N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  21  ottobre  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Servizi  pubblici  -  Regione  Abruzzo  -  Norme sui servizi pubblici
  locali  a  rilevanza  economica - Servizio gestione rifiuti urbani,
  servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale -
  Proprieta'  e  gestione  delle  reti,  degli impianti e delle altre
  dotazioni  patrimoniali  e  loro  separazione  dalla  gestione  del
  servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto
  gestore  -  Previsione  della  esclusione delle societa' a capitale
  interamente  pubblico  proprietarie  di  reti o affidatarie dirette
  della  gestione  del  servizio nonche' loro collegate o controllate
  dalla  partecipazione  alle gare per la scelta del soggetto gestore
  del  servizio  e  per  la scelta del socio privato delle societa' a
  capitale  misto - Immediata operativita' del divieto previsto dalla
  legge  regionale  circa  la  partecipazione delle predette societa'
  alle  gare  -  Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Denunciato  contrasto  con  la  normativa  statale  che prevede una
  disciplina  transitoria per cui il divieto non sara' operativo sino
  al   31   dicembre  2006  (art. 113,  comma 15-quater  T.U.E.L.)  -
  Denunciata irrazionalita' della disciplina dettata dalla Regione in
  un  contesto  di  mutato  regime  delle  gare,  delle  modalita' di
  gestione   e  del  conferimento  dei  servizi  -  Violazione  della
  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza.
- Legge  della  Regione  Abruzzo  5 agosto  2004, n. 23, nell'art. 4,
  comma 4, art. 7, comma 4, lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.
Servizi  pubblici  -  Regione  Abruzzo  -  Norme sui servizi pubblici
  locali  a  rilevanza  economica - Servizio gestione rifiuti urbani,
  servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale -
  Proprieta'  e  gestione  delle  reti,  degli impianti e delle altre
  dotazioni  patrimoniali  e  loro  separazione  dalla  gestione  del
  servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto
  gestore  -  Previsione  della  esclusione delle societa' a capitale
  interamente  pubblico proprietarie di reti nonche' loro collegate o
  controllate  dalla  partecipazione  alle  gare  per  la  scelta del
  soggetto  gestore  del  servizio  e per la scelta del socio privato
  delle  societa'  a  capitale misto - Conferimento della titolarita'
  della  gestione  del  servizio  pubblico  a  rilevanza  economica a
  societa'   mista   -   Previsione   di  un  limite  minimo  per  la
  partecipazione  azionaria  del  socio  privato  (40%  del  capitale
  sociale) da scegliersi con procedura ad evidenza pubblica - Ricorso
  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri - Denunciato contrasto
  con   la  normativa  statale  che  non  prevede  analogo  limite  -
  Denunciata irrazionalita' della disciplina dettata dalla Regione in
  quanto  in  contrasto  con la scelta del legislatore statale di non
  fissare un limite alla partecipazione - Violazione della competenza
  statale  relativa  alla determinazione dei principi fondamentali in
  materia  di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della
  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
  concorrenza.
- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 1 ,
  lett. b).
- Costituzione artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo.
Servizi  pubblici  -  Regione  Abruzzo  -  Norme sui servizi pubblici
  locali  a  rilevanza  economica - Servizio gestione rifiuti urbani,
  servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale -
  Proprieta'  e  gestione  delle  reti,  degli impianti e delle altre
  dotazioni  patrimoniali  e  loro  separazione  dalla  gestione  del
  servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto
  gestore  -  Previsione  per  le  societa'  a  capitale  interamente
  pubblico, affidatarie dirette del servizio pubblico, del divieto di
  conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi
  altro  genere  in favore di persone e/o societa' legate da rapporti
  di  dipendenza e/o di collaborazione con l'ente o gli enti titolari
  del  capitale  sociale,  come  tali  obbligati  ad esercitare sulla
  societa'  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui propri
  servizi  -  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri -
  Prospettata  nullita' dell'atto costitutivo del rapporto vietato in
  caso  di  trasgressione  del  divieto  - Denunciata invasione della
  competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile -
  Contrasto  con  i  principi  di  liberta'  di stabilimento e libera
  prestazione dei servizi.
- Legge  della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
  lett. d).
- Costituzione  art. 117,  comma  primo  e  comma  secondo, lett. l);
  Trattato dell'Unione europea artt. da 52 a 58 e da 59 a 66.
Servizi  pubblici  -  Regione  Abruzzo  -  Norme sui servizi pubblici
  locali  a  rilevanza  economica - Servizio gestione rifiuti urbani,
  servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale -
  Proprieta'  e  gestione  delle  reti,  degli impianti e delle altre
  dotazioni  patrimoniali  e  loro  separazione  dalla  gestione  del
  servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto
  gestore  -  Previsione  per  le  societa'  a  capitale  interamente
  pubblico,  affidatarie  dirette del servizio pubblico, dell'obbligo
  di  rispettare  le  procedure  di  evidenza  pubblica  (cosi'  come
  previsto  per  gli  enti  locali)  per  l'assunzione  di  personale
  dipendente  -  Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Prospettata  previsione per le societa' private di obblighi e oneri
  non  previsti  per  l'istaurazione del rapporto di lavoro privato -
  Denunciata  invasione  della  competenza  esclusiva  dello Stato in
  materia di ordinamento civile.
- Legge  della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
  lett. f).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l).
Servizi  pubblici  -  Regione  Abruzzo  -  Norme sui servizi pubblici
  locali  a  rilevanza  economica - Servizio gestione rifiuti urbani,
  servizio idrico integrato e servizio di trasporto pubblico locale -
  Proprieta'  e  gestione  delle  reti,  degli impianti e delle altre
  dotazioni  patrimoniali  e  loro  separazione  dalla  gestione  del
  servizio, sistema di affidamento del servizio e scelta del soggetto
  gestore  -  Previsione  della ineleggibilita' a sindaco, presidente
  della     provincia,    consigliere    comunale    provinciale    e
  circoscrizionale  dei Comuni e delle Province titolari del capitale
  sociale  delle  societa'  affidatarie  del  servizio pubblico per i
  legali  rappresentanti,  nonche'  per  i  componenti,  degli organi
  esecutivi  delle  societa'  medesime  -  Ricorso del Presidente del
  Consiglio  dei  ministri  -  Denunciata  invasione della competenza
  esclusiva  dello  Stato  in materia di organi di governo e funzioni
  fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane.
- Legge  della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23, art. 7, comma 4,
  lett. g).
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. p).
(GU n.45 del 17-11-2004 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi  12,  e' domiciliato, nei confronti della
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale per
la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge della
Regione  Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del
20  agosto  2004  n. 22, recante «norme sui servizi pubblici locali a
rilevanza economica» nell'art. 4, comma 4, nell'art. 7, comma 4 lett.
b),  nell'art.  7,  comma 1 lett. b), nell'art. 7, comma 4, lett. d),
nell'art.  7,  comma  4  lett. f), nell'art. 7, comma 4, lett. g), in
relazione  all'art. 3, all'art. 117, comma 1, comma secondo lett. e),
lett.  l) e lett. p), comma terzo, della Costituzione ed in relazione
agli artt. 52 - 58 e 59 - 66 del Trattato dell'Unione europea.

    La  legge  n. 23/2004  della  Regione  Abruzzo  detta  norme  per
regolamentare  i  servizi  pubblici  locali  a  rilevanza  economica,
attinenti  al  servizio  di  gestione dei rifiuti urbani, al servizio
idrico  integrato  ed  ai  servizi  di trasporto pubblico locale, con
riferimento,  in  particolare, alla proprieta' ed alla gestione delle
reti,  degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla loro
separazione  dalla  gestione  del servizio, al sistema di affidamento
del  servizio  e  di  scelta  del  soggetto gestore. Materia che, per
quanto concerne la tutela della concorrenza, riservata dall'art. 117,
comma  2  lett. e) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
forma   oggetto   di   disciplina   da   parte  dell'art. 113  d.lgs.
n. 267/2000,  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli Enti
Locali  (come modificato da ultimo dall'art. 14 del d.l. n. 269/2003,
convertito  con  modifiche  dalla  legge n. 326/2003), da considerare
norma   di   principio  non  derogabile  da  norme  regionali  (sent.
272/2004).
    Tale  legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8
ottobre 2004, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.
    1. - Art. 4, comma 4 ed art. 7, comma 4, lett. b).
    La  disposizione  dell'art.  4,  comma  4,  vieta alle societa' a
capitale  interamente pubblico (e rispettive collegate e controllate)
proprietarie  di  reti,  di  impianti, di dotazioni patrimoniali e di
beni  essenziali  all'espletamento di un servizio pubblico locale, di
partecipare  alle  gare  di  cui  all'art. 13,  comma  5,  del d.lgs.
n. 267/2000  (T.U.E.L.)  per  la  scelta  del  soggetto  gestore  del
servizio  ovvero  per  la  scelta  del socio privato delle societa' a
capitale misto.
    A  sua  volta  l'art.  7, comma 4 lett. b), vieta alle societa' a
capitale  interamente pubblico (e rispettive collegate e controllate)
affidatarie  dirette  della gestione (in ipotesi anche integrata) del
servizio,  di  partecipare alle dette gare per la scelta del soggetto
gestore del servizio e per la scelta del socio privato delle societa'
a capitale misto.
    Tuttavia,  ai  sensi  del  comma  15-quater  dell'  art. 113  del
T.U.E.L.,  non  opera  sino  al  31  dicembre 2006 l'identico divieto
previsto  dal comma 6 per le societa' che gestiscono servizi pubblici
locali  in virtu' di un affidamento diretto o di una procedura non ad
evidenza  pubblica  nonche'  per  le  societa' a capitale interamente
pubblico   affidatarie  dirette  della  gestione  delle  reti,  degli
impianti  e  delle altre dotazioni patrimoniali ovvero per le imprese
titolari  di  tale  gestione  a  seguito  di  procedure  ad  evidenza
pubblica.
    Ne discende che l'immediato divieto, impeditivo dell'esercizio di
un'attivita'   economica  sul  territorio  abruzzese,  contrasta  con
l'unicita'  del  mercato, che giustifica la disciplina uniforme della
legge statale, «specializzandone» un segmento corrispondente all'area
geografica  anzidetta e si pone in violazione dell'art. 117, comma 2,
lettera  e),  Cost.,  che  riserva allo Stato la potesta' legislativa
esclusiva  in  materia  di  tutela  della concorrenza; cio' anche con
riguardo  all'estensione  soggettiva  del divieto operata dal comma 4
dell'art. 4  in  esame,  che, attraverso il richiamo al comma 1 dello
stesso  articolo,  si riferisce alle societa' proprietarie delle reti
ecc.  anziche' (solo) a quelle titolari della relativa gestione (cfr.
comma  6  ultima  parte  dell'art. 113  T.U.E.L.  in  riferimento  al
precedente comma 4).
    Per  altro  verso,  irragionevolmente,  in  un contesto di mutato
regime  delle  gare  e delle modalita' di gestione e conferimento dei
servizi,  le  norme  in  oggetto  vengono  a negare l'esigenza di una
disciplina transitoria riconosciuta invece dalla legge statale, cosi'
violando uno dei canoni fondamentali di cui all'art. 3 Cost.
    2. - Art. 7, comma 1, lett. b).
    La  norma  in  oggetto prevede un limite minimo (40% del capitale
sociale)  per  la  partecipazione  azionaria  del  socio  privato, da
scegliere  con  procedura  ad evidenza pubblica, della societa' mista
cui  puo' essere conferita la titolarita' della gestione del servizio
pubblico a rilevanza economica.
    Tale  limitazione,  non  contemplata dal corrispondente art. 113,
comma  5,  lett.  b)  del  T.U.E.L.,  appare  irrazionale e quindi in
contrasto  con  l'art. 3  Cost.  in  quanto  fissa  un  limite minimo
anziche'  fissare,  caso  mai,  un limite massimo alla partecipazione
privata  per  assicurare  la  prevalenza  del  capitale  pubblico  in
societa' privilegiate nell'affidamento delle gestioni.
    Essa  e'  suscettibile  inoltre  di  alterare il regime di libero
mercato e contrasta comunque con la scelta del legislatore statale di
non  fissare  un limite alla partecipazione del socio privato al fine
di   potersi   assicurare   anche  apporti  di  non  elevato  rilievo
finanziario   da   parte  di  soggetti  in  possesso  peraltro  della
necessaria  capacita'  tecnica,  cosi'  violando  sia  la  competenza
statale   alla   determinazione  dei  principi  fondamentali  per  il
coordinamento  della  finanza  pubblica  (art. 117,  comma 3), sia la
competenza  esclusiva  statale in materia di tutela della concorrenza
(art. 117, comma 2, lett. e).
    3. - Art. 7, comma 4, lett. d).
    La   norma  fa  divieto  alle  societa'  a  capitale  interamente
pubblico,  affidatarie  dirette della gestione del servizio pubblico,
di   conferire   incarichi  professionali,  di  collaborazione  e  di
qualsiasi  altro  genere  in favore di persone e/o societa' legate da
rapporti  di  dipendenza  e/o di collaborazione con l'ente o gli enti
titolari  del  capitale  sociale,  come  tali obbligati ad esercitare
sulla  societa'  un  controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi.
    In  quanto essa intenda ricondurre alla trasgressione del divieto
la   nullita'   dell'atto   costitutivo   del  rapporto  vietato,  e'
profilabile  un'invasione  della competenza in materia di ordinamento
civile  spettante  in  via  esclusiva  allo Stato (art. 117, comma 2,
lett.   l).   La  violazione  dell'anzidetta  competenza  puo'  anche
rilevarsi  nella  circostanza  che la norma in oggetto, se da un lato
viene  ad  incidere sull'autonomia delle societa' di diritto privato,
dall'altro  viene nella sostanza a configurare delle incompatibilita'
nell'esercizio  della  professione  che attengono ugualmente al piano
dell'ordinamento  civile.  Puo'  anche  profilarsi un contrasto con i
principi di liberta' di stabilimento e libera prestazione dei servizi
di  cui  agli  artt. 52, 58 e 59-66 del Trattato dell'Unione europea,
con violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.
    4. - Art. 7, comma 4, lett. f)
    Nel  prevedere  che  le  societa' a capitale interamente pubblico
affidatarie  del  servizio pubblico siano obbligate al rispetto delle
procedure   di   evidenza  pubblica  imposte  agli  enti  locali  per
l'assunzione  di  personale  dipendente,  pone  a  carico di societa'
private  obblighi  e  oneri  non  previsti  per  l'instaurazione  dei
rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza
esclusiva  statale  in materia di ordinamento civile (art. 117, comma
2, lett. l) Cost.).
    5. - Art. 7, comma 4, lett. g).
    La  norma,  nel prevedere l'ineleggibilita' a sindaco, presidente
della Provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale
dei  Comuni  e  delle  Province  titolari  del capitale sociale delle
societa'  affidatarie  della  gestione  del  servizio  pubblico per i
legali  rappresentanti  ed  i componenti degli organi esecutivi delle
societa'  medesime,  invade  la  competenza  esclusiva statale di cui
all'art. 117, comma 2, lett. p) Cost. in materia di Organi di Governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane.
                              P. Q. M.
    Si  conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della legge 5 agosto 2004 n. 23 della Regione Abruzzo
nell'art. 4,  comma  4,  nell'art. 7,  comma 4, lett. b), nell'art 7,
comma  1,  lett. b), nell'art 7, comma 4, lett. d), nell'art 7, comma
4,  lett.  f),  nell'art  7, comma 4, lett. g), per le ragioni e come
sopra precisato
        Roma, addi' 13 ottobre 2004
                Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato
04C1221