N. 904 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2004

Ordinanza  emessa  il  9 giugno  2004  dal  tribunale  di  Torino nel
procedimento civile vertente tra Spinelli Luigi contro I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Facolta' di opzione
  per la liquidazione del trattamento pensionistico unicamente con le
  regole  del  sistema  contributivo  - Esclusione per i soggetti con
  piu'  di  diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995, oltre la
  data del 1° ottobre 2001 - Mancata previsione di un termine congruo
  per  l'opzione, successivamente a tale data, per coloro che abbiano
  maturato  il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in base alla
  pregressa   normativa   -  Violazione  del  principio  di  certezza
  giuridica e di affidamento dei cittadini - Incidenza sulla garanzia
  previdenziale.
- Decreto-legge  28  settembre 2001, n. 355, art. 2, convertito nella
  legge 27 novembre 2001, n. 417.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ascoltati  i  patroni  delle  parti in sede di discussione finale
della  vertenza,  pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli
atti  alla Corte costituzionale nella causa iscritta al n. 342 R.G.L.
2004  promossa  da  Spinelli  Luigi  rappresentato e difeso dall'avv.
Valentino   Fiorio   (domiciliatario),  del  Foro  di  Torino,  parte
ricorrente.
    Contro  I.N.P.S.  -  Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Adele Olla', dell'ufficio legale
della  Sede  provinciale  di  Torino  dell'Istituto (domiciliatario),
parte convenuta.
    Oggetto opzione per la pensione contributiva.
    1.  -  Gli  aspetti  in  fatto  della  controversia  che  possono
ritenersi pacifici sono i seguenti:
        alla   data  del  31 dicembre  1995  il  ricorrente  gode  di
contributi obbligatori in misura ampiamente superiore ai 18 anni;
        lavora  sino al 20 giugno 2000 e pertanto dal 1° gennaio 1996
matura  ulteriori  4  anni,  5  mesi  e  3 settimane di contribuzione
obbligatoria;
        intendendo  godere  di pensione con il sistema contributivo -
per  la cui concessione il combinato disposto dell'art. 1, commi 13 e
23,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, richiede 5 anni di contributi
dal  1° gennaio 1996, onde gli mancano per il perfezionamento di tale
requisito  6  mesi  ed 1 settimana, conseguibile anche con versamenti
volontari  - presenta in data 31 gennaio 2001 domanda all'I.N.P.S. di
autorizzazione  al  versamento  dei  contributi  volontari  mancanti,
accolta  dall'I.N.P.S.  con  lettera  10 aprile  2001, con decorrenza
della copertura contributiva dal 3 febbraio 2001;
        ad aprile 2001 l'Istituto invia all'assicurato due bollettini
di  versamento,  a  copertura del periodo 3 febbraio 2001 - 30 giugno
2001,  pagabili  entro  il  trimestre successivo (il 3°) e pagati dal
sig. Spinelli nel corso del mese di settembre 2001;
        gli  ulteriori  contributi  volontari,  afferenti  il periodo
mancante  per  il  raggiungimento  dei  5  anni,  e  cioe' 1 mese e 1
settimana,  riferibile all'arco temporale 1° luglio - 11 agosto 2001,
andavano  pacificamente  pagati  non  prima  dell'inizio  del  quarto
trimestre 2001 e comunque entro la conclusione dello stesso;
        tale pagamento avviene il 2 ottobre 2001;
        in  data  10 ottobre  2001  il  ricorrente  effettua  inoltre
l'opzione   per   il   sistema  contributivo,  ritenendo  applicabile
l'art. 1,  comma  23  della  legge  8 agosto  1995,  n. 335,  la  cui
operativita'  era  stata  in  un  primo tempo differita dall'art. 69,
comma  6,  ultimo  periodo,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al
1° gennaio  2003,  differimento  in  prosieguo  abrogato dall'art. 1,
comma  2, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, entrato in vigore,
a  norma  del  suo  art. 3,  il  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  cioe' il 5 maggio 2001,
convertito, con legge 2 luglio 2001, n. 248;
        la  domanda  di opzione (che se accolta avrebbe consentito al
ricorrente di accedere alla pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 19
della  legge n. 335/1995, dal 1° dicembre 2002, primo giorno del mese
successivo  a  quello  del  compimento  del  57° anno di eta', previa
domanda,  nella  fattispecie  inoltrata tempestivamente il 23 ottobre
2002)   viene  respinta  dall'Istituto  con  lettera  27 maggio  2002
giacche'   tardiva,  essendo  nel  frattempo  entrato  in  vigore  il
decreto-legge  28 settembre  2001,  n. 355, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  1° ottobre 2001 e operativo da tale data in forza del
suo art. 4, decreto convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417;
        viene  altresi'  respinta la domanda di pensione di vecchiaia
23 ottobre  2002,  con  provvedimento  I.N.P.S.  24 gennaio 2003, per
tardiva   opzione  e  per  superamento  del  requisito  contributivo,
ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 13 e non al comma 12 dell'art. 1
della legge n. 335/1995.
    Cio'  premesso,  il  ricorrente chiede, in via principale, che il
giudice  voglia  considerare utile e tempestiva l'opzione a suo tempo
effettuata  per  il  sistema  pensionistico  contributivo, sulla base
della  normativa all'epoca applicabile e cioe' dell'art. 1, comma 23,
della legge n. 335/1995.
    Prospetta    in    subordine    un'eccezione    di   legittimita'
costituzionale del sopravvenuto art. 2 del decreto-legge 28 settembre
2001,  n. 355,  convertito,  nella legge 27 novembre 2001, n. 417, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    2.   -   Come   evidenziato  dalla  difesa  di  parte  convenuta,
all'accoglimento della domanda principale e' di ostacolo la normativa
sopravvenuta,  la  quale  stabilisce  che l'art. 1, comma 23, secondo
periodo,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che  l'opzione  ivi  prevista  e'  concessa  dalla data di entrata in
vigore  del decreto-legge n. 355 del 2001 esclusivamente a favore dei
lavoratori  di  cui  al  comma  12  del  predetto  art. 1  (cioe' con
anzianita' contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre
1995)  e  non  a  quelli di cui all'art. 1, comma 13, categoria nella
quale rientra il ricorrente.
    Secondo  la  norma  sopravvenuta  la liquidazione del trattamento
pensionistico  esclusivamente  con le regole del sistema contributivo
e'  comunque  concessa  a coloro che abbiano esercitato il diritto di
opzione  entro  la  data  di entrata in vigore del decreto n. 355 del
2001   e  cioe'  il  1° ottobre  2001,  essendo  tale  decreto  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale recante tale data.
    Nella  fattispecie  il  ricorrente  ha pero' esercitato l'opzione
dopo la scadenza del termine prevista dalla normativa sopravvenuta.
    Conseguentemente  la  domanda avanzata in via principale non puo'
venire accolta.
    3.  -  In relazione alla questione di legittimita' costituzionale
prospettata da parte ricorrente in via subordinata il giudice osserva
quanto segue.
    Il ricorrente avrebbe teoricamente potuto concludere la procedura
di opzione sotto il vigore della precedente legge n. 335/1995.
    Il   versamento  effettuato  il  2 ottobre  2001  poteva  infatti
eseguirlo  il  giorno  antecedente  e cioe' il 1° ottobre e lo stesso
dicasi  per  quanto  riguarda  l'opzione.  Quest'ultima, anzi, poteva
effettuarla  anzitempo  e  cioe'  anche prima del 1° ottobre e in tal
caso  l'opzione  avrebbe  avuto  piena  validita', dal momento che il
periodo di riferimento della contribuzione, coperta con il versamento
volontario,  si  colloca  in periodo anteriore a quello di entrata in
vigore del sopravvenuto decreto-legge n. 355/2001.
    Il  ricorrente  non  ha  cosi'  operato  in  quanto  non ha avuto
conoscenza di tale decreto-legge.
    Questa  ignoranza  non puo' pero' essergli imputata, tenuto conto
della   tipologia   dell'atto   normativo,   che   entra   in  vigore
immediatamente    e    immediatamente    modifica    la    precedente
regolamentazione.
    Ne'  si  puo'  fare ricorso al principio di presunzione legale di
conoscenza delle norme.
    Non  siamo  infatti  in presenza di una legge approvata a seguito
del  normale  iter  parlamentare  e  destinata  a  divenire operativa
nell'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni.
    A  cio'  aggiungasi che ci troviamo in presenza di una situazione
del  tutto  incolpevole  dell'assicurato,  il  quale e' stato privato
della  possibilita'  di esercitare un diritto che aveva gia' maturato
solo  in quanto nel frattempo e nell'imminenza dell'entrata in vigore
della  nuova  norma, non a sua conoscenza, era stato mutato il quadro
normativo;  il  tutto senza la previsione e concessione di un congruo
termine, successivo alla data del 1° ottobre 2001 (data di entrata in
vigore della nuova regolamentazione), per esercitare l'opzione.
    4.  - Alla luce delle considerazioni che precedono la prospettata
questione  di legittimita' costituzionale, la cui definizione risulta
rilevante   rispetto   al   giudizio   in   corso,  va  ritenuta  non
manifestamente  infondata  in riferimento al canone costituzionale di
cui  all'art. 3  Cost., inteso come principio di ragionevolezza delle
scelte  legislative,  e  di cui all'art. 38 Cost., inteso come tutela
dell'affidamento  dei  cittadini nella sicurezza giuridica in materia
previdenziale  (cfr.  Corte cost., sent. n. 39/1993); con conseguente
avvio del procedimento davanti al giudice delle leggi.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 2    del    decreto-legge
28 settembre  2001, n. 355, convertito, nella legge 27 novembre 2001,
n. 417,  in  riferimento  agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella
parte  in  cui esclude la facolta' di opzione per la liquidazione del
trattamento  pensionistico  unicamente  con  le  regole  del  sistema
contributivo, a favore dei soggetti con piu' di 18 anni di contributi
al  31 dicembre  1995, ove non effettuata prima del 1° ottobre 2001 o
entro  tale  data  e,  pertanto,  senza  la  previsione di un congruo
termine di opzione successivamente a tale data, a vantaggio di coloro
che  avevano  maturato  il  diritto al citato trattamento, secondo la
pregressa normativa.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  ai  legali  delle parti e al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni
qui ordinate, alla Corte costituzionale.
        Torino, addi' 9 giugno 2004
                       Il giudice: Ciocchetti
04C1235