N. 934 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 maggio 2004
Ordinanza emessa il 6 maggio 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Del Fa' Franco ed altro Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Condizioni per l'ammissione - Esclusione dal beneficio per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento - Lesione del diritto di difesa. - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.48 del 15-12-2004 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione in materia di imposte sui redditi e sul valore ggiunto in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, proposta dal difensore di Del Fa' Franco, imputato del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 per aver emesso, al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale, delle fatture relative ad operazioni inesistenti; Sentito il p.m.; O s s e r v a Va premesso che a parere di questo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dal p.m., la questione ha decisiva rilevanza in questo processo dal momento che riguarda il fondamentale diritto di difesa dell'imputato. E tale diritto di difesa e' assolutamente tutelato dall'art. 24 Costituzione non solo dal punto di vista procedurale ma anche sotto l'aspetto economico. Infatti, in generale e' chiaramente stabilita la prescrizione della tutela difensiva ed in particolare la tutela per il non abbiente per cui le norme non possono creare una situazione di disparita' a danno del cittadino indigente nei confronti del cittadino abbiente. Il principio era gia' stato evidenziato dalla Corte costituzionale che aveva chiarito, a proposito di altra questione, che nella disposizione di cui all'art. 24, primo comma, l'uso del termine «tutti» ha chiaramente lo scopo di ribadire la uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la tutela giurisdiziale, e, conseguentemente, il diritto di difesa previsto dai commi successivi (Corte cost., 3-31 marzo 1961, n. 21). La norma costituzionale prescrive soltanto la tutela difensiva dei non abbienti senza alcuna limitazione per cui non e' consentito al legislatore escludere coloro che si trovano nelle relative condizioni economiche sol perche' e' stato loro ascritto un particolare tipo di reato. Tanto crea semplicemente una presunzione assoluta per cui chi e' indagato ovvero imputato di un reato finanziario non puo' essere in condizioni economiche disagiate o, comunque, non e' meritevole della tutela a spese dello Stato. Cio' non solo e' in contrasto con altra disposizione costituzionale per cui la persona non puo' essere considerata colpevole fino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma) ma anche con un semplice criterio di ragionevolezza giacche' e' evidente che taluno possa essere incriminato erroneamente e venire poi assolutamente assolto. La limitazione introdotta dal legislatore crea un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli indagati o imputati di altre violazioni penali in violazione del principio di cui all'art. 3 Costituzione. Nel caso di specie, inoltre, e' stata contestata non gia' una condotta di vera e propria evasione fiscale bensi', per cosi' dire, una condotta di favoreggiamento dell'evasione di altri. Pertanto, la dedotta questione di legittimita' non appare manifestamente infondata e richiede una pronuncia da parte del Giudice delle leggi. Appare opportuna, come richiesto dal difensore del coimputato, la trattazione unitaria delle due posizioni processuali per la chiara ipotesi di connessione di cui all'art. 12, primo comma, lett. a), del codice di procedura penale. Del resto, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'ultima parte dell'art. 161 codice penale, la sospensione della prescrizione ha effetto anche per il coimputato.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costituzione come indicato in motivazione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso. Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 6 maggio 2004 Il giudice per le indagini preliminari: Gallo 04C1282