N. 968 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2004

Ordinanza emessa il 14 maggio 2004 dal giudice di pace di Codogno nel
procedimento civile vertente tra Rizzi Emanuela contro Polizia locale
di Maleo

Circolazione  stradale  -  Patente  di  guida  -  Patente  a  punti -
  Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada -
  Applicazione   a  carico  del  proprietario  del  veicolo  che  non
  comunichi   i   dati   dell'effettivo   trasgressore  -  Denunciata
  introduzione   di   un'ipotesi   di  responsabilita'  oggettiva  in
  contrasto   con   il   principio  di  personalita'  della  sanzione
  amministrativa  e  enunciato  dall'art. 3 della legge n. 689/1981 e
  con   il   sistema   sanzionatorio   del   codice  della  strada  -
  Irragionevolezza sotto piu' profili - Disparita' di trattamento fra
  titolari  di  patente  (a  seconda  che siano o meno intestatari di
  veicoli) e fra proprietari di veicoli (a seconda che siano titolari
  o  meno  di  patente) - Indeterminatezza della sanzione applicabile
  alla  mancata  comunicazione  (variabile in rapporto all'infrazione
  commessa  dal  trasgressore) - Contrasto con le regole nemo tenetur
  se detegere e neminem laedere.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.48 del 15-12-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva  di  cui all'udienza del 7 maggio
2004, osserva quanto segue:
        quanto   alla   prima  questione  preliminare  relativa  alla
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis n. 2 del
codice  della  strada  in  relazione  agli  articoli  27  e 111 della
Costituzione, laddove prevede la decurtazione dei punti della patente
di   guida   al   proprietario   del   veicolo  in  caso  di  mancata
identificazione del conducente che ha commesso la violazione, ritiene
questo  giudice  che  la stessa, cosi' come posta, sia manifestamente
infondata.
    Osserva l'opponente che, a seguito della piu' recente riforma del
codice  stradale,  gli  inasprimenti  del  regime sanzionatorio degli
illeciti  previsti  non  riguardano solo 1'entita' delle sanzioni, ma
anche  i  soggetti  alle  quali  le  stesse  devono essere applicate.
Proprio  per  conseguire una sorta di effettivita' della sanzione, il
legislatore  ha  previsto  l'applicazione della sanzione, qualora non
venga  identificato  il conducente del veicolo, al proprietario dello
stesso. Si chiede il ricorrente quali siano gli effettivi adempimenti
ai  quali  e'  tenuto  il  proprietario  dell'autoveicolo  al fine di
evitare  delle sanzioni, quando si abbia effettivamente una rilevante
condotta omissiva e quali siano le possibili conseguenze.
    Rileva,  ancora,  l'opponente  l'inammissibilita' di una sanzione
accessoria   -   collegata  ad  una  condotta  materiale  oggetto  di
contravvenzione  -  che  venga  estesa  ad  un soggetto estraneo alla
violazione  medesima; in realta', si sostiene in ricorso, la sanzione
accessoria   sulla   patente  di  guida  puo'  essere  addebitata  al
proprietario  del  veicolo, ma solo a condizione che sia accertata la
coincidenza  fra  conducente  e  proprietario del veicolo, condizione
realizzabile  solo  grazie alla contestazione immediata. In tutti gli
altri  casi  le  conseguenze  sono  -  allo stato attuale - quelle di
vedere  decurtati  punti  dalla patente di guida di colui che risulta
formalmente  intestatario del mezzo, nonostante il medesimo non abbia
circolato,   non   abbia  violato  alcuna  normativa  collegata  alla
circolazione  stradale  e  non  abbia,  in ogni caso, consapevolmente
partecipato  alla violazione. Eccepisce 1' opponente il contrasto sia
con   il   principio   della   responsabilita'   personale   previsto
dall'art. 27  Cost. applicabile in materia di sanzione amministrativa
accessoria,  sia  con  l'applicazione  delle  regole  del c.d. giusto
processo  (art. 111  Cost.)  che  deve  riguardare  ogni procedimento
giurisdizionale,   nonche'   amministrativo;  sostiene,  infatti,  la
medesima  che «la patente di guida e' un provvedimento amministrativo
ad  personam (atto ampliativo di natura autorizzativa)» e che «non e'
ammissibile  che  esso risenta degli effetti della condotta materiale
di  altro  soggetto  non  identificato  (il  conducente del veicolo).
Dunque,  cosi'  come  e'  senza  dubbio legittima la solidarieta' tra
conducente  e  proprietario  del  veicolo relativamente alle sanzioni
pecuniarie,  per  le stesse ragioni piu' di un dubbio di legittimita'
costituzionale  sorge nel caso in cui disposizioni di legge prevedono
la possibile irrogazione di sanzioni amministrative personali per una
sorta   di   "responsabilita'   oggettiva",   e  i  dubbi  sarebbero,
ovviamente,  ancora  maggiori  nel  caso  in  cui  si  ritenga che la
decurtazione  di  punti  e'  una  misura  cautelare, in quanto non si
comprenderebbe   quale  finalita'  cautelare  possa  mai  perseguirsi
applicando  la  relativa  misura  a soggetto diverso da quello che ha
commesso l'illecito.»
    La  questione di illegittimita' sollevata ha per oggetto la norma
descritta dall'art. 126-bis, secondo comma del codice della strada il
quale  testualmente prevede che «L'organo da cui dipende l'agente che
ha  accertato  la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne
da'   notizia,   entro   trenta   giorni   dalla   definizione  della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.  La  contestazione  si intende definita quando sia avvenuto il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti  dei  ricorsi  amministrativi  e giurisdizionali ammessi
ovvero  siano  decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il
predetto  termine  di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo  di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della
scadenza  del  termine  per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla
conoscenza  dell'esito  dei  ricorsi  medesimi. La comunicazione puo'
essere   effettuata   solo   se  la  persona  del  conducente,  quale
responsabile     della    violazione,    sia    stata    identificata
inequivocabilmente;  tale  comunicazione avviene per via telematica o
mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.  La  comunicazione  deve  essere  effettuata  a carico del
conducente  quale  responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione  di  questi, la segnalazione deve essere effettuata a
carico  del  proprietario  del  veicolo,  salvo  che  lo  stesso  non
comunichi,  entro trenta giorni dalla richiesta, alrorgano di polizia
che  procede,  i  dati  personali  e  della patente del conducente al
momento  della  commessa  violazione.  Se il proprietario del veicolo
risulta  una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo
delegato  e'  tenuto  a  fornire  gli  stessi  dati,  entro lo stesso
termine,  all'organo  di  polizia che procede. Se il proprietario del
veicolo  omette  di  fornirli,  si  applica  a suo carico la sanzione
prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per
i trasporti terrestri avviene per via telematica.»
    Premesso  che debba ritenersi condivisibile la definizione di cui
al  ricorso  secondo  la  quale  «stante  la  natura afflittiva della
decurtazione dei punti si puo' ragionevolmente affermare che essa sia
una sanzione amministrativa personale», si ritiene che, come detto in
premessa,  la  questione  di  legittimita'  posta  dal ricorrente sia
manifestamente infondata.
    Non ritiene, infatti, questo giudice che la disposizione in esame
violi  il dettato di cui all'art. 27 della nostra Carta fondamentale,
ne' quello dell'art. 111 della stessa.
    Occorre  considerare  sul punto che la prima delle norme invocate
riguarda esclusivamente la personalita' della responsabilita' penale,
principio  che  non trova applicazione ne' per legge ne' per analogia
alle  norme  che regolano la circolazione stradale e, in particolare,
alla  regola della solidarieta' passiva nelle sanzioni amministrative
(pecuniarie e non).
    Tantomeno  pare  a questo giudice pertinente il semplice richiamo
alla  norma costituzionale relativa al giusto processo, atteso che il
ricorrente  omette  di  esporre  sotto  quale  profilo si assumerebbe
violata   la   norma   in  esame,  la  quale  -  peraltro  -  attiene
all'esercizio  ed  all'organizzazione dell'attivita' giurisdizionale,
con particolari precisazioni attinenti al processo penale.
    Ritiene,   tuttavia,   lo   scrivente   che  la  norma  contenuta
dall'art. 126-bis  secondo  comma del codice della strada presenti un
profilo  di  illegittimita' per la violazione dell'art. 3 della Norma
fondamentale  e  per  il contrasto con il principio di ragionevolezza
che  deve  governare l'operato del legislatore (Corte costituzionale,
11 luglio   1989,   n. 390),  oltreche'  l'attivita'  della  pubblica
amministrazione in generale.
    Come gia' ha giustamente evidenziato il giudice di Pace di Voltri
con   l'ordinanza  dell'8 novembre  2003  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  1ª serie speciale - n. 11 del 17 marzo 2004 la norma in
esame  «istituisce  un caso di responsabilita' oggettiva a carico del
proprietario del veicolo per fatto altrui».
    Si  ritiene  di  aderire  alla  tesi  del  predetto giudice a quo
laddove  rileva  che  l'art. 3  della  legge n. 689/1981 ribadisce il
principio  della  responsabilita'  personale  in  materia di sanzioni
amministrative,  mentre  -  nel  caso  in esame - la decurtazione dei
punti  a  carico del proprietario del mezzo, per il solo fatto di non
aver comunicato (in detta sua formale qualita) i dati del conducente,
assume   i  connotati  della  tipica  responsabilita'  oggettiva  che
prescinde dall'analisi dell'elemento psicologico del responsabile (in
questo caso neppure agente).
    Tale  norma  si  pone  in chiaro contrasto con il principio della
personalita' della sanzione amministrativa dettato dalla norma teste'
richiamata  nonche'  con l'art. 3 della nostra Costituzione in quanto
si  viene  - in tal modo - a creare un diverso criterio valutativo di
responsabilita'  (in  questo  caso oggettiva in quanto avulsa da ogni
indagine  circa  la  sussistenza dell'elemento psicologico) in ordine
alle  violazioni che comportano la detrazione dei punti dalla patente
di  guida  rispetto alle altre violazioni del codice stradale che non
implicano  tale  sanzione  accessoria.  Per  tale  motivo deve essere
sottoposto  al giudizio della Corte adita l'ipotizzata illegittimita'
della   norma   qui   censurata   per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione.
    Non  solo:  anche  sotto  un  ulteriore  profilo,  del resto gia'
sottoposto  al  vaglio  di  legittimita'  dalla citata giurisprudenza
remittente,  l'art. 126-bis,  secondo  comma  del codice della strada
genera una ingiusta disparita' di trattamento tra i cittadini i quali
risultano titolari di un documento di guida, a seconda che i medesimi
siano   o  meno  nel  contempo  formalmente  intestatari  di  veicoli
registrati presso il pubblico registro.
    Poiche'  non  vi  e'  norma  del  nostro ordinamento che richieda
all'intestatario  di uno o piu' veicoli il previo conseguimento della
patente  di guida, si deve evidenziare l'irragionevolezza della norma
e  la  diseguaglianza dalla stessa creata laddove, da un lato, per il
solo  fatto  di  risultare  proprietario  di  auto  o  motoveicoli si
addebita  a  titolo di responsabilita' oggettiva (per una condotta di
terzi  non  identificati) al cittadino giudicato idoneo alla guida la
sanzione  della decurtazione di punti mentre, dall'altro, la medesima
condotta  violatrice  della norma (cioe' la mancata comunicazione dei
dati  del conducente) rimane priva di sanzione qualora l'intestatario
non sia titolare di patente.
    E'  palese  l'irragionevolezza  della  norma  creata  che,  anzi,
consente  all'assiduo utente della strada l'intestazione simulata del
proprio  mezzo ad un prestanome (ovvianente privo di patente) al solo
scopo  di  eludere  la  sanzione  della decurtazione dei punti. Anche
sotto tale profilo si ritiene opportuno il giudizio della Corte sulla
irragionevolezza  della  norma e sul suo mancato rispetto dell'art. 3
della Costituzione.
    Ancora:  sotto altro punto di vista emerge l'illegittimita' della
norma,  ovverosia  dall'indeterminatezza  della  sanzione. La mancata
comunicazione,  dolosa,  colposa  o  incolpevole che sia, non cagiona
l'applicazione  di una precisa e tassativa sanzione, comportando essa
la  decurtazione  del  medesimo  punteggio  che avrebbe dovuto subire
l'effettivo  trasgressore  per  la specifica contravvenzione commessa
(la    casistica    in   materia   e'   analiticamente   disciplinata
dall'art. 126-bis   del   codice   della   strada)   o  per  le  piu'
contravvenzioni  commesse; in tal modo ragionando si giungerebbe alla
paradossale  situazione che l'intestatario del mezzo - se titolare di
patente  - per la medesima violazione (mancata comunicazione dei dati
del conducente) potrebbe vedersi decurtati dalla propria abilitazione
alla  guida  da  uno a venti punti indifferentemente, a seconda della
violazione commessa in concreto dall'effettivo conducente.
    Tutto  questo  ogni  volta  in  cui  l'autorita'  procedente  non
applichi  -  per i piu' svariati motivi, oggettivi o meno - la regola
generale  della contestazione immediata. In mancanza di quest'ultima,
per  non  vedere applicato o subire il meccanismo sanzionatorio della
norma  censurata non rimarrebbe altro rimedio (per il conducente) che
denunciarsi  ex  post all'autorita' (violando la regola di estrazione
penale  ma di valenza universale del nemo tenetur se detegere) o (per
l'intestatario  risultante  al pubblico registro, peraltro non sempre
corrispondente  all'attuale  effettivo  proprietario) di comunicare i
dati  del  conducente  o di un conducente (violando in questo caso la
regola del nemimen laedere).
      Anche  sotto i cennati profili si ritiene opportuno il giudizio
della  Corte  sulla  irragionevolezza  della  norma e sul suo mancato
rispetto dell'art. 3 della Costituzione.
      Ai  fini  del  presente  giudizio ritiene questo giudice che il
medesimo   non   possa   essere   definito   indipendentemente  dalla
risoluzione   della  questione  di  legittimita'  costituzionale  qui
sollevata e che, per tale motivo, lo stesso debba essere sospeso.
    Quanto,  infine, alla seconda questione preliminare relativa alla
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis, terzo
comma  del  codice  della  strada,  la  stessa  deve  ormai ritenersi
superata  alla  luce della sentenza della Corte costituzionale n. 114
del 5-8 aprile 2004. Alla luce di detta decisione deve, in ogni caso,
disporsi  l'immediata  restituzione  alla ricorrente della canzione a
suo  tempo  versata  portata  dal  libretto  postale  n. 000022014115
rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo;
                              P. Q. M.
    Visto   l'art. 23,   secondo  comma,  legge  n. 87/1953  dichiara
manifestamente infondata la questione di legittimita' sollevata dalla
difesa della ricorrente.
    Visto  l'art. 23, terzo comma, legge n. 87/1953 solleva d'ufficio
la   questione   di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,
secondo  comma  del  codice  della  strada,  per le ragioni di cui in
motivazione,  nella  parte  in  cui  prevede  che nel caso di mancata
identificazione   del   conducente,   la  segnalazione  debba  essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso
non  comunichi,  entro  trenta  giorni dalla richiesta, all'organo di
polizia  che procede, i dati personali e della patente del conducente
al  momento  della  commessa  violazione,  per violazione dell'art. 3
della Costituzione.
    Sospende il giudizio.
    Dispone   l'inimediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al presidente del Consiglio dei
ministri.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Dispone l'immediata restituzione alla ricorrente della cauzione a
suo  tempo  versata,  portata  dal  libretto  postale n. 000022014115
rilasciato in data 14 febbraio 2004 dall'ufficio postale di Maleo.
    Cosi' deciso in Codogno, il 12 maggio 2004.
                    Il giudice di pace: Giuffrida
04C1307