N. 344 ORDINANZA 28 ottobre - 12 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione  stradale  -  Sanzioni  amministrative  -  Provvedimento
  prefettizio  di  sospensione  provvisoria  della  patente  di guida
  opponibile  dinanzi all'autorita' giudiziaria - Sanzione accessoria
  della  sospensione  della  patente,  inflitta  dal  giudice  penale
  all'esito  dell'accertamento del reato - Denunciata duplicazione di
  processi, con lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza,
  della   precostituzione  per  legge  del  giudice  naturale  e  del
  principio  del  giusto  processo  -  Erroneita'  della  prospettiva
  ermeneutica - Manifesta infondatezza della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 223, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.
(GU n.45 del 17-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Valerio ONIDA;
  Giudici:  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223, commi 3 e
5,  ultima  parte,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  codice  della  strada),  promosso con ordinanza del 7 ottobre
2003  dal  giudice  di Pace di Osimo nel procedimento civile vertente
tra Bonaiuto Giuseppe e il Prefetto di Ancona, iscritta al n. 119 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 7 ottobre 2003, il giudice di
pace  di  Osimo  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 223,  commi 3  e  5,  ultima parte, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
        che  la  norma  denunciata  prevede,  al  comma 3,  che nelle
ipotesi  di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione o della revoca della patente di guida,
il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validita' della
patente,  fino a un massimo di un anno, e stabilisce, al comma 5, che
avverso  il  provvedimento  prefettizio  di  sospensione  puo' essere
proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria;
        che,   in  punto  di  fatto,  il  remittente  espone  che  il
ricorrente  nel  giudizio  a  quo  ha proposto opposizione avverso il
decreto  prefettizio  con il quale gli e' stata sospesa la patente di
guida  per  la  durata  di  due mesi, perche' sorpreso a circolare in
stato  di  ebbrezza  alcolica, violazione per la quale l'art. 186 del
codice  della strada prevede, oltre alla sanzione penale, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente;
        che  lo  stesso remittente censura il comma 3 «nella parte in
cui  prescrive  che  il  prefetto  dispone la sospensione provvisoria
della  validita'  della  patente  di  guida, fino ad un massimo di un
anno,  in  luogo  di  un ritiro provvisorio del predetto documento da
parte   del   medesimo  organo  accertatore  fino  ad  un  successivo
accertamento  dal  quale risulti un valore alcolemico non superiore a
quello stabilito dal regolamento»;
        che  il  remittente censura ancora il comma 5 «nella parte in
cui  prevede  la  possibilita'  di  proporre  opposizione,  ai  sensi
dell'art. 205  dello  stesso  codice,  avverso  il  provvedimento  di
sospensione della patente di guida»;
        che,  in diritto, il giudice a quo osserva che sia l'art. 186
che  l'art. 223  del  codice  della  strada  qualificano  la prevista
sospensione della patente di guida come «sanzione accessoria»;
        che,  tuttavia,  mentre  l'art. 186  espressamente  subordina
l'applicazione  della  sanzione accessoria all'accertamento del reato
di  guida in stato di ebbrezza, l'art. 223 da' luogo all'applicazione
diretta   della   sanzione   e  prevede  l'opposizione  all'autorita'
giudiziaria avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della
patente;
        che,  in tale maniera, le disposizioni in esame danno luogo a
due distinti processi;
        che   sarebbero   pertanto   violati   il   parametro   della
ragionevolezza ed il principio di uguaglianza;
        che  sarebbe violato anche il principio della precostituzione
per  legge  del  giudice  naturale  (art. 25  della Costituzione), in
quanto   sarebbero  individuati  due  giudici  entrambi  abilitati  a
decidere sulla medesima sanzione accessoria;
        che   sarebbe   violato,  infine,  il  principio  del  giusto
processo,  di  cui  all'art. 111  della  Costituzione,  in quanto non
sarebbe  consentito  individuare  «quale  dei due processi sia quello
giusto»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
    Considerato  che  il  remittente,  nel  sollevare la questione di
costituzionalita'  dell'art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada),  muove  dal
presupposto  che  il  provvedimento  prefettizio di sospensione della
patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista
la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o della
revoca  della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione
accessoria  della  sospensione  della  patente,  inflitta dal giudice
penale in esito all'accertamento del reato;
        che,  viceversa,  secondo  la giurisprudenza di questa Corte,
sussiste  una  radicale  differenza di finalita' e presupposti tra il
provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di
guida,   adottato   nei   casi  previsti  dall'art. 223  del  decreto
legislativo   n. 285   del  1992,  e  la  sanzione  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida,  inflitta  dal giudice penale
all'esito dell'accertamento del reato;
        che,   in   particolare,  pur  costituendo  anch'essa  misura
afflittiva,  la  sospensione  provvisoria  della  patente di guida e'
provvedimento  amministrativo  di natura cautelare, strumentalmente e
teleologicamente  teso  a tutelare con immediatezza l'incolumita' dei
cittadini  e  l'ordine  pubblico,  impedendo  che  il  conducente del
veicolo   continui   nell'esercizio  di  un'attivita'  potenzialmente
creativa di ulteriori pericoli (ordinanze n. 170 e n. 167 del 1998);
        che  il vizio di incostituzionalita' risulta conseguentemente
denunciato sulla base di una erronea prospettiva ermeneutica;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  l'art. 9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 223,  commi 3 e 5 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione,
dal giudice di pace di Osimo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
                        Il Presidente: Onida
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 novembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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