N. 966 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 2004
Ordinanza del 29 aprile 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 ottobre 2004) emessa dal giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra Sanpaolesi De Falena Luca contro Comune di San Giuliano Terme Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Contrasto con il principio della responsabilita' personale in materia penale (estensibile alle sanzioni amministrative) - Lesione del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Irragionevole disparita' di trattamento fra proprietari (a seconda che siano titolari o meno di patente, e che si tratti di persone fisiche o giuridiche). - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 27, primo comma.(GU n.48 del 15-12-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 167/2004 R.G., promossa da: Sanpaolesi De Falena Luca, residente in Pisa, via Niosi 11, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Lorenzo Pappalardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Oberdan 41, Pisa, ricorrente; Contro Comune di San Giuliano Terme, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Michela Consani resistente. Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif. 1. - Con ricorso presentato in data 23 gennaio 2004, il prof. Luca Sanpaolesi De Falena, con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Pappalardo, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 004055/03 - 002244/A/03, emesso in data 1° ottobre 2003 dalla Polizia municipale del Comune di San Giuliano Terme (Pisa), nel quale gli e' stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, avvenuta in data 1° ottobre 2003, alle ore 11,42 in via Lenin all'altezza del civico 183, il conducente del veicolo Nissan Maxima trg. BL739DG, di proprieta' del ricorrente Luca Sanpaolesi De Falena, aveva commesso l'inflazione di cui all'art. 142, comma 8, codice della strada, in quanto «percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocita', superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h. Velocita' accertata km/h 85,00, consentita km/h 50, superata 30, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% (comunque non inferiore a 5 km/h) stabilita dall'art. 197 d.P.R. n. 610/1996. Direzione veicolo Pappiana. Rilevatore: accertato con apparecchiatura Autovelox AX104C2 omologata con protocollo Min. LL.PP. del 10 novembre 1993 n. 2483, costantemente tenuta sotto controllo da parte del personale del Corpo, la documentazione fotografica e' giacente agli atti di questo ufficio». Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata per «perche' la pattuglia posta a valle del punto di rilevazione, munita di misuratore remoto, al momento del rilevamento era impegnata in altra contestazione, percio' lo stesso rilevatore remoto non poteva segnalare la velocita' indicata nel presente verbale, che viene necessariamente contestata a mezzo di notifica»; in detto verbale inoltre viene specificato che la violazione contestata determina «la decurtazione di punti 2 che verranno poste a carico della S.V. in qualita' di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione delle generalita' ed i dati della patente di colui che, al momento dell'accertamento conduceva il veicolo». 2. - Tra i motivi sui quali e' fondato il ricorso e' stata sollevata, in via incidentale e preliminare, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest'ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorita' competente, le generalita' dell'effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. 3. - Il ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la illegittimita' della norma impugnata risulti sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare. Laddove si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il ricorrente rileva che le sole sanzioni per le quali e' possibile prevedere una solidarieta' passiva del conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 d.lgs. n. 285/1992); inoltre l'art. 210 d.lgs. n. 285/1992 prevede l'intrasmissibilita' delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati dall'art. 27 Cost., possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Da cio' il ricorrente deduce che mentre e' legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario dell'autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, e' assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilita' oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell'art. 126-bis, comma 22, c.d.s. Laddove invece si ritenga che la decurtazione dei punti dalla patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza non comprendendosi quale finalita' cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza viene dedotto dal ricorrente in relazione al fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente. La sanzione non colpisce poi il proprietario in quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione all'organo accertatore dei dati del conducente. Infine il ricorrente rileva l'oggettiva impossibilita' per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 126-bis del codice della strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell'accertamento potra' al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potra' mai dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. Da cio' risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalita' ed uguaglianza, l'applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all'omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile. 4. - La questione di legittimita' costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l'eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensi' dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilita' da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l'infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di essersi trovato altrove; inoltre la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione « successiva» alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresi' dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento e' indicato ex lege come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione. 5. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilita' oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. La legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce infatti all'art. 3 che «nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», venendo sancito anche nell'ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilita' e' personale (cfr. art. 27, comma primo, Cost.) cio' comportando l'impossibilita' di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresi' censurabile, in relazione all'art. 24, comma secondo, Cost. appare la norma che prevede l'obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l'obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l'imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Appaiono altresi' emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell'ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali.
P. Q. M. Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 126-bis, comma secondo, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge "1° agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione; Dispone la sospensione del procedimento in corso; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Pisa, addi' 27 aprile 2004 Il giudice di pace: Ceccarini 04C1305