N. 938 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2004

Ordinanza   emessa   il   23   marzo   2004   (pervenuto  alla  Corte
costituzionale  il  22  ottobre  2004)  dal  tribunale  di Torino nel
procedimento  civile  vertente  tra  azienda agri-turistico venatoria
Montacuto contro Regione Piemonte

Imposte  e  tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale
  relativa alle aziende faunistico-venatorie - Previsione tariffaria,
  per  ogni cento lire di tassa, di una sopratassa di pari importo da
  versarsi  contestualmente  - Sostanziale raddoppio (da lire 6.065 a
  lire  12.130  per  ettaro)  dell'ammontare del tributo - Eccesso di
  delega, in relazione all'art. 3 legge n. 281/1970.
- Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nota alla voce 16 della
  tariffa allegata.
- Costituzione, art. 76.
Imposte  e  tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale
  relativa   alle  aziende  faunistico-venatorie  -  Estensione  alle
  aziende   agri-turistico   venatorie   -   Esorbitanza  dai  limiti
  dell'autonomia finanziaria regionale.
- Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, art. 54, voci
  16 e 17 della Tabella A.
- Costituzione, art. 119
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                          IL GIUDICE UNICO

    Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 10690/2001,  promossa  da  azienda  agri-turistico  venatoria
Montacuto,  in  persona  del  direttore  concessionario elettivamente
domiciliato  in  Torino  via  Bligny n. 11 presso lo studio dell'avv.
Daniela  Sannazzaro  e difeso dagli avv. Caludio Simonelli e Vincenzo
Giovinazzo  del foro di Alessandria per delega a margine dell'atto di
citazione, attrice;
    Contro  Regione  Piemonte, in persona del Presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  elettivamente domiciliata in Torino, piazza
Castello,  n. 165,  presso lo studio dell'avv. Giulietta Magliona che
la  rappresenta  e  difende  per  delega  a margine della comparsa di
costituzione, convenuta.

                              F a t t o

    Con  atto di citazione regolarmente notificato in data 23 ottobre
2001 l'azienda agri-turistico Montacuto citava in giudizio la Regione
Piemonte  chiedendone: a) la condanna alla ripetizione a favore della
parte  attrice  delle  somme  che assumeva essere state indebitamente
percette a titolo di soprattassa a decorrere dal 31 gennaio 1992 pari
a  lire  52.315.000  oltre  gli interessi legali fino al saldo; b) in
subordine  la  condanna alla ripetizione a favore della parte attrice
delle  somme  indebitamente  percette  entro il termine di tre anni a
decorrere dal giorno del pagamento (art. 13 del d.P.R. n. 641/1972) a
titolo  di sopratasse pari a L. 44.296.000 oltre gli interessi legali
fino   al   saldo;   c)   in   ulteriore   subordine  dichiarare  non
manifestamente    infondate    le    questioni    di   illegittimita'
costituzionale  aventi  ad  oggetto  la  normativa  disciplinante  la
soprattassa.
    Esponeva a fondamento delle sue domande quanto segue:
        di essere stata sottoposta a decorrere dal 31 gennaio 1992 al
pagamento della soprattassa di cui al n. 16 della tariffa allegata al
d.lgs.  n. 230/1991  recante  «approvazione della tariffa delle tasse
sulle   concessioni   regionali  ai  sensi  dell'art. 3  della  legge
n. 281/1970 come sostituito dall'art. 4 legge n. 158/1990;
        che  sulla  base  del  citato  disposto  normativo la Regione
Piemonte  ha  promulgato  la  legge n. 70 del 1996 che ai nn. 16 e 17
dell'annessa  tabella A richiamata dall'art. 54 secondo comma prevede
che  «per  le  aziende  agri-turistico  venatorie  e  per  le aziende
faunistico  venatorie  per  ogni  100  lire  di  tassa  e' dovuta una
soprattassa  di  lire  100  che dovra' essere versata contestualmente
alla tassa.»;
        che tale tassa non e' legittima in quanto imposta anche a chi
non  ha  violato  alcun  obbligo  in  materia di pagamento di tasse e
quindi  in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di  cui agli
articoli 70, 76, 117 e 119.
    Si  costituiva  la Regione Piemonte la quale contestava tutti gli
assunti  avversari  e  in  particolare  le  censure di illegittimita'
costituzionale e chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice.
    Dopo  le  udienze  ex  art. 180  e  183  c.p.c. non veniva svolta
attivita' istruttoria.
    All'udienza   del   5  novembre  2003  le  parti  precisavano  le
conclusioni cosi' come in epigrafe trascritte. Quindi la causa veniva
trattenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il
deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

                            D i r i t t o

    1. - L'attrice, in origine azienda faunistico-venatoria, e' stata
successivamente  trasformata nell'anno 1999 in azienda agri-turistico
venatoria.
    A  far tempo dal 31 gennaio 1992 e' stata sottoposta al pagamento
della  soprattassa  di  cui al n. 16 della tariffa allegata al d.lgs.
n. 230/1991  recante  «approvazione  della  tariffa delle tasse sulle
concessioni  regionali  ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281/1970,
come sostituito dall'art. 4 legge 14 giugno 1990, n. 158.».
    Sulla  base  di tale disposto la Regione Piemonte ha approvato la
legge  n. 70  del  1996  che  ai  nn. 16  e 17 dell'annessa tabella A
richiamata  dall'art. 54,  comma  due,  prevede  che  «per le aziende
agri-turistico  venatorie  e  per le aziende faunistico venatorie per
ogni  100  lire  di  tassa  e' dovuta una soprattassa di lire 100 che
dovra' essere versata contestualmente alla tassa.».
    Sostiene  l'attrice  che  la legge delega all'art. 3 n. 281/1970,
cosi'   come   modificato   dall'art. 4   n. 158/1990  non  fa  alcun
riferimento  alla  c.d.  soprattassa che e' prevista dal citato d.lgs
n. 230/1991  nella  tabella  al  n. 16  e  dalle  leggi  regionali di
attuazione  in  modo  illegittimo mediante l'inserimento nell'annessa
tariffa di una nota.
    Il  legislatore  regionale  con legge n. 70/1996 ha riprodotto la
stessa  formulazione  nell'annessa  Tabella  A nn. 16 e 17 richiamata
dall'art. 54,  comma  due, estendendo l'imposizione della soprattassa
anche  alle  aziende  agri-turistico venatorie oltre che alle aziende
faunistico venatorie.
    La  Regione Piemonte ha pertanto imposto all'attrice il pagamento
della  soprattassa in virtu' del citato d.lgs. n. 230/1991 prima come
azienda   faunistico   venatoria   e   poi   dal  1996  come  azienda
agri-turistico  venatoria  in  forza  della legge regionale n. 70 del
1996.
    Per  contro  la  Regione Piemonte ribadisce che la soprattassa di
cui  al  citato  d.lgs.  e  alle leggi regionali di attuazione non e'
stata   arbitrariamente   introdotta   dalla   suddetta  legislazione
nazionale  e  regionale  non  essendo  in  realta'  mai  venuta  meno
nell'ordinamento  italiano  nel  quale  era prevista dall'art. 91 del
r.d. n. 1016/1939 per le bandite e le riserve di caccia.
    Richiama   infatti  la  sentenza  n. 271  del  1996  della  Corte
costituzionale  secondo la quale le aziende faunistico venatorie sono
perfettamente   assimilabili   alle  riserve  di  caccia  e  siffatta
assimilazione opera soprattutto sul piano fiscale ove le aziende e le
riserve   erano   entrambe   soggette  a  tasse  regionali  ai  sensi
dell'art. 24  della  legge  n. 968/1977; l'art. 36 della citata legge
conservava  infatti  in  via transitoria le riserve e ne prevedeva la
trasformazione in A.F.V. in caso di rilevante interesse naturalistico
faunistico.
    Le stesse considerazioni valgono anche le aziende agri-turistiche
venatorie introdotte solo dalla l.r. n. 70/1996 all'art. 20.
    2.  -  La  soprattassa  di  cui  si  chiede  in  questa  sede  la
restituzione  e'  stata  dunque corrisposta fino al 1996 in forza del
decreto legislativo n. 230/1991 e dal 1996 in forza anche della legge
regionale   n. 70/1996.   Ad   avviso  di  questo  tribunale  non  e'
manitestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  dalla parte attrice, sia rispetto alla disposizione di cui
al  n. 16  della  tariffa  annessa al d.lgs 22 giugno 1991, n. 230 in
relazione  all'art. 76  della Costituzione per eccesso di delega, sia
rispetto  alle  disposizioni  di  cui  ai nn. 16 e 17 della Tabella A
annessa  alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996, richiamata
dall'art. 54,    comma   due,   in   relazione   all'art. 119   della
Costituzione.
    In  effetti la tariffa allegata al decreto legislativo n. 230 nel
prevedere  alla  nota  n. 16  la soprattassa di lire 100 per ogni 100
lire  di  tassa  per le aziende faunistico venatorie pare contrastare
con la legge delega e cioe' con l'art. 3 della legge n. 281/1970 come
sostituito dall'art. 4 della legge n. 158/1990 che demanda al governo
l'approvazione  della  tariffa  in  materia  di  tasse di concessioni
regionali ma non prevede la possibilita' di istituire una soprattassa
sulle  stesse. Pertanto tale nota violerebbe indirettamente l'art. 76
della Costituzione che subordina la validita' del decreto legislativo
al rispetto dei limiti della legge delega.
    Parimenti,  si  pongono  in  contrasto con la citata legge delega
n. 158/1990  e quindi indirettamente dell'art. 119 della Costituzione
anche  le  voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54 della
legge  Regione  Piemonte n. 70 del 1996, nella parte in cui prevedono
l'applicazione  della  soprattassa  citata  per le aziende faunistico
venatorie  e  per  le aziende agri-turistico venatorie oltre i limiti
consentiti  dall'art. 4, comma 5 della legge delega che consente alla
legge  regionale  solo  di  disporre  aumenti della tariffa anche con
riferimento  solo ad alcune voci in misura non superiore al 20% degli
importi  determinati  per  il periodo precedente ovvero in misura non
eccedente  la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato
per le tasse sulle concessioni governative.
    D'altra  parte  non pare fondato l'assunto della Regione Piemonte
per  il  quale  in realta' la sovrattassa era gia prevista nel nostro
ordinamento  in  forza dell'art. 61 del r.d. n. 1016/1939, e pertanto
non   sarebbe   stato  introdotto  dalle  citate  norme  sospette  di
illegittimita'   costituzionale,   in  quanto  in  primo  luogo  tale
soprattassa  era prevista per le bandite private e per le riserve, in
secondo  luogo  le  disposizioni  del  regio  decreto  5 giugno 1939,
n. 1016  sono  state  prima  modificate  dalle  leggi  n. 968/1927  e
n. 157/1992,  nonche'  abrogate  dalla  entrata in vigore delle leggi
regionali in materia di caccia.
    Tutto cio' premesso il tribunale, ritenutane la rilevanza ai fini
del decidere e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di
legittimita'  costituzionale  della  nota  alla voce 16 della tariffa
allegata al d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230 per contrasto con l'art. 76
Cost.  e  delle  voci 16 e 17 della tabella A richiamata dall'art. 54
della  legge  Regione  Piemonte  n. 70  del  1996  per  contrasto con
l'art. 119  Cost.,  nei  limiti  di  cui  in motivazione e sospeso il
giudizio in corso rimette gli atti alla Corte costituzionale ai sensi
dell'art. 134 Cost., dell'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e
dell'art. 23 legge 19 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' della nota alla voce 16 della tariffa allegata al d.P.R.
22  giugno  1991,  n. 230,  per contrasto con l'art. 76 Cost. e delle
voci  16  e  17  della  tabella A richiamata dall'art. 54 della legge
Regione  Piemonte  n. 70 del 1996 per contrasto con l'art. 119 Cost.,
nei limiti di cui in motivazione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone trasmettersi gli atti
alla  Corte  costituzionale, previa notifica a cura della cancelleria
di  questo  provvedimento alle parti interessate, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  al  presidente  della giunta della Regione
Piemonte  e  comunicazione  ai Presidenti della Camera dei deputati e
del  Senato  della Repubblica e al Presidente del consiglio regionale
del Piemonte.
    Cosi' deciso dalla prima sezione civile, in data 18 marzo 2004.
                       Il giudice unico: Dotta
04C1286