N. 339 SENTENZA 28 ottobre - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Toscana  -  Edilizia  popolare,  economica e sovvenzionata -
  Alloggio   di  edilizia  residenziale  pubblica  -  Assegnazione  e
  decadenza  -  Disponibilita'  da  parte  dell'assegnatario di altro
  immobile  - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione
  e  della  dichiarazione  di decadenza - Commisurazione al canone di
  locazione  determinato  ai  sensi  della  legge  sull'equo canone -
  Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge  Regione  Toscana 4  maggio  1989,  n. 25,  artt. 5, comma 1,
  lettera d), e 38, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 3 e (97).
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1,
lettera d),  e  38,  comma 1,  lettera d),  della legge della Regione
Toscana 4 maggio  1989,  n. 25  (Disciplina  per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del
canone  sociale),  promossi  con  ordinanze del 10 ottobre 2003 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da U. B. contro il comune di
Pisa  e  del 30 settembre 2003 dal Tribunale amministrativo regionale
della  Regione Toscana sul ricorso proposto da G. G. contro il Comune
di  Grosseto  ed  altra,  rispettivamente  iscritte  al  n. 1143  del
registro  ordinanze  2003  ed al n. 233 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie
speciale, dell'anno 2003 e n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Francesco Amirante.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da  un privato nei
confronti  del  Comune di Pisa - avverso il provvedimento del sindaco
della  medesima  citta'  col  quale  era  stata  dichiarata, nei suoi
confronti,  la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale  pubblica  -  la  Corte  di  cassazione ha sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 5,  comma 1,  lettera d), e 38, comma 1,
lettera d),  della  legge  della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25
(Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica e per la determinazione del canone sociale).
    Premette  la  Corte  di  cassazione  che nel giudizio in corso un
privato,  assegnatario  di  un  alloggio  sociale dal 1972, era stato
dichiarato  decaduto  dall'assegnazione  a  seguito dell'acquisto, da
parte del coniuge, di un appartamento di 78 metri quadrati. Impugnato
il  relativo  provvedimento,  il  pretore  ed  il  Tribunale  avevano
rigettato  l'opposizione.  Nel  proporre  ricorso avverso la sentenza
d'appello,   la   parte   privata   aveva   ribadito  l'eccezione  di
legittimita'  costituzionale  delle  norme in questione gia' avanzata
nel  giudizio  davanti  al  Tribunale di Pisa, eccezione che la Corte
remittente ritiene fondata.
    Osserva  in  punto  di  diritto  il  giudice  a  quo che le norme
impugnate  appaiono  in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo
dell'irragionevole  scelta  del  criterio  di  ragguaglio  del valore
locativo  dell'immobile  assunto  a  confronto, criterio che le norme
stesse  individuano  negli  indici  di cui alla legge 27 luglio 1978,
n. 392,  sul  c.d. equo canone, ormai superati dalla legge 9 dicembre
1998, n. 431.
    La   questione   appare  rilevante  perche'  la  legge  regionale
impugnata,   benche'  successiva  al  provvedimento  di  assegnazione
dell'alloggio,  deve  ritenersi  comunque applicabile al contratto in
quanto il legislatore e' legittimamente intervenuto a tutela del bene
pubblico,   regolando   in  tal  modo  le  condizioni  di  permanenza
nell'alloggio medesimo, senza modificare l'atto di assegnazione. Allo
stesso  modo  appaiono  ininfluenti  alla  Corte  remittente, ratione
temporis,  le  successive  vicende normative che hanno interessato la
materia:  prima  la  legge  della  Regione  Toscana 20 dicembre 1996,
n. 96, il cui art. 40 ha disposto l'integrale abrogazione della legge
della  Regione  Toscana n. 25 del 1989, e poi la sentenza della Corte
costituzionale  n. 299  del  2000  che  in  parte  qua  ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  delle  corrispondenti  norme  della
legge  della  Regione  Toscana  n. 96  del  1996. Il venir meno delle
condizioni  per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica,  infatti,  era  precedente  allo  stesso  provvedimento  di
decadenza, che e' del 20 dicembre 1995, sicche' la norma da applicare
appare   alla  Corte  di  cassazione  quella  della  legge  regionale
impugnata.
    Passando al merito della questione, il giudice a quo osserva che,
mentre  appare  legittimo  che  il  legislatore  regionale abbia dato
rilievo,    ai   fini   della   decadenza   dall'assegnazione,   alla
disponibilita' di immobili da parte del coniuge dell'assegnatario, e'
invece  in  contrasto  con  l'art. 3  Cost., alla luce delle sentenze
costituzionali  n. 176  e  n. 299  del  2000,  che le norme impugnate
facciano   ancora  riferimento  al  «valore  locativo»  dell'immobile
desunto  dai  parametri di cui alla legge sull'equo canone, posto che
la  citata  legge n. 431 del 1998 ha ormai liberalizzato il canone di
locazione degli immobili ad uso di abitazione. D'altra parte la legge
della  Regione Toscana n. 96 del 1996, del tutto identica, sul punto,
a  quella  oggi  in  esame,  e'  stata  dichiarata costituzionalmente
illegittima  con  la  sentenza n. 299 del 2000, e cio' e' l'ulteriore
conferma   che   le   norme   impugnate   debbono  essere  dichiarate
costituzionalmente  illegittime  nella parte in cui - prevedendo come
causa   di   decadenza  dall'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia
residenziale  pubblica  la  titolarita', da parte dell'assegnatario o
del  coniuge, di diritti reali su immobili il cui valore locativo sia
almeno   pari   a   quello  di  alloggio  adeguato  sito  nell'ambito
territoriale  in  cui si trova l'alloggio assegnato - fanno rinvio, a
tal fine, al valore locativo di cui alla legge n. 392 del 1978.
    2.  - E' intervenuta in giudizio la Regione Toscana, rilevando di
aver  adeguato  la propria normativa a quanto disposto dalla sentenza
n. 299 del 2000 di questa Corte.
    3.  -  Nel  corso  di  un  giudizio,  analogo  al  precedente, di
impugnazione  del provvedimento del Sindaco del comune di Grosseto in
data  6 ottobre  1995  col quale era stata disposta la decadenza, nei
confronti di un privato, dall'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale  pubblica,  il  Tribunale amministrativo regionale della
Toscana  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una
questione  di  legittimita' costituzionale in tutto identica a quella
sollevata dalla Corte di cassazione.
    Premette  in punto di fatto il Tribunale amministrativo regionale
che  il ricorrente era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione in
quanto  proprietario, assieme alla moglie, di un appartamento sito in
provincia  di  Cagliari.  Nell'esaminare  i  vari  motivi del ricorso
contro  il  provvedimento di decadenza, il giudice a quo rileva che i
medesimi   appaiono  tutti  privi  di  fondamento,  il  che  dovrebbe
comportare il rigetto del ricorso medesimo.
    Tuttavia,  ripercorrendo  le tappe dell'evoluzione del sistema in
detta  materia,  il  Tribunale amministrativo regionale della Toscana
ricorda  che  la  legge della Regione Toscana n. 96 del 1996 - il cui
art. 40  ha  abrogato la legge della Regione Toscana n. 25 del 1989 -
ha  lasciato  sostanzialmente  immutati  i criteri di decadenza dalla
assegnazione  degli  alloggi di edilizia sovvenzionata; la successiva
entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, eliminando il concetto
di  «equo  canone» per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ha reso
non  piu'  attuale  il  riferimento ai parametri di determinazione di
tale  canone  nelle norme della legge della Regione Toscana n. 96 del
1996,   tanto   che   questa   Corte   ha  provveduto  a  dichiararne
l'illegittimita'  costituzionale  in parte qua con la sentenza n. 299
del  2000.  Le  norme  colpite  dalla  sentenza ora citata avevano un
contenuto identico a quelle degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38,
comma 1, lettera d) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1989,
il che dimostra, secondo il remittente, la non manifesta infondatezza
della presente questione sulla base degli invocati parametri, essendo
il  valore  locativo  di  cui  alla  legge n. 392 del 1978 inidoneo a
costruire un ragionevole ed oggettivo parametro di valutazione.
    Non  assumerebbe  importanza,  secondo il giudice a quo, il fatto
che  norme  in  tutto  identiche a quelle impugnate, contenute in una
diversa    legge    regionale,    siano    state    gia'   dichiarate
costituzionalmente illegittime, perche' nel nostro ordinamento non e'
consentito al giudice di disapplicare una norma in vigore, cosi' come
non   esistono   dichiarazioni   di   illegittimita'   costituzionale
implicite;  da  tanto  consegue  che  le  norme denunciate dovrebbero
essere  applicate  alle  fattispecie, come quella in esame, risalenti
all'epoca  in  cui  tali  norme  erano in vigore, il che imporrebbe a
questa  Corte  una  nuova  sentenza di illegittimita' costituzionale,
negli  stessi  termini  invocati  dalla  Corte  di  cassazione  nella
precedente ordinanza.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Corte  di  cassazione  ed  il Tribunale amministrativo
regionale  Toscana  hanno  sollevato, la prima in riferimento al solo
art. 3  Cost.,  il  secondo  in  riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 5, comma 1,
lettera d),  e  38,  comma 1,  lettera d),  della legge della Regione
Toscana 4 maggio  1989,  n. 25  (Disciplina  per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del
canone   sociale),   nelle   parti  in  cui  individuano  il  reddito
immobiliare,  rilevante  ai  fini  rispettivamente  dell'assegnazione
dell'alloggio  e  della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al
canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978.
    Poiche'  le due ordinanze pongono la stessa questione, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.
    Entrambi  i  remittenti  -  davanti ai quali pendono controversie
aventi   ad   oggetto   la  decadenza  dall'assegnazione  di  alloggi
dell'edilizia  residenziale  pubblica  per disponibilita' da parte di
uno  dei  componenti del nucleo familiare di altro alloggio avente il
valore   locativo   previsto  e  determinato  secondo  i  criteri  di
valutazione  suindicati  -  motivano  la  rilevanza  della  questione
adducendo  la  circostanza  che le fattispecie oggetto dei giudizi di
merito  si  sono  perfezionate in epoca antecedente l'abrogazione, ad
opera  della  legge regionale n. 96 del 1996, dell'intera legge della
Regione  Toscana  contenente  le disposizioni censurate. I remittenti
affermano  inoltre  che  la  sentenza di questa Corte n. 299 del 2000
nulla  toglie  alla  rilevanza della questione. Con essa, infatti, fu
dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 1,
dell'art. 35,  comma 1,  lettera d)  e  dell'allegato A), lettera d),
della  legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, limitatamente alle
parti  in cui individuavano il reddito immobiliare, rilevante ai fini
rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione
di  decadenza,  commisurandolo  al canone di locazione determinato ai
sensi   della   legge   n. 392   del  1978.  Tuttavia,  ancorche'  le
disposizioni  scrutinate  contenessero  norme  analoghe  a quelle ora
impugnate,  la  dichiarazione  di  illegittimita' non e' stata estesa
anche  a queste ultime, sicche' esse continuano ad essere applicabili
-  nelle fattispecie che, come quelle esaminate, sono tuttora da esse
disciplinate - nel loro testo originario.
    2.  -  La  questione  e'  ammissibile, perche' i remittenti hanno
fornito motivazione non implausibile della sua rilevanza.
    Nel merito la questione e' fondata.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte  rilevato  la  irragionevolezza di
disposizioni  le  quali,  per  la  determinazione  del  valore  di un
immobile   proprio   ai   fini   dell'applicazione   di  norme  sulle
assegnazioni di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, facevano
riferimento   alla   legge  n. 392  del  1978  dopo  che  questa,  in
particolare  nella  parte  che  interessa,  era  stata  modificata  o
abrogata,  sicche' appariva espressione di «una impostazione di fondo
ormai  superata»  e  ne ha fatto derivare la dichiarazione della loro
illegittimita'  costituzionale  (sentenza  n. 299  del  2000, ma cfr.
anche sentenze n. 176 del 2000 e n. 135 del 2004).
    Tale orientamento, per l'identita' dei presupposti e della ratio,
deve   essere   nella   specie   ribadito   con  analoga  conseguenza
dell'illegittimita' costituzionale delle norme regionali impugnate.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5, comma 1,
lettera d),  e  38,  comma 1,  lettera d),  della legge della Regione
Toscana 4 maggio  1989,  n. 25  (Disciplina  per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del
canone   sociale),   nelle   parti  in  cui  individuano  il  reddito
immobiliare,  rilevante  ai  fini  rispettivamente  dell'assegnazione
dell'alloggio  e  della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al
canone  di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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