N. 956 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2004
Ordinanze - di contenuto sostanzialmente identico - emesse rispettivamente il 1° luglio, 1° luglio e 3 luglio 2004 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di: Mihalcea Adi (r.o. n. 956/2004); Stinca Nicolae (r.o. n. 957/2004); Sabir Abdelaziz (r.o. n. 958/2004). Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Mancata considerazione dei presupposti previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 2, 3 e 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito direttissimo - Obbligo per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod. proc. pen., art. 558. - Costituzione, artt. 24 e 111.(GU n.48 del 15-12-2004 )
IL TRIBUNALE Nel giudizio di convalida dell'arresto di Rocanu Sticlanu Valentin, alias Ribalcea Adi per il reato di cui all'art. 14, 5-ter d.lgs. n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, ritenuto di dover sollevare questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge citata, in relazione agli artt. 2, 3, 111, 24 e 10, comma 2 della Costituzione; ritenuto che le questioni siano non manifestamente infondate per le considerazioni che seguono; A) L'arresto obbligatorio di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 in relazione al reato di cui all'art. 14, 5-ter decreto citato e' previsto per reato contravvenzionale, punito con la pena massima dell'arresto fino ad un anno, con cio' il legislatore essendosi evidentemente discostato dai principi ricavabili dagli artt. 380 e 381 c.p.p. dai quali si evince la necessita' che la obbligatorieta' della misura restrittiva sia ancorata a fattispecie di reale ed obiettiva gravita', apparendo violato quindi il principio di ragionevolezza cui agli artt. 2, 3 e 10, II Cost. (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma in relazione alle norme contenute nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; B) all'arresto obbligatorio non potrebbe conseguire per il reato per il quale si procede la comminazione di misure cautelari, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.; C) Sotto altro profilo, all'esito della convalida ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di non luogo a procedere, a fronte della espulsione dello straniero dallo Stato disposta dal questore, giacche' nel rito monocrativo direttissimo nessun provvedimento che dispone il giudizio viene emesso (art. 558 c.p.p.), apparendo palese in tale ipotesi la violazione degli artt. 111, 24 Cost. poiche' lo straniero viene privato del diritto di difendersi in un processo rispetto ai fatti oggetto della imputazione, «ritenuto altresi» che le questioni risultino rilevanti ai fini del decidere, giacche' in sede di convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto;
P. Q. M. Ritenute le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 14, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 558 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 10, comma 2, 11, 24 della Costituzione, rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, sospende il giudizio ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica dell'ordinanza a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione del provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina la immediata remissione in liberta' dell'arrestato, se non detenuto per altra causa. Roma, addi' 1° luglio 2004 Il giudice: Martoni 04c1297