N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  ottobre  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Pesca  -  Regione  Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di
  acquacoltura  - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale
  -  Previsione  di  interventi volti alla salvaguardia delle risorse
  ittiche  regionali  mediante  l'istituzione  del  Fondo unico delle
  politiche  della  pesca  -  Certificazione di qualita' del prodotto
  ittico    regionale    con   istituzione   di   marchio   regionale
  identificativo  del prodotto - Ricorso del Presidente del Consiglio
  dei  ministri  -  Denunciata  invasione  della  competenza  statale
  relativa  al  divieto di introduzione di qualsiasi misura che possa
  ostacolare  l'importazione  da  altri Paesi comunitari nel rispetto
  degli  accordi  e  contratti  comunitari ed internazionali (art. 28
  Trattato Unione Europea - Reg. CEE n. 2081/1992) - Violazione della
  competenza esclusiva statale in materia di concorrenza.
- Legge  della  Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, intero testo ed
  art. 2, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, comma primo e secondo, lett. e).
Pesca  -  Regione  Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di
  acquacoltura  - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale
  -  Previsione  di  interventi volti alla salvaguardia delle risorse
  ittiche  regionali  mediante  l'istituzione  del  Fondo unico delle
  politiche  della  pesca - Conservazione ed incremento delle risorse
  attraverso  la  predisposizione  di  piani  di  gestione di aree di
  riserva   e   monitoraggio  delle  specie  ittiche  -  Ricorso  del
  Presidente  del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della
  competenza  statale  relativa  alla disciplina uniforme in materia,
  nel  rispetto  degli accordi internazionali - Denunciata violazione
  della  sfera  di  competenza esclusiva statale in materia di tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Legge  della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 2, comma 1,
  lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) ed s).
Pesca  -  Regione  Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di
  acquacoltura  - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale
  - Istituzione e composizione della Conferenza regionale della pesca
  -  Previsione  tra  i  componenti di un rappresentante di organismi
  statali  quali la Capitaneria di Porto - Ricorso del Presidente del
  Consiglio  dei  ministri  -  Denunciata  violazione  della sfera di
  competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi
  ed uffici dello Stato.
- Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).
(GU n.45 del 17-11-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, pubblicata
sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, n. 22, del 20 agosto
2004  e  recante  «Nuove  disposizioni  in  materia  di  politiche di
sostegno  alla  economia ittica», in particolare dell'art 2, comma 1,
lettera f) e lettera g) e dell'art. 3 comma 2.
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  dell'8  ottobre  2004  (si
depositera'   estratto   del   verbale   e   relazione  del  ministro
proponente).
    Con  il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Abruzzo,  detta  norme  generali  e  specifiche  in  materia di pesca
marittima ed acquicoltura.
    La   legge   presenta   i   seguenti  profili  di  illegittimita'
costituzionale:
        1. - L'articolo 2, comma 1, lettera f), prevede la promozione
di  certificazioni  di  qualita' del prodotto ittico «catturato dalla
marineria  abruzzese»  o  allevato  in  impianti  di  acquacoltura  e
maricoltura   dislocati   nel   territorio   regionale  o  «nel  mare
antistante»   la   Regione   Abruzzo.   Tale  disposizione,  attuando
autonomamente  una protezione della produzione agroalimentare locale,
con  l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti
provenienti  da  un determinata localita' geografica, e' suscettibile
di   favorire   la  produzione  regionale  nei  confronti  di  quelle
originarie  di altri Stati membri. Il marchio regionale non appare in
linea   con  le  disposizioni  dettate  dal  regolamento  comunitario
n. 2081/1992  e  risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato
dell'Unione  europea  che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di
natura  pubblica  che  possa ostacolare l'importazione da altri paesi
comunitari.  La norma, quindi, non rispettando le citate disposizioni
comunitarie,   contrasta   con   l'articolo   117,   comma   1  della
Costituzione.
    La   medesima   disposizione,   inoltre,   considerato   che   la
certificazione di qualita' e' finalizzata a garantire i consumatori e
alla  tutela  della concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto
con  la  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di tutela della
concorrenza  di  cui  all'articolo  117,  comma  2,  lettera e) della
Costituzione.
    2.  -  Prevedendo,  all'articolo  2,  comma 1, lettera g), tra le
finalita'  da  perseguirsi  tramite  l'istituendo  Fondo,  quelle  di
conservazione  e incremento delle risorse ittiche, la predisposizione
di  piani  di gestione di aree di riserva, nonche' il monitoraggio di
specie  ittiche  e  dell'ambiente  marino,  fornisce una connotazione
regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano
di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto di
accordi  e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law
of  the  sea  del  1982  e  l'UN  Fish stocks agreement del 1995). La
materia   della   pesca   persegue   interessi   pubblici  molteplici
riconducibili  ad obiettivi di tutela dell'ecosistema e delle risorse
ittiche,  che  sfuggono,  per  la  natura  stessa  degli interessi da
tutelare,  ai  confini  territoriali  e  che  richiedono una gestione
unitaria.  La norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva
statale    in   materia   di   rapporti   internazionali   e   tutela
dell'ecosistema,  di  cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) ed s)
della Costituzione.
    3.  -  La  norma  contenuta  nell'art. 3,  comma 2, prevede tra i
componenti  della  Conferenza  regionale della pesca, nuova struttura
regionale  che  opera  nell'ambito  della  pesca,  rappresentanti  di
organismi  statali,  quali  ad  esempio le Capitanerie di porto. Tale
disposizione,   nel   dettare   norme   cogenti   nei   confronti  di
rappresentanti  di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi
nuovi  compiti, cosi' come affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza  n. 134/2004,  «invade  un ambito riservato in via esclusiva
alla  legislazione  statale»  ponendosi  in contrasto con l'art. 117,
comma  2,  lettera  g)  della Costituzione, in materia di ordinamento
degli organi e degli uffici dello Stato.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
della  legge  regionale  n. 5  del  5  agosto  2004,  pubblicata  sul
Bollettino  Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 20 agosto 2004 e
recante  «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla
economia ittica», in particolare delle disposizioni previste dall'art
2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dall'art. 3 comma 2.
        Roma, addi' 13 ottobre 2004
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
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