N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Certificazione di qualita' del prodotto ittico regionale con istituzione di marchio regionale identificativo del prodotto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa al divieto di introduzione di qualsiasi misura che possa ostacolare l'importazione da altri Paesi comunitari nel rispetto degli accordi e contratti comunitari ed internazionali (art. 28 Trattato Unione Europea - Reg. CEE n. 2081/1992) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza. - Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, intero testo ed art. 2, comma 1, lett. f). - Costituzione, art. 117, comma primo e secondo, lett. e). Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Previsione di interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante l'istituzione del Fondo unico delle politiche della pesca - Conservazione ed incremento delle risorse attraverso la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva e monitoraggio delle specie ittiche - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata invasione della competenza statale relativa alla disciplina uniforme in materia, nel rispetto degli accordi internazionali - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. - Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 2, comma 1, lett. g). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. a) ed s). Pesca - Regione Abruzzo - Norme in materia di pesca marittima e di acquacoltura - Politiche di sostegno all'economia ittica regionale - Istituzione e composizione della Conferenza regionale della pesca - Previsione tra i componenti di un rappresentante di organismi statali quali la Capitaneria di Porto - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi ed uffici dello Stato. - Legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22, art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g).(GU n.45 del 17-11-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, n. 22, del 20 agosto 2004 e recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla economia ittica», in particolare dell'art 2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dell'art. 3 comma 2. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 ottobre 2004 (si depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente). Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione Abruzzo, detta norme generali e specifiche in materia di pesca marittima ed acquicoltura. La legge presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1. - L'articolo 2, comma 1, lettera f), prevede la promozione di certificazioni di qualita' del prodotto ittico «catturato dalla marineria abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura e maricoltura dislocati nel territorio regionale o «nel mare antistante» la Regione Abruzzo. Tale disposizione, attuando autonomamente una protezione della produzione agroalimentare locale, con l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti provenienti da un determinata localita' geografica, e' suscettibile di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale non appare in linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario n. 2081/1992 e risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato dell'Unione europea che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi comunitari. La norma, quindi, non rispettando le citate disposizioni comunitarie, contrasta con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione. La medesima disposizione, inoltre, considerato che la certificazione di qualita' e' finalizzata a garantire i consumatori e alla tutela della concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. 2. - Prevedendo, all'articolo 2, comma 1, lettera g), tra le finalita' da perseguirsi tramite l'istituendo Fondo, quelle di conservazione e incremento delle risorse ittiche, la predisposizione di piani di gestione di aree di riserva, nonche' il monitoraggio di specie ittiche e dell'ambiente marino, fornisce una connotazione regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto di accordi e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law of the sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995). La materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici riconducibili ad obiettivi di tutela dell'ecosistema e delle risorse ittiche, che sfuggono, per la natura stessa degli interessi da tutelare, ai confini territoriali e che richiedono una gestione unitaria. La norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva statale in materia di rapporti internazionali e tutela dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) ed s) della Costituzione. 3. - La norma contenuta nell'art. 3, comma 2, prevede tra i componenti della Conferenza regionale della pesca, nuova struttura regionale che opera nell'ambito della pesca, rappresentanti di organismi statali, quali ad esempio le Capitanerie di porto. Tale disposizione, nel dettare norme cogenti nei confronti di rappresentanti di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi nuovi compiti, cosi' come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134/2004, «invade un ambito riservato in via esclusiva alla legislazione statale» ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 5 del 5 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 20 agosto 2004 e recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla economia ittica», in particolare delle disposizioni previste dall'art 2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dall'art. 3 comma 2. Roma, addi' 13 ottobre 2004 Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo 04C1223