N. 351 ORDINANZA 15 - 19 novembre 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato
  alla  frontiera  a mezzo di forza pubblica - Esecuzione prima della
  convalida  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  e in mancanza di
  contraddittorio  -  Denunciata  disparita'  di  trattamento, natura
  meramente   formale  del  controllo  giurisdizionale,  lesione  del
  diritto    di    difesa    -    Sopravvenuta    dichiarazione    di
  incostituzionalita'   della   norma   censurata   -  Necessita'  di
  valutazione   sulla   persistente   rilevanza   della  questione  -
  Restituzione degli atti al rimettente.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 5-bis, introdotto
  dall'art. 2   del   d.l.  4 aprile  2002,  n. 51,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n.106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111.
(GU n.46 del 24-11-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Carlo MEZZANOTTE;
  Giudici:   Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE  SIERVO,  Romano  VACCARELLA,  Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello  straniero),  introdotto  dall'art. 2  del
decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51  (Disposizioni  urgenti recanti
misure  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina  e  garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 giugno 2002, n. 106,
promossi   con  ordinanze  del  3  (n. 2  ordinanze),  del  18  (n. 2
ordinanze)   e   del   26 ottobre  (n. 6  ordinanze),  dell'8  e  del
21 novembre,  del 6 ottobre, dell'8 e del 21 novembre, del 26 ottobre
(n. 2  ordinanze)  e  dell'8 novembre  2002  dal Tribunale di Padova,
rispettivamente  iscritte dal n. 233 al n. 244, dal n. 257 al n. 259,
dal  n. 285  al n. 287 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, n. 20 e n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nella  camera  di  consiglio  del  29 settembre  2004  il
Presidente relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con  venti ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico,  emesse  tra  il  3 ottobre  2002  e  il  21 novembre  2002
(iscritte  al r.o. dell'anno 2003 dal n. 233 al n. 244; dal n. 257 al
n. 259;  dal  n. 285 al n. 287), il Tribunale di Padova ha sollevato,
in  riferimento  agli  artt. 3,  13,  24  e  111  della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis
del  decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello  straniero),  introdotto  dall'art. 2  del
decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51  (Disposizioni  urgenti recanti
misure  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina  e  garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 giugno 2002, n. 106,
«nella  parte  in  cui prevede che il provvedimento di espulsione con
accompagnamento  immediato  alla  frontiera a mezzo di forza pubblica
venga   eseguito   prima  della  convalida  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito
dal  provvedimento  di  espulsione  sia  sentito  dal  giudice  della
convalida»;
        che  tutte  le  ordinanze  sono  state  emesse  nel  corso di
altrettanti procedimenti di convalida dei provvedimenti, adottati dal
Questore  di Padova nei confronti di cittadini extracomunitari, con i
quali  e'  stato  disposto  il  loro accompagnamento alla frontiera a
mezzo  della  forza pubblica e che il remittente afferma essere stati
eseguiti nell'immediatezza;
        che, osserva il giudice a quo a seguito della sentenza n. 105
del 2001 di questa Corte, il decreto-legge n. 51 del 2002, convertito
nella  legge  n. 106  del 2002, introducendo il comma 5-bis nel corpo
dell'art. 13  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  ha  colmato  un  vuoto
normativo in ordine al controllo giurisdizionale sul provvedimento di
espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla frontiera, ma, cio'
nonostante,   la  norma  denunciata  prevederebbe  un  meccanismo  di
convalida  del tutto formale, poiche' il procedimento non influirebbe
sulla   esecutivita'   del   provvedimento  di  accompagnamento  alla
frontiera,  da  eseguirsi  immediatamente  con l'allontanamento dello
straniero dal territorio nazionale;
        che,  ad  avviso  del  remittente,  la disposizione censurata
sarebbe  pertanto  incostituzionale  sotto diversi profili: 1) per la
«natura  meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale»,
in  violazione  dell'art. 13  Cost; 2) per la «evidente disparita' di
trattamento  rispetto  allo  straniero  nei  cui  confronti  non  sia
possibile   eseguire   l'espulsione  immediata,  con  il  conseguente
accompagnamento   dello   stesso   presso  un  centro  di  detenzione
amministrativa  ai sensi dell'art. 14 del testo unico», in violazione
dell'art. 3  Cost;  3)  per l'incidenza «sull'effettivo esercizio del
diritto  di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento
in esame», in violazione degli artt. 24 e 111 Cost;
        che  in  ciascun  giudizio,  ad eccezione di quelli originati
dalle  ordinanze  iscritte  al r.o. dal n. 285 al n. 287 del 2003, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, il quale, rinviando ad
argomentazioni   sviluppate   in  memorie  depositate  in  precedenti
analoghi    incidenti   di   costituzionalita',   ha   concluso   per
l'inammissibilita'   e,   in  ogni  caso,  per  l'infondatezza  della
questione.
    Considerato  che,  con  venti  ordinanze  di contenuto simile, il
Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24
e  111  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13,  comma  5-bis  del  decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello  straniero),
introdotto   dall'art. 2   del  decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51
(Disposizioni  urgenti  recanti  misure di contrasto all'immigrazione
clandestina  e  garanzie  per  soggetti  colpiti  da provvedimenti di
accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella
legge  7 giugno  2002,  n. 106,  «nella  parte  in cui prevede che il
provvedimento   di  espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera  a  mezzo  di  forza  pubblica  venga  eseguito prima della
convalida  da  parte  dell'autorita' giudiziaria e nella parte in cui
non  prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione
sia sentito dal giudice della convalida»;
        che  tutte  le  ordinanze  propongono  la medesima questione,
sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  e  decisi con un'unica
pronuncia;
        che, successivamente alle ordinanze di rimessione attualmente
all'esame,  la  stessa  questione  di costituzionalita', sollevata in
altri  analoghi  giudizi,  e' stata decisa con la sentenza n. 222 del
2004   di   questa   Corte,   che   ha   dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 13, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998,
«nella  parte  in  cui non prevede che il giudizio di convalida debba
svolgersi  in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa»;
        che,  alla  luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte,
gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice  a  quo affinche' valuti la
persistente rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
                Il Presidente e redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 novembre 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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