N. 928 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  12 luglio 2004 dalla Commissione tributaria di
primo  grado  di Trento sul ricorso proposto da Gubert Arianna contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Borgo Valsugana

Sanzioni  amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di
  lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200
  al  400  per  cento  dell'importo  del costo del lavoro, relativo a
  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti
  collettivi   nazionali,   per  il  periodo  compreso  tra  l'inizio
  dell'anno  e la data di constatazione della violazione - Violazione
  del  principio  di  uguaglianza per irrazionalita' e ingiustificato
  eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di
  difesa  per  la presunzione assoluta di coincidenza dell'inizio del
  rapporto di lavoro con quello dell'anno.
- Decreto  legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito
  con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.47 del 1-12-2004 )
                      LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  sul ricorso n. 107/04,
depositato  il  26 febbraio 2004 dalla signora Gubert Arianna, difesa
dal  rag.  Pasquazzo Pier Fabio, nella sua qualita' di funzionario di
Trentino  CAF  Imprese S.r.l. presso Associazione Artigiani e Piccole
Imprese della Provincia di Trento avverso avviso irrogazione sanzioni
n. R45LS0200037/03 notificato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di
Borgo Valsugana, resistente nel giudizio.

                           Fatto e diritto

    In  data 4 settembre 2003 la Guardia di Finanza - Comando Brigata
di  Fiera di Primiero effettuava un controllo della posizione fiscale
relativamente  all'anno  2003,  presso  la  ditta  individuale Gubert
Arianna  titolare  della  licenza di ristorante bar denominato «Malga
Crel».
    In occasione di tale controllo la stessa identificava una persona
-  Loss  Daniela  -  presente  presso  l'esercizio intenta a svolgere
attivita' lavorativa.
    Dal  riscontro  del  libro matricola e dal registro presenze tale
lavoratrice Loss risultava iscritta al n. 17 a far data dal 1° luglio
2003  mentre  la  data di cessazione del rapporto di lavoro risultava
annotata il giorno 31 agosto 2003.
    L'Agenzia  delle  entrate, Ufficio di Borgo Valsugana, notificava
alla  signora  Gubert  Arianna  un  avviso  di  irrogazione  sanzioni
contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 17.537,14 prevista
dall'art. 3,  comma  3,  del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito
dalla  legge  23  aprile  2002,  n. 73, per aver impiegato lavoratori
dipendenti,  nella  specie la signora Loss Daniela, non risultante da
scrittura o da altra documentazione obbligatoria.
    Considerato  che tale disposizione normativa prevede, nel caso di
occupazione  di  lavoratori non risultanti dalle scritture contabili,
l'irrogazione  di una «... sanzione amministrativa dal 200 al 400 per
cento  dell'importo  del  costo  del  lavoro,  per ciascun lavoratore
irregolare,  calcolato  sulla  base  dei vigenti contratti collettivi
nazionali,  per  il periodo compreso fra l'inizio dell'anno e la data
di  contestazione  della  violazione»,  per il periodo decorrente dal
1° gennaio  2003  al  4  settembre  2003 (data di contestazione della
violazione)  veniva  a  determinarsi  la  sanzione  di euro 17.537,14
(minimo edittale).
    Nel  ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento
la  ricorrente  evidenzia  che  la  dipendente Loss Daniela era stata
regolarmente  assunta  dal giorno 1° luglio ed era stata licenziata a
fine agosto constatato il calo della clientela.
    La   collaborazione   della  signora  Loss  Daniela  si  e'  resa
necessaria  dalle  ore  11 alle ore 15 dei primi giorni di settembre,
allo scopo di far fronte alle esigenze impreviste del locale bar.
    La  ricorrente  producendo  la  comunicazione  di  apertura della
attivita' «Malga Crel» al comune di Siror (in ottemperanza al dettato
della    legge    provinciale    in    materia)    per   il   periodo
1° giugno/30 settembre  di  ogni anno, documenta come l'esercizio sia
stato chiuso dal primo gennaio al 30 maggio.
    La   ricorrente  producendo  l'attestato  di  frequenza  all'anno
scolastico  2002-2003  e  il  conseguimento  della maturita' da parte
della  dipendente  Loss  Daniela,  documenta  l'impossibilita' per la
stessa  di  prestare  lavoro  presso  la  «Malga  Crel» dal giorno 1°
gennaio.
    La   ricorrente  Gubert  prospetta  la  manifesta  illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 del d.l. 12/2002 in relazione agli artt. 3
e  24  della Costituzione in quanto la norma prevede una sanzione che
viene  parametrata  al costo del lavoro teorico che l'impresa avrebbe
sostenuto    se   la   dipendente   fosse   stata   sempre   occupata
illeggittimamente  dal  primo  giorno  dell'anno  e  non al costo del
lavoro - irregolare - effettivamente sostenuto per quella lavoratrice
fra l'inizio dell'anno e il momento della constatazione.
    L'eccezione non e' manifestamente infondata.
    Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 73 del 2002 sembra porsi in
contrasto con:
    1. - L'art. 3 della Costotuzione nella parte m cui:
        a)  viola  il  principio  di  proporzionalita' fra sanzione e
condotta antigiuridica.
    Considerare  il  dies  a  quo per quantificare la sanzione a data
fissa  il  primo  giorno  dell'anno  comporta  che  l'ammontare della
sanzione  da  irrogare  dipende  dal  giorno  in cui viene constatata
l'attivita' lavorativa irregolare (sommersa);
        b)  viola  il  principio di uguaglianza trattando situazioni,
diverse allo stesso modo.
    Si  pensi  al caso di chi abbia impiegato un lavoratore per oltre
un  anno  e  la  violazione  sia stata constatata il giorno 2 gennaio
dell'anno  successivo  e  chi  invece  abbia  impiegato un lavoratore
irregolare per solo 2 giorni e sia stato scoperto.
        c)  viola il principio di ugualianza trattando in modo uguale
situazioni diverse.
    Si  pensi  a chi abbia impiegato il lavoratore in modo irregolare
dal  1° gennaio  e  chi  dal  1° settembre  e  siano stati «scoperti»
entrambi il giorno 4 settembre.
    2. - L'art. 24 della Costituzione nella parte in cui:
        a)  stabilisce  una presunzione assoluta e non ammette alcuna
prova  dell'effettivita'  del  lavoro  irregolare,  neppure  in  sede
giudiziale.
    Appare  assolutamente  ingiusto  ed  irrazionale  non  permettere
alcuna  dimostrazione  (come  e' avvenuto con documentazione prodotta
agli  atti,  nel  caso  di  specie)  volta  alla determinazione della
sanzione proporzionata.
    Si  osserva,  inoltre,  come  il prevedere una sanzione che viene
calcolata  anche per i giorni di lavoro prestato legittimamente e con
regolare  assunzione  di ogni incombente di legge a carico del datore
di  lavoro, appaia profondamente ingiusto e, paradossalmente, darebbe
luogo  al  «rimborso»  di quanto effettivamente versato dal datore di
lavoro per il periodo regolare.
    Non  e'  possibile pensare che egli debba pagare due volte per lo
stesso  periodo:  una  per l'assunzione regolare e la seconda perche'
una  norma  dello  Stato  ritiene che il lavoratore regolare fosse da
presumere irregolare!
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  del  comma  3  dell'art. 3  del d.l. 22
febbraio  n. 12,  convertito  nella  legge  22 aprile 2002, n. 73, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e comunicata ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        Trento, addi' 1° luglio 2004
                       Il Presidente: Erlicher
Il relatore: Mottes  04C1265