N. 969 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 dicembre 2003- 9 gennaio 2004

Ordinanze  da  969  a  971  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse  rispettivamente  il  23  dicembre,  il  23 dicembre 2003 e il
9 gennaio  2004  (pervenute  alla  Corte costituzionale il 29 ottobre
2004)   del  Tribunale  di  Venezia,  sez.  distaccata  di  Dolo  nei
procedimenti  penali  a  carico  di:  Andrew  Silvia (r.o. 969/2004);
Jenerenco  Vladislav  (r.o.  970/2004);  Jmade  Rosa  ed  altre (r.o.
971/2004).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Contrasto  con  i  principi di ragionevolezza e di proporzionalita'
  delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.

                           P r e m e s s o

    Il  22 dicembre  2003 alle ore 15, Andrew Silvia, nata in Nigeria
il  28 agosto  1980, sedicente, veniva tratta in arresto per il reato
p.  e  p. dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 perche' senza
giuslificato  motivo  si  tratteneva  nel  territorio  dello Stato in
violazione  dell'ordine  di lasciare il territorio nazionale entro il
termine  di  giorni  5,  impartitogli  dal  Questore  di  Venezia con
provvedimento del 3 dicembre 2003 ai sensi del comma 5-bis del citato
articolo di legge notificatole nella medesima data; accertato in Mira
il 22 dicembre 2003;
    Che  in  data  odierna,  23 dicembre 2003, Andrew Silvia e' stata
presentata   davanti   a  questo  giudice  per  la  convalida  ed  il
contestuale   giudizio   direttissimo  a  norma  dell'art. 14,  comma
5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998;
    Che  successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha
chiesto  la  convalida  dell'arresto senza chiedere l'applicazione di
alcuna misura cautelare, osserva quanto segue.
    1. - L'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/198 e succ. mod.
nel  prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per
il  reato  di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter, legge cit., si pone in
violazione  dell'art. 13,  comma terzo Cost. L'articolo in questione,
dopo  aver stabilito che la liberta' personale e' inviolabile ed aver
specificato  che  eventuali  restrizioni  della liberta' in questione
possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto
motivato  dell'autorita'  giudiziaria,  prevede  al  comma  terzo una
deroga  in  forza  della  quale  in casi eccezionali di necessita' ed
urgenza  indicati  tassativamente dalla legge e' possibile l'adozione
di  provvedimenti  provvisori  da  parte  dell'autorita'  di pubblica
sicurezza.
    Orbene,    nel    nostro   ordinamento   processuale,   l'arresto
obbligatorio  e'  previsto  solo  per  reati connotati da particolare
gravita',  ossia  quelli  per  i  quali  la  legge stabilisce la pena
dell'ergastolo  o  della reclusione non inferiore nel minimo a cinque
anni  e nel massimo a venti (art. 380, comma primo c.p.p.) e nei casi
di  flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380, comma
secondo  c.p.p.),  individuati  dal  legislatore  in  base alla legge
delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto
obbligatorio,  oltre  che  nelle  ipotesi  suddette, anche in caso di
flagranza  di  reati  puniti meno gravemente in relazione ai quali la
misura  fosse  pero'  imposta  da  speciali  esigenza di tutela della
collettivita',  trattandosi  di  fattispecie  connotate  comunque  da
particolare gravita' ed idonee ad ingenerare un significativo allarme
sociale.  E' dunque evidente che in tali casi ricorrano i presupposti
della necessita' ed urgenza.
    Il  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter non rientra invece in
tale  categoria  di  reati:  lo  stesso legislatore ha infatti inteso
sanzionare  la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di
espulsione  emanato  dal  questore  con  la pena detentiva meno grave
dell'arresto,    qualificando    la    fattispecie    come   semplice
contravvenzione.  Il  reato in esame non e' quindi tale da destare un
elevato,   allarme  sociale,  tale  cioe'  da  giustificare  da  solo
l'adozione  immediata  di  un provvedimento limitativo della liberta'
personale.
    Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato
in  oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti
del  soggetto  agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo,
dunque,  l'arresto  viene snaturato della sua caratteristica saliente
di  misura  precautelare,  cioe' di strumento adottato dalla p.g. per
ragioni  di  necessita'  ed  urgenza  in  funzione  della  successiva
applicazione  da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari
personali  privative  in tutto od in parte della liberta'. L'art. 121
disp.  att.  c.p.p.  stabilisce infatti che quando il p.g. ritiene di
non  dover  chiedere  al  giudice  l'applicazione di misura cautelare
coercitiva deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato.  E'  evidente che tale norma deve trovare applicazione anche
nell'ipotesi  in  cui  il  reato  non consenta nemmeno in astratto di
poter emettere alcuna misura cautelare coercitiva.
    2.  -  Peraltro,  non si vede sotto quale altro profilo l'arresto
possa   assolvere   una   utile   funzione,  posto  che  il  giudizio
direttissimo   non   e'   necessariamente  collegato  all'arresto  in
flagranza   e  non  presuppone  dunque  la  privazione  dello  status
libertatis.
    Appare   dunque   evidente  che  nel  caso  di  specie  l'arresto
obbligatorio  si  rivela essere misura irragionevole e sproporzionata
alla  fattispecie  di  reato  oggettivamente  considerata, quantomeno
prescindendo  a  priori  da  altri  elementi  soggettivi  relativi al
cittadino   extracomunitario   che   ne   giustifichino  in  concreto
l'adozione.
    Si  ritiene  pertanto  che  l'art. 14,  comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998, norma in esame, sia costituzionalmente illegittima nella
parte  in  cui  prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo
del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure
sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost.
    3. - La Corte costituzionale deve pertanto essere investita della
questione  di  legittimita'  dell'art. 14,  comma, 5-quinquies, legge
cit. per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo, Cost.
    La  questione  e'  rilevante  ai  fini  del decidere nel presente
giudizio:  trattasi  di udienza di convalida, pertanto la liberazione
dell'arrestato  per  oggettiva  impossibilita'  di  emettere nei suoi
confronti  una  misura  cautelare coercitiva non esime questo ufficio
dalla  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  o meno dell'arresto
operato  dalla  legittimita'  che  verrebbe  meno nell'ipotesi in cui
venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge, in base
alla quale esso e' stato eseguito.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998,  introdotto  dall'art. 13,  comma primo, lett. b), legge
30 luglio 2002, n. 189;
    Ordina  l'immediata  trasmissione alla Corte costituzionale degli
atti del procedimento;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Dolo, addi' 23 dicembre 2003
                        Il giudice: De Curtis
04C1328