N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  ottobre  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Sanita'   pubblica  -  Regione  Umbria  -  Interventi  di  assistenza
  sanitaria  in  favore di Paesi extracomunitari in gravi difficolta'
  assistenziali  sanitarie - Interventi consistenti sia in interventi
  sanitari nei Paesi di origine sia nell'invio di attrezzature medico
  chirurgiche  non  utilizzate - Ricorso del Presidente del Consiglio
  dei   ministri  -  Denunciata  mancanza  di  coordinamento  con  il
  Ministero  degli affari esteri in ordine a interventi qualificabili
  come  di  «cooperazione allo sviluppo» - Denunciata invasione della
  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  politica  estera e
  rapporti internazionali dello Stato.
- Legge  della  Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18, art. 2, comma 1,
  lett. c) e d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a).
(GU n.45 del 17-11-2004 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale dimicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro  Regione  Umbria,  in  persona del Presidente della Giunta
regionale  pro-tempore, domiciliato per la carica in Perugia, avverso
e  per  l'annullamento  della  legge  regionale 6 agosto 2004, n. 18,
recante  «Interventi  di  assistenza  sanitaria  in  favore  di paesi
extracomunitari   in   gravi   difficolta'  assistenziali  sanitarie»
(pubblic.  in B.U.R. Umbria del 18 agosto 2004, n. 34), limitatamente
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).
    Con  la legge in epigrafe la Reggione Umbria ha dettato norme per
gli  interventi  sanitari  a  favore  di paesi extracomunitari che, a
causa  di ragioni politiche, militari ed economiche, versano in gravi
difficolta'  assistenziali  e  sanitarie,  prevedendo  a  tal fine il
contributo del servizio sanitario regionale.
    Gli  interventi  previsti dalla legge regionale citata consistono
nell'erogazione  da  parte  delle aziende sanitarie di prestazioni di
alta  specializzazione  a  favore  di  extracomunitari provenienti da
paesi   in  gravi  difficolta'  assistenziali  sanitarie,  assistenza
sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti
nei paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno, interventi
sanitari   nei   paesi   d'origine   valorizzando  le  risorse  umane
disponibili  nell'area  di  intervento anche attraverso la formazione
del  personale  tecnico-sanitario  da effettuarsi presso la Regione o
nel  paese  oggetto  dell'intervento  stesso,  invio  di attrezzature
medico  chirurgiche  non utilizzate nei paesi oggetti dell'intervento
anche  tramite  organizzazioni  umanitarie verranno individuate dalla
competente struttura regionale.
    Con  il  presente atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ritenuto,  in particolare, che le previsioni di cui alle lettere c) e
d) dell'art. 2, comma 1 della legge regionale umbra n. 18/2004, siano
invasive della competenza legislativa dello Stato, proporre ricorso a
codesta  ecc.ma  Corte costituzionale, per chiedere l'annullamento di
tali previsioni. E cio' per le seguenti ragioni.
    Giova  anzi  tutto  ricordare  che gli interventi di cui trattasi
consistono specificamente:
        a) quanto  alla  lettera c), in interventi sanitari nei paesi
di  origine  ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449  e  successive  modificazioni,  valorizzando le risorse
umane  disponibili sull'area di intervento anche attraverso programmi
di  formazione  del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso
la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
        b)  quanto alla lettera d), nell'invio di attrezzature medico
chirurgiche  non  utilizzate,  ai  sensi della normativa vigente, nei
paesi   oggetto   dell'intervento,   anche   tramite   organizzazioni
umanitarie.
    Cio' premesso, risulta evidente che le qui ricordate disposizioni
della  legge  regionale  umbra,  soprattutto  per quanto attiene alle
tipologia    di   interventi   attuati   attraverso   la   formazione
professionale  del  personale  tecnico-sanitario  da  effettuarsi nel
paese  estero  nonche'  quelli  attuati  mediante  invio  e forniture
medico-chirurgiche,  configurano  interventi qualificabili senz'altro
come  di  «cooperazione  allo  sviluppo»,  senza  pero' coordinamento
alcuno  con  il  Ministero degli affari esteri ne' in ordine ai paesi
destinatari   di   tali  attivita',  ne'  in  ordine  alle  modalita'
attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale.
    Cosi'  disponendo,  la  legge  regionale,  il  cui  intervento in
materia di cooperazione allo sviluppo e' ammissibile solo a patto che
esso  venga  coordinato  con  i  principi  nazionali  relativi a tali
cooperazione   nonche'   subordinato   alle   direttive  di  politica
internazionale  propria  dello Stato, ha, ad avviso della ricorrente,
chiaramente  ecceduto  dalle  proprie competenze, finendo appunto con
l'invadere   la   materia  della  politica  estera  (della  quale  la
cooperazione  allo  sviluppo  costituisce parte integrante), materia,
come  e'  noto,  riservata  in  via  esclusiva  allo  Stato  ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.
    Pertanto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come in
epigrafe  rapp.to  e  difeso,  ed  altresi'  a cio' autorizzato dalla
delibera  del  Consiglio  dei ministri adottata nella riunione dell'8
ottobre 2004.
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la  Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimita'
delle  disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1,
della legge regionale sembra n. 18 del 2004, e quindi annullarle, per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.
    Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso:
        1)  estratto  conforme  del p.v. della riunione C.d.M. dell'8
ottobre 2004, con allegato rapporto;
        2) copia della legge regionale Umbria 6 agosto 2004, n. 18.
        Roma, addi' 13 ottobre 2004
                Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
04C1222