N. 105 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 novembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Rapporti con l'Unione europea - Potere della Regione di concorrere alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e di provvedere alla loro attuazione, nonche' all'attuazione ed esecuzione degli accordi comunitari - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato omesso riferimento al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato - Violazione della relativa previsione costituzionale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 4, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma quinto. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Sistema di elezione degli organi regionali - Previsione secondo cui la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunita' per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva della materia elettorale alla «legge» regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 14, comma 2. - Costituzione, art. 122, primo comma. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Presidente del Consiglio regionale - Potere di accertare i presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma terzo, Cost., e dallo Statuto, e di promuovere il conseguente decreto del Presidente della Repubblica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la previsione costituzionale che richiede l'intervento provvedimentale del Capo dello Stato nelle sole ipotesi di scioglimento ex art. 126, primo comma, Cost. (atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale) - Attribuzione di una nuova funzione al Presidente della Repubblica ad opera di fonte regionale - Invasione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «organi dello Stato» - Incongruo riferimento a cause di scioglimento automatico indicate dallo Statuto ma non dalla Costituzione (incompatibili con la scelta dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta). - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 20, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 87, 88, 117, comma secondo, lett. f), e 126, commi primo e terzo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Programma di Governo - Presentazione da parte del Presidente della Giunta entro dieci giorni dal giuramento, necessaria approvazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, decadenza automatica del Presidente della Giunta e scioglimento del Consiglio in caso di mancata approvazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione di una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione - Incoerenza rispetto alla scelta istituzionale dell'elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo - Irragionevolezza e contraddittorieta' del rapporto tra quest'ultimo e il Consiglio regionale - Sostanziale vanificazione dell'investitura diretta del Presidente della Giunta, con conseguente limitazione della sovranita' popolare - Lesione dei canoni di coerenza e ragionevolezza. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 39, comma 3. - Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Relazione sullo stato di attuazione del programma di Governo - Obbligatoria presentazione da parte del Presidente della Giunta trascorsi due anni dall'insediamento - Decadenza dello stesso Presidente e scioglimento del Consiglio regionale in caso di voto negativo sulla relazione espresso dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incoerente limitazione dei poteri del Presidente della Giunta - Contrasto con le previsioni costituzionali connesse all'elezione del vertice dell'esecutivo a suffragio universale e diretto. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 40, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 122, 123 e 126. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni del Vice Presidente della Giunta - Sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata omessa specificazione che l'impedimento deve essere meramente temporaneo - Formulazione suscettibile, per la sua indeterminatezza ed equivocita', di consentire la surrogazione del Vice Presidente anche in caso di impedimento permanente del Presidente - Contrasto con la previsione costituzionale che impone nel caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 41, comma 2. - Costituzione, art. 126, comma terzo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale - Necessita' che sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato innalzamento del quorum (pari a un quinto) costituzionalmente stabilito - Rafforzamento indebito della posizione del Presidente della Giunta rispetto alle opposizioni consiliari. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 43, comma 2. - Costituzione, art. 126, comma secondo. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Regolamenti regionali - Potere della Giunta regionale di approvare regolamenti di delegificazione (in base a legge regionale di autorizzazione recante le norme generali regolatrici della materia) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva relativa di legge regionale rinvenibile nelle materie di competenza concorrente o residuale - Inconfigurabilita', in base al dettato costituzionale, di regolamenti regionali di tipo diverso da quelli di attuazione e/o esecuzione - Infungibilita' del potere regolamentare regionale rispetto a quello legislativo (tanto piu' nei rapporti tra Stato e Regioni ed ai fini dell'abrogazione della legislazione statale ancora vigente nelle materie di competenza regionale) - Lesione del principio di legalita' costituzionale - Possibilita' di differenziazioni incidenti sulla tutela giurisdizionale e sull'omogeneita' nel controllo di legittimita' costituzionale (in rapporto al diverso valore delle fonti che regolano nelle varie Regioni le stesse materie). - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 50, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Funzioni della Consulta statutaria - Parere sulla conformita' dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata illegittimita' consequenziale. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 76, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 24, 113, 117, commi terzo, quarto e sesto, 121 e 134. Statuto regionale - Statuto della Regione Liguria - Autonomie locali - Potere della Regione di istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 Cost. - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma costituzionale che tassativamente definisce e qualifica le autonomie territoriali. - Statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, art. 64. - Costituzione, art. 114.(GU n.47 del 1-12-2004 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale) degli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lett. b), dello, statuto della Regione Liguria, approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004 pubblicato nel B.U.R. n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli articoli 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117, comma 2, lett. f), comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, 121, 122, 123, 126, 134 della Costituzione. In data 6 ottobre 2004 e' stato pubblicato lo statuto della Regione Liguria approvato in seconda deliberazione in data 28 settembre 2004. Tale statuto, in conformita' della delibera del Consiglio dei ministri in data 28 ottobre 2004, viene impugnato nelle sottoindicate disposizioni non in armonia con la Costituzione e quindi in violazione dell'art. 123 di questa, come appresso specificato. 1) Art. 4, comma 2. Secondo la norma in ogetto «la Regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione. Provvede, altresi', all'attuazione e all'esecuzione degli accordi comunitari». Essa, omettendo di riferirsi al necessario rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, la quale deve disciplinare anche le modalita' di esercizio del potere sostitutivo, viola l'art 117, comma 5, Cost. che tale limite stabilisce. 2) Art. 14, comma 2. La norma in oggetto prevede che «la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunita' per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive.» Lo Statuto, peraltro, non puo' disciplinare direttamente la materia elettorale che interessa l'area legislativa riservata dal primo comma dell'art. 122 Cost. alla «legge della Regione nei limiti dei principi fondamen tali stabiliti con legge della Repubblica» (cfr. sent. 2/2004), ai quali ultimi specificamente attengono le indicazioni fornite dalla norma. In altri termini, e' contrario alla Costituzione non solo esercitare direttamente in sede statutaria una potesta' legislativa in materia elettorale, attribuita a procedimenti diversi e sottoposta a differenti controlli, ma altresi' definire statutariamente (come avvenuto nella specie indirizzi per l'esercizio della potesta' legislativa regionale in materia; indirizzi che spetta invece allo Stato stabilire in termini generali e di principio non legati alle specificita' delle singole Regioni. Norme statutarie in materia, irrigidirebbero, tra l'altro, la fonte precludendo la possibilita' di un'iniziativa referendaria di abrogazione. 3) Art. 20, comma 2, lett. b). Dispone la norma in oggetto che il Presidente del Consiglio regionale «accerta il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'art. 126, comma 3, della Costituzione e dallo Statuto, e promuove il conseguente decreto del Presidente della Repubblica.» E' tuttavia da osservare che il decreto di scioglimento del Capo dello Stato e' previsto solo nel primo comma dell'art. 126 Cost., in relazione alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge, ragioni di sicurezza nazionale, cioe' in presenza di situazioni che implicano una delicata valutazione da parte del Capo dello Stato, il quale legittimamente decide con propria determinazione produttiva dell'effetto di scioglimento del Consiglio regionale - sostanziante una eccezionale forma di controllo ab extra sull'organo - solo nel rispetto della specifica garanzia procedimentale di sentire previamente un'apposita Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali. Ben diverse sono le circostanze considerate nel comma 3 dello stesso art. 126 Cost. richiamate nella clausola statutaria in esame (approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, rimozione (1), impedimento permanente, morte dimissioni volontarie del medesimo, dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio). Rispetto ad esse, che comportano l'automatico effetto di scioglimento del Consiglio (non conseguente, dunque, a valutazioni di legittimita' o di merito costituzionale nella singola fattispecie da parte di qualsivoglia organo esterno), non e' previsto alcun intervento provvedimentale del Capo dello Stato. Un tale intervento, del resto, nelle precisate circostanze non potrebbe che avere un mero valore attestativo della verificazione dei fatti cui l'ordinamento costituzionale riconduce con immediatezza l'effetto di scioglimento del Consiglio regionale, quindi un contenuto di livello non consono al rango costituzionale dell'Organo e per il quale sarebbe comunque assolutamente incongruo il procedimento stabilito dal comma 1 dell'art. 126 Cost. Non avrebbe alcun significato, infatti, il parere della Commissione bilaterale che e' invece inscindibilmente legato, nella previsione costituzionale, all'esercizio dei poteri in materia del Capo dello Stato. In definitiva la norma in esame viola le disposizioni costituzionali di cui al ripetuto art. 126, agli artt. 87 e seguenti sulle funzioni del Presidente della Repubblica ed all'art. 117, comma 2, lett. f), che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la disciplina delle funzioni degli organi dello Stato. Nuove funzioni del Presidente della Repubblica non potrebbero infatti radicarsi in una fonte regionale (cfr. sent. 134/2004). Ancora sotto diverso profilo risulta violato l'art. 126, comma 3, Cost., allorche' viene fatto riferimento, nella clausola in esame, ai presupposti di scioglimento del Consiglio regionale indicati dallo Statuto. Una volta che la scelta istituzionale sia stata quella di seguire il sistema previsto dall'ultimo comma dell'art. 122 Cost., con tutte le relative implicazioni, non sembra che lo Statuto possa prevedere cause di scioglimento automatiche del consiglio regionale diverse ed ulteriori rispetto a quelle considerate direttamente dalla Costituzione (v. invece le attuali previsioni statutarie di cui all'art. 39, comma 3 ed all'art. 40, comma 1). 4) Art. 39, comma 3. L'art. 39 dello statuto, dopo aver previsto che il Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dal giuramento presenta al Consiglio regionale il programma di governo, che viene approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce, al comma 3, che «la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei suoi componenti comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». In tal modo la disposizione in esame stabilisce, come gia' accennato, una causa di scioglimento automatico del Consiglio regionale non considerata dall'art. 126 Cost. Questo, peraltro, sembra recare una tassativa previsione dei casi in cui possono realizzarsi i presupposti di operativita' del meccanismo del simul stabunt simul cadent legato al sistema di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, non a caso espressamente richiamato dal comma 3 del ripetuto art. 126. Ogni dilatazione di quei casi viene infatti a frustrare la finalita' di assicurare stabilita' alla gestione politica della Regione, che e' alla base delle ricordate previsioni costituzionali. Inoltre la disposizione non risulta coerente con la scelta istituzionale della elezione a suffragio universale e diretto del vertice dell'esecutivo di cui all'art. 14, comma 2 (conforme alla previsione del comma quinto dell'art. 122 Cost.), in quanto, nel prevedere come passaggio necessario ed indispensabile la preventiva approvazione da parte del Consiglio regionale del programma di governo, per di piu' a maggioranza assoluta dei suoi componenti, instaura irragionevolmente e contraddittoriamente tra Presidente e Consiglio regionale un rapporto diverso rispetto a quello che dovrebbe discendere dall'anzidetto sistema di elezione. In dipendenza di questo, infatti, non puo' configurarsi un' iniziale investitura fiduciaria da parte del Consiglio rappresentativo dell'intero corpo elettorale (sent. 2/2004) perche' il Presidente della Giunta riceve una diretta investitura popolare. La mancata approvazione del programma (e della squadra) di governo, provoca come conseguenza la decadenza automatica del Presidente della Giunta e di quest'ultima (gia' nominata contestualmente alla presentazione del programma di governo, ex art. 41, comma 1), senza il concorso della volonta' di tali organi; situazione ben diversa da quella delle dimissioni obbligate da un giudizio eventuale e successivo su comportamenti, quale puo' essere l'approvazione di una mozione di sfiducia. In altri termini, la mancata approvazione del programma esclude ab initio ed a priori la possibilita' per il Presidente e la Giunta di operare per l'attuazione del programma e vanifica nella sostanza la legittimazione democratica che al Presidente deriva dalla diretta investitura della fiducia popolare, quale prevista dall'art. 122 Cost., contraddicendo la stessa ratio di tale previsione pur condivisa a livello statutario. Se la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione della mozione di sfiducia va nel senso del fafforzamento della stabilita' dell'esecutivo, l'approvazione consiliare del programma a maggioranza assoluta dei componenti prevista per l'entrata in funzione dell'esecutivo rappresenta invece un indebolimento della posizione del Presidente della Giunta, incompatibile con la sua investitura popolare, sottoponendolo ad un'investitura di secondo grado, per di piu' a condizioni particolarmente gravose, che possono non rispecchiare, in relazione alla rispettiva consistenza della maggioranza e dell'opposizione nell'ambito del Consiglio regionale (dipendente dal sistema elettorale seguito), il rapporto tra i diversi orientamenti politici degli elettori. Assurdamente, comunque, dopo l'investitura da parte del popolo si richiede l'investitura da parte dei rappresentanti del popolo. Il che si risolverebbe in una limitazione ed anzi in una vanificazione della sovranita' popolare. Tenuto anche conto dei canoni fondamentali di coerenza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che delle ripetute previsioni degli artt. 122 e 126 Cost. nonche' dell'art. 1 Cost., la norma in esame non puo' dunque ritenersi in armonia con la Costituzione. 5) Art. 40, comma 1. Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte in ordine all'art. 39, comma 3, sono a farsi rispetto all'art. 40, comma 1, secondo il quale «il Presidente della Giunta regionale, trascorsi due anni dall'insediamento, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma. Il voto negativo del Consiglio sulla relazione, espresso a maggioranza assoluta dei propri componenti, comporta la decadenza del Presidente della giunta e lo scioglimento del Consiglio». L'imposizione dell'obbligo di una verifica biennale dell'intero programma (ben diversa dalla mera eventualita' di una mozione di sfiducia), che richiede l'appoggio di una maggioranza qualificata, limita grandemente i poteri del Presidente della Giunta (eletto a suffragio universale e diretto) e le automatiche conseguenze dell'esito negativo di tale verifica contrastano, per le ragioni gia' dette, con gli artt. 3. 122, 123 e 126 Cost. 5) Art. 41, comma 2. Secondo l'art. 41, comma 2, dello Statuto «il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento». La norma non dice che l'impedimento deve essere meramente temporaneo. Per la sua indeterminatezza e formulazione tutt'altro che inequivoca essa appare suscettibile di determinare una non consentita surrogazione del vice Presidente al Presidente nel casa di impedimento permanente di questo, che invece, secondo la previsione dell'art. 126, comma 3, Cost. dovrebbe comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. 7) Art. 43, comma 2. L'art. 43, comma 2, nel prescrivere che la mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale sia sottoscritta «da almeno un quarto» dei componenti del Consiglio regionale, contrasta palesemente con la disposizione del comma 2 dell'art. 126 Cost. il quale prevede che la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio. La norma in esame, richiedendo un quorum piu' elevato per la presentazione della mozione di sfiducia, rende piu' difficile l'iniziativa in tal senso delle opposizioni ed il ruolo di controllo di queste rafforzando la posizione del Presidente della Giunta rispetto alle previsioni costituzionali, con le quali dunque non e' in armonia. 8) Art. 50, comma 3, art. 76, comma 1, lett. b). Prevede il comma 3 dell'art. 50 che «la Giunta approva i regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». L'art. 76, comma 1, lett. b), prevede poi il pareri della Consulta Statutaria (organo di alta consulenza) sulla conformita' dei regolamenti di delegificazione alla legge regionale di autorizzazione. La disposizione dell'art. 50, comma 3, non appare in armonia con la Costituzione ove si consideri che: a) ai sensi dell'art. 121 Cost. «il Consiglio regionale esercita la potesta' legislativa attribuita alla Regione»; b) l'art. 117, comma 3, Cost., nell'indicare le materie di legislazione concorrente precisa che in esse spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato; c) anche riguardo alle materie residuali rispetto a quelle considerate nei commi 2 e 3, l'art. 117, comma 4, Cost. stabilisce che spetta alle Regioni la potesta' legislativa. Da tali disposizioni, che nella configurazione del sistema costituzionale delle fonti da un lato stabiliscono la competenza (legislativa) del Consiglio regionale e dall'altro la forma (legislativa) con cui questo deve provvedere, sembra ricavarsi che tutte le materie da esse attribuite alla competenza (concorrente o esclusiva) delle Regioni siano coperte da una riserva relativa di legge regionale, con esclusione della possibilita' di una normazione regolamentare indipendente. Puo' trarsene conferma dal comma 6 dell'art. 117 Cost., il quale, nell'assegnare alla potesta' regolamentare della Regione un'area non coincidente e piu' vasta di quella della potesta' legislativa, la considera sempre in modo omogeneo ed indistinto anche nella sua estensione alle materie di competenza concorrente e, per il caso di delega, alle materie di legislazione esclusiva statale. Cio' sembra testimoniare dell'uniforme tipologia dei regolamenti adottabili dalle Regioni, sempre serventi rispetto ad una disciplina legislativa e quindi meramente di attuazione e/o di esecuzione. Deve escludersi comunque la fungibilita' della normativa regolamentare rispetto a quella di livello legislativo nei rapporti Stato-Regioni. Se, nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato non potrebbe determinare i principi fondamentali in via regolamentare cosi' sembra che la normativa di dettaglio debba essere necessariamente dettata dalla Regione a livello legislativo. Si pensi poi alle ccdd. materie trasversali, che reclamano l'uguale livello delle diverse fonti normative interferenti. Piu' in generale, non sembra potersi ammettere che le norme legislative statali ancora in vigore in tutte le materie trasferite alla competenza regionale, concorrente o residuale, possano venire invalidate o abrogate da norme regolamentari e non per effetto di atti legislativi regionali. In ragione di quanto considerato sembra precluso allo stesso Consiglio regionale, titolare del potere legislativo, adottare direttamente una disciplina regolamentare non meramente esecutiva e/o di attuazione. Tanto piu' appare illegittima una norma statutaria che preveda che la legge regionale si spogli della sua funzione regolativa affidandola a fonte subordinata attribuita alla competenza dell'esecutivo sia pure determinando le norme generali nel cui ambito la potesta' regolamentare dovrebbe essere esercitata (norme generali che, nelle materie di competenza concorrente, finirebbero per confondersi e sovrapporsi con i principi fondamentali di competenza statale). Non puo' trascurarsi, al riguardo, che nella fonte legislativa e' istituzionalmente assicurata la partecipazione e quindi il confronto, se non la collaborazione, con le opposizioni, mentre la norma regolamentare elaborata nell'ambito dell'esecutivo, e' espressione di scelta esclusiva della maggioranza di governo. Deve escludersi, in definitiva, che una legge del Consiglio regionale possa conferire al regolamento giuntale una capacita' estranea al suo valore, quella, cioe', di modificare l'ordinamento a livello primario. In ogni caso, premesso che il cd. regolamento di delegificazione presuppone di necessita' la vigenza di una preesistente disciplina di livello legislativo, che esso e' destinato a sostituire con effetto di abrogazione di questa stessa disciplina legislativa, e che l'obiettivo di semplificazione e di riassetto normativo cui esso e' preordinato potrebbe concernere, nell'attuale contesto, soprattutto se non esclusivamente la precedente disciplina statale delle materie trasferite alla competenza regionale, e' da ribadire, che un tale strumento mai potrebbe operare per fonti di diversa natura tra le quali non vi e' un rapporto di gerarchia ma di separazione di competenze istituzionali (sentt. 376/2002; 302/2003; 303/2003). Non sarebbe quindi possibile attraverso di esso vanificare la collocazione sistematica delle fonti, degradando le fonti statali a fonti subordinate o condizionate a regolamenti regionali. Si aggiunga che nell'assolutezza della sua enunciazione la norma in esame non esprime limiti o riserve, pretendendo di assegnare alla potesta' regolamentare un'assoluta fungibilita' rispetto alla fonte legislativa, sia essa di natura regionale o statale, in qualsiasi materia, senza neppure considerare e far salva un'eventuale caratterizzazione, dovuta a riserva di legge, dell'ambito oggettivo sul quale lo stesso potere regolamentare potrebbe incidere. Sembra dunque incontestabilmente leso il principio di legalita' costituzionale. Questo inoltre sembra anche richiedere che le stesse materie siano disciplinate nelle diverse Regioni da fonti di uguale statuto giuridico, in ragione dei principi di cui all'art. 3 Cost., per evitare differenziate ricadute sui singoli nei settori assistiti dalle garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e per consentire l'omogeneo e coerente controllo di legittimita' di cui all'art. 134 Cost. L'illegittimita' dell'art. 76, comma 1, lett. b), e' consequenziale. 9) Art. 64. Secondo la norma in oggetto «la Regione puo' istituire e disciplinare enti locali non previsti direttamente dall'art. 114 della Costituzione.» La disposizione appare illegittima in quanto intende riferirsi, nella sua perentoria laconicita', all'istituzione di enti locali territoriali diversi dalle comunita' montane («unioni di comuni» specificamente qualificate dall'ubicazione montana dei loro territori; di cui all'art. 27 del T.U.E.L. 267/2000) ed in particolare alla creazione di soggetti di autonomia ulteriori rispetto a quelli considerati dall'art. 114 Cost. non derivanti da forme di collegamento dei medesimi (rimesse comunque dal citato T.U.E.L. alla loro stessa iniziativa). che tale sia l'intenzione della disposizione sembra desumersi dall'espresso richiamo all'art. 114 Cost., che essa sembra voler sostanzialmente integrare. Essa si pone dunque in aperto contrasto con questa stessa norma costituzionale, che tassativamente definisce e qualifica le articolazioni territoriali di autonomia componenti della Repubblica. (1) Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale conseguente alla rimozione del Presidente del Presidente della Giunta, ogni aspetto valutario si e' esaurito con il precedente procedimento che ha portato appunto alla rimozione.
P. Q. M. Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dello Statuto della Regione Liguria negli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lett. b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1 lett. b), per le ragioni e come sopra precisato. Roma, addi' 3 novembre 2004 Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato 04C1274