N. 966 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2004

Ordinanza  del 29 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il
28  ottobre 2004) emessa dal giudice di pace di Pisa nel procedimento
civile  vertente  tra  Sanpaolesi De Falena Luca contro Comune di San
Giuliano Terme

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  che  non
  comunichi   i   dati   dell'effettivo   trasgressore  -  Denunciata
  introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al
  sistema  sanzionatorio  penale  e amministrativo - Contrasto con il
  principio   della   responsabilita'  personale  in  materia  penale
  (estensibile alle sanzioni amministrative) - Lesione del diritto di
  difesa  e  del  diritto  al  silenzio - Irragionevole disparita' di
  trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di
  patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche).
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2,   come   modificato   dal   d.l.  27 giugno 2003,  n. 151,
  convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al   n. 167/2004  R.G.,  promossa  da:  Sanpaolesi  De  Falena  Luca,
residente  in  Pisa,  via  Niosi  11,  rappresentato e difeso come da
mandato  in  atti,  dall'avv.  Lorenzo  Pappalardo,  ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in via Oberdan 41, Pisa, ricorrente;
    Contro  Comune  di San Giuliano Terme, in persona del sindaco pro
tempore,  rappresentato  e  difeso  dalla  dott.ssa  Michela  Consani
resistente.
    Oggetto:  Opposizione  a sanzione amministrativa ex art. 22 legge
n. 689/1981 e succ. modif.
    1.  -  Con  ricorso  presentato in data 23 gennaio 2004, il prof.
Luca  Sanpaolesi  De  Falena,  con  il  patrocinio  dell'avv. Lorenzo
Pappalardo,   ha   proposto   opposizione   avverso   il  verbale  di
contestazione  n. 004055/03  - 002244/A/03, emesso in data 1° ottobre
2003  dalla  Polizia  municipale  del  Comune  di  San Giuliano Terme
(Pisa),   nel   quale   gli   e'   stata   contestata  la  violazione
dell'art. 142,  comma  8,  codice  della  strada, avvenuta in data 1°
ottobre 2003, alle ore 11,42 in via Lenin all'altezza del civico 183,
il  conducente  del veicolo Nissan Maxima trg. BL739DG, di proprieta'
del ricorrente Luca Sanpaolesi De Falena, aveva commesso l'inflazione
di  cui  all'art. 142,  comma  8,  codice  della  strada,  in  quanto
«percorreva   un   tratto  di  strada  sottoposto  a  limitazioni  di
velocita', superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h.
    Velocita'  accertata km/h 85,00, consentita km/h 50, superata 30,
calcolata  tenendo  conto  della  tolleranza  del  5%  (comunque  non
inferiore a 5 km/h) stabilita dall'art. 197 d.P.R. n. 610/1996.
    Direzione    veicolo    Pappiana.   Rilevatore:   accertato   con
apparecchiatura  Autovelox  AX104C2  omologata  con  protocollo  Min.
LL.PP.  del  10  novembre  1993  n. 2483,  costantemente tenuta sotto
controllo  da  parte  del  personale  del  Corpo,  la  documentazione
fotografica  e'  giacente  agli atti di questo ufficio». Si precisava
nel  verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente
contestata  per  «perche'  la  pattuglia  posta  a valle del punto di
rilevazione,  munita di misuratore remoto, al momento del rilevamento
era  impegnata  in  altra contestazione, percio' lo stesso rilevatore
remoto  non  poteva  segnalare  la  velocita'  indicata  nel presente
verbale,  che  viene necessariamente contestata a mezzo di notifica»;
in   detto  verbale  inoltre  viene  specificato  che  la  violazione
contestata determina «la decurtazione di punti 2 che verranno poste a
carico  della  S.V. in qualita' di responsabile in solido, salvo che,
entro  30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a
questo    ufficio    una    dichiarazione   sottoscritta   contenente
l'indicazione delle generalita' ed i dati della patente di colui che,
al momento dell'accertamento conduceva il veicolo».
    2.  -  Tra  i  motivi  sui  quali  e' fondato il ricorso e' stata
sollevata,   in   via   incidentale   e   preliminare,  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della
strada  (d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285),  come  modificato con il
decreto-legge  27  giugno  2003, n. 151, convertito con modificazioni
dalla  legge  1°  agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in
caso  di  mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei
punti   dalla   patente  del  proprietario  del  veicolo,  salvo  che
quest'ultimo  indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita'
competente,  le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione
degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
    3.  -  Il  ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la
illegittimita'  della  norma  impugnata  risulti  sia  che  si voglia
ritenere   la   decurtazione   dei  punti  una  misura  di  carattere
sanzionatorio,  sia che la si voglia ritenere una misura di carattere
cautelare.
    Laddove  si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il
ricorrente  rileva  che  le  sole  sanzioni per le quali e' possibile
prevedere  una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario
del   veicolo   sono   le   sanzioni   pecuniarie   (art. 196  d.lgs.
n. 285/1992);   inoltre   l'art. 210   d.lgs.   n. 285/1992   prevede
l'intrasmissibilita'  delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti
diversi   da   chi  ha  commesso  la  violazione.  Tali  disposizioni
costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati
con  riferimento ai reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a
tutte   le  violazioni  per  le  quali  sono  previste  sanzioni  che
colpiscono  la  persona.  Da  cio' il ricorrente deduce che mentre e'
legittima    la    solidarieta'   tra   conducente   e   proprietario
dell'autoveicolo   relativamente   alle   sanzioni   pecuniarie,   e'
assolutamente  contraria ai principi costituzionali ogni disposizione
che  introduca  ipotesi  di responsabilita' oggettiva per le sanzioni
amministrative  personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 22,
c.d.s.
    Laddove  invece  si  ritenga  che la decurtazione dei punti dalla
patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la
legge  risulterebbe  contraria  al  principio  di  ragionevolezza non
comprendendosi quale finalita' cautelare possa perseguirsi applicando
la  sanzione  ad  un  soggetto  diverso  da  quello  che  ha commesso
l'illecito.  Ulteriore  elemento  di irragionevolezza e di violazione
del   principio  di  uguaglianza  viene  dedotto  dal  ricorrente  in
relazione   al   fatto   che  la  decurtazione  dei  punti  anche  al
proprietario  del veicolo si presenta come una sanzione intermittente
o  eventuale,  essendo  applicabile  solo  se il proprietario sia una
persona   munita   di  patente.  La  sanzione  non  colpisce  poi  il
proprietario  in  quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione
all'organo accertatore dei dati del conducente.
    Infine  il  ricorrente  rileva  l'oggettiva impossibilita' per il
proprietario  del  veicolo  di  rendere la dichiarazione prevista dal
comma  2  dell'art. 126-bis  del  codice  della strada, atteso che il
proprietario  che  non  fosse  presente  sul  luogo dell'accertamento
potra'  al  massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato
il  veicolo,  ma  non  potra' mai dichiarare che il conducente che ha
commesso  l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva
consegnato.   Da   cio'   risultando   contraria   al   principio  di
ragionevolezza,  oltre  che  a  quello  di  legalita' ed uguaglianza,
l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo,
in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione
di un comportamento attivo naturalmente impossibile.
    4.  -  La  questione  di  legittimita' costituzionale dedotta dal
ricorrente  appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi
ancora  effettivamente  verificata  la  decurtazione  del  punteggio,
stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale
rigetto   del   ricorso   (proposto   non   dal  conducente,  rimasto
sconosciuto,  bensi'  dal  proprietario del veicolo) comporterebbe la
automatica   decurtazione  del  punteggio  per  il  proprietario  del
veicolo,  alla  luce  della  dichiarata impossibilita' da parte dello
stesso  di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui
fu  rilevata  l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di
essersi  trovato  altrove;  inoltre  la legge non ha introdotto alcun
meccanismo  di  contestazione  « successiva» alla comunicazione della
avvenuta  decurtazione  dei  punti,  come  si  ricava  altresi' dalla
circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio
l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
dispone  la  revisione  della  patente e il relativo provvedimento e'
indicato   ex  lege  come  definitivo,  non  suscettibile  di  alcuna
impugnazione.
    5.  -  La  questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
ricorrente   nei   motivi   sopra   esposti,   appare   inoltre   non
manifestamente  infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un
soggetto  diverso  dall'autore  della  violazione risulta applicata a
titolo  di  responsabilita'  oggettiva,  istituto estraneo al vigente
diritto sanzionatorio penale e amministrativo.
    La  legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3
che   «nelle   violazioni   in   cui   e'  applicabile  una  sanzione
amministrativa  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione od
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  dolosa  o colposa»,
venendo  sancito  anche  nell'ambito delle sanzioni amministrative il
principio  che  la  responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma
primo,   Cost.)  cio'  comportando  l'impossibilita'  di  chiamare  a
rispondere un soggetto al posto di altri.
    Altresi'  censurabile,  in  relazione all'art. 24, comma secondo,
Cost.  appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del
proprietario,  quando  gli  organi  di  polizia non siano riusciti ad
identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo
a  determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per
contro  l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del
veicolo  responsabile  della violazione appare limitare il diritto di
difesa  del  cittadino,  obbligato  a  parlare,  mentre il diritto al
silenzio  e'  ormai  patrimonio  acquisito  del  nostro  ordinamento.
Appaiono  altresi'  emergere  dubbi  sulla ragionevolezza della norma
contestata  (art. 3  Cost.)  laddove  appare  applicabile  solo nelle
ipotesi  in  cui  il  proprietario  sia  munito  di  patente,  mentre
nell'ipotesi  in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa
non  colpirebbe  nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale
rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri
soggettivi e casuali.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  ricorrente in relazione
all'art. 126-bis,  comma  secondo, del codice della strada (d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285),  come  modificato con decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151,  convertito  con  modificazioni dalla legge "1° agosto
2003,   n. 214   (legge  di  conversione  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 186  del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3,
24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina  la  notificazione  della  presente  ordinanza  alle parti
costituite;
    Ordina  la  notificazione  della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Ordina  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla  Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
        Pisa, addi' 27 aprile 2004
                    Il giudice di pace: Ceccarini
04C1305