N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004
Ordinanza emessa il 1° marzo 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 ottobre 2004) dal tribunale di Acqui Terme nel procedimento penale a carico di Gadiaga Samba Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevolezza sotto diversi profili - Carenza del requisito della necessita' e dell'urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3, 13 e 97.(GU n.46 del 24-11-2004 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza su richiesta di convalida di arresto. Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di: Gadiaga Samba, nato a Diourbel (Senegal) il 20 giugno 1978, dimorante in Novi Ligure, via Don Minzoni n. 7/int. 3; Preso atto delle richieste del pubblico ministero e del difensore; Ritenuto che, come puo' desumersi dall'esame del verbale di arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto di Gadiaga Samba e' avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998; Si osserva infatti come si siano nel caso di specie verificati i presupposti richiesti dalla legge per procedere all'arresto in flagranza; risulta infatti dal verbale di arresto in data 27 febbraio 2004 che alle ore 11,40 del medesimo giorno veniva effettuato nella via Valle San Giovanni del Comune di Nizza Monferrato da Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Canelli, un controllo sul prevenuto, cittadino extracomunitario. Da accertamenti condotti presso la banca dati delle forze di polizia, emergeva l'esistenza a carico del Gadiaga di provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Savona in data 12 settembre 2003 e di ordine del Questore di Savona ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 emesso sempre in data 12 settembre 2003 e notificato in pari data di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni dalla notifica. I verbalizzanti dichiaravano il cittadino extracomunitario in arresto alle ore 16,00 del 24 febbraio 2004 in quanto ancora presente sul territorio italiano pur essendo decorso il termine di 5 giorni dalla notifica dell'ordine del questore, trovandosi il medesimo nello stato di flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Considerato quindi che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.; che per il reato di cui sopra e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998; che la p.g. ha operato l'arresto in base a ragionevole valutazione sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'arresto, e che l'identita' del prevenuto e' stata accertata in base a carta consolare di identita' rilasciata dal Consolato Senegalese con sede in Roma il 26 settembre 2000; che eventuali considerazioni relative alla legittimita' dei provvedimenti amministrativi e alla sussistenza di un giustificato motivo per la mancata ottemperanza all'ordine del questore devono essere esaminate solo nella fase del giudizio di merito. L'arresto appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo e quindi da convalidare. Tuttavia si ritiene di sollevare come richiesto dalla difesa eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies nella parte in cui prevede per il reato di specie l'arresto obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e 97 Costituzione. Deve essere, innanzi tutto, ritenuta la rilevanza della questione, proprio perche' sono stati integrati tutti i presupposti richiesti dalla legge da un punto di vista sia sostanziale che processuale per la convalida dell'arresto, ponendosi la eventuale illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies come unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non puo' dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' sollevata. Si ritiene altresi' la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimita' costituzionale de qua rispetto agli artt. 3 e 13, 97 della Carta costituzionale. Deve premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di coazione della liberta' personale, di un bene quindi tutelato dall'art. 13 Cost. che ne prevede la comprimibilita' soltanto in presenza di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, e' disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi previste da tali norme devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione analogica. Va altresi' rilevato che la misura dell'arresto appare strettamente correlata, per l'insieme sistematico della normativa di riferimento, all'applicazione di misure coercitive, e prova di tale assunto si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale sviluppo funzionale della misura dell'arresto l'eventuale applicazione di misure coercitive; la norma, nella parte seconda, ribadisce ancor di piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e quelle coercitive prevedendo che, allorquando l'arresto sia stato eseguito per uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p. ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito fuori dalla flagranza, l'applicazione della misura coercitiva e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c) e 280 c.p.p. Ancora ne costituisce evidente conferma l'art. 121, comma 1 disp. att. c.p.p., che prevede l'emissione da parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato, quando non ritenga di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le disposizioni costituzionali, viene invece contraddetto dalle previsioni dell'art. 14, comma 5-quinquies, che ha introdotto nel sistema una forma di arresto che concreta una restrizione della liberta' fine a se stessa, e quindi irragionevole, con violazione anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede, sia per le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei mesi ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e non di delitto), non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle misure coercitive. Vero e' che, in virtu' dell'art. 121 disp. att. c.p.p., puo' essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato, ma cio' comporta il ricorso al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio per direttissima, rito obbligatoriamente adottabile per il giudizio sempre per l'art. 14, comma 5-quinquies; il tutto si traduce in un impiego di mezzi ed energie che appare non sorretto da una finalita' processuale apprezzabile e comunque e' sempre possibile il sacrificio seppur limitato nel tempo della liberta' personale rappresentato da un arresto. E' da sottolineare poi che l'arresto non appare ragionevole neppure in funzione dell'immediata espulsione dello straniero; la mancata sottoposizione alla custodia cautelare in carcere comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il ricorrere delle inderogabili esigenze processuali previste tipicamente dalla norma, venga rilasciato da parte dell'a.g. procedente il nullaosta al provvedimento di espulsione, e quindi viene comunque attivata l'esecuzione dell'espulsione ad opera del questore. La norma oggetto della questione sollevata dalla difesa non sembra quindi sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di irragionevolezza nonche' di non conformita' al principio di buon andamento della pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97 della Carta costituzionale. L'incidente di costituzionalita' deve quindi essere sollevato gia' in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne consegue che non puo' farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, che in questo caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso di questo giudice, e' la restituzione degli atti al p.m. affinche' proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Gadiaga Samba in ordine all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b), legge n. 189/2002 nei limiti di cui in narrativa; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina altresi' l'immediata liberazione dell'arrestato; Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche' proceda con il rito ordinario. Acqui Terme, addi' 1° marzo 2004 Il giudice monocratico: Sterpos 04C1237