N. 968 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004
Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Codogno nel procedimento civile vertente tra Rizzi Emanuela contro Polizia locale di Maleo Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non comunichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva in contrasto con il principio di personalita' della sanzione amministrativa e enunciato dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e con il sistema sanzionatorio del codice della strada - Irragionevolezza sotto piu' profili - Disparita' di trattamento fra titolari di patente (a seconda che siano o meno intestatari di veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari o meno di patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile alla mancata comunicazione (variabile in rapporto all'infrazione commessa dal trasgressore) - Contrasto con le regole nemo tenetur se detegere e neminem laedere. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.48 del 15-12-2004 )
IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 7 maggio 2004, osserva quanto segue: quanto alla prima questione preliminare relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis n. 2 del codice della strada in relazione agli articoli 27 e 111 della Costituzione, laddove prevede la decurtazione dei punti della patente di guida al proprietario del veicolo in caso di mancata identificazione del conducente che ha commesso la violazione, ritiene questo giudice che la stessa, cosi' come posta, sia manifestamente infondata. Osserva l'opponente che, a seguito della piu' recente riforma del codice stradale, gli inasprimenti del regime sanzionatorio degli illeciti previsti non riguardano solo 1'entita' delle sanzioni, ma anche i soggetti alle quali le stesse devono essere applicate. Proprio per conseguire una sorta di effettivita' della sanzione, il legislatore ha previsto l'applicazione della sanzione, qualora non venga identificato il conducente del veicolo, al proprietario dello stesso. Si chiede il ricorrente quali siano gli effettivi adempimenti ai quali e' tenuto il proprietario dell'autoveicolo al fine di evitare delle sanzioni, quando si abbia effettivamente una rilevante condotta omissiva e quali siano le possibili conseguenze. Rileva, ancora, l'opponente l'inammissibilita' di una sanzione accessoria - collegata ad una condotta materiale oggetto di contravvenzione - che venga estesa ad un soggetto estraneo alla violazione medesima; in realta', si sostiene in ricorso, la sanzione accessoria sulla patente di guida puo' essere addebitata al proprietario del veicolo, ma solo a condizione che sia accertata la coincidenza fra conducente e proprietario del veicolo, condizione realizzabile solo grazie alla contestazione immediata. In tutti gli altri casi le conseguenze sono - allo stato attuale - quelle di vedere decurtati punti dalla patente di guida di colui che risulta formalmente intestatario del mezzo, nonostante il medesimo non abbia circolato, non abbia violato alcuna normativa collegata alla circolazione stradale e non abbia, in ogni caso, consapevolmente partecipato alla violazione. Eccepisce 1' opponente il contrasto sia con il principio della responsabilita' personale previsto dall'art. 27 Cost. applicabile in materia di sanzione amministrativa accessoria, sia con l'applicazione delle regole del c.d. giusto processo (art. 111 Cost.) che deve riguardare ogni procedimento giurisdizionale, nonche' amministrativo; sostiene, infatti, la medesima che «la patente di guida e' un provvedimento amministrativo ad personam (atto ampliativo di natura autorizzativa)» e che «non e' ammissibile che esso risenta degli effetti della condotta materiale di altro soggetto non identificato (il conducente del veicolo). Dunque, cosi' come e' senza dubbio legittima la solidarieta' tra conducente e proprietario del veicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, per le stesse ragioni piu' di un dubbio di legittimita' costituzionale sorge nel caso in cui disposizioni di legge prevedono la possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una sorta di "responsabilita' oggettiva", e i dubbi sarebbero, ovviamente, ancora maggiori nel caso in cui si ritenga che la decurtazione di punti e' una misura cautelare, in quanto non si comprenderebbe quale finalita' cautelare possa mai perseguirsi applicando la relativa misura a soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito.» La questione di illegittimita' sollevata ha per oggetto la norma descritta dall'art. 126-bis, secondo comma del codice della strada il quale testualmente prevede che «L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione puo' essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, alrorgano di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.» Premesso che debba ritenersi condivisibile la definizione di cui al ricorso secondo la quale «stante la natura afflittiva della decurtazione dei punti si puo' ragionevolmente affermare che essa sia una sanzione amministrativa personale», si ritiene che, come detto in premessa, la questione di legittimita' posta dal ricorrente sia manifestamente infondata. Non ritiene, infatti, questo giudice che la disposizione in esame violi il dettato di cui all'art. 27 della nostra Carta fondamentale, ne' quello dell'art. 111 della stessa. Occorre considerare sul punto che la prima delle norme invocate riguarda esclusivamente la personalita' della responsabilita' penale, principio che non trova applicazione ne' per legge ne' per analogia alle norme che regolano la circolazione stradale e, in particolare, alla regola della solidarieta' passiva nelle sanzioni amministrative (pecuniarie e non). Tantomeno pare a questo giudice pertinente il semplice richiamo alla norma costituzionale relativa al giusto processo, atteso che il ricorrente omette di esporre sotto quale profilo si assumerebbe violata la norma in esame, la quale - peraltro - attiene all'esercizio ed all'organizzazione dell'attivita' giurisdizionale, con particolari precisazioni attinenti al processo penale. Ritiene, tuttavia, lo scrivente che la norma contenuta dall'art. 126-bis secondo comma del codice della strada presenti un profilo di illegittimita' per la violazione dell'art. 3 della Norma fondamentale e per il contrasto con il principio di ragionevolezza che deve governare l'operato del legislatore (Corte costituzionale, 11 luglio 1989, n. 390), oltreche' l'attivita' della pubblica amministrazione in generale. Come gia' ha giustamente evidenziato il giudice di Pace di Voltri con l'ordinanza dell'8 novembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 11 del 17 marzo 2004 la norma in esame «istituisce un caso di responsabilita' oggettiva a carico del proprietario del veicolo per fatto altrui». Si ritiene di aderire alla tesi del predetto giudice a quo laddove rileva che l'art. 3 della legge n. 689/1981 ribadisce il principio della responsabilita' personale in materia di sanzioni amministrative, mentre - nel caso in esame - la decurtazione dei punti a carico del proprietario del mezzo, per il solo fatto di non aver comunicato (in detta sua formale qualita) i dati del conducente, assume i connotati della tipica responsabilita' oggettiva che prescinde dall'analisi dell'elemento psicologico del responsabile (in questo caso neppure agente). Tale norma si pone in chiaro contrasto con il principio della personalita' della sanzione amministrativa dettato dalla norma teste' richiamata nonche' con l'art. 3 della nostra Costituzione in quanto si viene - in tal modo - a creare un diverso criterio valutativo di responsabilita' (in questo caso oggettiva in quanto avulsa da ogni indagine circa la sussistenza dell'elemento psicologico) in ordine alle violazioni che comportano la detrazione dei punti dalla patente di guida rispetto alle altre violazioni del codice stradale che non implicano tale sanzione accessoria. Per tale motivo deve essere sottoposto al giudizio della Corte adita l'ipotizzata illegittimita' della norma qui censurata per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non solo: anche sotto un ulteriore profilo, del resto gia' sottoposto al vaglio di legittimita' dalla citata giurisprudenza remittente, l'art. 126-bis, secondo comma del codice della strada genera una ingiusta disparita' di trattamento tra i cittadini i quali risultano titolari di un documento di guida, a seconda che i medesimi siano o meno nel contempo formalmente intestatari di veicoli registrati presso il pubblico registro. Poiche' non vi e' norma del nostro ordinamento che richieda all'intestatario di uno o piu' veicoli il previo conseguimento della patente di guida, si deve evidenziare l'irragionevolezza della norma e la diseguaglianza dalla stessa creata laddove, da un lato, per il solo fatto di risultare proprietario di auto o motoveicoli si addebita a titolo di responsabilita' oggettiva (per una condotta di terzi non identificati) al cittadino giudicato idoneo alla guida la sanzione della decurtazione di punti mentre, dall'altro, la medesima condotta violatrice della norma (cioe' la mancata comunicazione dei dati del conducente) rimane priva di sanzione qualora l'intestatario non sia titolare di patente. E' palese l'irragionevolezza della norma creata che, anzi, consente all'assiduo utente della strada l'intestazione simulata del proprio mezzo ad un prestanome (ovvianente privo di patente) al solo scopo di eludere la sanzione della decurtazione dei punti. Anche sotto tale profilo si ritiene opportuno il giudizio della Corte sulla irragionevolezza della norma e sul suo mancato rispetto dell'art. 3 della Costituzione. Ancora: sotto altro punto di vista emerge l'illegittimita' della norma, ovverosia dall'indeterminatezza della sanzione. La mancata comunicazione, dolosa, colposa o incolpevole che sia, non cagiona l'applicazione di una precisa e tassativa sanzione, comportando essa la decurtazione del medesimo punteggio che avrebbe dovuto subire l'effettivo trasgressore per la specifica contravvenzione commessa (la casistica in materia e' analiticamente disciplinata dall'art. 126-bis del codice della strada) o per le piu' contravvenzioni commesse; in tal modo ragionando si giungerebbe alla paradossale situazione che l'intestatario del mezzo - se titolare di patente - per la medesima violazione (mancata comunicazione dei dati del conducente) potrebbe vedersi decurtati dalla propria abilitazione alla guida da uno a venti punti indifferentemente, a seconda della violazione commessa in concreto dall'effettivo conducente. Tutto questo ogni volta in cui l'autorita' procedente non applichi - per i piu' svariati motivi, oggettivi o meno - la regola generale della contestazione immediata. In mancanza di quest'ultima, per non vedere applicato o subire il meccanismo sanzionatorio della norma censurata non rimarrebbe altro rimedio (per il conducente) che denunciarsi ex post all'autorita' (violando la regola di estrazione penale ma di valenza universale del nemo tenetur se detegere) o (per l'intestatario risultante al pubblico registro, peraltro non sempre corrispondente all'attuale effettivo proprietario) di comunicare i dati del conducente o di un conducente (violando in questo caso la regola del nemimen laedere). Anche sotto i cennati profili si ritiene opportuno il giudizio della Corte sulla irragionevolezza della norma e sul suo mancato rispetto dell'art. 3 della Costituzione. Ai fini del presente giudizio ritiene questo giudice che il medesimo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale qui sollevata e che, per tale motivo, lo stesso debba essere sospeso. Quanto, infine, alla seconda questione preliminare relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, terzo comma del codice della strada, la stessa deve ormai ritenersi superata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 5-8 aprile 2004. Alla luce di detta decisione deve, in ogni caso, disporsi l'immediata restituzione alla ricorrente della canzione a suo tempo versata portata dal libretto postale n. 000022014115 rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo;
P. Q. M. Visto l'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' sollevata dalla difesa della ricorrente. Visto l'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953 solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, secondo comma del codice della strada, per le ragioni di cui in motivazione, nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sospende il giudizio. Dispone l'inimediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata restituzione alla ricorrente della cauzione a suo tempo versata, portata dal libretto postale n. 000022014115 rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo. Cosi' deciso in Codogno, il 12 maggio 2004. Il giudice di pace: Giuffrida 04C1307