N. 338 ORDINANZA 28 ottobre - 10 novembre 2004

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile a carico di
  un senatore per il risarcimento del danno asseritamene derivante da
  dichiarazioni  rese  nel  corso  di una intervista pubblicata da un
  quotidiano  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni
  adottata  dalla  Camera  di appartenenza - Ricorso per conflitto di
  attribuzione  del  Tribunale  di  Milano,  prima  sezione  civile -
  Lamentata   lesione   della   sfera   delle  proprie  attribuzioni,
  costituzionalmente   garantita   -   Delibazione   preliminare   di
  ammissibilita'  - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo
  di un conflitto tra poteri dello Stato - Ammissibilita' del ricorso
  - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc.
  IV-quater, n. 58).
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37;  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 26, comma 3.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  deliberazione  del  Senato  della  Repubblica  del
31 gennaio    2001   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse  dal  senatore  Riccardo  De  Corato nei confronti di Walter
Ganapini, promosso dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, con
ricorso  depositato  l'11 ottobre  2003  ed  iscritto  al  n. 254 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  6 aprile 2003 il Tribunale di
Milano,  sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti  del  Senato  della  Repubblica,  in  relazione  alla
deliberazione  adottata  il  31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 58),
secondo  la  quale  le  dichiarazioni  rese  dal senatore Riccardo De
Corato,  in  relazione  alle  quali  e'  in corso davanti al medesimo
Tribunale  un  giudizio civile per risarcimento dei danni promosso da
Walter  Ganapini,  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro del
Parlamento   nell'esercizio   delle  sue  funzioni,  con  conseguente
insindacabilita'   ai   sensi   dell'art. 68,   primo   comma,  della
Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  Tribunale  di  Milano,  il Senato, con
l'affermazione   di   insindacabilita',  non  avrebbe  legittimamente
esercitato  il  proprio  potere,  stante l'inesistenza del necessario
collegamento   delle   dichiarazioni   incriminate  con  la  funzione
parlamentare;
        che,  trattandosi  di dichiarazioni rese fuori dell'esercizio
delle  attivita' parlamentari tipiche, avrebbe dovuto infatti esservi
-  ai  fini  della  sussistenza  del  «nesso funzionale», presupposto
dall'art. 68,   primo  comma,  Cost.  -  quantomeno  una  sostanziale
identita' di contenuto tra le dichiarazioni stesse e le opinioni gia'
espresse in sede parlamentare;
        che tale condizione non ricorrerebbe per contro nella specie,
giacche'  tra  le  dichiarazioni  del  senatore  De Corato oggetto di
giudizio  -  dichiarazioni rese nel corso di un'intervista pubblicata
dal   quotidiano   «La   Repubblica»   del   22 dicembre   1997  -  e
l'interrogazione  parlamentare  presentata  dal  medesimo al Ministro
dell'ambiente  il  2 ottobre  1996  non  sarebbe  ravvisabile  alcuna
corrispondenza sostanziale;
        che  il  Tribunale  ritiene,  pertanto,  che la deliberazione
oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria
sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  chiedendone
conseguentemente l'annullamento.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine
all'ammissibilita';
        che,  quanto  al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano
e'  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  in quanto competente a
dichiarare   definitivamente,   per  il  procedimento  del  quale  e'
investito,  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione della
posizione  di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
        che  anche  il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel
senso  della  insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  ricorrente  lamenta  la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione  -  ritenuta  illegittima  -  con la quale il Senato ha
qualificato  come  insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.,  le  dichiarazioni  rese dal parlamentare, cui si riferisce il
giudizio civile in corso;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione e' affidata alla competenza di questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di
Milano  nei  confronti  del Senato della Repubblica con il ricorso in
epigrafe;
    Dispone:
    a)  che  la  cancelleria  della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente;
    b)  che  il  ricorso  e  la  presente ordinanza siano, a cura del
ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di
cui  al  punto  a),  per  essere  poi depositati nella cancelleria di
questa  Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a
norma  dell'art. 26,  terzo  comma,  delle  norme  integrative  per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 10 novembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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