N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  2  novembre  2004  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Lavoro  (rapporto di) - Regione Abruzzo - Prevenzione e contrasto del
  «mobbing»  e  dello  stress  psico-sociale  nei  luoghi di lavoro -
  Prevista  istituzione  di un Centro di riferimento regionale presso
  l'ASL  di  Pescara  e di un centro di ascolto presso ogni altra ASL
  della  Regione  -  Assunzione  di  personale  nei predetti centri -
  Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri - Denunciata
  mancata   definizione   dei  concetti  di  «mobbing»  e  di  stress
  psico-sociale   (richiamo  alla  sent.  n. 359/2003)  -  Arbitrario
  affidamento dell'attivita' di prevenzione e contrasto agli apparati
  sanitari  piuttosto  che  a quelli a cui e' affidata la tutela e la
  sicurezza  del lavoro - Denunciata assunzione di personale precario
  di  qualificazione  non certa - Preteso contrasto con la competenza
  legislativa  statale  in  materia  di  «ordinamento  civile»  ed in
  materia  di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
  e  degli  enti  pubblici  nazionali  -  Violazione della competenza
  legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di «tutela e
  sicurezza  del lavoro» - Incidenza sui principi di sussidiarieta' e
  adeguatezza.
- Legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26.
- Costituzione,  artt. 117, commi secondo, lettere g) ed l), e terzo;
  118, comma primo.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Abruzzo,  in persona del suo Presidente della Giunta,
avverso   la   legge  regionale  11  agosto  2004  n. 26,  intitolata
«Intervento  della  Regione  Abruzzo  per  contrastare e prevenire il
fenomeno  mobbing  e  lo  stress psico-sociale sui luoghi di lavoro»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale 23 del 27 agosto 2004.

    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei ministri nella riunione del 15 ottobre
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    Gli  artt. 1  e  3  della legge in esame utilizzano ripetutamente
l'espressione  «fenomeni  afferenti  lo  stress  psico-sociale  ed il
mobbing  nei  luoghi  di lavoro» od espressioni similari, senza pero'
darne  una  definizione; detti articoli in tal modo pongono norme «in
bianco»,  norme  cioe'  che  rimettono  ad  organi  amministrativi il
compito  ed  il  potere  di  integrare  sostanziosamente  il disposto
legislativo,   anzi   di   sostituirsi   al   legislatore   nazionale
riconosciuto  competente  dalla  sentenza  n. 359 del 2003 di codesta
Corte.  Inoltre,  gli  artt. 2,  3,  4, e 5 della legge in esame, nel
prevedere  strutture amministrative (centro di riferimento regionale,
centri     di     ascolto     localizzati,     organismo    regionale
tecnico-consultivo)   e   relative   funzioni,   operano  una  scelta
sostanziale   non   di   competenza  dei  legislatori  regionali  con
l'attribuire   preminenza  agli  apparati  sanitari  (e  quindi  agli
amministratori  degli  stessi) piuttosto che a quelli cui e' affidata
la tutela e sicurezza del lavoro (non determinante e' la collocazione
dell'organismo  tecnico-consultivo  presso la «sede» dell'Assessorato
al  lavoro)  od  a  quelli  competenti  per  le attivita' produttive.
Ancora,  l'art. 3,  comma  3 e l'art. 4, comma 3 della legge in esame
consentono  ai  predetti  centri  di  riferimento  e  di  ascolto  di
«assumere»   personale   (parrebbe   precario)   di  non  specificata
qualificazione,  con  il  solo  limite  della  «dotazione finanziaria
assegnata».
    Infine,  la  legge  in  esame  non  individua  ne' l'ambito dello
«intervento  della  Regione  Abruzzo» ne' la tipologia dei «luoghi di
lavoro» e cosi' rende possibili ingerenze (non soltanto della regione
ma  anche  di  organizzazioni  datoriali  private  o  sindacali)  nei
rapporti  di  lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale
od  un  Ufficio  territoriale del Governo (per non dire del personale
militarizzato),   con   palese  invasione  della  competenza  di  cui
all'art. 117  comma secondo, lettera g) Cost. Nel complesso, la legge
in  esame,  oltre  a  disattendere  il citato insegnamento di codesta
Corte,  omette  di considerare la pluralita' degli interessi generali
(anche  privati) compresenti e la necessita' di reperire un difficile
e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non
garantita  neutralita'  per «interventi» nei rapporti contrattuali di
lavoro   e   nelle   attivita'   imprenditoriali  e  delle  pubbliche
amministrazioni,     ed     inoltre    introduce    una    disciplina
«territorialmente  differenziata» in assenza di principi fondamentali
unificanti.
    La  legge  in  esame  contrasta  dunque anzitutto con l'art. 117,
secondo comma, lettere g) ed l), (ordinamento civile) con l'art. 118,
primo  comma  Cost.,  e  con  la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del
parametro  di  cui alla predetta lettera g) si e' gia' detto. Vistoso
il  contrasto  con la riserva allo Stato della produzione legislativa
in  materia  di  ordinamento  civile:  la  legge  in esame incide sui
rapporti  civilistici  interpersonali,  non  soltanto  di lavoro e di
impresa,  e  per  di  piu'  incide  su essi in modo imprevedibile, in
assenza   di   una   definizione   delle   tipologie  dei  «fenomeni»
considerati;  «fenomeni»  che in pratica inevitabilmente si tramutano
in fattispecie di illecito contrattuale.
    La  legge  in esame contrasta inoltre con l'art. 117, terzo comma
Cost.  (tutela  della  salute,  tutela  e sicurezza del lavoro ), non
essendo  ricollegata  a  «principi fondamentali» posti dal Parlamento
nazionale,  al quale e' riservato il compito di definire il mobbing e
lo  stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i
piu'  interessi  compresenti,  ed  anche di disegnare il quadro degli
strumenti organizzatori e delle relative funzioni.
                              P. Q. M.
    Si   chiede   pertanto   che  sia  dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale   della   legge   sottoposta   a  giudizio,  con  ogni
consequenziale pronuncia.
        Roma, addi' 20 ottobre 2004
              Il vice Avvocato generale: Franco Favara
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