N. 933 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2004
Ordinanza emessa il 9 giugno 2004 dal giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Giuseppe contro Regione Campania Sanzioni amministrative - Ordinanza ingiunzione - Procedimento di emanazione - Possibilita' per gli interessati di far pervenire all'autorita' competente scritti difensivi e documenti entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione - Esercizio mediante consegna al servizio postale nel termine suddetto - Mancata previsione - Ingiustificato ostacolo alla tutela giurisdizionale dei diritti - Lesione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza n. 447/2002 della Corte costituzionale. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.48 del 15-12-2004 )
Letto il ricorso promosso da Ruggiero Giuseppe contro Regione Campania ex art. 22 legge n. 689/1981, iscritto al n. 211/2002 R.G.A.C. di questo ufficio; Letta l'istanza di procuratore di parte ricorrente contenuta nel verbale del 5 marzo 2004 con la quale e' stata espressamente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, legge n. 689/1981 per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione relativamente alla parte in cui la citata norma prevede la possibilita' per gli interessati di far pervenire (materialmente nella sfera di conoscibilita', Cass. civ. n. 9317/1992) all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 (s.l.) scritti difensivi e documenti entra il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione e non anche che gli interessati possano avvalersi di tale facolta' consegnando tali scritti e documenti all'Ufficio postale nel termine suddetto. Considerato che detta norma sembra contrastare con quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica, in quanto rappresenta un indubbio ed ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti del ricorrente il quale potrebbe essere di fatto privato della possibilita' di far pervenire scritti difensivi e documenti comprovanti la sua estraneita' alla violazione (si pensi alla violazione accertata in Udine dal residente in Trapani) pur avendo inviato a mezzo posta, come e' sua facolta', la propria difesa. Ritenuto che la Corte costituzionale con sentenza del 20-26 novembre 2002, n. 447 ha dichiarato la leggittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, motivando con il principio che il diritto di difesa non possa essere pregiudicato da attivita' riferibile a terzi (ufficiale giudiziario). Che il detto innovativo principio valevole per le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta, debba essere ragionevolmente esteso a tutte le ipotesi di contraddittorio per l'irrinunciabile esercizio del diritto di difesa. Considerato che per i motivi succintamente esposti sorge dubbio circa la conformita' della norma di cui al predetto art. 18 legge cit. al dettato costituzionale. Ritenuto che la questione appare rilevante ai fini della definizione del giudizio. Visto l'art. 295 c.p.c.
P. Q. M. Sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Si comunichi. Il giudice di pace: M.G. Bruno 04C1281