N. 329 ORDINANZA 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore
  -  Trattenimento  senza  giustificato  motivo  nel territorio dello
  Stato   -   Arresto   obbligatorio   in  flagranza  -  Sopravvenuta
  dichiarazione  di  incostituzionalita'  della norma censurata e ius
  superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze
con   ordinanze   in   data   13 dicembre  2002  e  3 febbraio  2003,
rispettivamente iscritte al n. 163 e al n. 250 del registro ordinanze
2003  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 e
n. 19, 1ยช serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con due ordinanze (r.o. n. 163 e n. 250 del 2003) il
Tribunale  di  Firenze  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3
(evocato  solo  nella  ordinanza  iscritta  al  n. 163  del  registro
ordinanze  2003)  e  13 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter
della  medesima  disposizione  l'arresto obbligatorio dell'autore del
fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nel  giudizio  iscritto al n. 163 del registro ordinanze
2003  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato  che,  avendo  le  questioni  per  oggetto l'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
prevede  l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza
della  contravvenzione  di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo
decreto,   per  essersi  trattenuto  senza  giustificato  motivo  nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine del questore di
lasciare  il  territorio nazionale entro il termine di cinque giorni,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo articolo 14 e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che   inoltre  il  decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione), ha sostituito
l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  n. 286 del
1998,  in  particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza
per il solo delitto di cui al comma 5-quater;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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