,  n. 253  (Disposizioni  urgenti  in  materia tributaria), nella
parte  in  cui stabilisce che «il presente decreto entra in vigore il
giorno  stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana»;
        che  il  giudice  rimettente e' stato investito di un ricorso
avverso  un  avviso  di recupero di credito d'imposta ex art. 8 della
legge  23 dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
        che, come riferisce il rimettente, il ricorrente nel giudizio
a quo aveva utilizzato una parte del suo credito d'imposta, calcolato
in  base all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, presentando in banca
il   modello   F24,   codice   tributo   6734,  nella  mattinata  del
giorno 13 novembre 2002;
        che  lo  stesso  giorno,  pero',  e'  entrato  in  vigore  il
decreto-legge   n. 253   del  2002  il  quale,  all'art. 1,  comma 1,
lettera b),  dispone  che  «i  soggetti che a decorrere dall'8 luglio
2002   hanno   conseguito   l'assenso   dell'Agenzia   delle  entrate
relativamente  alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8
della  legge  n. 388  del  2000,  come  modificato  dal decreto-legge
8 luglio  2002,  n. 138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
8 agosto  2002,  n. 178,  effettuano  la  comunicazione  di  cui alla
lettera a)  e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del
contributo  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  la  riprendono  a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa
della  utilizzazione  dei contributi e' consentita fino a concorrenza
del  35  per  cento  del  suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e,
rispettivamente,  del  70  per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi.»;
        che  il decreto-legge in parola, deliberato dal Consiglio dei
ministri  l'11 novembre 2002, emanato dal Presidente della Repubblica
il   12 novembre   2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
13 novembre  2002 ed entrato in vigore lo stesso giorno, non e' stato
convertito in legge ed e' quindi decaduto;
        che,  prima  della  sua  decadenza, l'art. 62, comma 7, della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
ne aveva abrogato gli artt. 1 e 2, disponendo, altresi', che «restano
validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti  prodottisi  e  i  rapporti  giuridici sorti sulla base delle
predette disposizioni.»;
        che,  peraltro,  il  contenuto delle disposizioni abrogate e'
stato  riprodotto, sia pure con lievi modifiche, nello stesso art. 62
della legge n. 289 del 2002;
        che  l'Agenzia  delle entrate, resistente nel giudizio a quo,
stante  l'avvenuta decadenza del contribuente dal beneficio fiscale a
far  data  dal 13 novembre 2002, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge  n. 253 del 2002, ha inoltrato allo stesso un avviso di
recupero   delle   somme   indebitamente  utilizzate,  nonche'  degli
interessi e delle sanzioni;
        che  avverso l'avviso di recupero il contribuente ha promosso
ricorso  dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari,
sostenendo  l'impossibilita'  di  conoscere  il  decreto-legge  nella
mattinata  del  giorno 13 novembre  2002, in quanto lo stesso sarebbe
stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13 novembre 2002,
n. 266, solamente la sera del medesimo giorno in cui ha utilizzato il
credito  d'imposta  (circostanza,  questa,  priva di alcun riscontro,
secondo   quanto  riportato  dal  rimettente),  prima  che  il  testo
legislativo «fosse materialmente disponibile a chiunque»;
        che,  secondo  quanto  riferito dal rimettente, la resistente
Agenzia  delle  entrate osserva che la data di decorrenza del periodo
di   sospensione   dell'utilizzo   di   siffatto  credito  e'  quella
dell'entrata in vigore del decreto-legge e che «e' prassi consolidata
che   l'efficacia  di  un  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  decorre  dall'inizio  dell'ora solare», con la conseguenza
della  decadenza  dal  beneficio fiscale e dell'indebito utilizzo del
credito;
        che la Commissione tributaria, investita del ricorso, ritiene
che non sia provata la possibilita' per il ricorrente di conoscere il
contenuto  del  decreto  prima  dell'avvenuto  utilizzo  del  credito
d'imposta  e,  pertanto,  reputa  che,  sulla  base  del principio ad
impossibilia nemo tenetur, la norma del decreto che stabilisce la sua
immediata entrata in vigore sia foriera di «ingiuste sanzioni»;
        che, a detta del giudice a quo, il Governo avrebbe potuto, in
virtu'  dell'art. 73,  terzo  comma,  Cost.,  fissare «una decorrenza
spostata in avanti di qualche giorno, di quel tanto da far presumere,
o  almeno  legalmente  presumere,  la conoscenza del decreto-legge da
parte dei destinatari»;
        che,  per  le  ragioni  suesposte,  la Commissione rimettente
ritiene  la norma impugnata in contrasto con gli artt. 24 e 53 Cost.,
in  quanto,  con particolare riferimento a quest'ultimo parametro, la
capacita'   contributiva   sarebbe  «artificialmente  "aumentata"  da
ingiuste sanzioni»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  sostenendo  l'inammissibilita'  della  questione, sia perche'
avente  ad  oggetto  una  norma  di  un decreto-legge non convertito,
anziche'  la  norma che ne ha sanato gli effetti, sia perche' sarebbe
rivolta   ad   ottenere,   tramite  l'annullamento  della  norma  che
stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge, «una non consentita
individuazione di una diversa data di entrata in vigore», non potendo
applicarsi,  in  caso  di  decreto-legge,  la  regola generale di cui
all'art. 73, terzo comma, Cost;
        che  la  questione sarebbe, inoltre, inammissibile perche' la
violazione dell'art. 24 Cost. non sarebbe in alcun modo motivata;
        che,    sempre   secondo   il   Presidente   del   Consiglio,
l'inammissibilita'  e,  comunque,  la  manifesta  infondatezza  della
questione deriverebbero dal fatto che il giudizio a quo avrebbe avuto
ad oggetto solo la legittimita' di un avviso di recupero dell'imposta
corrispondente  al  credito d'imposta indebitamente utilizzato e non,
invece,  l'irrogazione  di  sanzioni  (come asserito dal rimettente).
Alla  luce  di queste considerazioni e premessa la non pertinenza del
richiamo  all'art. 53  Cost.  in  materia  di sanzioni tributarie, il
principio  della  capacita'  contributiva  non sarebbe violato da una
disposizione  che si limita a fissare la data a decorrere dalla quale
la  agevolazione  in  parola  viene  sospesa; lo stato soggettivo del
contribuente  potrebbe,  semmai,  rilevare  solo  a  proposito  della
responsabilita'  sanzionatoria  (qui  non in discussione), ex art. 13
del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471  (Riforma delle
sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia di imposte dirette, di
imposta  sul  valore  aggiunto  e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662),  del  soggetto che, avendone indebitamente fruito, non abbia
provveduto al pagamento delle imposte dovute.
    Considerato  che  con  l'ordinanza  in  epigrafe  la  Commissione
tributaria  provinciale di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24   e   53   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253
(Disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria),  nella parte in cui
stabilisce  che «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana»;
        che  la  disposizione  censurata  era  contenuta  nel  citato
decreto-legge  n. 253  del 2002, successivamente decaduto per mancata
conversione in legge nel termine costituzionale di sessanta giorni;
        che  gli  artt. 1  e  2  del  detto decreto-legge erano stati
abrogati,   prima   della   scadenza   del  termine  di  conversione,
dall'art. 62,   comma 7,   della   legge   27 dicembre  2002,  n. 289
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003),  contenente  la  clausola
«restano  validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle predette disposizioni»;
        che,  per effetto della decadenza del decreto-legge, la norma
censurata dal giudice rimettente (art. 4 del decreto-legge n. 253 del
2002) non era piu' applicabile in quanto tale nel giudizio a quo;
        che,   pur  essendo  stati  fatti  salvi  gli  effetti  delle
disposizioni  abrogate  (ivi  compresa  l'immediata entrata in vigore
delle  stesse  disposta  dall'art. 4  sopra  citato,  successivamente
decaduto  per mancata conversione del decreto-legge che lo conteneva)
per  opera  della  legge  n. 289  del  2002,  l'art. 62,  comma 7, di
quest'ultima non e' oggetto di specifica censura da parte del giudice
rimettente,  che  si  limita a sollevare la questione di legittimita'
costituzionale del solo art. 4 del decreto-legge n. 253 del 2002, pur
mostrando  di  conoscere  l'esistenza  della  norma  abrogatrice e di
quella di sanatoria;
        che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la legge di
sanatoria  non  puo'  essere  considerata «idoneo equipollente» della
conversione  e  non  puo'  farsi luogo pertanto a trasferimento sulle
norme di quest'ultima di una questione di legittimita' costituzionale
di   norme   contenute  in  un  decreto-legge  decaduto  per  mancata
conversione  (ex  plurimis,  sentenze n. 84 del 1996, n. 244 e n. 430
del 1997 e n. 405 del 2000);
        che,  nel  caso di specie, l'eterogeneita' della disposizione
di  sanatoria  rispetto  alle norme di riferimento e' resa ancor piu'
manifesta  dalla  circostanza  che  quest'ultima e' intervenuta prima
della  decadenza  del decreto-legge e non presuppone quindi l'inutile
decorso  del  termine  costituzionale per la conversione in legge, ma
l'abrogazione di alcune norme dello stesso;
        che,  in  conclusione,  la  mancata  specifica  censura della
disposizione   di   sanatoria,  a  prescindere  da  ogni  valutazione
giuridica  su  di essa, determina la manifesta inammissibilita' della
questione, poiche' l'unica norma oggetto della stessa era gia' venuta
meno in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), sollevata,
in   riferimento   agli  artt. 24  e  53  della  Costituzione,  dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Cagliari con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 dicembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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