N. 956 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2004

Ordinanze   -   di   contenuto   sostanzialmente  identico  -  emesse
rispettivamente il 1° luglio, 1° luglio e 3 luglio 2004 dal Tribunale
di  Roma  nei  procedimenti  penali  a  carico di: Mihalcea Adi (r.o.
n. 956/2004);  Stinca  Nicolae  (r.o.  n. 957/2004);  Sabir Abdelaziz
(r.o. n. 958/2004).
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt. 2,  3  e  10,  comma  secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs.  25 luglio  1998,  n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel   giudizio  di  convalida  dell'arresto  di  Rocanu  Sticlanu
Valentin,  alias  Ribalcea Adi per il reato di cui all'art. 14, 5-ter
d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189,   ritenuto  di  dover  sollevare  questioni  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 13 e 14 della legge citata, in relazione
agli  artt. 2,  3, 111, 24 e 10, comma 2 della Costituzione; ritenuto
che   le   questioni   siano  non  manifestamente  infondate  per  le
considerazioni che seguono;
        A) L'arresto   obbligatorio   di   cui   all'art.  14,  comma
5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art.
14,  5-ter  decreto  citato  e' previsto per reato contravvenzionale,
punito  con la pena massima dell'arresto fino ad un anno, con cio' il
legislatore   essendosi   evidentemente   discostato   dai   principi
ricavabili  dagli  artt. 380  e  381  c.p.p.  dai  quali si evince la
necessita'  che  la  obbligatorieta'  della  misura  restrittiva  sia
ancorata  a  fattispecie  di  reale  ed obiettiva gravita', apparendo
violato  quindi  il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e
10,  II Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma
in   relazione   alle   norme  contenute  nella  convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        B) all'arresto  obbligatorio  non  potrebbe conseguire per il
reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai
sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C) Sotto  altro  profilo,  all'esito della convalida ai sensi
dell'art. 13,   comma   3-quater,  il  giudice  dovrebbe  pronunciare
sentenze  di  non  luogo a procedere, a fronte della espulsione dello
straniero  dallo  Stato  disposta  dal  questore,  giacche'  nel rito
monocrativo direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio
viene  emesso  (art. 558 c.p.p.), apparendo palese in tale ipotesi la
violazione  degli  artt.  111,  24  Cost.  poiche' lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto  della  imputazione,  «ritenuto  altresi»  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto;
                              P. Q. M.
    Ritenute  le questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
13  e  14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla
legge  30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 558 c.p.p. in relazione agli
artt. 2, 3, 10, comma 2, 11, 24 della Costituzione, rilevanti ai fini
del  decidere  e  non  manifestamente infondate, sospende il giudizio
ordinando   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato, se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 1° luglio 2004
                         Il giudice: Martoni
04c1297