N. 927 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2004

Ordinanza  emessa il 9 luglio 2004 dal giudice di pace di S. Giovanni
in   Persiceto  nel  procedimento  civile  vertente  tra  S.r.l.  100
Ascensori contro comune di S. Giovanni in Persiceto

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Obbligo  per il proprietario del veicolo, qualora il conducente non
  venga  identificato, di comunicare i dati personali e della patente
  di  quest'ultimo  -  Violazione  del  principio  di  eguaglianza  -
  Introduzione  di  sanzione  fondata  su responsabilita' oggettiva -
  Contrasto  con  i  principi della responsabilita' personale e della
  responsabilita' colpevole.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2, ultima parte.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma,  e  27,  primo  comma; legge
  24 novembre 1981, n. 689, art. 3; cod. pen., art. 42, primo comma.
(GU n.47 del 1-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  ex  art. 204-bis,  legge  1°  agosto  2003, n. 214,
iscritta  al 67/2004 R.G. e promossa con ricorso in opposizione dalla
S.r.l.  100  Ascensori, rappresentata e difesa dall'avv. Ivo Bonasoni
contro il comune di S. Giovanni in Persiceto - in persona del sindaco
pro tempore - avverso verbale di contestazione notificato il 19 marzo
2004  dalla  Polizia  municipale  di S. Giovanni in P. per violazione
dell'art. 126-bis,  comma 2  c.d.s.  con  il  quale,  in applicazione
all'art. 180,  comma 8 del c.d.s., veniva inflitta alla ricorrente la
sanzione pecuniria di 343,35;
    a  scioglimento  della  riserva assunta all'udienza del 28 giugno
2004 ha emesso la seguente ordinanza.
    Esaminato  il  ricorso  ex  art. 204-bis  d.lgs.  30 aprile 1992,
n. 285, e successive modifiche, con il quale l'opponente ha sollevato
l'eccezione   di   illegittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
secondo  comma  ultima  parte per violazione degli artt. 3 e 27 della
Costituzione    questo   giudice   dichiara   detta   eccezione   non
manifestamente  infondata  in  quanto ritiene sussista un ragionevole
dubbio   in  merito  alla  legittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata.
    E'  da  ritenersi  infatti che il secondo comma dell'art. 126-bis
c.d.s.  violi il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della
Costituzione poiche', a differenza di quanto previsto da altre norme,
siano   esse   amministrative   o   penali,   punisce   a  titolo  di
responsabilita'  oggettiva  il  proprietario del veicolo anche quando
nel   comportamento   di   quest'ultimo   non  possa  ravvisarsi  ne'
l'imprudenza    ne'   la   negligenza   elementi   che,   altrimenti,
integrerebbero il reato di omissione.
    Va  osservato  inoltre  che,  nella  fattispecie in questione, il
ricorrente  e'  una  persona  giuridica  e  che  l'art. 3 della legge
n. 689/1981,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  primo  comma
dell'art. 27  della  Costituzione,  stabilisce sia il principio della
responsabilita'  personale  sia  il  principio  che  la sanzione puo'
applicarsi  solo  se la violazione sia stata commessa con coscienza e
volonta',  condizione di punibilita', quest'ultima, contemplata anche
dal primo comma, art. 42 c.p.
    Concludendo,  ed  alla  luce  delle  considerazioni svolte, e' da
ritenersi   che   legislatore,   allorche'  ha  introdotto  la  norma
impugnata,  oltre  ad  aver proceduto all'inversione dell'onere della
prova  che,  in  via generale, grava sulla parte che e' provvista del
potere  di  punire, non abbia tenuto conto dei surrichiamati principi
incorrendo  cosi'  nella  violazione del primo comma, sia dell'art. 3
sia dell'art. 27 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134  della  Costituzione  e  l'art.  23 della legge
11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
del  primo comma sia dell'art. 3 sia dell'art. 27 della Costituzione,
la   questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  126-bis,
secondo comma nella parte in cui obbliga il proprietario del veicolo,
in  caso  di  mancata  identificazione del conducente, a comunicare i
dati  personali e della patente di quest'ultimo all'organo di polizia
che ha proceduto all'accertamento della violazione.
    Pertanto,  sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e,  ordina  altresi' che la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati.
        S. Giovanni in Persiceto, addi' 9 luglio 2004
                    Il giudice di pace: Guizzardi
04C1264