N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro (rapporto di) - Regione Abruzzo - Prevenzione e contrasto del «mobbing» e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro - Prevista istituzione di un Centro di riferimento regionale presso l'ASL di Pescara e di un centro di ascolto presso ogni altra ASL della Regione - Assunzione di personale nei predetti centri - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancata definizione dei concetti di «mobbing» e di stress psico-sociale (richiamo alla sent. n. 359/2003) - Arbitrario affidamento dell'attivita' di prevenzione e contrasto agli apparati sanitari piuttosto che a quelli a cui e' affidata la tutela e la sicurezza del lavoro - Denunciata assunzione di personale precario di qualificazione non certa - Preteso contrasto con la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile» ed in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e adeguatezza. - Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo; 118, comma primo.(GU n.46 del 24-11-2004 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente della Giunta, avverso la legge regionale 11 agosto 2004 n. 26, intitolata «Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro», pubblicata nel Bollettino Ufficiale 23 del 27 agosto 2004. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre 2004 (si depositera' estratto del relativo verbale). Gli artt. 1 e 3 della legge in esame utilizzano ripetutamente l'espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro» od espressioni similari, senza pero' darne una definizione; detti articoli in tal modo pongono norme «in bianco», norme cioe' che rimettono ad organi amministrativi il compito ed il potere di integrare sostanziosamente il disposto legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta Corte. Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale, centri di ascolto localizzati, organismo regionale tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano una scelta sostanziale non di competenza dei legislatori regionali con l'attribuire preminenza agli apparati sanitari (e quindi agli amministratori degli stessi) piuttosto che a quelli cui e' affidata la tutela e sicurezza del lavoro (non determinante e' la collocazione dell'organismo tecnico-consultivo presso la «sede» dell'Assessorato al lavoro) od a quelli competenti per le attivita' produttive. Ancora, l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 3 della legge in esame consentono ai predetti centri di riferimento e di ascolto di «assumere» personale (parrebbe precario) di non specificata qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria assegnata». Infine, la legge in esame non individua ne' l'ambito dello «intervento della Regione Abruzzo» ne' la tipologia dei «luoghi di lavoro» e cosi' rende possibili ingerenze (non soltanto della regione ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale militarizzato), con palese invasione della competenza di cui all'art. 117 comma secondo, lettera g) Cost. Nel complesso, la legge in esame, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta Corte, omette di considerare la pluralita' degli interessi generali (anche privati) compresenti e la necessita' di reperire un difficile e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralita' per «interventi» nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attivita' imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina «territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali unificanti. La legge in esame contrasta dunque anzitutto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), (ordinamento civile) con l'art. 118, primo comma Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del parametro di cui alla predetta lettera g) si e' gia' detto. Vistoso il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di impresa, e per di piu' incide su essi in modo imprevedibile, in assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni» considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente si tramutano in fattispecie di illecito contrattuale. La legge in esame contrasta inoltre con l'art. 117, terzo comma Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro ), non essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento nazionale, al quale e' riservato il compito di definire il mobbing e lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i piu' interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli strumenti organizzatori e delle relative funzioni.
P. Q. M. Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni consequenziale pronuncia. Roma, addi' 20 ottobre 2004 Il vice Avvocato generale: Franco Favara 04C1224