N. 954 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2004

Ordinanza   emessa   il   23   aprile   2004  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  25  ottobre  2004) dal tribunale di Venezia, sez.
distaccata  di Dolo nel procedimento penale a carico di Osaro Rita ed
altri

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Contrasto  con  i  principi di ragionevolezza e di proporzionalita'
  delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale n. 16211/03 R.G.N.R. e n. 201000/03 R.G.,
letta  la  comunicazione della cancelleria della Corte costituzionale
del  17  febbraio  2004,  revoca le ordinanze del 3 dicembre 2003 nei
confronti  di  Osaro Rita Torrey Carpio Guillermo Manuel, Inade Joy e
Rodriguez Oscar e pronuncia contestualmente la seguente ordinanza.
    Premesso  che  in  data 3 dicembre 2003 alle ore 00,45 Osaro Rita
Torrey  Carpio Guillermo Manuel, Inade Joy e Rodriguez Oscar venivano
tratti  in  arresto  per  il reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter,
d.lgs.  n. 286/1998 perche' senza giustificato motivo si trattenevano
nel  territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dalla
Questura di Venezia ai sensi del comma 5-bis del citato articolo;
        che  in  data  3  dicembre 2003 le suddette persone arrestate
venivano  presentate  davanti a questo giudice per la convalida ed il
contestuale  giudizio  direttissimo  a  norma  dell'art. 14, comma 5,
d.lgs. n. 268/1998;
        che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m.
ha richiesto la convalida dell'arresto chiedendo l'applicazione della
misura cautelare in carcere

                            O s s e r v a

    1.  -  L'art. 14,  comma  5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 e succ.
mod.,  nel  prevedere  un  generale obbligo di arresto ad opera della
p.g.  per  il  reato  di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge cit., si
pone in violazione dell'art. 13, comma 3 Cost.
    L'articolo  in  questione,  dopo  aver  stabilito che la liberta'
personale   e'   inviolabile   ed   aver  specificato  che  eventuali
restrizioni  della liberta' in questione possono essere disposte solo
in  base  a  previsione  di  legge e per atto motivato dell'autorita'
giudiziaria,  prevede  al  comma 3 una deroga in forza della quale in
casi  eccezionali  di  necessita'  ed urgenza indicati tassativamente
dalla  legge  e'  possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da
parte dell'autorita' di pubblica sicurezza.
    Orbene,    nel    nostro   ordinamento   processuale,   l'arresto
obbligatorio  e'  previsto  solo  per  reati connotati da particolare
gravita',  ossia  quelli  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni  e  nel massimo a venti (art. 380, comma 1 c.p.p.) e nei casi di
flagranza  di  altri reati specificamente indicati (art. 380, comma 2
c.p.p.),  individuati  dal  legislatore  in base alla legge delega 16
febbraio   1987,   n. 81   che  prevedeva  di  contemplare  l'arresto
obbligatorio,  oltre  che  nelle  ipotesi  suddette, anche in caso di
flagranza  di  reati  puniti meno gravemente in relazione ai quali la
misura  fosse  pero'  imposta  da  speciali  esigenze di tutela della
collettivita',  trattandosi  di  fattispecie  connotate  comunque  da
particolare gravita' ed idonee ad ingenerare un significativo allarme
sociale.
    E' dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti della
necessita' ed urgenza.
    Il  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter non rientra invece in
tale  categoria  di  reati:  lo  stesso legislatore ha infatti inteso
sanzionare  la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di
espulsione  emanato  da  Questore  con  la  pena detentiva meno grave
dell'arresto,    qualificando    la    fattispecie    come   semplice
contravvenzione.  Il  reato in esame non e' quindi tale da destare un
elevato   allarme   sociale,  tale  cioe'  da  giustificare  da  solo
l'adozione  immediata  di  un provvedimento limitativo della liberta'
personale.
    Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato
in  oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti
del  soggetto  agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo,
dunque,  l'arresto  viene snaturato della sua caratteristica saliente
di  misura  precautelare,  cioe' di strumento adottato dalla p.g. per
ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  in  funzione  della  successiva
applicazione  da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari
personali  privative  in  tutto o in parte della liberta'. L'art. 121
disp.  att. c.p.p. stabilisce, infatti, che quando il p.m. ritiene di
dover  richiedere  al  giudice  l'applicazione  di  misura  cautelare
coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato.
    E'  evidente  che  tale  norma  deve  trovare  applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  il  reato  non consenta nemmeno in astratto di
poter emettere alcuna misura coercitiva.
    2.  -  Peraltro,  non si vede sotto quale altro profilo l'arresto
possa   assolvere   una   utile   funzione,  posto  che  il  giudizio
direttissimo   non   e'   necessariamente  collegato  all'arresto  in
flagranza   e  non  presuppone  dunque  la  privazione  dello  status
libertatis.
    Appare   dunque   evidente  che  nel  caso  di  specie  l'arresto
obbligatorio  si  rivela essere misura irragionevole e sproporzionata
alla  fattispecie  di  reato  oggettivamente  considerata, quantomeno
prescindendo  a  priori  da  altri  elementi  soggettivi  relativi al
cittadino   extracomunitario   che   ne   giustifichino  in  concreto
l'adozione.
    Si  ritiene,  pertanto,  che l'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella
parte  in  cui prevede l'arresto obbligatorio, anche sotto il profilo
del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure
sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.
    3.  -  La  Corte  costituzionale deve, pertanto, essere investita
della  questione  di  legittimita'  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,
d.lgs.  n. 286/1998  per  violazione  degli  articoli 3 e 13, comma 3
Cost.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del decidere nel presente
giudizio:  trattasi  di udienza di convalida, pertanto la liberazione
dell'arrestato  per  oggettiva  impossibilita'  di  emettere nei suoi
confronti  una  misura  cautelare coercitiva non esime questo ufficio
dalla  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  o meno dell'arresto
operato  dalla  p.g.,  legittimita' che verrebbe meno nell'ipotesi in
cui  venisse  dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in
base alla quale esso e' stato eseguito.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies d.lgs
n. 286/1998,  introdotto  dall'art. 13,  comma  1, lett. b), legge 30
luglio 2002, n. 189;
    Ordina  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
atti del procedimento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina l'immediata scarcerazione delle arrestate, se non detenute
per altre cause.
        Dolo, addi' 23 aprile 2004
                        Il giudice: Tancredi
04C1295