N. 477 ORDINANZA 14 - 28 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Regione   Lombardia  -  Imposte  e  tasse  -  Tasse  automobilistiche
  regionali  - Asserito ampliamento dell'ambito di esenzione disposto
  dal  legislatore  statale  - Tassa per la concessione regionale per
  caccia  e  pesca  -  Importo  doppio rispetto a quello previsto dal
  legislatore  statale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza
  dai  limiti  fissati  alla  competenza  legislativa della Regione -
  Dichiarazione  di rinuncia al ricorso e presa d'atto della stessa -
  Norma  rimasta medio tempore inapplicata - Cessazione della materia
  del contendere.
- Legge  Regione  Lombardia  24 marzo  2004,  n. 5,  art. 1, comma 1,
  lettere j) e n).
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119.
(GU n.1 del 4-1-2006 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Annibale MARINI;
  Giudici:  Franco  BILE,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI, Sabino CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettere j)  e  n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004,
n. 5  (Modifiche  a  leggi  regionali  in  materia di organizzazione,
sviluppo  economico  e  territorio.  Collegato  ordinamentale  2004),
promosso  con  ricorso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
notificato  il  24 maggio  2004,  depositato  in  cancelleria  il  1°
giugno 2004 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 30 novembre 2005 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  24 maggio  2004  e
depositato  il  successivo 1° giugno, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  impugnato - in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e),  e 119 della Costituzione - l'art. 1, comma 1, lettere j)
e  n),  della  legge  della  Regione  Lombardia  24 marzo  2004, n. 5
(Modifiche  a  leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo
economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);
        che,  secondo  il  ricorrente,  il censurato art. 1, comma 1,
lettera j),  di  tale legge regionale - che estende l'esenzione dalle
tasse  automobilistiche  regionali,  prevista  dall'art. 48, comma 4,
della  legge  della Regione Lombardia 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino
delle  disposizioni  legislative  in materia tributaria - Testo unico
della disciplina dei tributi regionali), anche ai veicoli iscritti «a
clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione
Lombardia»  -  amplierebbe  l'ambito  di  esenzione  da  dette  tasse
rispetto   a  quanto  disposto  dall'art. 60,  comma 4,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che
limita le caratteristiche di «storicita» ai soli veicoli iscritti nei
registri  ASI,  Storico  Lancia,  Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,
Storico  FMI,  ed  interverrebbe  percio'  in materia attribuita alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  ponendosi cosi' in
contrasto con gli evocati parametri costituzionali;
        che,  ad  avviso  della  difesa  erariale,  poi,  l'impugnato
art. 1,  comma 1,  lettera n),  della stessa legge regionale n. 5 del
2004  -  che  assoggetta  alla  tassa di Euro 16,00 il rilascio della
concessione  regionale  di  cui al Titolo II (caccia e pesca), numero
d'ordine 18,  licenza di tipo D, stabilendo un importo della predetta
tassa  pressoche'  doppio  rispetto  a  quello previsto dalla tariffa
statale  allegata  al  decreto  legislativo  22  giugno 1991,  n. 230
(Approvazione  della  tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
ai  sensi  dell'art. 3  della  legge  16 maggio  1970,  n. 281,  come
sostituito   dall'art. 4   della  legge  14  giugno 1990,  n. 158)  -
esorbiterebbe  dai  limiti  fissati alla competenza legislativa della
Regione  in materia di tasse sulle concessioni regionali dall'art. 3,
comma 5, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari
per  l'attuazione  delle  Regioni  a  statuto  ordinario), incorrendo
percio'   nella  violazione  dei  medesimi  parametri  costituzionali
evocati con riferimento alla prima questione;
        che  la  Regione  Lombardia  si  e'  costituita  in giudizio,
concludendo   per   la   dichiarazione   di   inammissibilita'  o  di
infondatezza delle questioni;
        che  con  atto  del 10 dicembre 2004, notificato alla Regione
Lombardia il 13 dicembre 2004 e depositato il successivo 31 dicembre,
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  dichiarato di rinunciare al
ricorso  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse,  perche' le norme
impugnate   sono   state  abrogate  ad  opera  dell'art. 7,  comma 5,
lettere a)  e  b), della legge della Regione Lombardia 3 agosto 2004,
n. 19  (Assestamento  al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed
al   bilancio   pluriennale   2004/2006   a  legislazione  vigente  e
programmatico.  I  provvedimento di variazione con modifiche di leggi
regionali)  e  perche'  le  norme  stesse  non  risultano  aver avuto
concreta applicazione;
        che  la  Giunta  della  Regione  Lombardia, con deliberazione
n. VII/20162  del  14 gennaio  2005,  depositata  in data 1° febbraio
2005,  ha  preso  atto  della  predetta  rinuncia  al  ricorso e, per
l'effetto,  ha autorizzato, i legali incaricati a porre in essere gli
adempimenti di rito conseguenti alla rinuncia stessa.
    Considerato  che la dichiarazione di rinuncia non accettata dalla
controparte,   pur  non  potendo  avere  l'effetto  di  estinguere  i
processi,  puo'  tuttavia,  unitamente ad altri elementi, fondare una
dichiarazione  di  cessazione della materia del contendere (ordinanza
n. 21 del 2004);
        che,   nella  specie,  come  dichiarato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri nell'atto di rinuncia al ricorso, le due norme
impugnate  sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere a) e b),
della  legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio
per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006
a legislazione vigente e programmatico. I provvedimento di variazione
con modifiche di leggi regionali);
        che,  inoltre,  non risulta che le norme stesse abbiano avuto
medio tempore concreta applicazione;
        che,   anche   in  considerazione  dell'inequivoco  contenuto
dell'atto di rinuncia e della deliberazione della Giunta regionale di
presa  d'atto  della  rinuncia stessa, puo' pertanto ritenersi venuta
meno  ogni  ragione  della  controversia  e deve essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  cessata  la  materia  del  contendere  in  ordine  alle
questioni   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,
lettere j)  e  n), della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004,
n. 5  (Modifiche  a  leggi  regionali  in  materia di organizzazione,
sviluppo  economico  e  territorio.  Collegato  ordinamentale  2004),
promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
                        Il Presidente: Marini
                         Il redattore:Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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