N. 973 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2004

Ordinanze  973 e 974 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  14 luglio 2004 dal Tribunale di Siracusa sui ricorsi proposti da:
Arcidiacono  Giuseppe  (r.o.  n. 973/2004);  Di  Martino Enrico (r.o.
n. 974/2004)

Ordinamento   giudiziario  -  Spese  di  giustizia  -  Compenso  agli
  ausiliari  del  magistrato  - Opposizione al decreto di pagamento -
  Competenza  del  Tribunale  in  composizione  monocratica  anziche'
  collegiale  -  Eccesso  di delega - Irragionevolezza, incidenza sul
  diritto di difesa e sul principio del giudice naturale.
- D.Lgs.  30 maggio  2002,  n. 113,  art. 170,  trasfuso  nel  d.P.R.
  30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 76.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    Esaminati  gli  atti e scioglimento la riserva assunta in data 29
giugno  2004  sull'opposizione  a  decreto di liquidazione di onorari
difensivi proposta dall'avv. Giuseppe Arcidiacono.

                            O s s e r v a

    Per   decidere   la   questione  sottoposta  al  suo  esame  deve
necessariamente  applicate  le  disposizioni  di  cui  agli art. 170,
d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
    Tali norme, a giudizio dello scrivente magistrato, nella parte in
cui   attribuiscono   al   giudice  in  composizione  monocratica  la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di  liquidazione,  anche  nella  ipotesi, come nel casa di
specie,  in  cui  il  provvedimento opposto sia stato pronunciato dal
giudice   in   composizione  collegiale,  violano  quattro  parametri
costituzionali
    Anzitutto  il parametro della ragionevolezza e, in definitiva, il
principio  di  uguaglianza  di cui all'articolo 3 della Costituzione,
apparendo  del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica,
prevedere  quale  giudice  dell'impugnazione avverso un provvedimento
emesso   dal  giudice  in  composizione  collegiale,  un  giudice  in
composizione  monocratica,  tanto  piu'  che si tratta di contenzioso
attinente a diritti soggettivi.
    In  secondo  luogo,  il  principio del diritto di difesa, sancito
dall'art.  24 della Costituzione, giacche' le garanzie che compongono
tale  diritto subiscono un concreto oggettivo affievolimento, essendo
riconosciuto  al  giudice  in  composizione  monocratica il potere di
rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale.
    In terzo luogo, il principio del giudice naturale di cui all'art.
25 della Costituzione, atteso che, secondo il vigente ordinamento, la
Corte di appello giudica sempre in composizione collegiale.
    Infine,   il  principio  del  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati nella delega ai governo dalla finzione legislativa
(art.  76  Cost.).  Invero,  fra  i  principi  ed i criteri direttivi
prescritti  nella  legge  delega  8 marzo 1999, n. 50 non e' indicato
quello   che   prevede   il  mutamento  di  composizione  dell'organo
giudiziario  qui censurato, con conseguente contrasto con il disposto
del richiamato art. 76 Cost. per eccesso di delega.
                              P. Q. M.
    Ritenuta   la   questione   rilevante  dovendosi  necessariamente
applicare per la definizione del procedimento in esame norme reputate
in contrasto con la Carta costituzionale, questo giudice,
    Solleva  questione  di legittimita' costituzonale degli art. 170,
d.lgs.  30  maggio 2002, n. 113 e d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella
parte  in cui attribuiscono al giudice in composizione monocratica la
competenza   a  conoscere  dell'opposizione  avverso  il  decreto  di
pagamento  di liquidazione anche nell'ipotesi in cui il provvedimento
opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale;
    Sospende  il  procedimento  e  dispone trasmettersi gli atti alla
Corte costituzionale per l'esame della questione.
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
        Siracusa, addi' 14 luglio 2004
                        Il giudice: Consiglio
04C1330