N. 107 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 novembre 2004 (della Regione Toscana)

Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  - Attribuzione in
  concessione,  secondo le disposizioni di legge, delle attivita' del
  settore  energetico relative a distribuzione di energia elettrica e
  di gas naturale, esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo
  di  idrocarburi,  nonche'  trasmissione e dispacciamento di energia
  elettrica  - Distribuzione locale - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata   lesione  dell'autonomia  residuale  della  Regione  in
  materia  di  distribuzione  locale  -  Violazione  delle competenze
  legislative ed amministrative regionali in materia di energia.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 2, lett. c).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  -  Necessita'  di
  assicurare  su  tutto  il territorio nazionale i livelli essenziali
  delle  prestazioni  in  materia  di energia garantendo l'assenza di
  oneri  con effetti economici, diretti ed indiretti, ricadenti al di
  fuori  dell'ambito  territoriale delle autorita' che le prevedono -
  Ricorso  della  Regione Toscana - Denunciata indeterminatezza della
  categoria   «effetto   economico   indiretto»  -  Violazione  delle
  competenze  legislative  ed  amministrative regionali in materia di
  energia - Violazione dell'autonomia finanziaria della regione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. c).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  -  Necessita'  di
  assicurare  su  tutto  il territorio nazionale i livelli essenziali
  delle  prestazioni  in materia di energia - Esclusione di misure di
  compensazione  e  di riequilibrio ambientale e territoriale per gli
  impianti  alimentati  da  fonti rinnovabili - Ricorso della Regione
  Toscana  -  Denunciata mancata previsione di misure di riequilibrio
  territoriale  stante  l'incidenza  che  gli  impianti alimentati da
  fonti rinnovabili possono avere sul territorio - Irrazionalita' per
  disparita'  di  trattamento  -  Violazione  del  principio di buona
  amministrazione  - Violazione della competenza regionale in materia
  di   governo   del   territorio   -   Violazione  delle  competenze
  amministrative regionali in materia di energia.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 4, lett. f).
- Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate
  allo  Stato - Identificazione delle linee fondamentali dell'assetto
  del   territorio   nazionale   con   riferimento  all'articolazione
  territoriale  delle  reti  infrastrutturali energetiche e alla loro
  programmazione  dichiarate  di  interesse  nazionale ai sensi delle
  leggi   vigenti  -  Ricorso  della  Regione  Toscana  -  Denunciata
  esclusione   delle   regioni   dalla   programmazione   delle  reti
  energetiche  di  interesse  nazionale  e  dalla  loro articolazione
  territoriale  -  Mancata  previsione  dell'intesa con la Conferenza
  Stato-regioni  ovvero  con  la Conferenza unificata a differenza di
  quanto,  invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle
  competenze  legislative  ed  amministrative regionali in materia di
  energia - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. g) e h).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali e della normativa comunitaria - Competenze riservate
  allo   Stato   -   Individuazione   delle  infrastrutture  e  degli
  insediamenti   strategici   al   fine  di  garantire  la  sicurezza
  strategica,  comprensiva  degli approvvigionamenti energetici e del
  relativo  utilizzo,  contenimento dei costi dell'approvvigionamento
  energetico, sviluppo di tecnologie innovative per la generazione di
  energia  elettrica e adeguamento della strategia nazionale a quella
  comunitaria - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata esclusione
  delle   regioni  dalle  predette  attivita'  -  Mancata  previsione
  dell'intesa   con   la   regione  interessata  -  Violazione  delle
  competenze  legislative  ed  amministrative regionali in materia di
  energia - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. i).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della normativa comunitaria - Compiti e funzioni
  esercitati    dallo    Stato   anche   avvalendosi   dell'Autorita'
  dell'energia  elettrica  e  il gas - Competenze statali nel settore
  elettrico  - Approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di
  trasmissione  nazionale  considerati  anche  i  piani  regionali di
  sviluppo  del  servizio elettrico - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata esclusione delle regioni dalla programmazione delle reti
  energetiche  di  interesse  nazionale  e  dalla  loro articolazione
  territoriale  -  Mancata  previsione  dell'intesa con la Conferenza
  Stato-regioni  ovvero  con  la Conferenza unificata a differenza di
  quanto,  invece, previsto per il settore del gas - Violazione delle
  competenze  legislative  ed  amministrative regionali in materia di
  energia - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge  23 agosto  2004,  n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto
  3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della normativa comunitaria - Compiti e funzioni
  esercitati    dallo    Stato   anche   avvalendosi   dell'Autorita'
  dell'energia  elettrica  e  il gas - Competenze statali nel settore
  elettrico  - Determinazione dei criteri per le nuove concessioni di
  distribuzione  (sia  nazionale  che locale) e per le autorizzazioni
  alla costruzione ed esercizio degli impianti «sentita la Conferenza
  unificata» - Ricorso della Regione Toscana Denunciata lesione delle
  competenze   amministrative   attinenti   a   materie  regionali  -
  Denunciata   lesione  dell'autonomia  residuale  della  Regione  in
  materia  di distribuzione locale - Mero parere non vincolante della
  Conferenza  unificata  -  Mancata  previsione  dell'intesa  con  la
  Conferenza  Stato-regioni, ovvero, con la Conferenza unificata, con
  la  regione  interessata  come  previsto dalla successiva lett. c),
  punto  5,  per  gli  oli  minerali  -  Violazione  del principio di
  sussidiarieta' - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge  23 agosto  2004,  n. 239, art. 1, comma 8, lettera a), punto
  7).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della normativa comunitaria - Compiti e funzioni
  esercitati    dallo    Stato   anche   avvalendosi   dell'Autorita'
  dell'energia  elettrica  e  il gas - Competenze statali nel settore
  del  gas  naturale  Determinazioni  inerenti  lo  stoccaggio di gas
  naturale in giacimento - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata
  lesione  della  competenza  regionale  in  materia  di stoccaggio -
  Violazione  del  principio  di  sussidiarieta' - Mancata previsione
  dell'intesa  con  le regioni interessate - Violazione del principio
  di leale collaborazione.
- Legge  23 agosto  2004,  n. 239, art. 1, comma 8, lettera b), punto
  3).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  - Attribuzione al
  Ministro   delle   attivita'   produttive  della  emanazione  degli
  indirizzi  per  lo  sviluppo  delle  reti nazionali di trasporto di
  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  e  della  verifica  della
  conformita'  dei  piani  di  sviluppo  predisposti  annualmente dai
  gestori   delle  reti  di  trasporto  con  gli  indirizzi  medesimi
  (sostituisce art. 1-ter, comma secondo, d.l. n. 239/2003) - Ricorso
  della  Regione  Toscana - Denunciata esclusione delle regioni dalla
  programmazione  delle  reti  energetiche  di  interesse nazionale e
  dalla   loro   articolazione   territoriale  -  Mancata  previsione
  dell'intesa   con   la   Conferenza  Stato-regioni  ovvero  con  la
  Conferenza  unificata  -  Violazione  delle competenze regionali in
  materia   di   produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale
  dell'energia  - Violazione delle competenze regionali in materia di
  governo   del  territorio  -  Violazione  del  principio  di  leale
  collaborazione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 24, lett. a).
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  - Procedimento di
  autorizzazione per le reti di trasporto di energia - Costruzione ed
  esercizio  degli elettrodotti facenti parte della rete di trasporto
  nazionale  dell'energia  elettrica - Procedimento unico soggetto ad
  autorizzazione  unica  rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'
  produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente previa intesa
  con  le  regioni  interessate  -  Ricorso  della  Regione Toscana -
  Denunciata   modifica  dell'assetto  delle  competenze  cosi'  come
  previste   dalla  precedente  disciplina  legislativa  (laddove  si
  attribuiva  allo  Stato  il  potere  autorizzatorio  in  materia di
  impianti di energia elettrica, costruzione ed esercizio di impianti
  di potenza superiore a 300 MW) - Denunciata previsione dell'uso del
  potere  sostitutivo  in  assenza dei presupposti che ne legittimano
  l'utilizzo  -  Denunciato  declassamento  dell'intesa  da «forte» a
  «debole»  -  Denunciata  applicazione  della  nuova  disciplina  ai
  procedimenti  autorizzatori  in  corso  -  Denunciata lesione della
  potesta'  legislativa  concorrente della Regione Toscana in materia
  di  produzione,  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia -
  Contrasto  con il riparto costituzionale di funzioni amministrative
  e con il principio di leale collaborazione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della normativa comunitaria - Salvaguardia delle
  concessioni  di  distribuzione  di  energia  elettrica  in essere -
  Ricorso  della  Regione  Toscana  -  Denunciata  limitazione  della
  potesta' regionale in merito alle concessioni di distribuzione gia'
  in  essere  attraverso  l'attribuzione unicamente al Ministro delle
  attivita'  produttive  di  apportare  modifiche  o  variazioni alle
  convenzioni  -  Mancata  previsione  dell'intesa  con  le regioni -
  Violazione  delle  competenze  regionali  in  materia  di energia -
  Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 33.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa comunitaria - Elencazione delle
  attivita'   sottoposte   a  regimi  autorizzativi  -  Attivita'  di
  lavorazione  e  stoccaggio  di  oli  minerali  -  Installazione  ed
  esercizio  di  nuovi  stabilimenti,  dismissioni e variazione della
  capacita'  di  lavorazione  e di stoccaggio - Attivita' liberamente
  demandate   all'operatore   -   Ricorso  della  Regione  Toscana  -
  Denunciata   lesione   della   competenza   legislativa   regionale
  attraverso  normativa  statale  di  dettaglio  -  Violazione  delle
  competenze  regionali  in  materia  di  energia  - Violazione delle
  competenze  regionali  in  materia  di  governo  del  territorio  -
  Violazione del principio di sussidiarieta'.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 56, 57 e 58.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  - Procedimento di
  rilascio  del permesso di ricerca e di concessione di idrocarburi -
  Prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di idrocarburi - Competenza
  riservata  allo  Stato  d'intesa  con  le  regioni  - Ricorso della
  Regione  Toscana  - Denunciato mancato richiamo nella disciplina di
  dettaglio  dell'intesa con le regioni - Violazione delle competenze
  regionali  in  materia  di  energia  -  Violazione delle competenze
  regionali  in  materia  di  governo del territorio - Violazione del
  principio  di  sussidiarieta'  -  Violazione del principio di leale
  collaborazione.
- Legge  23 agosto 2004, n. 239, art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82
  e 83.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali  e  della  normativa  comunitaria  -  Disciplina del
  contributo  compensativo  per  il mancato uso del territorio dovuto
  alla  Regione  ed  agli  enti  locali  da  parte  dei  titolari  di
  concessioni  di  coltivazioni in terraferma - Ricorso della Regione
  Toscana - Denunciata lesione della potesta' legislativa concorrente
  Violazione  delle  competenze  regionali  in materia di produzione,
  trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Violazione delle
  competenze  regionali  in  materia  di  governo  del  territorio  -
  Violazione del principio di sussidiarieta'.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 84.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Energia  elettrica  - Riordino del settore energetico, nonche' delega
  al  Governo  per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
  di  energia - Obiettivi e linee della politica energetica nazionale
  nel  rispetto  delle  autonomie  regionali  e  locali, dei trattati
  internazionali e della normativa comunitaria - Delega al Governo ad
  adottare uno o piu' testi unici per il riassetto delle disposizioni
  in  materia di energia - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata
  genericita'  dei  criteri  e  principi direttivi - Violazione delle
  competenze regionali in materia di energia - Eccesso di delega.
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 121.
- Costituzione, artt. 76 e 117.
(GU n.47 del 1-12-2004 )
    Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del Presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1000
in data 11 ottobre 2004, rappresentato e difeso, per mandato in calce
al  presente  atto,  dagli  avvocati  Lucia  Bora e Fabio Lorenzoni e
presso  lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma,
via del Viminale n. 43.

    Contro  il  presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale dell'articolo 1:
comma  2, lettera c); comma 4, lettere c) ed f); comma 7, lettere g),
h)  e  i); comma 8, lettera a), punto 3) e punto 7); comma 8, lettera
b),  punto 3); comma 24, lettera a); comma 26; comma 33; commi 56, 57
e 58;  commi  77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83; comma 84; comma 121, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, avente ad oggetto «Riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia».
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 215 del 13 settembre 2004 e' stata
pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 239.
    Dopo gli interventi eccezionali e provvisori dettati con le leggi
n. 55/2002 e n. 290/2003 (in relazione a quest'ultima e' fissata, per
il  prossimo 30 novembre, l'udienza di discussione della questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  Regione  Toscana), e'
quindi  stata  approvata  la  nuova  legge  sull'energia, intesa come
insieme  di  attivita',  essenzialmente  tecnico-economiche,  che  in
diverso  modo riguardano energie in senso proprio e fonti di energia,
come  elettricita', gas e idrocarburi, geotermia e calore prodotto da
altre fonti.
    La  materia  e'  oggetto  di  normativa  comunitaria:  per quanto
attiene  ai  due  principali  settori  dell'elettricita'  e  del  gas
rilevano  le  direttive  96/92/CE  e  98/30/CE,  ora sostituite dalle
direttive 2003/54 CE e 2003/55/CE.
    Il  decreto legislativo n. 79/1999 (di attuazione della direttiva
96/92),  con riferimento all'energia elettrica, menziona le attivita'
di   produzione,   importazione,   esportazione,  acquisto,  vendita,
trasmissione,    dispacciamento,    distribuzione;    sono   altresi'
disciplinati  la  rete  di  trasmissione  nazionale, sotto il profilo
della  manutenzione,  dello  sviluppo e della gestione, ed il mercato
elettrico.
    Quanto  al  gas  naturale, il decreto legislativo n. 164/2000 (di
recepimento   della   direttiva   98/30)   prevede   le attivita'  di
coltivazione,   esportazione,  importazione,  stoccaggio,  trasporto,
dispacciamento, distribuzione e vendita.
    Con  riferimento  agli  idrocarburi  la  legge n. 9/1991 prevede,
oltre  alle  attivita'  di  prospezione  e ricerca dei giacimenti, le
attivita' produttive di coltivazione dei giacimenti, la lavorazione e
il deposito di oli minerali.
    Quanto  alla geotermia il d.P.R. n. 395/1991 detta una disciplina
che  include la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti; per la fase
di  produzione  la  normativa  si  ricollega  con quella dell'energia
elettrica, salva la collaterale produzione di calore.
    L'energia,   come   risultante   dall'insieme   delle   attivita'
specificate  dalla  richiamata  legislazione,  e'  materia  complessa
quanto  a  competenze legislative ed amministrative: essa infatti non
e' inclusa tra le materie che l'art. 117, secondo comma Cost. riserva
in via esclusiva allo Stato; presenta alcuni aspetti interferenti con
le  competenze statali comunemente dette di tipo trasversale (come la
«determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i  diritti  civili  e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale»;  la  «tutela della concorrenza»); e' soggetta
alla   potesta'  legislativa  concorrente  per  quanto  attiene  alla
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e alla
potesta'  legislativa  residuale  regionale  per  i restanti profili;
interferisce  infine anche con altri ambiti di competenza concorrente
quali, precisamente, il governo del territorio, la valorizzazione dei
beni  culturali ed ambientali (per quanto attiene alla localizzazione
e  realizzazione  delle infrastrutture) e la tutela della salute (per
quanto attiene alla gestione degli impianti).
    La  Corte  costituzionale  ha  poi  rilevato che l'energia e' una
materia  in  cui vengono in rilievo le esigenze di carattere unitario
che,  in  applicazione  del principio di sussidiarieta', giustificano
l'allocazione  a  livello  statale di funzioni amministrative, ma, al
contempo,   ha   affermato  che,  per  contemperare  le  esigenze  di
sussidiarieta' con le competenze regionali, e' imprescindibile che la
normativa  preveda  adeguati  meccanismi di cooperazione e di accordo
tra lo Stato e le Regioni stesse (sentenza n. 6/2004).
    Le  norme che si impugnano con il presente ricorso non rispettano
le  suddette  attribuzioni  costituzionali  delle  Regioni:  non sono
previsti  adeguati  meccanismi  di  intesa;  per  quanto attiene alla
distribuzione   dell'energia   l'art. 117,   terzo   comma  Cost.  fa
riferimento alla «distribuzione nazionale», mentre nella legislazione
statale  sopra richiamata la distribuzione ha una connotazione locale
tanto  per  l'energia  che per il gas (art. 9 del decreto legislativo
n. 79/1999  e  art. 14  del  decreto  legislativo n. 164/2000). Anche
secondo  la definizione delle due recenti direttive comunitarie (dir.
2003/54/CE  e 2003/55/CE) la distribuzione e' considerata in generale
come  trasporto  in  aree delimitate ed in funzione della consegna ai
clienti.  Da  tutto  cio'  consegue  che  la  «distribuzione  locale»
dell'energia,  che  ha  un  fondamento  normativo,  non e' soggetta a
potesta'  legislativa  concorrente  ne'  e'  riservata allo Stato, ma
rientra  nella  potesta'  legislativa  residuale  regionale, ai sensi
dell'art. 117, quarto comma Cost.
    Tanto   premesso   in  via  generale,  le  norme  impugnate  sono
incostituzionali per i seguenti motivi di

                               Diritto

    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c)
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    La  disposizione  stabilisce che le attivita' di distribuzione di
energia   elettrica   e   gas   naturale  a  rete,  di  esplorazione,
coltivazione,  stoccaggio  sotterraneo  di  idrocarburi,  nonche'  di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in
concessione secondo le disposizioni di legge.
    Come appena rilevato, la distribuzione locale e' materia affidata
alla  potesta'  legislativa residuale delle Regioni; da cio' consegue
che  deve  ritenersi  ad  esse  spettante  decidere come debba essere
esercitata  la  relativa  attivita',  funzionale all'erogazione di un
servizio  pubblico.  Cio'  anche considerando che puo' avere un senso
prevedere  la  «concessione»  delle  attivita'  di  distribuzione  di
energia  in  quanto vi sia, a monte, una riserva - qui non prevista -
in   mano   pubblica.  Spetta  dunque  all'Amministrazione  regionale
decidere  con  quali  istituti  giuridici  garantire la distribuzione
dell'energia.
    2)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. c)
per violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.
    La  disposizione  impone  allo  Stato e alle Regioni, preposti ad
assicurare   i   livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti
l'energia,  di  garantire  l'assenza di oneri di qualsiasi specie che
abbiano   effetti   economici   anche   indiretti  fuori  dall'ambito
territoriale  delle  autorita' che li prevedono: dunque le azioni che
in  materia  di  energia  le Regioni sono legittimate a programmare e
realizzare  devono  rispettare  il  suddetto  obbligo all'interno del
territorio regionale.
    Data  la  vaghezza  e  la  generalita'  della  categoria «effetto
economico  indiretto» risulta che ogni politica regionale nel settore
energetico puo' essere impedita, stante il vincolo in questione. Tale
previsione,   quindi,  e'  idonea  a  bloccare  a  comunque  limitare
pesantemente   l'esercizio   delle  competenze  sia  legislative  che
amministrative  regionali  in  materia  di  energia,  con conseguente
sussistenza della denunciata illegittimita'.
    La  disposizione  si  pone  altresi'  in contrasto con l'art. 119
Cost.   perche'   l'indeterminatezza  della  dizione  usata  (effetto
economico  indiretto) puo' diventare uno strumento per limitare anche
l'autonomia  di  entrata  e  di spesa riconosciuta alle Regioni dalla
citata norma costituzionale.
    3)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. f)
per  violazione  degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli
artt. 3 e 97 Cost.
    In  base a questa disposizione lo Stato e le Regioni garantiscono
l'adeguato   equilibrio   territoriale   nella  localizzazione  delle
infrastrutture    energetiche,   prevedendo   eventuali   misure   di
compensazione  e  di  riequilibrio  ambientale e territoriale qualora
esigenze  connesse  agli  indirizzi  strategici  nazionali richiedano
concentrazioni  territoriali  di attivita', impianti e infrastrutture
ad  elevato  impatto  territoriale,  con  esclusione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
    Pertanto  la  norma stabilisce che per gli impianti alimentati da
fonti  rinnovabili non possano essere previste misure di riequilibrio
territoriale.  Questa  particolare  statuizione  appare  lesiva delle
competenze  regionali in materia di governo del territorio, stante la
incidenza  che  anche  gli  impianti  alimentati da fonti rinnovabili
possono avere sul territorio.
    La   stessa   disposizione   inoltre  non  puo'  essere  ritenuta
costituzionale   neppure   se   considerata  principio  fondamentale,
perche',  in  tale  caso  si  tratterebbe di un principio illogico ed
irrazionale per disparita' di trattamento e per violazione dei canoni
di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.). Infatti, poiche' anche
gli  impianti  alimentati da fonti rinnovabili possono avere un forte
impatto  territoriale,  non si comprende perche' gli stessi debbano a
priori  essere  esclusi  da ogni previsione di possibile riequilibrio
ambientale e territoriale.
    4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere g)
e  h),  per  violazione  degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del
principio di leale collaborazione.
    Il  settimo  comma elenca i compiti che sono riservati allo Stato
e,  tra  questi, alle lettere g) e h) include l'identificazione delle
linee   fondamentali   dell'assetto  del  territorio  nazionale,  con
riferimento     all'articolazione     territoriale     delle     reti
infrastrutturali  energetiche  dichiarate  di  interesse nazionale ai
sensi  delle  leggi vigenti, nonche' la programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale.
    Tali   previsioni   escludono   del   tutto   le   regioni  dalla
programmazione  delle  reti infrastrutturali energetiche di interesse
nazionale e dalla loro articolazione territoriale.
    E'  incontestabile  che  la programmazione delle reti energetiche
nazionali  incide  sulle competenze regionali, per l'interferenza con
le  attribuzioni  che l'art. 117 Cost. affida alle Regioni in materia
di  energia ed anche - come rilevato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 6/2004 - per il particolare impatto che le infrastrutture
energetiche  hanno  su tutta una serie di funzioni regionali relative
al   governo   del   territorio,   alla  tutela  della  salute,  alla
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo.
    Percio',  in  applicazione  dei  principi  espressi  dalla  Corte
costituzionale   nelle   sentenze   n. 303/2003   e   n. 6/2004,   il
contemperamento  delle competenze statali e regionali coinvolte dalla
programmazione della rete energetica nazionale deve essere assicurato
tramite la previsione dell'intesa.
    Cosi',  del  resto,  e' previsto per il settore del gas, ai sensi
del  medesimo  art.  1, comma ottavo, lettera b), punto 2, in base al
quale  lo Stato provvede ad individuare la rete nazionale di gasdotti
di  intesa  con  la  Conferenza  unificata e, parimenti, per gli olii
minerali  in  relazione  ai  quali, sempre il medesimo art. 1, ottavo
comma,  lett. c),  punto  6, affida allo Stato l'individuazione della
rete nazionale di oleodotti di intesa con la Conferenza unificata.
    Non  si  comprende,  quindi,  perche'  lo  stesso  coinvolgimento
regionale   non   sia  previsto  per  la  programmazione  delle  reti
infrastrutturali energetiche nazionali.
    Di  qui la denunciata illegittimita' costituzionale delle lettere
g)  e  h)  per  la  mancata  previsione dell'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni  ovvero  con  la Conferenza unificata e, quindi, per la
violazione  degli  artt. 117  e  118  Cost., nonche' del principio di
leale collaborazione.
    5) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i)
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del principio
della leale collaborazione.
    La   disposizione   affida   allo  Stato  l'individuazione  delle
infrastrutture  e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge
n. 443/2001  e  del  decreto  legislativo  n. 190/2002,  al  fine  di
garantire   la   sicurezza   strategica,  ivi  inclusa  quella  degli
approvvigionamenti   energetici   e   del   relativo   utilizzo,   il
contenimento  dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese,
lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica   e   l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a  quella
comunitaria per le infrastrutture energetiche.
    La  Corte costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, ha rilevato
che    la    classificazione    delle   infrastrutture   come   opere
interregionali,  l'individuazione  delle  opere  strategiche, la loro
localizzazione e l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi della
legge  n. 443/2001  e  del  decreto  legislativo  n. 190/2002, devono
essere   disposte  d'intesa  con  la  regione  interessata:  solo  la
previsione  di  tale  forma  di  collaborazione  infatti  consente di
ritenere  la  legge  statale  -  interferente in ambiti materiali non
riservati  allo Stato - non invasiva delle attribuzioni regionali, ma
corretta applicazione dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza.
    La  disposizione  qui contestata non prevede invece alcuna intesa
con  la  regione  con conseguente illegittimita' costituzionale della
norma,  per  violazione  dei principi enunciati nella citata sentenza
costituzionale  e, quindi, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
e del principio di leale collaborazione.
    6)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 8, lettera
a),  punto 3, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione
del principio della leale collaborazione.
    Il  comma  ottavo elenca i compiti e le funzioni esercitati dallo
Stato;  i  punti  elencati  alla  lettera a) riguardano le competenze
statali  nel  settore elettrico. La disposizione censurata stabilisce
che  compete  allo  Stato  l'approvazione degli indirizzi di sviluppo
della  rete  di  trasmissione  nazionale,  considerati  anche i piani
regionali di sviluppo del servizio elettrico.
    Tale censura si ricollega a quanto esposto al precedente punto 4;
in  particolare la programmazione della rete nazionale e quindi anche
gli  indirizzi  di sviluppo della rete stessa devono essere elaborati
ed  approvati con il coinvolgimento regionale, stante la connessione,
l'intersezione  e  l'incidenza di queste scelte programmatorie con le
competenze   regionali   in   materia   di  produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale dell'energia e nelle materie del governo del
territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali, turismo.
    Percio',  in  applicazione  dei  principi  espressi  dalla  Corte
costituzionale   nelle   sentenze   n. 303/2003   e   n. 6/2004,   il
contemperamento  delle competenze statali e regionali coinvolte dalla
programmazione della rete energetica nazionale, comprendente anche lo
sviluppo della rete di trasmissione nazionale, deve essere assicurato
tramite la previsione dell'intesa.
    Di   qui   la   denunciata  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione, per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni  ovvero  con  la  Conferenza  unificata  e, quindi, per
violazione  degli  artt. 117  e  118  Cost.  e del principio di leale
collaborazione.
    7) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a)
punto  7, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del
principio della leale collaborazione.
    La disposizione prevede che lo Stato definisca i criteri generali
per  le  nuove  concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e
per  l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti
di  generazione  di energia elettrica di potenza termica superiore ai
300MW,  sentita  la  Conferenza  unificata e tenuto conto delle linee
generali dei piani energetici regionali.
    Le  nuove  concessioni  di distribuzione dell'energia attengono a
competenze regionali; precisamente la distribuzione non nazionale non
e'  contemplata  tra le funzioni riservate allo Stato, ne' tra quelle
soggette a potesta' legislativa concorrente, con la conseguenza che -
come  sopra  gia'  rilevato  -  per la distribuzione locale, e quindi
anche  per le relative concessioni, sussiste una competenza regionale
piena   ai   sensi   dell'art. 117,  quarto  comma  Cost.  Invece  la
distribuzione  nazionale  e  le  relative  concessioni,  come pure la
generazione  dell'energia  elettrica  e  quindi l'autorizzazione alla
costruzione  e  all'esercizio degli impianti di generazione rientrano
nella  materia  soggetta  a  potesta'  legislativa concorrente in cui
quindi compete allo Stato determinare i principi: principi che devono
essere stabiliti con legge o atto legislativo e devono essere rivolti
al  legislatore  regionale  chiamato  a disciplinare organicamente la
materia.
    Tanto  premesso,  la  disposizione  impugnata  stabilisce  che lo
Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas,  determini  i  criteri per le nuove concessioni di distribuzione
(sia  nazionale  che locale) e per le autorizzazioni alla costruzione
ed  esercizio degli impianti: si prevedono quindi criteri statali per
l'esercizio di funzioni amministrative attinenti a materie regionali,
funzioni  che  lo Stato stesso non trattiene a se' in sussidiarieta':
la  norma  percio'  viola  gli  artt. 117  e  118  Cost.  i quali non
consentono   all'Amministrazione   statale  di  dettare  criteri  per
l'esercizio  di  funzioni  amministrative che la legge regionale deve
allocare e disciplinare.
    In denegata ipotesi, ove si ritenga che il sistema costituzionale
consenta  allo  Stato  di dettare criteri per l'esercizio di funzioni
amministrative  che devono essere disciplinate dalla legge regionale,
e'  necessario  che  detti  criteri  siano  stabiliti d'intesa con la
Conferenza  Stato-Regioni  e  che  a  tale intesa sia riconosciuto il
carattere di intesa «forte»; diversamente, infatti, il potere statale
di  dettare  i  previsti  criteri verrebbe a condizionare l'esercizio
delle potesta' regionali.
    In tal senso, del resto, e' disposto dalla successiva lettera c),
punto  5)  per gli olii minerali; ai sensi di tale norma, i criteri e
le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e
all'esercizio  degli  impianti di lavorazione e di stoccaggio di olii
minerali sono individuati di intesa con la conferenza unificata.
    La  norma  impugnata  invece  non prevede neanche tale intesa, ma
prevede un mero parere non vincolante della conferenza ed e' pertanto
incostituzionale.
    8)  Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, lett. b),
punto  3, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. - Violazione del
principio di leale collaborazione.
    La lettera b) riguarda il gas naturale. La disposizione impugnata
affida  allo  Stato  le  determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas
naturale in giacimento.
    Tale  stoccaggio  non rientra tra le attivita' oggetto di materie
affidate  allo  Stato, ne' tra quelle di cui al terzo comma dell'art.
117  Cost. Pertanto compete alla regione normare in merito, allocando
e   disciplinando  le  funzioni  in  questione,  con  la  conseguente
illegittimita' costituzionale denunciata.
    In  denegata  ipotesi  in  cui  sia  ritenuto  che lo Stato possa
dettare  norme come quella in esame, in applicazione del principio di
sussidiarieta', resta la prospettata censura, perche' non e' prevista
l'intesa  con  le regioni, indubbiamente necessaria in considerazione
delle  pesanti ricadute sul territorio regionale dell'esercizio delle
funzioni in parola.
    9)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera
a),  per  violazione  degli  artt. 117  e  118 Cost. - Violazione del
principio di leale collaborazione.
    Il  comma  in  esame alla lettera a) sostituisce il comma secondo
dell'art.  1-ter  della legge n. 239/2003, prevedendo che il Ministro
delle  attivita' produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle
reti  nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e
verifica   la   conformita'   dei   piani  di  sviluppo  predisposti,
annualmente,  dai  gestori  delle reti di trasporto con gli indirizzi
medesimi.
    La censura in oggetto si ricollega a quanto esposto ai precedenti
punti  4 e 6; in particolare la programmazione della rete nazionale e
quindi  anche  gli indirizzi per lo sviluppo della rete stessa devono
essere elaborati ed approvati con il coinvolgimento regionale, per la
connessione,   l'intersezione   e   l'incidenza   di   queste  scelte
programmatorie   con  le  competenze  regionali  sia  in  materia  di
produzione,  trasporto  e distribuzione nazionale dell'energia che in
materia  del  governo  del  territorio.  Percio', in applicazione dei
principi   espressi   dalla   Corte   costituzionale  nelle  sentenze
n. 303/2003  e n. 6/2004, il contemperamento delle competenze statali
e  regionali  coinvolte  dalla  programmazione  della rete energetica
nazionale,  comprendente  anche  lo  sviluppo delle reti nazionali di
trasporto  di  energia  elettrica  e  di  gas  e la verifica circa la
conformita'  dei  piani di sviluppo presentati dai gestori rispetto a
detti   indirizzi,  deve  essere  assicurato  tramite  la  previsione
dell'intesa.
    Di   qui   la   denunciata  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione, per la mancata previsione dell'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni  ovvero  con  la  Conferenza  unificata  e, quindi, per
violazione  degli  artt. 117  e  118  Cost.  e del principio di leale
collaborazione.
    10)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  26  per
violazione  degli  artt. 117,  118  e  120  Cost.  -  Violazione  del
principio della leale collaborazione.
    Il  comma  in  esame  modifica  l'art. 1-sexies del decreto-legge
n. 239/2003,  convertito  nella  legge  27  ottobre 2003, n. 290, che
disciplinava  il  procedimento  di  autorizzazione  per  le  reti  di
trasporto  di  energia  e  per  gli  impianti di energia elettrica di
potenza  superiore a 300 MW termici. In particolare la norma in esame
sostituisce  i  commi da 1 a 4 del citato art. 1-sexies: in base alla
nuova  disciplina  la  costruzione  e  l'esercizio degli elettrodotti
facenti   parte   della  rete  nazionale  di  trasporto  dell'energia
elettrica  sono  soggetti  all'autorizzazione  statale rilasciata - a
seguito  di un procedimento unico al quale partecipano anche le altre
amministrazioni  interessate  -  previa  intesa  con  le  regioni; e'
altresi'  previsto che il procedimento di V.I.A., laddove necessario,
costituisca parte integrante del procedimento autorizzatorio.
    La  disciplina  in esame modifica l'assetto delle competenze gia'
disciplinato  dal  decreto legislativo n. 112/1998. Gli artt. 29 e 30
di quest'ultimo attribuivano alle regioni le funzioni amministrative,
comprese  quelle  di  autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
impianti  di  produzione  di energia elettrica di potenza inferiore a
300  MW termici e delle reti di trasporto con tensione sino a 150 KV:
dunque le competenze erano ancorate al dato oggettivo del voltaggio.
    Ora  invece  si  riconducono  alla  competenza  statale  tutte le
funzioni  autorizzative  relative alla rete nazionale e tale concetto
e'  molto  «elastico»: precisamente, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo  n. 79/1999,  l'ambito  di  tale  rete e' determinato con
decreto  del  Ministero  dell'industria,  senza  alcun coinvolgimento
regionale  (dato  che  il citato decreto n. 79 e' stato emanato nella
vigenza  del  precedente  assetto costituzionale nel quale le regioni
non avevano competenze in materia di energia).
    E'   ben   noto  che  la  Corte  costituzionale,  nella  sentenza
n. 6/2004,  ha dichiarato costituzionalmente legittima l'attrazione a
livello   statale   delle   suddette   funzioni   amministrative   di
autorizzazione  alla  costruzione ed esercizio degli elettrodotti, in
applicazione  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui all'art. 118
Cost.,   a   condizione,   pero'  che  siano  previste  le  attivita'
concertative  e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese che
devono  essere  condotte in base al principio di lealta' sul punto la
sentenza n. 6/2004 richiama la precedente sentenza n. 303/2003).
    E  su  questo specifico aspetto dell'intesa la sentenza n. 6/2004
testualmente rileva: «Appare evidente che quest'ultima va considerata
come  un'intesa  "forte",  nel senso che a suo mancato raggiungimento
costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento -
come  del  resto  ha  riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a
causa  del  particolarissimo  impatto che una struttura produttiva di
questo  tipo  (anche  in  quel  caso  venivano  in considerazione gli
impianti  per  l'energia elettrica) ha su tutta una serie di funzioni
regionali  relative  al  governo  del  territorio,  alla tutela della
salute,  alla  valorizzazione  dei  beni  culturali ed ambientali, al
turismo, etc.».
    Il  comma  4-bis,  introdotto  dal  comma 26 in esame, e' oggetto
della  presente  censura:  esso,  infatti,  prevede  che  se  non  e'
raggiunta   l'intesa   sull'autorizzazione   per   la  costruzione  e
l'esercizio  di  elettrodotti,  lo  Stato agisce in via sostituiva ai
sensi   dell'art. 120   Cost.,   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita' produttive
previo  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio.
    Per molteplici aspetti il comma 4-bis e' incostituzionale.
    In  primo  luogo si pretende di far uso del potere sostitutivo in
assenza dei presupposti costituzionali di cui all'art. 120 Cost.
    Il  potere delineato da tale disposizione infatti e' esercitabile
soltanto  in  presenza  delle  emergenze istituzionali di particolare
gravita'  contemplate  dalla  norma  stessa  e dunque costituisce uno
strumento di estrema ratio.
    Nella  fattispecie  in  esame,  invece,  si prevede il ricorso al
potere  sostitutivo  dell'art.  120 ordinariamente in tutti i casi in
cui  non  sia stata raggiunta l'intesa sull'autorizzazione e, quindi,
non  solo  nei  casi  di  inerzia  regionale  (ipotesi  in  cui  puo'
giustificarsi  la  sostituzione), ma anche nei casi in cui la Regione
abbia  manifestato  il  suo  motivato dissenso sull'ipotesi formulata
dall'Autorita'  statale,  chiedendo  soluzioni  alternative. Ne' puo'
dirsi   che   il   generico  rinvio  al  «rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta'  e  leale collaborazione» contenuto nella disposizione
sia   idoneo   ad   evitare  l'automatico  superamento  del  dissenso
attraverso  la  mera  sostituzione:  spetta  infatti  al  legislatore
disciplinare in modo preciso i presupposti e le modalita' procedurali
per  l'esercizio  del potere sostitutivo, affinche' sia salvaguardata
la  natura dell'intesa tra Stato e Regioni, quale effettivo strumento
di  codeterminazione paritaria della decisione da assumere. In merito
la  giurisprudenza costituzionale ha piu' volte rilevato che la legge
che  prevede  il  potere  sostitutivo  deve  definire  i  presupposti
sostanziali   e  procedurali  del  medesimo  e  predisporre  garanzie
procedurali  in  base alle quali l'ente sostituito sia messo in grado
di  interloquire  con  gli  organi  deputati  alla  sostituzione e di
evitare  la  sostituzione  stessa  (tra  le tante: sent. n. 338/1989;
n. 419/1995;  n. 172/2004;  n. 227/2004; n. 240/2004). Il comma 4-bis
qui contestato non rispetta alcuno dei citati criteri legittimanti la
previsione del potere sostitutivo.
    In  secondo luogo, la norma viola ancora l'art. 120 Cost. essendo
ormai  insito  nel nostro sistema costituzionale che, tra le garanzie
necessarie  nella  previsione  del  potere sostitutivo, e' incluso il
rispetto della regola di proporzionalita' tra i presupposti che nello
specifico caso legittimano l'intervento sostitutivo ed il contenuto e
l'estensione    del    relativo   potere;   in   mancanza   di   tale
proporzionalita'   la   sostituzione   ridonda  in  un'ingiustificata
compressione  dell'autonomia  regionale  Corte  cost. sent. nn. 177 e
294/1986).   La   generica   previsione   del   potere   sostitutivo,
l'indeterminatezza  dei  presupposti,  l'attivazione  del  medesimo a
fronte  di  ogni  ipotesi  di  mancata  intesa violano sicuramente il
rispetto della regola di proporzionalita', richiamata anche dall'art.
8 della legge n. 131/2003.
    In  terzo  luogo  -  ma  e'  il motivo di maggiore rilevanza - la
disposizione  che  si  esamina  declassa l'intesa da forte a debole e
percio'  la  trasforma  in  strumento  non piu' idoneo a garantire il
rispetto del principio di leale collaborazione, essenziale in tutti i
casi  in  cui vi sia interferenza tra competenze statali e regionali.
La  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che l'intesa consiste in una
«paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto» ed essa non puo'
in  alcun  modo  essere  declassata  a «mera attivita' consultiva non
vincolante» (sentenze n. 351/1991; n. 27/2004).
    Nella  citata sentenza n. 6/2004 la Corte costituzionale, proprio
in  riferimento  alla  materia  dell'energia  ed  al  procedimento di
autorizzazione   in   esame,   ha   dichiarato  che  l'intesa  e'  da
considerarsi   in   senso   forte  «nel  senso  che  il  suo  mancato
raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del
procedimento»,  stante  l'impatto  che  una struttura produttiva come
l'impianto  energetico  ha  su molteplici funzioni regionali (governo
del territorio, tutela della salute, turismo, valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali, ecc.).
    La  norma  in  esame,  con  la  previsione  che la mancata intesa
consente   l'attivazione   del   potere  sostitutivo  e,  dunque,  la
unilaterale  conclusione  del  procedimento  da parte dello Stato, si
pone  in  netto contrasto con il suddetto orientamento espresso dalla
Corte  costituzionale,  violando gli artt. 117 e 118 Cost. perche' le
competenze  regionali  non  possono  piu' trovare espressione in quel
punto di equilibrio rappresentato dall'intesa forte. Oltre tutto - si
ripete   -  l'attivazione  di  tale  potere  sostitutivo  e'  ammessa
indifferentemente   sia  a  fronte  dell'inerzia  regionale  rispetto
all'attivazione  della  procedura  dell'intesa,  sia a fronte del ben
diverso  caso in cui l'intesa non sia raggiunta perche' la regione ha
espresso  il  proprio articolato dissenso. In tal caso l'applicazione
del  principio  di leale collaborazione impone di trovare una diversa
soluzione  su cui sia raggiungibile l'intesa e non certo di prevedere
la sostituzione dell'amministrazione regionale.
    Come  gia' accennato sopra e' solo il legislatore che puo' e deve
procedimentalizzare  l'intesa  per  assicurarne il carattere «forte»,
percio'  occorre  la  disciplina  di  un procedimento teso a favorire
l'avvicinamento   delle   parti   su   una   posizione   consensuale.
Diversamente  l'intesa  viene declassata in un parere non vincolante;
ma  questo  non  e'  compatibile  con  l'assetto costituzionale delle
competenze  e con il principio di leale collaborazione, come chiarito
nelle sentenze costituzionali nn. 6 e 27 del 2004 sopra richiamate.
    Quand'anche  si  riconduca  il  potere  sostitutivo  alla  logica
generale  della sussidiarieta', resta comunque che nei casi in cui il
conseguimento  delle esigenze unitarie interferisce in modo rilevante
con  ambiti  materiali  di  competenza  regionale  cio'  che  avviene
sicuramente   a   fronte   dell'autorizzazione  alla  costruzione  ed
esercizio    degli    elettrodotti,   come   rilevato   dalla   Corte
costituzionale nella sentenza n. 6/2004) l'intesa deve essere forte.
    Nel  caso  in esame il legislatore statale non ha disciplinato il
procedimento  dell'intesa  si'  da garantirne il carattere necessario
per  il rispetto delle competenze costituzionali di tutti gli enti di
governo coinvolti.
    Per  gli stessi motivi sopra esposti e' incostituzionale anche il
comma 4-ter dell'art. 1-sexies introdotto dal comma 26 in oggetto, in
quanto    estende   la   rinnovata   disciplina   per   il   rilascio
dell'autorizzazione,  compresa  la  previsione del potere sostitutivo
statale,  anche ai procedimenti autorizzatori in corso all'entrata in
vigore della legge in esame.
    11)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  33, per
violazione  degli  artt. 117  e  118  Cost.  - Violazione della leale
collaborazione.
    La  disposizione  prevede  che sono fatte salve le concessioni di
distribuzione  di  energia  elettrica  in  essere,  ivi compresa, per
quanto  riguarda  l'attivita' di distribuzione, la concessione di cui
all'art.  14,  comma primo, del d.l. n. 333/1992, convertito in legge
n. 359/1992.  Ancora  e'  previsto  che  il  Ministro delle attivita'
produttive,  sentita  l'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas,
anche  al  fine  di  garantire la parita' di condizioni puo' proporre
modifiche  e  variazioni  delle  clausole  contenute  nelle  relative
convenzioni.
    La  norma  in sostanza congela le concessioni di distribuzione in
essere  sino  al  31  gennaio  2030 (secondo quanto gia' previsto, ma
prima della riforma del Titolo V, dal decreto legislativo n. 79/1999,
art. 9) nonche', per quanto riguarda l'attivita' di distribuzione, la
concessione  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  del  d.l. n. 333/1992
(attribuita  con  d.m.  28  dicembre 1995 all'ENEL sino all'11 luglio
2032).  La  stessa  norma consente al Ministro di apportare modifiche
alle relative convenzioni.
    Come   gia'   piu'   volte   rilevato,  la  distribuzione  locale
dell'energia  e' materia affidata alla potesta' regionale residuale e
la  distribuzione  nazionale  e'  soggetta  alla potesta' legislativa
concorrente:  quindi  compete  alla Regione legiferare in merito alle
concessioni  di  distribuzione  in  essere  ed  esercitare  i  poteri
relativi  ai  rapporti  in  essere  con  le imprese di distribuzione,
ovviamente nel rispetto dell'affidamento dei concessionari.
    Da   cio'   deriva   l'illegittimita'   della  disposizione,  per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. perche' essa, in contrasto con
le  competenze  regionali  introdotte  in  materia  di  energia dalla
riforma  costituzionale,  limita la potesta' regionale in merito alle
concessioni di distribuzione gia' in essere ed affida al Ministro, ed
unicamente   a  quest'ultimo,  il  potere  di  proporre  modifiche  e
variazioni alle clausole convenzionali delle concessioni medesime.
    Tale  potere  di proporre modifiche e variazioni, invece, compete
alle  regioni  cui,  ora,  sono  affidate le competenze relative alle
concessioni di distribuzione elettrica.
    Il  congelamento  delle concessioni in essere, unito alla riserva
al  Ministro del potere di proposta delle modifiche delle convenzioni
allegate  alle stesse, comporta invece nei fatti l'annullamento delle
potesta' regionali sino al 2030.
    In  denegata  ipotesi  in cui la norma fosse ritenuta compatibile
con l'attuale assetto delle competenze costituzionali, resta comunque
la  denunciata illegittimita': infatti non si prevede alcuna forma di
intesa  con  la  Regione,  invece  indispensabile,  per  la rilevante
interferenza  che  le  concessioni  in parola hanno con le competenze
regionali.
    12)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58
per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    Il  comma  56  elenca le attivita', attinenti la lavorazione e lo
stoccaggio   di   oli  minerali,  che  devono  essere  sottoposte  ad
autorizzazione,  prevedendo:  l'installazione  e l'esercizio di nuovi
stabilimenti;  la dismissione degli stabilimenti; la variazione della
capacita'  complessiva  di  lavorazione  degli  stabilimenti  di olii
minerali;  la  variazione di oltre il 30% della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di olii minerali.
    Il   comma   57  prevede  che  le  autorizzazioni  suddette  sono
rilasciate   dalle  regioni,  sulla  base  degli  indirizzi  e  degli
obiettivi   generali   di   politica   energetica,   fatte  salve  le
disposizioni  vigenti  in  materia ambientale, sanitaria, fiscale, di
sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
    Il  comma  58  dispone  che  le  modifiche  degli stabilimenti di
lavorazione  o dei depositi di oli minerali non ricomprese tra quelle
sottoposte  ad  autorizzazione  ai  sensi  del  precedente  comma 56,
nonche'   quelle   degli   oleodotti   sono   liberamente  effettuate
dall'operatore,   nel   rispetto   delle  norme  vigenti  in  materia
ambientale,  sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi
e di demanio marittimo.
    In  merito si rileva che le attivita' di lavorazione e stoccaggio
di  oli  minerali  non sono ricomprese nell'ambito della «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con la conseguenza
che  dette  attivita'  ricadono  in  ambiti  materiali  di competenza
regionale,  ai  sensi  dell'art. 117, quarto comma Cost.: pertanto le
disposizioni  sono incostituzionali perche' non rispettano tale piena
potesta' legislativa regionale.
    In  ogni  caso,  se  pure  si ritenga che le attivita' in oggetto
siano   ascrivibili   alla   produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale    dell'energia,    le   disposizioni   restano   parimenti
incostituzionali  perche'  non  si  limitano  a  dettare  i  principi
fondamentali   della   materia.   Spetterebbe  infatti  alle  regioni
valutare, in base alle varie situazioni territoriali, quali attivita'
sottoporre  ad  autorizzazioni  e  quali lasciare libere: le norme in
esame,  invece,  disciplinano  tale  aspetto  in modo completo, senza
lasciare alcun margine di valutazione alle amministrazioni regionali.
    L'invasivita'  delle norme si evince anche dal contenuto illogico
di  talune disposizioni. Ci si riferisce, in particolare alla lettera
d)  del  comma  56,  ove si stabilisce che deve essere autorizzata la
variazione di oltre il 30% della capacita' complessiva autorizzata di
stoccaggio  di  oli  minerali. Tale 30% e' una percentuale che, nella
sua assolutezza, non ha significato, perche' andrebbe rapportata alle
dimensioni  dell'impianto.  Le  regioni,  che  hanno conoscenza della
realta'   territoriale,   potrebbero   valutare   l'incidenza   della
variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione.
    Dovrebbe  dunque  essere  il legislatore regionale a stabilire la
portata  dell'autorizzazione  ed  il  suo oggetto, anche in relazione
agli  altri  interessi  tutelati  dalle  diverse normative di cui gli
stessi commi 57 e 58 fanno salvo il rispetto.
    In  denegata  ipotesi,  ove  si  ritenga sussistere la competenza
statale,  l'elenco delle disposizioni fatte salve e' incostituzionale
nella  parte in cui non richiama anche il rispetto delle normative in
materia  di  governo  del  territorio:  le attivita' di lavorazione e
deposito  degli  oli  minerali  hanno infatti un notevole impatto sul
territorio per cui deve essere assicurata l'osservanza della relativa
disciplina.
    Il  comma  58,  poi,  ammette  come  attivita'  libere,  tutte le
modifiche  degli  oleodotti,  senza  specificazioni ne' limiti, cosi'
che,  ad  esempio,  e' ammessa anche la modifica del tracciato, senza
alcuna   autorizzazione:  anche  tale  previsione  contrasta  con  le
competenze  regionali  sia  in  materia  di energia che in materia di
governo del territorio.
    13)  Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79,
80,  81,  82,  83 per illegittimita' costituzionale degli artt. 117 e
118 Cost. - Violazione del principio della leale collaborazione.
    I  commi  in  questione  disciplinano  il  procedimento  volto al
rilascio   del   permesso   di  ricerca  e  della  concessione  degli
idrocarburi.   Tali   provvedimenti   costituiscono   titolo  per  la
costruzione degli impianti e delle opere necessarie; sostituiscono ad
ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso
comunque  denominati;  qualora  le  opere  comportino variazioni agli
strumenti urbanistici hanno effetto di variante urbanistica.
    Il  medesimo  art.  1,  comma  sette,  punto  n),  stabilisce che
competono  allo  Stato  le  determinazioni  inerenti  la prospezione,
ricerca  e  coltivazione  di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di
polizia  mineraria,  adottate,  per  la  terraferma, di intesa con le
regioni interessate.
    I commi qui contestati non richiamano l'intesa con la regione: se
l'omissione  deve  intendersi  irrilevante  in  virtu' della generale
previsione  di  cui  al  citato  comma  settimo, lettera n) allora la
previsione   e'   compatibile   con  l'assetto  costituzionale  delle
competenze.
    Sorge  tuttavia  il  dubbio  circa  la correttezza della suddetta
interpretazione,  perche'  il  dettaglio  con  cui  i  commi in esame
disciplinano il procedimento avrebbe reso necessario richiamare anche
la  formazione  dell'atto conclusivo adottato d'intesa con la regione
interessata.  Invece  non  vi  e'  alcun  cenno in proposito; anzi la
lettura dei commi non chiarisce in che modo dovrebbe essere acquisita
l'intesa,    perche'    si    prevedono    termini   di   conclusione
dell'istruttoria  e  si  stabilisce  che  il permesso di ricerca e la
concessione  sono  rilasciati  a  seguito di un procedimento unico ai
sensi  della  legge  n. 241/1990,  in cui partecipa anche la regione.
Cio'  significa  che  l'intesa  debba  essere  acquisita  in  sede di
Conferenza  di  servizi?  E quali sono le conseguenze se detta intesa
con la regione non si raggiunge?
    Come rilevato, i provvedimenti in esame hanno effetto di variante
urbanistica  e sostituiscono tutti gli atti del procedimento previsti
dalle  norme vigenti compresi quindi quelli sul vincolo idrogeologico
e  paesaggistico. Percio' si tratta di atti che interferiscono, oltre
che con la materia dell'energia, anche con il governo del territorio.
Per  questo, quindi, in applicazione del principio di sussidiarieta',
l'esercizio  delle  funzioni amministrative in questione, relative al
rilascio  del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione
degli idrocarburi in terraferma, che lo Stato ha trattenuto a se' per
esigenze  unitarie,  deve essere esercitato d'intesa («forte») con la
regione   interessata,   secondo   quanto   enunciato   dalla   Corte
costituzionale nelle sentenze n. 303/2003 e n. 6/2004.
    Pertanto  le impugnate disposizioni sono incostituzionali ove non
prevedono  espressamente  che il permesso di ricerca e la concessione
di  coltivazione  degli  idrocarburi  in  terraferma siano rilasciati
d'intesa con la regione interessata.
    14)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 84, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    La norma disciplina il contributo compensativo per il mancato uso
del  territorio  dovuto  alla  regione  ed  enti  locali da parte dei
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma:
in  particolare  si  prevede  che  il valore complessivo delle misure
stabilite,  a  seguito  di specifici accordi tra la regione, gli enti
locali  ed  i suddetti titolari, a titolo di contributo compensativo,
non  puo'  superare  il valore complessivo del 15 per cento di quanto
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della  coltivazione;  e' aggiunto che la mancata sottoscrizione degli
accordi   non  costituisce  motivo  per  la  sospensione  dei  lavori
necessari  per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o
per il rinvio dell'inizio della coltivazione.
    La  norma  interviene in ambiti materiali riservati alla potesta'
legislativa   concorrente,   sia   in  riferimento  alla  produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, sia in relazione al
governo  del  territorio, cui sono collegabili le misure compensative
in questione.
    La  disposizione  impugnata  e'  del  tutto incompatibile con una
legislazione   di   principi,   l'unica  ammessa  in  detta  potesta'
concorrente:  infatti  si  disciplinano  nel  dettaglio  i limiti del
contributo  compensativo  che,  invece,  dovrebbe essere disciplinato
dalla  legge  regionale.  Cosi'  pure, per gli stessi motivi, lede le
competenze  regionali la previsione in base alla quale, ove non venga
sottoscritto  l'accordo  con i titolari, non possono essere sospesi i
lavori  per  la  messa  in  produzione dei giacimenti o per il rinvio
dell'inizio  della coltivazione: e' infatti evidente che in tale modo
la   sottoscrizione   degli   accordi   disciplinanti  il  contributo
compensativo  e'  totalmente rimessa alla buona volonta' dei titolari
delle  concessioni,  senza  che  la  regione  possa  disporre  di uno
strumento    giuridicamente    efficace   per   pervenire   a   detta
sottoscrizione,  nei  casi  in  cui i titolari non siano consenzienti
rispetto all'ipotesi di accordo.
    15)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 121, per
illegittimita' costituzionale degli artt. 76 e 117 Cost.
    Con  la  disposizione in esame il Governo e' delegato ad adottare
uno o piu' testi unici per il riassetto delle disposizioni in materia
di energia. I criteri e principi direttivi appaiono generici e quindi
in  contrasto  con  l'art. 76  Cost.;  inoltre la delega in esame non
appare   compatibile   con   la  distribuzione  costituzionale  delle
competenze  nella  materia  dell'energia,  in  cui  lo Stato dovrebbe
determinare i principi fondamentali, con riferimento alla produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale.  L'esercizio  della delega in
esame, pertanto, puo' essere considerato costituzionalmente legittimo
nei soli limiti dei testi unici meramente ricognitivi.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1: comma 2, lettera c);
comma  4,  lettera  c)  ed f); comma 7, lettere g), h) e i); comma 8,
lettera a), punto 3) e punto 7); comma 8, lettera b), punto 3); comma
24,  lettera a); comma 26; comma 33; commi 56, 57 e 58; commi 77, 78,
79, 80, 81, 82 e 83; comma 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, per i motivi esposti nel presente ricorso.
        Firenze-Roma, addi' 11 novembre 2004
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
04C1276