N. 914 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 agosto 2004
Ordinanza emessa il 2 agosto 2004 dal tribunale di Siracusa sul ricorso proposto da Cali' Antonina Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Compenso agli ausiliari del magistrato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del Tribunale in composizione monocratica anziche' collegiale - Eccesso di delega - Irragionevolezza, incidenza sul diritto di difesa e sul principio del giudice naturale. - Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, art. 170, trasfuso nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.(GU n.46 del 24-11-2004 )
IL TRIBUNALE Visto il ricorso presentato dall'avv. A. Cali', difensore di fiducia della parte civile Bianca Sebastiano costituita nel proc. n. 5/00 R.G. Assise, avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso dalla Corte di assise di Siracusa in data 13 ottobre 2003; O s s e r v a Il presente ricorso costituisce un'ipotesi di opposizione da parte del difensore al decreto di compensi difensivi della Corte di assise di Siracusa. Questo giudice, per decidere la questione sottoposta al suo esame, deve necessariamente applicare le disposizioni di cui all'art. l70, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, segnatamente, quelle relative alla competenza che e' specificamente individuata nel giudice in composizione monocratica. Tali norme, a giudizio di questo giudicante, violano quattro parametri nella parte in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione, anche nelle ipotesi, come nel caso di specie, in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale. Anzitutto il principio di ragionevolezza e, in definitiva, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell'impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto piu' che si tratta di contenzioso relativo a diritti soggettivi. In secondo luogo, il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., giacche' le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento. In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale e' sempre un giudice in composizione collegiale. Infine, il principio del rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella delega al Governo dalla funzione legislativa (art. 76 Cost.). Invero, tra i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge delega 8 marzo 1999, n. 50, non e' indicato quello che prevede il mutamento di composizione dell'organo giudiziario qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega. La prospettata questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, atteso che il medesimo non puo' essere definito senza l'applicazione delle norme di cui si ritiene il contrasto con le norme costituzionali.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 170, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento anche quando tale provvedimento sia stato emesso dal giudice in composizione collegiale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, e 76 della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al ricorrente, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 2 agosto 2004 Il giudice: Tanasi 04C1245