N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 novembre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  3  novembre 2004 (del Commissario della Stato per la
Regione siciliana)

Imposte  e  tasse  -  Norme  della  Regione  Siciliana  - Tasse sulle
  concessioni e autorizzazioni amministrative regionali - Effetti del
  mancato  pagamento - Decadenza dalla concessione o autorizzazione -
  Esclusione  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato - Denunciata
  violazione del principio di buon andamento della P.A.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 3.
- Costituzione, art. 97.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione Siciliana - Personale del
  Corpo  forestale  dello  Stato in servizio in Sicilia - Inserimento
  nel  ruoli  dell'Amministrazione  regionale  con  mantenimento  del
  trattamento        economico-giuridico        e       previdenziale
  dell'Amministrazione  statale - Ricorso del Commissario dello Stato
  -  Denunciata  coesistenza  nei  ruoli  regionali  di  categorie di
  personale  disciplinate da ordinamenti diversi - Inosservanza delle
  competenze statutarie della Commissione paritetica per il passaggio
  di personale dallo Stato alla Regione.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 8.
- Costituzione,   artt. 3  e  97;  Statuto  della  Regione  Siciliana
  (decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), art. 43.
Enti  locali - Norme della Regione Siciliana - Indennita' di funzione
  spettante  ai  vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali -
  Estensione in via interpretativa a quelli che non svolgono funzioni
  vicarie  o  di  supplenza  -  Ricorso del Commissario dello Stato -
  Denunciata  possibile interferenza su contenzioso in atto - Lesione
  dell'autonomia dell'ente locale.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 20.
- Costituzione, artt. 5, 97 e 113.
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Siciliana - Opere
  previste  e  finanziate  dal Patto territoriale delle Isole Eolie -
  Possibilita'  di  realizzazione  in  deroga  al  piano territoriale
  paesistico  e  alle  norme  urbanistiche  vigenti, su parere di una
  apposita  Conferenza  di  servizi  -  Ricorso del Commissario dello
  Stato   -   Denunciato  contrasto  con  la  tutela  del  patrimonio
  ambientale - Esclusione ope legis del potere del Consiglio comunale
  di  esprimersi  sulla  variante  al  piano  regolatore  generale  -
  Incidenza   sul   diritto   di   partecipazione  dei  cittadini  al
  procedimento.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 25.
- Costituzione, artt. 5, 9, 97 e 114, comma secondo.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Siciliana - Insediamenti
  produttivi  in  zone  destinate  a  verde agricolo - Rispetto delle
  distanze   minime   dagli  insediamenti  abitativi  e  dalle  opere
  pubbliche  -  Esenzione  per  i  progetti  utilmente inseriti nella
  graduatoria   di   cui   al   bando   misura   4.09  del  P.O.R.  -
  Inapplicabilita'   della  disposizione  sulla  v.a.s.  (valutazione
  ambientale  strategica)  ai  piani  regolatori  ancora  in  fase di
  perfezionamento  - Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciato
  contrasto  con  la tutela del patrimonio ambientale - Disparita' di
  trattamento  rispetto  alla generalita' degli operatori economici -
  Potenziale violazione di norme comunitarie.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 27.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
Edilizia   e   urbanistica   -   Norme   della  Regione  Siciliana  -
  Possibilita',  nelle  zone destinate a verde agricolo, di mutamento
  della   destinazione  d'uso  dei  fabbricati  e  di  autorizzazione
  all'esercizio  di  attivita'  commerciali  produttive - Ricorso del
  Commissario dello Stato - Denunciata facolta' di sanare costruzioni
  edificate   in  difformita'  dalla  vigente  normativa  urbanistica
  evitando  le  sanzioni  penali  previste  dalla  legge n. 47/1985 -
  Interferenza  nella  materia  penale riservata allo Stato - Lesione
  dei  principio di ordinata pianificazione e gestione del territorio
  - Contrasto con la tutela dell'ambiente.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea   regionale   il   21-22   ottobre   2004,   art. 28
  (sostitutivo  dell'art. 22,  comma  terzo, della legge regionale 27
  dicembre  1978,  n. 71,  come  introdotto  dal comma 2 dell'art. 30
  della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2).
- Costituzione,  art. 9;  Statuto  della  Regione  Siciliana (decreto
  legislativo 15 maggio 1946, n. 455), artt. 14 e 17.
Porti  -  Norme  della  Regione  Siciliana - Interventi attuativi dei
  piani  regolatori  dei  porti  -  Inapplicabilita'  delle procedure
  previste   dalla   normativa  emanata  successivamente  al  decreto
  assessorile  di approvazione dei progetti - Ricorso del Commissario
  dello  Stato  -  Denunciato contrasto con la tutela dell'ambiente -
  Violazione del principio di buon andamento della P.A.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 32.
- Costituzione, artt. 9 e 97.
Turismo  -  Norme  della  Regione  Siciliana  - Esercizio del turismo
  rurale   nei   territori   soggetti   a   vincolo  paesaggistico  -
  Possibilita'  di  fornitura  di energia elettrica e di collegamento
  alla  rete  telefonica,  anche  per via aerea con «palificazione» -
  Ricorso  del  Commissario dello Stato - Denunciato contrasto con la
  tutela del paesaggio e dell'ambiente.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 33.
- Costituzione, art. 9.
Impiego   pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Personale
  utilizzato in attivita' socialmente utili in servizio alla data del
  10  dicembre  2002  -  Immissione nelle piante organiche degli Enti
  regionali  per  il  diritto allo studio universitario - Ricorso del
  Commissario  dello  Stato - Denunciata inosservanza delle ordinarie
  forme di selezione per l'accesso ai pubblici impieghi.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 43.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana - Indizione di
  concorsi  per  soli  titoli riservati ai soggetti che gia' prestano
  servizio  negli  enti  regionali  in virtu' di contratti di diritto
  privato   -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -  Denunciata
  inosservanza  delle  ordinarie  forme di selezione per l'accesso ai
  pubblici impieghi.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 45, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
Previdenza  e  assistenza - Norme della Regione Siciliana - Oneri per
  il  servizio  pre-ruolo  prestato  da alcune categorie di personale
  precario  successivamente  stabilizzato - Trasferimento a carico di
  enti  non  identificabili  -  Ricorso del Commissario dello Stato -
  Denunciata   mancanza   della  quantificazione  di  spesa  e  della
  conseguente copertura finanziaria - Riconoscimento ai dipendenti di
  un  diritto  condizionato  alle  determinazioni  e  alle  capacita'
  finanziarie degli enti presso cui prestano servizio.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 48.
- Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97.
Istruzione  pubblica - Norme della Regione Siciliana - Interventi per
  il  diritto  allo  studio  - Residui realizzati nell'esercizio 2002
  sugli  stanziamenti  previsti  dalla  legge  regionale  n. 4/2002 -
  Utilizzabilita'  per  la concessione di contributi anche negli anni
  successivi  al  2003  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato  -
  Denunciato  impiego  di  somme che hanno costituito (dal 1° gennaio
  2004)  economia  di  spesa  -  Contrasto  con  il principio di buon
  andamento della P.A.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea  regionale  il  21-22 ottobre 2004, art. 50, comma 2
  (limitatamente al riferimento all'esercizio 2002).
- Costituzione, artt. 81 e 97.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Medici in servizio
  presso   le   AUSL  nelle  strutture  di  medicina  dei  servizi  -
  Trasformazione  ope legis del rapporto di lavoro da convenzionato a
  dipendente  -  Ricorso  del  Commissario  dello  Stato - Denunciata
  riproposizione  di  norma  gia'  a suo tempo impugnata davanti alla
  Corte  costituzionale - Ribaltamento della logica che giustifica le
  assunzioni.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 53.
- Costituzione,  artt. 3,  32,  51, 81 e 97; d.lgs. 30 dicembre 1992,
  n. 502,  e  s.m.,  in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett.
  c), dello Statuto della Regione Siciliana.
Sanita'   pubblica  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -  Personale
  ausiliario  dell'ex  ospedale  psichiatrico  privato Villa Stagno -
  Inquadramento  nei  ruoli  delle Aziende sanitarie locali - Ricorso
  del  Commissario  dello  Stato  - Denunciato contrasto con le norme
  sull'accesso  ai  pubblici  impieghi  - Incidenza sugli standard di
  professionalita'  minimi  richiesti  per la tutela del diritto alla
  salute.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 54.
- Costituzione,  artt. 3,  32,  51  e  97;  d.lgs.  30 dicembre 1992,
  n. 502,  e  s.m.,  in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett.
  c), dello Statuto della Regione Siciliana.
Lavoro  -  Norme  della Regione Siciliana - Operai stagionali addetti
  alla  tutela  del  patrimonio  boschivo - Interpretazione autentica
  relativamente   al   personale   in  possesso  della  qualifica  di
  «autobottista»  -  Ricorso del Commissario dello Stato - Denunciata
  introduzione  di norma di privilegio - Incidenza sul buon andamento
  della P.A.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 60.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Enti  locali  -  Norme  della  Regione Siciliana - Possibilita' per i
  componenti  del  collegio dei revisori dei conti di essere rieletti
  piu' volte senza alcun limite - Ricorso del Commissario dello Stato
  -  Denunciata  incidenza sull'imparzialita' dello svolgimento della
  funzione  - Disparita' di trattamento rispetto ai revisori preposti
  al  controllo  degli enti locali nelle altre Regioni o al controllo
  di altri enti.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 4.
- Costituzione, art. 3 e 97.
Industria  e  commercio  -  Norme della Regione Siciliana - Esenzione
  dalla  disciplina  regionale  del  commercio per tutte le piccole e
  medie  industrie  operanti  nella Regione - Ricorso del Commissario
  dello    Stato   -   Denunciata   liberalizzazione   indiscriminata
  dell'attivita'   di  dette  imprese  -  Assenza  di  programmazione
  economica  nonche' di valutazione dell'impatto economico-sociale ed
  ambientale da parte degli organi preposti.
- Disegno   di   legge  della  Regione  Siciliana  n. 917,  approvato
  dall'Assemblea regionale il 21-22 ottobre 2004, art. 62, comma 9.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
    L'Assemblea  Regionale  siciliana  nella seduta del 21-22 ottobre
2004  ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 917 dal titolo «Misure
finanziarie  urgenti.  Assestamento  del bilancio della Regione e del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
per  l'anno  finanziario  2004.  Nuova  decorrenza  di termini per la
richiesta  di  referendum»  pervenuto  a  questo  Commissariato dello
Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 28  dello  statuto
speciale, il 25 ottobre 2004.
    Il  provvedimento  legislativo,  originariamente  predisposto dal
Governo  precipuamente  per  porre  in essere una manovra finanziaria
volta  a  risanare  i deficit delle Aziende unita' sanitarie locali e
delle  Aziende  ospedaliere  nell'esercizio finanziario 2003, durante
l'iter  parlamentare  protrattosi  quasi  tre mesi e specialmente nel
corso  dell'ultima  seduta  fiume  che ne ha preceduto l'approvazione
definitiva,   e'   stato   integrato   da  numerosi  emendamenti  con
disposizioni   attinenti  ai  piu'  svariati  settori  di  intervento
regionale,  delle  quali  alcune  danno  adito  a  rilievi  di ordine
costituzionale.
    L'art. 3,  che  si trascrive, appare censurabile sotto il profilo
del  mancato  rispetto del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.
                               Art. 3.
                        Concessioni regionali
    1.  -  Il  mancato  versamento  dei  tributi previsti dalla legge
regionale  24  agosto  1993,  n. 24,  relativi  alle  concessioni e/o
autorizzazioni  di  cui  all'elenco annesso al decreto legislativo 22
giugno  1991, n. 230, non produce effetti di decadenza sulle medesime
concessioni e/o autorizzazioni amministrative.
    2.  -  Il  termine  previsto dall'art. 3 della legge regionale 29
dicembre  2003,  n. 21,  come  modificato  dall'art. 19  della  legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, per la regolarizzazione del pagamento
dei  tributi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, e'
prorogato  al  31  ottobre  2005.  Rimangono  salvi  gli  effetti  di
decadenza previsti dall'art. 13 del 26 ottobre 1972, n. 641».
    A fronte del mantenimento del termine di tre anni entro il quale,
a  pena  di  decadenza,  l'amministrazione finanziaria puo' procedere
all'accertamento  del  mancato  pagamento  dei  tributi dovuti per le
concessioni  e/o  autorizzazioni  amministrative, viene espressamente
esclusa  la  decadenza di queste ultime per il mancato versamento dei
tributi previsti dalla legge n. 24/l993.
    L'eliminazione   di   tale   pregnante   effetto   sanzionatorio,
unitamente   al  susseguirsi  di  provvedimenti  legislativi  per  la
definizione  agevolata  delle violazioni commesse in materia di tasse
sulle  concessioni regionali, produce il duplice effetto di ritardare
se  non  di  cancellare  del tutto l'introito di risorse a favore del
deficitario  bilancio  regionale,  oltre che incoraggiare il dilagare
dell'evasione fiscale.
    L'art. 8,  che  si  trascrive, si pone in contrasto con l'art. 43
dello Statuto speciale e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
                               Art. 8.
  Personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio in Sicilia
    «1.  -  Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio
2004,  n. 36,  come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 27
maggio  2004,  n. 77,  il  dipartimento  regionale  delle  foreste e'
autorizzato  ad assumere il personale del Corpo Forestale dello Stato
in  servizio  in  Sicilia  ed  in transito alla Regione a seguito del
completamento  della  procedura  di  trasferimento  disciplinata  dal
citato  art. 4,  nei  limiti delle unita' corrispondenti ad una spesa
equivalente  alle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi
dei commi 7 e 8 dell'art. 4.
    2.    -   Al   personale   di   cui   al   comma   1   trasferito
nell'amministrazione  regionale,  regionale, continuano ad applicarsi
istituti  istituti  giuridici  ed  economici  ed  il  trattamento  di
quiescenza dell'amministrazione di provenienza».
    Il  legislatore,  per  giustificare  l'inserimento  di  personale
proveniente  dallo Stato nei ruoli dell'amministrazione regionale, fa
riferimento  ad  una normativa riferibile alle sole Regioni a statuto
ordinario,  per  le  quali  e'  stato  previsto  il  trasferimento di
funzioni  e  la  facolta'  di  avvalersi  di  appartenenti  al  Corpo
Forestale dello Stato.
    Orbene  la Regione siciliana, gia' nei primi anni dell'esperienza
autonomistica,  ha  istituito  e  disciplinato in maniera organica un
proprio  Corpo Forestale in attuazione delle prerogative attribuitele
dallo Statuto in materia agricoltura e foreste.
    Risulta  pertanto  incomprensibile,  in  assenza  dei chiarimenti
richiesti  alla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo legale
ai  sensi  dell'art. 3  del d.P.R. n. 488/1969, la necessita' di fare
ricorso  al  personale  proveniente  dall'amministrzione statale, cui
peraltro  continuerebbe ad essere riservato il trattamento economico,
giuridico  e  previdenziale  statale anche dopo il trasferimento alla
Regione.
    Appare cosi' censurabile, con riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione,      la      prevista      coesistenza      nell'ambito
dell'amministrazione  regionale  di  categorie  di personale che, pur
svolgendo  identiche mansioni e ricoprendo medesimi ruoli, verrebbero
ad   essere   disciplinate  e  remunerate  in  base  a  due  distinti
ordinamenti (id est, quello statale e quello regionale).
    Ultima  nell'esposizione, ma determinante nella valutazione della
legittimita' costituzionale della norma, e' la considerazione che per
espressa  disposizione  statutaria  il  passaggio  di personale dallo
Stato  alla  Regione  deve  essere  disciplinato  da  apposite  norme
legislative    proposte   dalla   Commissione   paritetica   prevista
dall'art. 43 dello satuto speciale.
    L'art. 20  attribuisce  in  via  interpretativa  l'indennita'  di
funzione anche ai vice presidenti dei consigli comunali e provinciali
che  non  svolgono  le funzioni vicarie e di supplenza dei rispettivi
presidenti.  L'adozione  della  norma,  poiche'  riferibile  anche  a
situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi, potrebbe
avere  l'effetto  di  vanificare  le  richieste  di  restituzione  di
indennita' indebitamente percepite, interferendo ipoteticamente anche
su possibile contenzioso in atto.
    La  stessa  disposizione,  inoltre,  appare lesiva dell'autonomia
dell'ente  locale  laddove  prevede la corresponsione dell'indennita'
nella stessa misura ai vice presidenti dei consigli indipendentemente
dalle   funzioni  svolte,  imponendo  l'onere  sulle  amministrazioni
comunali   e  provinciali  senza  peraltro  attribuire  a  queste  le
necessarie risorse per farvi fronte.
    Gli  artt. 25,  27, 28, 32 e 33, oltre alle specifiche violazioni
di  cui  si  dira'  appresso,  sono tutti suscettibili di censura per
violazione  dell'art. 9  della Costituzione in quanto tutti attinenti
alla materia del governo del territorio.
    L'adozione  delle  cennate  disposizioni,  sebbene motivata dalla
volonta'   di  promuovere  e  sostenere  lo  sviluppo  economico  del
territorio  regionale in quanto favorisce l'insediamento di attivita'
produttive   nei   diversi   settori   del  turismo,  del  commercio,
dell'industria   e  consente  la  realizzazione  di  manufatti  o  il
mutamento    dell'uso    degli    stessi,   indipendentemente   dalla
corrispondenza  con  gli  strumenti  urbanistici  e di programmazione
della  gestione  del territorio nonche' dalle ordinarie procedure per
l'acquisizione  di  nulla  osta  da  parte degli organi preposti alla
tutela   del  patrimonio  ambientale,  nei  fatti  puo'  produrre  un
irreparabile   nocumento  al  bene,  la  cui  tutela  l'art. 9  della
Costituzione   inserisce  tra  i  principi  fondamentali,  in  quanto
appartenente    all'intera    comunita'   nazionale.   Come   codesta
eccellentissima  Corte  ha  peraltro  avuto  modo di chiarire, con la
sentenza    n. 359    del    1985,    l'art. 9    erige   il   valore
estetico-culturale,  riferito  anche  «alla  forma  del territorio» a
valore  primario dell'ordinamento e correlativamente impegna tutte le
pubbliche  amministrazioni  e particolarmente lo Stato e la Regione a
concorrere alla sua tutela e promozione.
    Alla  luce  di  quanto precede, non puo' ritenersi ammissibile la
facolta'  concessa  dall'art. 25,  che  di  seguito  si riporta, alla
Conferenza   di   servizi   composta   dall'Assessore  regionale  del
territorio   e  da  quello  dell'ambiente  e  dei  beni  culturali  e
ambientali  nonche'  dal sindaco del comune in cui ricade l'opera, di
esprimersi  sulla  deroga  al  Piano  territoriale  paesistico e agli
strumenti urbanistici vigenti.
                              Art. 25.
                   Patto territoriale Isole Eolie
    «1.  -  Ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal
Patto  territoriale delle Isole Eolie, le opere previste e finanziate
dal  Patto,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,
possono  essere  realizzate  anche  in  deroga  al Piano territoriale
paesistico ed alle norme urbanistiche vigenti.
    2.  - Sulla deroga si esprime un'apposita conferenza dei servizi,
composta  dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e
dall'Assessorato  regionale  dei geni culturali ed ambientali e della
pubblica  istruzione,  che si riunisce presso l'Assessorato regionale
del  territorio  e  dell'ambiente su richiesta del Sindaco del comune
nel  cui  territorio  ricade l'opera. Il parere favorevole reso dalla
conferenza  dei  servizi  e'  immediatamente  esecutivo e costituisce
deroga  al  Piano  territoriale  paesistico e variante allo strumento
urbanistico vigente».
    La  norma,  oltre ai gia' rilevati profili d'incostituzionalita',
appare,  altresi',  in  contrasto  con gli artt. 5, 97 e 114, secondo
comma della Costituzione, in quanto consente la deroga allo strumento
urbanistico  vigente  privando,  ope  legis il Consiglio comunale del
potere  di  esprimersi sulla variante al piano regolatore generale ed
impedendo   di   fatto   ai  cittadini  l'esercizio  del  diritto  di
partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi.
    L'art. 27,  nei  commi  1 e 2, prevede l'esonero dall'obbligo del
rispetto  delle  distanze  minime  degli  opifici  dagli insediamenti
abitativi e dalle opere pubbliche, di cui alla lettera f) del comma 2
dell'art. 22   della   l.r.  n. 71/1978,  limitatamente  ai  progetti
utilmente   inseriti   nella   graduatoria   per  l'assegnazione  dei
finanziamenti P.Q.R. Sicilia 2000/2006.
    La  norma  costituisce,  invero, un privilegio per i soggetti che
«utilmente inseriti nella graduatoria di cui al bando misura 4.09 del
P.Q.R.» potranno realizzare i propri opifici in deroga agli strumenti
urbanistici  generali  ed  attuativi  vigenti,  sebbene gli stessi in
ipotesi    potrebbero   edificare   gli   stabilimenti   nelle   aree
appositamente   destinate   dalle   amministrazioni   locali  per  lo
svolgimento delle attivita' industriali ed artigianali.
    Cio' configura una palese disparita' di trattamento rispetto alla
generalita'  degli  operatori  economici che, privi dei finanziamenti
regionali  di cui alla misura 4.09 del P.Q.R., devono sottostare alle
ordinarie prescrizioni urbanistiche.
    Il    comma   3   dello   stesso   articolo,   inoltre,   prevede
sostanzialmente   la   disapplicazione   della   disposizione   sulla
Valutazione Ambientale Strategica agli strumenti urbanistici adottati
antecedentemente   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
assessoriale n. 748 del 7 luglio 2004.
    Tale  disposizione incomprensibilmente esonera dal rispetto della
procedura   della  V.A.S.  i  piani  regolatori  ancora  in  fase  di
perfezionamento,  con la conseguenza di una potenziale violazione dei
precetti  imposti  dalla  normativa comunitaria nella materia e della
eventualita'  non remota dell'apertura di un contenzioso con l'Unione
europea.
    Parimenti  censurabile  anche  per gli ulteriori profili appresso
evidenziati appare l'art. 28 che di seguito si riporta:
                              Art. 28.
             Mutamento destinazione d'uso dei fabbricati
    «1.  -  Il  terzo  comma  dell'art.  22  della legge regionale 27
dicembre  1978, n. 71, come introdotto dal comma 2 dell'art. 30 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e' cosi' sostituito:
        "previa   autorizzazione  delle  amministrazioni  competenti,
nelle  zone  destinate a verde agricolo e' consentito il mutamento di
destinazione d'uso nei fabbricati realizzati con regolare concessione
edilizia  dalla destinazione esistente a destinazione commerciale e/o
di  civile  abitazione,  nonche'  da civile abitazione a destinazione
d'uso  ricettivo  alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la
compatibilita'  ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonche' di sicurezza.
    Nelle  zone  agricole  e'  ammessa l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'  commerciale,  nonche'  l'autorizzazione all'esercizio
stagionale,  primaverile  ed  estivo,  dell'attivita' di ristorazione
anche  in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della
cubatura   esistente  e  purche'  la  nuova  destinazione,  ancorche'
temporanea,   non   sia  in  contrasto  con  interessi  ambientali  e
disposizioni sanitarie.
    La  destinazione  ricettiva-alberghiera  e  di ristorazione cessa
automaticamente allorche' cessi la relativa attivita'".
    La  soprariportata  norma  consente l'indiscriminato mutamento di
destinazione  d'uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la
consequenziale  autorizzazione all'esercizio di attivita' commerciali
produttive,  indipendentemente  da qualsiasi forma di programmato uso
del territorio.
    In  buona sostanza, con la norma teste' approvata si consente, ad
libitum  del  soggetto  richiedente,  la  possibilita'  di variare la
destinazione d'uso degli immobili ovunque siano ubicati, nella specie
anche  in verde agricolo e con indici di edificabilita' diversi dalla
tipologia originariamente autorizzata.
    Ne  consegue  la  possibilita'  di  sanare,  peraltro senza alcun
onere,  costruzioni  edificate  in difformita' alla vigente normativa
urbanistica  evitando  di incorrere nelle previste sanzioni penali di
cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  7,  8 e 20 della legge
n. 47/1985 lett. a) e b).
    La  disposizione  de qua, pertanto concretizza anche una indebita
interferenza nella materia penale, ritenuta piu' volte illegittima da
codesta  ecc.ma  Corte  (ex plurimis sentenza n. 179/1986) atteso che
consente  tout  court  il  mutamento  della destinazione d'uso, anche
nell'ipotesi   in   cui   implichi   la  variazione  degli  standards
urbanistici  di  cui  al  d.m.  2  aprile  1968,  fattispecie  questa
sanzionata penalmente dal cennato art. 8 legge n. 47/1985.
    La  norma censurata, ancora, consentendo a regime la possibilita'
di  variare  senza  alcun limite e prescrizione la destinazione d'uso
degli  immobili,  mina  alle  fondamenta il principio di una ordinata
pianificazione    e   gestione   del   territorio   che   costituisce
diritto-dovere  di  ogni  comunita' locale per tutelare l'ambiente in
cui vive ed opera.
    Dall'attuazione   della   previsione   in  questione  verrebbero,
infatti,  vanificate  le  scelte  operate dall'amministrazione locale
volte  a  destinare  determinate  aree  del proprio territorio ad uso
abitativo   ed  altre  alle  attivita'  industriali  ed  artigianali,
peraltro  dotandole  delle  necessarie  opere  di  urbanizzazione  ed
infrastrutture,  mentre le aree rurali, gia' pesantemente interessate
in   Sicilia   dal   fenomeno  dell'abusivismo  edilizio,  verrebbero
trasformate  in  indifferenziate  aree  residenziali,  con innegabile
devastante  refluenza  sull'ambiente  che l'art. 9 della Costituzione
impone di salvaguardare».
    L'art. 32  che  di seguito si trascrive, inoltre, suscita rilievi
di  carattere  costituzionale,  oltre  che  per  la  sopra  descritta
violazione  dell'art. 9,  anche sotto il profilo del mancato rispetto
del principio posto dall'art. 97 della Costituzione.
                              Art. 32.
                     Piani regolatori dei porti
    «1. - Agli interventi disposti in attuazione delle previsioni dei
piani regolatori dei porti, ivi compresi quelli ricadenti all'interno
delle   autorita'   portuali,   regolarmente  approvati  con  decreto
dell'assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente, non si
applicano    le    procedure   previste   dalla   normativa   emanata
successivamente alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra».
    La  norma dispone infatti, in maniera apodittica, che ai progetti
attuativi  delle  previsioni dei piani regolatori dei porti approvati
dall'Assessorato  regionale  al  territorio  non vengano applicate le
procedure  previste  dalla  normativa  emanata  successivamente  alla
suddetta   approvazione.   E'   evidente   peraltro   che   la   fase
dell'approvazione  di  un  piano  regolatore  di un porto, per la sua
stessa  natura,  ha  lo  scopo di valutare esclusivamente elementi di
pianificazione  e  di inserimento territoriale, mentre gli interventi
di  attuazione  dello  stesso  hanno  come  oggetto la valutazione di
aspetti tecnico-progettuali non contemplati dal piano generale.
    Non  appare,  pertanto,  consona  al principio del buon andamento
della   pubblica   amministrazione   la   prevista  esclusione  dalla
sottoposizione  alle  nuove  procedure  di  valutazione  ed  ai  vari
istituti  autorizzatori,  introdotti  dalla  normativa adottata in un
momento successivo e preordinata, peraltro, a dare attuazione anche a
Direttiva  comunitaria  come ad esempio quella in materia di V.I.A. o
di V.A.S.
    L'art. 33  costituisce  una palese violazione del principio posto
dall'art. 9  della  Costituzione,  in quanto consente, tout court, la
fornitura   di   energia  elettrica  ed  il  collegamento  alla  rete
telefonica  anche  per  via  aerea  con  palificazione, nei territori
soggetti a vincolo paesaggistico.
    Invero,  il riferimento all'art. 57 della l.r. n. 4/2003, rivolto
ai  fabbricati  destinati al turismo rurale ricadenti nell'ambito dei
parchi  naturali,  non  esclude  che  ora possa essere consentita una
«palificazione»  in  aree  vincolate,  indipendentemente da qualsiasi
forma  di  controllo ed autorizzazione. Mentre infatti con la cennata
norma  del  2003 il legislatore si e' premurato di prevedere il nulla
osta  dell'ente  Parco  interessato,  nel  cui  ambito  insistono  le
attivita'  di turismo rurale, altrettanto non fa adesso, giacche' non
indica  l'organo  competente  a  valutare l'impatto delle opere nelle
aree  soggette  a  vincolo  paesaggistico che tuttavia ricadono al di
fuori della perimetrazione di parchi regionali.
    Gli articoli 43 e 45 sono oggetto di censura per violazione degli
articoli  3,  51  e 97 della Costituzione, avendo entrambi ad oggetto
l'introduzione di forme di stabilizzazione privilegiata di situazioni
di   precariato   esistente  nelle  amministrazioni  pubbliche  della
Regione,  a  prescindere  dalle  ordinarie  forme  di  reclutamento e
selezione.
    Nel  primo  caso,  infatti, (art. 43) viene disposta la copertura
ope  legis delle piante organiche degli enti regionali per il diritto
allo  studio  universitario  con  il personale impegnato in attivita'
socialmente  utili  in  servizio  alla  data  del  10  dicembre 2002,
indipendentemente da una pubblica selezione e dalla valutazione della
professionalita' individuale.
    Nel  secondo  caso,  contemplato  dal comma 2 dell'art. 45, viene
istituita  nei  fatti una nuova ed ulteriore riserva nei concorsi per
l'accesso  ai  pubblici impieghi, in favore dei soggetti che prestano
gia'  servizio  negli  stessi  enti in virtu' di contratti di diritto
privato,  attraverso  la  effettuazione  di  una  selezione  solo per
titoli, i cui criteri di valutazione sono stabiliti con deliberazione
della Commissione regionale per l'impiego.
    L'art. 48, di oscuro tenore letterale, sembra trasferire a carico
di  enti non identificabili il presumibile onere previdenziale per il
servizio  prestato in posizione di pre-ruolo da determinate categorie
di personale precario successivamente stabilizzato, senza al contempo
indicare   l'ammontare   dell'impegno   finanziario  derivantene  ne'
tantomeno le risorse cui attingere.
    La norma appare, pertanto, priva della necessaria quantificazione
della  spesa  e  della  conseguente  copertura  finanziaria oltreche'
lesiva  degli  artt. 3  e  97  della  Costituzione in quanto, seppure
indirettamente, riconosce un diritto per i dipendenti rimettendone la
soddisfazione  alla  determinazione  dei vari enti presso i quali gli
stessi prestano servizio ed alle rispettive capacita' finanziarie.
    L'art. 50,  che di seguito si trascrive, si pone in contrasto con
gli artt. 97 e 81 della Costituzione.
                              Art. 50.
                Interventi per il diritto allo studio
    «1.  -  Assessorato  regionale dei beni culturali ed ambientali e
della  pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli
3  e  6  della  legge  regionale  3  ottobre 2002, n. 14 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  ivi  compresi i compensi spettanti alle
istituzioni scolastiche per la collaborazione prevista dal menzionato
articolo  6,  sulla  competenza dell'esercizio finanziario successivo
alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.
    2.  -  I  residui  realizzati negli esercizi finanziari 2002-2003
sulle  norme relative alla finalita' di cui agli articoli 3 e 6 della
legge  regionale  3  ottobre  2002,  n. 14  e  successive modifiche e
integrazioni,  da  intendersi gia' comprensive dei compensi di cui al
comma  1,  possono  essere  utilizzati, altresi', per far fronte alla
concessione  dei  contributi  dovuti anche per gli anni successivi al
2003».
    Il  secondo  comma  della  cennata  norma  dispone  che i residui
realizzati  negli  esercizi  2002  e 2003 sugli stanziamenti previsti
dalla  l.r.  4/2002 in materia di diritto allo studio, possono essere
utilizzati  per far fronte alla concessione di contributi anche negli
anni successivi al 2003.
    Orbene,   l'art. 12   della   l.r.   n. 47/1977,   contenente  le
disposizioni  generali  sulla  contabilita'  regionale, espressamente
prevede  in conformita' ai principi della contabilita' pubblica che i
residui  di  parte  corrente,  quali quelli in questione, qualora non
utilizzati    nell'esercizio   successivo   alla   loro   formazione,
costituiscono  economia  di  spesa  e  contribuiscono  a  ridurre  il
disavanzo di amministrazione.
    Pertanto,  le  somme  iscritte  fra  i residui dell'anno 2002 dal
1°gennaio  2004  hanno  costituito  economia di spesa e come tali non
possono  essere  utilizzati  per  contributi dovuti nell'esercizio in
corso.
    La  disposizione  limitatamente  alla  utilizzazione  dei residui
realizzati  nel 2002 configura una violazione dell'art. 81, in quanto
ipotizza  l'utilizzo  di somme non piu' esistenti ponendo altresi' in
essere procedure non conformi al buon andamento della p.a.
    Gli  artt. 53  e  54  costituiscono  riproposizione di norme gia'
oggetto di censure con l'impugnativa del 21 novembre 2003.
    L'art. 53  infatti,  al  pari  dell'art. 61  del disegno di legge
impugnato precedentemente, sostanzialmente consente la trasformazione
ope  legis  del  rapporto  di lavoro da convenzionato a dipendente di
circa  800  medici  in  servizio  presso  le  AUSL nelle strutture di
medicina di servizi.
    Per  raggiungere  tale  obiettivo  il  legislatore  non  esita ad
operare   un   ribaltamento   della  logica  che  dovrebbe  assistere
l'assunzione   di   personale,determinata  alla  luce  delle  vacanze
esistenti  nelle  dotazioni  organiche  definite  in  relazione  alle
necessita' assistenziali.
    La  norma  censurata  dispone,  infatti,  la  rideterminazione in
aumento  degli organici delle AUSL sulla base del numero di medici da
inserirvi   ponendo,  altresi',  l'onere  derivantene,  peraltro  non
quantificato, a carico delle assegnazioni annuali del Fondo sanitario
nazionale,  manifestatesi  peraltro negli ultimi anni insufficienti e
tali da richiedere l'intervento della Regione per ripianare i deficit
dei bilanci delle AUSL stesse.
    La  disposizione  dell'art. 54  prevede una forma di reclutamento
extra ordinem nei ruoli dell'Azienda sanitaria locale n. 6, riservata
al  personale  ausiliario  in  precedenza  addetto all'assistenza nel
presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»,
con  evidente violazione degli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, il
cui rispetto garantisce alla generalita' dei cittadini la facolta' di
accesso ai pubblici impieghi, al fine anche di assicurare la migliore
e  piu'  ampia  forma di selezione del personale alla p.a. necessaria
per  il  raggiungimento  degli  standard  di  professionalita' minimi
richiesti per la tutela del diritto alla salute.
    L'art. 60  interviene  dopo  oltre  8 anni dall'entrata in vigore
della  l.r.  n. 16/1991  per  fornire  un  intervento  interpretativo
relativamente   al   personale   stagionale   con   la  qualifica  di
«autobottista».
    In   assenza  degli  elementi  informativi,  richiesti  ai  sensi
dell'art. 3   del   d.P.R.  n. 488/1969,  riguardo  all'esistenza  di
eventuale  contenzioso o di dubbi interpretativi circa l'applicazione
degli  artt. 57 e 59 della l.r. n. 16/1996, che in ipotesi potrebbero
giustificare  il  nuovo intervento del legislatore, si ritiene che la
norma  costituisca un privilegio in favore dei lavoratori in possesso
di  una  specifica  qualifica,  che  potrebbe  inoltre determinare la
revisione  dinamica  di tutte le graduatorie gia' redatte dal 1996 ad
oggi,  con  conseguente nocumento per il buon andamento della p.a., e
si ponga pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Il  comma  4  dell'art. 62 consente ai componenti del collegio di
revisori   di   conti  negli  enti  locali,  comuni  e  province,  la
possibilita' di essere rieletti piu' volte senza alcun limite.
    Detta  previsione appare censurabile sotto il profilo del mancato
rispetto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per un duplice ordine
di ragioni.
    Da  un canto, infatti, non appare coerente con la funzione svolta
dai  revisori dei conti la possibilita' di una rielezione sine die di
soggetti  preposti  al  controllo  della  regolarita'  della gestione
economico-finanziaria degli enti locali, funzione che potrebbe essere
compromessa  nella  sua  imparzialita'  da  una prolungata permanenza
nelle strutture soggette a controllo e dalla prospettiva di possibili
riconferme nell'incarico.
    Non  ininfluente  e,  in  secondo  luogo, la considerazione della
disparita'  di  trattamento  sia  nei  confronti  di  coloro  i quali
svolgono  la  medesima  funzione  presso  le  istituzioni  locali del
rimanente territorio nazionale, che sono soggetti alle limitazioni di
cui  all'art. 235 del d.lgs. n. 67/2000, sia rispetto ai revisori dei
conti  in  tutti  gli  altri  enti,  soggetti anch'essi a limitazioni
temporali nell'esercizio della carica.
    Il  comma  9  del  medesimo  art. 62 e' parimenti suscettibile di
censura  per  violazione  degli  artt. 3  e 97 della Costituzione, in
quanto  estende a tutte le medie e piccole industrie della Regione la
disposizione  della  lett. f) del comma 2. dell'art. 2 l.r. n. 28/999
in materia di commercio.
    Detta  norma,  in  buona  sostanza, nell'estendere alle piccole e
medie   imprese   l'esclusione   dalla   disciplina   del  commercio,
attualmente  prevista  solo per gli artigiani esercenti la vendita di
beni  propri  nei  locali  di  produzione,  attua  una indiscriminata
liberalizzazione  della  relativa  attivita', che rischia di sfuggire
pertanto  ad  ogni  forma  di  programmazione  economica nell'uso del
territorio   e   di   valutazione  preventiva  del  connesso  impatto
economico-sociale  ed  ambientale  da  parte  degli  organi preposti,
nonche'  di  verifica  del possesso dei requisiti, anche strutturali,
richiesti per l'esercizio delle attivita' commerciali.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 28  dello  statuto  speciale,  con il presente atto
impugna  i  sottoelencati  articoli  del  disegno di legge n. 917 dal
titolo  «Misure  finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della
Regione  e  del  bilancio  dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione  siciliana  per  l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di
termini  per  la  richiesta  di referendum», approvato dall'Assemblea
Regionale il 21-22 ottobre 2004:
        art. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
        art.  8, per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale e
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        art.  20,  per  violazione  degli  artt. 5,  97  e  113 della
Costituzione;
        art.  25,  per violazione degli artt. 5, 9, 97 e 114, secondo
comma della Costituzione;
        artt.  27,  per  violazione  degli  artt. 3,  9  e  97  della
Costituzione;
        art.  28, per violazione dell'art. 9 della Costituzione e per
interferenza  in  materia  penale  in relazione ai limiti posti dagli
articoli 14 e 17 dello statuto speciale;
        art.   32,   per   violazione   degli   artt. 9  e  97  della
Costituzione;
        art.   33,   per   violazione   degli   artt. 9  e  97  della
Costituzione;
        artt.  43  e  45,  comma 2, per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione;
        art.  48, per violazione degli artt. 81, quarto comma, 3 e 97
della Costituzione;
        art.  50, comma 2, limitatamente al riferimento all'esercizio
2002, per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione;
        art.  53, per violazione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della
Costituzione,  nonche'  del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed  integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c)
dello statuto speciale;
        art.  54,  per  violazione  degli  artt. 3, 32, 51 e 97 della
Costituzione,  nonche'  del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall' art. 17, lett. c)
dello satuto speciale;
        art.   60,  per  violazione  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione;
        art.  62,  commi  4 e 9, per violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione.
          Palermo, addi' 29 ottobre 2004
Il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione siciliana: Gianfranco
                              Romagnoli
04C1225