N. 330 ORDINANZA 28 ottobre - 5 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Ordine del questore
  -  Trattenimento  senza  giustificato  motivo  nel territorio dello
  Stato   -   Arresto   obbligatorio   in  flagranza  -  Sopravvenuta
  dichiarazione  di  incostituzionalita'  della norma censurata e ius
  superveniens - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, inserito
  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, terzo comma.
(GU n.44 del 10-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promosso,
nell'ambito  di  un  procedimento penale, dal Tribunale di Trento con
ordinanza  del  10 gennaio  2003,  iscritta  al  n. 203  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, 1ยช serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  13,  terzo  comma, della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di
cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio
dell'autore del fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpreso nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale  avrebbe  dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato   che   il   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale    dell'art. 14,    comma 5-quinquies,   del   decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189,  nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto obbligatorio dello
straniero   colto   nella  flagranza  della  contravvenzione  di  cui
all'art. 14,   comma 5-ter,   del   medesimo   decreto,  per  essersi
trattenuto  senza  giustificato  motivo nel territorio dello Stato in
violazione   dell'ordine  del  questore  di  lasciare  il  territorio
nazionale entro il termine di cinque giorni;
        che,  successivamente  alla  ordinanza  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo articolo 14 e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che   inoltre  il  decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione), ha sostituito
l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  n. 286 del
1998,  in  particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza
per il solo delitto di cui al comma 5-quater;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 novembre 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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