N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2004

Ordinanza   emessa   il   1°   marzo   2004   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  12 ottobre 2004) dal tribunale di Acqui Terme nel
procedimento penale a carico di Gadiaga Samba

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevolezza  sotto  diversi  profili  -  Carenza del requisito
  della  necessita'  e  dell'urgenza  per  l'adozione  da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere  sulla  liberta' personale - Contrasto con il principio di
  buon andamento della pubblica amministrazione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  su richiesta di convalida di
arresto.
    Letti  gli  atti  del  procedimento penale indicato in epigrafe a
carico  di:  Gadiaga  Samba,  nato  a Diourbel (Senegal) il 20 giugno
1978, dimorante in Novi Ligure, via Don Minzoni n. 7/int. 3;
    Preso   atto   delle  richieste  del  pubblico  ministero  e  del
difensore;
    Ritenuto  che,  come  puo'  desumersi  dall'esame  del verbale di
arresto e degli altri atti della polizia giudiziaria che l'arresto di
Gadiaga  Samba  e' avvenuto nelle condizioni di legge nella flagranza
del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998;
    Si  osserva infatti come si siano nel caso di specie verificati i
presupposti  richiesti  dalla  legge  per  procedere  all'arresto  in
flagranza; risulta infatti dal verbale di arresto in data 27 febbraio
2004  che  alle ore 11,40 del medesimo giorno veniva effettuato nella
via  Valle San Giovanni del Comune di Nizza Monferrato da Carabinieri
del  N.O.R.  della  Compagnia di Canelli, un controllo sul prevenuto,
cittadino  extracomunitario. Da accertamenti condotti presso la banca
dati  delle  forze  di  polizia,  emergeva  l'esistenza  a carico del
Gadiaga  di  provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia
di  Savona  in  data  12 settembre  2003  e di ordine del Questore di
Savona  ex  art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 emesso sempre in
data  12 settembre  2003  e  notificato  in  pari data di lasciare il
territorio  nazionale  entro 5 giorni dalla notifica. I verbalizzanti
dichiaravano  il cittadino extracomunitario in arresto alle ore 16,00
del  24 febbraio  2004  in  quanto  ancora  presente  sul  territorio
italiano  pur  essendo  decorso il termine di 5 giorni dalla notifica
dell'ordine  del  questore,  trovandosi  il  medesimo  nello stato di
flagranza   del   reato  di  cui  all'art. 14,  comma  5-ter,  d.lgs.
n. 286/1998.
    Considerato  quindi  che  sono stati osservati i termini previsti
dagli artt. 386, comma 3 e 390, comma 1 c.p.p.;
        che  per  il  reato di cui sopra e' obbligatorio l'arresto ai
sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998;
        che  la  p.g.  ha  operato  l'arresto  in  base a ragionevole
valutazione  sull'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per
l'arresto, e che l'identita' del prevenuto e' stata accertata in base
a  carta  consolare  di identita' rilasciata dal Consolato Senegalese
con sede in Roma il 26 settembre 2000;
        che  eventuali  considerazioni relative alla legittimita' dei
provvedimenti  amministrativi  e  alla sussistenza di un giustificato
motivo  per  la  mancata  ottemperanza all'ordine del questore devono
essere esaminate solo nella fase del giudizio di merito.
L'arresto  appare quindi di per se stesso, come anticipato, legittimo
e quindi da convalidare.
    Tuttavia  si  ritiene  di  sollevare  come richiesto dalla difesa
eccezione   di   illegittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma
5-quinquies  nella  parte  in  cui  prevede  per  il  reato di specie
l'arresto  obbligatorio, in quanto contrastante con gli artt. 13, 3 e
97 Costituzione.
    Deve   essere,   innanzi   tutto,  ritenuta  la  rilevanza  della
questione,  proprio  perche' sono stati integrati tutti i presupposti
richiesti  dalla  legge  da  un  punto  di  vista sia sostanziale che
processuale  per  la  convalida  dell'arresto, ponendosi la eventuale
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies come
unico possibile ostacolo alla convalida; il giudizio di convalida non
puo' dunque essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimita' sollevata.
    Si  ritiene altresi' la non manifesta infondatezza dell'eccezione
di  illegittimita'  costituzionale de qua rispetto agli artt. 3 e 13,
97 della Carta costituzionale.
    Deve  premettersi che l'istituto dell'arresto, in quanto mezzo di
coazione  della  liberta'  personale,  di  un  bene  quindi  tutelato
dall'art. 13  Cost.  che  ne  prevede  la comprimibilita' soltanto in
presenza  di atti motivati dell'a.g., con l'adozione di provvedimenti
provvisori da parte della p.g. solo in casi eccezionali di necessita'
ed  urgenza, e' disciplinato dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; le ipotesi
previste   da   tali   norme  devono  considerarsi  tassative  e  non
suscettibili di estensione analogica.
    Va   altresi'   rilevato   che   la  misura  dell'arresto  appare
strettamente  correlata, per l'insieme sistematico della normativa di
riferimento,  all'applicazione  di misure coercitive, e prova di tale
assunto  si rinviene nell'art. 391, comma 5 c.p.p., che prevede quale
sviluppo    funzionale    della   misura   dell'arresto   l'eventuale
applicazione  di  misure  coercitive;  la norma, nella parte seconda,
ribadisce  ancor di piu' la correlazione fra la misura dell'arresto e
quelle  coercitive  prevedendo  che,  allorquando l'arresto sia stato
eseguito  per  uno dei delitti previsti dall'art. 381, comma 2 c.p.p.
ovvero  per  uno  dei  delitti  per i quali e' consentito fuori dalla
flagranza,  l'applicazione  della misura coercitiva e' disposta anche
al  di  fuori  dei  limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1,
lett.  c)  e  280  c.p.p.  Ancora  ne  costituisce  evidente conferma
l'art. 121,  comma  1  disp.  att. c.p.p., che prevede l'emissione da
parte del p.m. di un decreto di liberazione immediata dell'arrestato,
quando  non  ritenga  di  dover  richiedere  l'applicazione di misure
coercitive. Tale complesso normativo, coerente con se stesso e con le
disposizioni   costituzionali,   viene   invece   contraddetto  dalle
previsioni  dell'art. 14,  comma  5-quinquies,  che ha introdotto nel
sistema  una  forma  di  arresto  che  concreta una restrizione della
liberta'  fine  a  se  stessa, e quindi irragionevole, con violazione
anche dell'art. 3 Costituzione, dato che il reato per cui si procede,
sia  per  le previsioni edittali (essendo punito con l'arresto da sei
mesi  ad un anno) sia per tipologia (trattandosi di contravvenzione e
non  di  delitto),  non rientra nelle ipotesi di applicabilita' delle
misure  coercitive.  Vero  e' che, in virtu' dell'art. 121 disp. att.
c.p.p., puo' essere disposta la liberazione immediata dell'arrestato,
ma  cio'  comporta  il ricorso al giudice per le indagini preliminari
per  la convalida dell'arresto, oltre che al giudice del dibattimento
per   la   celebrazione   del   giudizio   per   direttissima,   rito
obbligatoriamente  adottabile  per  il giudizio sempre per l'art. 14,
comma  5-quinquies;  il  tutto  si  traduce in un impiego di mezzi ed
energie   che  appare  non  sorretto  da  una  finalita'  processuale
apprezzabile  e  comunque  e'  sempre  possibile il sacrificio seppur
limitato  nel  tempo  della  liberta'  personale  rappresentato da un
arresto.
    E'  da  sottolineare  poi  che  l'arresto  non appare ragionevole
neppure  in  funzione  dell'immediata  espulsione dello straniero; la
mancata  sottoposizione  alla custodia cautelare in carcere comporta,
ai  sensi  dell'art. 13,  comma 3,  d.lgs. n. 286/1998, che, salvo il
ricorrere    delle   inderogabili   esigenze   processuali   previste
tipicamente   dalla   norma,  venga  rilasciato  da  parte  dell'a.g.
procedente  il  nullaosta  al  provvedimento  di espulsione, e quindi
viene  comunque  attivata  l'esecuzione  dell'espulsione ad opera del
questore.
    La  norma  oggetto  della  questione  sollevata  dalla difesa non
sembra  quindi  sottrarsi, neppure sotto questo aspetto, a profili di
irragionevolezza  nonche'  di  non  conformita'  al principio di buon
andamento  della  pubblica amministrazione dettati dagli artt. 3 e 97
della Carta costituzionale.
    L'incidente  di  costituzionalita'  deve  quindi essere sollevato
gia'  in questa fase con la sospensione del giudizio di convalida. Ne
consegue  che  non  puo' farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui
celebrazione  presuppone  l'avvenuta  convalida  dell'arresto, che in
questo  caso manca in forza della sospensione. Ulteriore conseguenza,
ad  avviso  di  questo giudice, e' la restituzione degli atti al p.m.
affinche'  proceda con rito ordinario, non potendosi sospendere anche
il giudizio direttissimo, non ancora instaurato.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata dalla difesa di Gadiaga Samba
in  ordine  all'art. 14,  comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come
modificato  dall'art. 13,  comma 1,  lett.  b), legge n. 189/2002 nei
limiti di cui in narrativa;
    Sospende   il   giudizio  di  convalida  dell'arresto  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  ed ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
    Ordina altresi' l'immediata liberazione dell'arrestato;
    Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche'
proceda con il rito ordinario.
        Acqui Terme, addi' 1° marzo 2004
                   Il giudice monocratico: Sterpos
04C1237