N. 964 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2004
Ordinanza emessa il 7 giugno 2004 dal giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Pagnini Andrea contro il Comune di Roncofreddo Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Irrogazione di sanzione pecuniaria nel caso di veicolo di proprieta' di persona giuridica che ometta tale comunicazione - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche e giuridiche) - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio della responsabilita' personale (estensibile agli illeciti amministrativi). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis [comma 2], aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.(GU n.48 del 15-12-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa con R.G. n. 76/2004 promossa da Pagnini Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Ilic Mambelli del foro di Forli-Cesena e dall'avv. Nadia Pironaci del foro di Bologna; Contro il Comune di Roncofreddo per l'annullamento del verbale di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada della polizia municipale di Roncofreddo (Forli-Cesena), del 27 novembre 2003, n. AX 3495/03. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2004; Visti ed esaminati gli scritti difensivi delle parti; Ritenuto che sia pregiudiziale, per la soluzione della presente controversia, in relazione anche alla prospettazione difensiva di parte ricorrente, valutare se l'art. 126-bis del codice della strada sia o meno conforme alle disposizioni degli articoli 3 e 24, comma secondo, della Costituzione, svolge le considerazioni che seguono. L'obbligo di comunicare i dati personali relativi al conducente di un veicolo e gli estremi della sua patente di guida, come previsto dall'art. 126-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. codice della strada) e' stato introdotto con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. Appare pacifico che si tratta di un obbligo e non di una mera facolta', dal momento che, in caso di inottemperanza, e' prevista una specifica sanzione. Infatti, se il proprietario del veicolo non fornisce tali dati, la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della decurtazione dei punti della patente di guida, avverra' a suo carico mentre, se il proprietario del veicolo e' una persona giuridica, la sanzione sara' meramente pecuniaria, dovendosi applicare quella prevista per la violazione dell'art. 180/8 del c.d.s. Cio' premesso, va evidenziato che nel nostro ordinamento vige un principio fondamentale in base al quale nessuno e' obbligato ad autoaccusarsi, essendo onere di chi promuove un'azione, dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.). Nel procedimento penale, peraltro, tale principio trova concreta applicazione a tal punto che l'imputato puo' avvalersi della facolta' di non rispondere senza per questo ricevere nessun nocumento da tale libera scelta. Parimenti, anche nel procedimento civile, l'interrogato non e' obbligato a confessare fatti a se' sfavorevoli, ne' a dire la verita' e, per tale motivo, non deve prestare alcun impegno in tal senso. Vige poi, sempre nel nostro ordinamento, il c.d. principio di connivenza, in base al quale nessuno puo' essere obbligato a denunciare un reato, salvo che si tratti di delitti contro la personalita' dello Stato per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo. Tutti i principi appena esposti sono peraltro una concreta espressione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione il quale, in assenza, non troverebbe concreta attuazione. A parere di questo giudice, la norma contenuta nell'art. 126-bis del codice della strada, introdotta molto frettolosamente dal legislatore, contrasta notevolmente con i principi appena enunciati, al punto di poter essere tacciata di violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione e, soprattutto, dell'art. 3 della medesima Carta costituzionale. Essa, infatti, imponendo ad un soggetto di confessare determinate situazioni a suo danno, sotto pena di sanzione, gli impedisce di difendersi scegliendo la via dell'inerzia e del silenzio, mentre la garanzia costituzionale di tale fondamentale diritto, come appunto prevista dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione, deve trovare concreta espressione anche in una simile facolta'. Sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 3 Cost., la norma di legge di cui sopra, tratta poi assai diversamente soggetti uguali. Infatti il proprietario del veicolo che non comunichi all'organo accertatore i dati del conducente, subisce egli stesso la decurtazione dei punti dalla patente, mentre il proprietario del veicolo che non sia possessore di patente di guida non subisce alcuna sanzione (la decurtazione dei punti a suo danno e', sostanzialmente, una sanzione inesistente, attesa la mancanza del relativo atto di abilitazione alla guida). Esiste poi una terza ipotesi, quella che cioe' riguarda le persone giuridiche proprietarie di veicoli, per le quali e' unicamente prevista una sanzione pecuniaria a carico del legale rappresentante che non comunichi tali dati. Tre sono dunque le ipotesi sanzionatorie differenti, di fronte, pero', a comportamenti perfettamente uguali e non sembra sussistere ragione alcuna perche' debba essere prevista una simile differenziazione. Si tratta, infatti, di sanzioni assai diverse tra loro, una delle quali assolutamente inesistente (ipotesi del proprietario non possessore di patente di guida), una meramente pecuniaria (ipotesi del proprietario persona giuridica) ed una terza che obbliga a confessione (ipotesi del proprietario titolare di patente di guida). Tale ultima ipotesi, inoltre, contrasta altresi' con il principio della responsabilita' personale della pena - applicabile anche in tema di illecito amministrativo - poiche' colpisce con una sanzione affittiva non pecuniaria (decurtazione dei punti della patente) un soggetto che non ha affatto commesso alcuna violazione alle norme che disciplinano il comportamento da tenere durante la guida di veicoli. Tali profonde differenziazioni non trovano giustificazione alcuna e, dunque, si ritiene che violino il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della nostra Carta costituzionale.
P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione, nonche' la pregiudizialita' della medesima ai fini della soluzione della causa a lui sottoposta, solleva formale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente di un veicolo in relazione ad una violazione per la quale sia prevista una sanzione che comporti la decurtazione di punti dalla patente di guida, la segnalazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida debba avvenire a carico del proprietario del veicolo che non abbia comunicato, entro trenta giorni, i dati e gli estremi della patente di guida del conducente, ovvero che sia applicata, nel caso in cui sia proprietaria del veicolo una persona giuridica, la sanzione prevista dall'art. 180/8 del codice della strada a carico del suo legale rappresentante che abbia omesso tale comunicazione, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, comma secondo, Costituzione. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sospende il processo e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cesena, addi' 31 maggio 2004 Il giudice di pace: Giorgi 04C1303