N. 939 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  14  luglio  2004 dal tribunale di Siracusa sul
ricorso proposto da Amoddio Sofia

Ordinamento   giudiziario  -  Spese  di  giustizia  -  Compenso  agli
  ausiliari  del  magistrato  - Opposizione al decreto di pagamento -
  Competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  anziche'
  collegiale  -  Eccesso  di delega - Irragionevolezza, incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.
- D.Lgs.  30 maggio  2002,  n. 113,  art. 170,  trasfuso  nel  d.P.R.
  30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminati  gli  atti  e sciogliendo la riserva assunta in data 1°
giugno  2004  sull'opposizione  a  decreto di liquidazione di onorari
difensivi proposta dall'avv. Sofia Amoddio,

                            O s s e r v a

    Questo  giudice per decidere la questione sottoposta al suo esame
deve  necessariamente  applicare le disposizioni di cui agli articoli
170   decreto  legislativo  30  maggio  2002  n. 113  e  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel caso di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali.
    Anzitutto  il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di cui all'articolo 3 della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art. 24  della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono
tale  diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In  terzo  luogo,  il  principio  del  giudice  naturale  di  cui
all'art. 25  della  Costituzione,  atteso  che,  secondo  il  vigente
ordinamento,  la  Corte  di  appello  giudica  sempre in composizione
collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega al governo dalla funzione legislativa
(art. 76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed  i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8  marzo 1999 n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato articolo 76 Cost. per eccesso di delega.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   questione  rilevante,  dovendosi  necessariamente
applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate
in  contrasto  con  la  Carta  costituzionale, questo giudice solleva
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 170 decreto
legislativo  30 maggio  2002  n. 113  e  d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
nella   parte   in  cui  attribuiscono  al  giudice  in  composizione
monocratica  la  competenza  a  conoscere dell'opposizione avverso il
decreto  di  pagamento  di  liquidazione anche nell'ipotesi in cui il
provvedimento   opposto   sia   stato   pronunciato  dal  giudice  in
composizione collegiale;
    Sospende  il  procedimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione.
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
        Siracusa, addi' 14 luglio 2004
                        Il giudice: Consiglio
04C1287