N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Regione Umbria - Interventi di assistenza sanitaria in favore di Paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie - Interventi consistenti sia in interventi sanitari nei Paesi di origine sia nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancanza di coordinamento con il Ministero degli affari esteri in ordine a interventi qualificabili come di «cooperazione allo sviluppo» - Denunciata invasione della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato. - Legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1, lett. c) e d). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a).(GU n.45 del 17-11-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale dimicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, domiciliato per la carica in Perugia, avverso e per l'annullamento della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18, recante «Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie» (pubblic. in B.U.R. Umbria del 18 agosto 2004, n. 34), limitatamente all'art. 2, comma 1, lettere c) e d). Con la legge in epigrafe la Reggione Umbria ha dettato norme per gli interventi sanitari a favore di paesi extracomunitari che, a causa di ragioni politiche, militari ed economiche, versano in gravi difficolta' assistenziali e sanitarie, prevedendo a tal fine il contributo del servizio sanitario regionale. Gli interventi previsti dalla legge regionale citata consistono nell'erogazione da parte delle aziende sanitarie di prestazioni di alta specializzazione a favore di extracomunitari provenienti da paesi in gravi difficolta' assistenziali sanitarie, assistenza sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti nei paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno, interventi sanitari nei paesi d'origine valorizzando le risorse umane disponibili nell'area di intervento anche attraverso la formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso, invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate nei paesi oggetti dell'intervento anche tramite organizzazioni umanitarie verranno individuate dalla competente struttura regionale. Con il presente atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenuto, in particolare, che le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1 della legge regionale umbra n. 18/2004, siano invasive della competenza legislativa dello Stato, proporre ricorso a codesta ecc.ma Corte costituzionale, per chiedere l'annullamento di tali previsioni. E cio' per le seguenti ragioni. Giova anzi tutto ricordare che gli interventi di cui trattasi consistono specificamente: a) quanto alla lettera c), in interventi sanitari nei paesi di origine ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse umane disponibili sull'area di intervento anche attraverso programmi di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso; b) quanto alla lettera d), nell'invio di attrezzature medico chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni umanitarie. Cio' premesso, risulta evidente che le qui ricordate disposizioni della legge regionale umbra, soprattutto per quanto attiene alle tipologia di interventi attuati attraverso la formazione professionale del personale tecnico-sanitario da effettuarsi nel paese estero nonche' quelli attuati mediante invio e forniture medico-chirurgiche, configurano interventi qualificabili senz'altro come di «cooperazione allo sviluppo», senza pero' coordinamento alcuno con il Ministero degli affari esteri ne' in ordine ai paesi destinatari di tali attivita', ne' in ordine alle modalita' attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale. Cosi' disponendo, la legge regionale, il cui intervento in materia di cooperazione allo sviluppo e' ammissibile solo a patto che esso venga coordinato con i principi nazionali relativi a tali cooperazione nonche' subordinato alle direttive di politica internazionale propria dello Stato, ha, ad avviso della ricorrente, chiaramente ecceduto dalle proprie competenze, finendo appunto con l'invadere la materia della politica estera (della quale la cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante), materia, come e' noto, riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a), Cost. Pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rapp.to e difeso, ed altresi' a cio' autorizzato dalla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimita' delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale sembra n. 18 del 2004, e quindi annullarle, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera a), Cost. Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto conforme del p.v. della riunione C.d.M. dell'8 ottobre 2004, con allegato rapporto; 2) copia della legge regionale Umbria 6 agosto 2004, n. 18. Roma, addi' 13 ottobre 2004 Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino 04C1222