N. 976 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2004

Ordinanza  emessa  il  9  luglio  2004  dal  tribunale amministrativo
regionale  del  Veneto  sul ricorso proposto da Associazione italiana
sclerosi multipla Onlus contro Regione Veneto

Previdenza  e  assistenza  sociale - Regione Veneto - Associazioni di
  promozione    sociale    (nella    specie    Sezione    provinciale
  dell'Associazione   Italiana  Sclerosi  Multipla)  -  Iscrizione  e
  cancellazione   dall'apposito   registro   -  Potere  regolamentare
  attribuito alla Giunta regionale anziche' al Consiglio - Violazione
  della  norma  statutaria  circa la spettanza al Consiglio regionale
  del  potere  regolamentare,  nonche' della norma costituzionale che
  attribuiva,  al  momento  dell'approvazione  della  legge regionale
  censurata,  il  potere  regolamentare  esclusivamente  al Consiglio
  regionale.
- Legge  della  Regione  Veneto  13 settembre  2001,  n. 27, art. 43,
  comma 3.
- Costituzione,  artt. 121, comma secondo, e 123, primo comma; art. 8
  dello Statuto della Regione Veneto.
(GU n.49 del 22-12-2004 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 2641/2003,
proposto  dall'Associazione  italiana  sclerosi  multipla  (A.I.S.M.)
O.N.L.U.S.,   in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata  e  difesa  dagli avv. Cocchi e Zambelli, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti
22,
    Contro  la  Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  rappresentata  e difesa dagli avv. Morra e
Londei,.  con  domicilio  eletto in Venezia Dorsoduro 3901, presso la
sede della giunta regionale, per l'annullamento:
        a)  delle note 8 settembre 2003 del dirigente regionale della
I direzione regionale per i servizi sociali, indirizzate alle sezioni
provinciali dell'A.I.S.M.;
        b)   degli   atti   antecedenti,   presupposti,  preordinati,
preparatori,   consequenziali   ovvero   comunque   connessi,  e,  in
particolare, della d.g.r. 10 ottobre 2001, n. 2652.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Uditi  nella  pubblica  udienza  del 19 maggio 2004 - relatore il
consigliere  avv.  Angelo Gabbricci - l'avv. Cazzador in sostituzione
di  Zambelli  per la ricorrente e l'avv. Londei per l'Amministrazione
resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    A)   L'Associazione   Italiana   Sclerosi   Multipla  (A.I.S.M.),
organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, riunisce i soggetti
interessati  alle  problematiche  inerenti  alla sclerosi multipla ed
alle   malattie   similari;  dotata  di  personalita'  giuridica,  e'
iscritta, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e del d.m. 14
novembre  2001,  n. 471,  al registro nazionale delle Associazioni di
promozione sociale.
    B) La struttura periferica dell'A.I.S.M. e' costituita da sezioni
provinciali:   queste,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
383/2000,  avevano  ottenuto  nella  Regione  Veneto l'iscrizione nel
registri regionali delle Associazioni di volontariato, ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e della l.r. 30 agosto 1993, n. 40.
    Dopo l'entrata in vigore della ripetuta legge 383/2000, l'art. 43
della  l.r.  13  settembre 2001, n. 27, ha previsto l'istituzione del
registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi
dell'art. 7  della  ripetuta  legge  383/2000:  il  secondo comma del
predetto  art. 43  stabilisce  che possono iscriversi nel registro «i
soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000
in  possesso dei requisiti richiesti»; il terzo comma prevede poi che
la  giunta  regionale,  in  un termine prefissato, «emana un apposito
regolamento   che   disciplina   i  procedimenti  di  iscrizione,  di
cancellazione e di revisione del registro».
    C)   Le   sezioni  provinciali  venete  dell'A.I.S.M.  non  hanno
richiesto  l'iscrizione in quest'ultimo registro regionale; tuttavia,
ciascuna di esse ha ricevuto una nota della direzione regionale per i
servizi  sociali,  di  data  8 settembre 2003, nella quale, ricordata
l'avvenuta  istituzione  del registro regionale delle associazioni di
promozione  sociale,  si rappresenta come la deliberazione 10 ottobre
2001,    n. 2652,    della    giunta    regionale,   abbia   disposto
«l'incompatibilita' con [l'iscrizione in] quello del volontariato», e
poiche'  l'A.I.S.M.  aveva  appunto ottenuto l'iscrizione al registro
nazionale,  si  sarebbe  provveduto  «alla  cancellazione di tutte le
sezioni iscritte al volontariato».
    Nella  stessa  nota le sezioni provinciali dell'A.I.S.M. venivano
quindi  invitate  a  presentare,  entro  trenta  giorni, la richiesta
d'iscrizione  al  registro della promozione sociale, «onde consentire
l'eventuale   iscrizione,   contestualmente  alla  cancellazione  dal
volontariato che sara' temporaneamente sospesa».
    D)  L'A.I.S.M.  ha  allora impugnato con il ricorso in esame tale
determinazione, e, con essa, la d.g.r. 2652/2001 per la parte in cui,
disciplinando     il     procedimento    di    iscrizione,    afferma
«l'incompatibilita'  del  regime  giuridico  delle  organizzazioni di
volontariato  e  delle  associazioni  di promozione sociale», sicche'
«l'iscrizione ad un registro esclude l'iscrizione all'altro».
    E)    1.    Il    primo   motivo   del   ricorso   e'   rubricato
nell'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 43,  l.r.  27/2001 per
contrasto  con  l'art. 121  Cost.  e con l'art. 8 dello statuto della
Regione Veneto.
    Invero,  come si e' gia' ricordato, l'art. 43, terzo comma, della
l.r.  n. 27/2001,  attribuisce  alla giunta il potere di disciplinare
l'iscrizione  nel registro regionale delle associazioni di promozione
sociale  con  atto  regolamentare,  costituito appunto dall'impugnata
d.g.r. 2652/2001.
    Tuttavia,   continua   la   ricorrente,  l'art. 8  dello  statuto
regionale   veneto   attribuisce   tuttora   la   potesta'  normativa
regolamentare  soltanto  al  consiglio regionale; ne' - conformemente
all'interpretazione  stabilita dal giudice delle leggi con la recente
sentenza 21 ottobre 2003, n. 313 - la prescrizione potrebbe ritenersi
implicitamente  abrogata per effetto della novellazione dell'art. 121
Cost.,  disposta  con la legge cost. 22 ottobre 1999, n. 1 (e non con
la  legge  cost.  18  ottobre  2001, n. 3, erroneamente richiamata in
ricorso),  la  quale  non  avrebbe  determinato  un'indiscriminata  e
generale   attribuzione   alla   giunta   regionale   della  potesta'
regolamentare.
    Ne  conseguirebbe  allora «a) la non manifesta infondatezza della
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, l.r.
27/2001  per  violazione  dell'art. 121  Cost.  e  dell'art. 8  dello
statuto  della  Regione  Veneta; b) la conseguente incompetenza della
giunta  regionale  ad  adottare  la deliberazione n. 2652/2001, quale
disposizione  regolamentare  attuativa  del medesimo art. 27; c) la -
subordinata  -  illegittimita'  di  detta  deliberazione  rispetto al
modello indicato dalla l.r. n. 27/2001 e alla legge n. 383/2000».
    E)  2.  Il  secondo  motivo  del  ricorso  e'  compendiato  nella
violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 32 della ripetuta l.r.
27/2001,  nonche' degli artt. 2 e segg. legge n. 383/2000, e, ancora,
nell'eccesso  di  potere  per  falsita'  e  difetto  del presupposto,
travisamento, difetto di motivazione e sviamento.
    La  censurata  prescrizione,  contenuta  nella  d.g.r. 2652/2001,
violerebbe   le   norme  di  legge  che,  fissando  i  requisiti  per
l'iscrizione  al  registro  delle associazioni di promozione sociale,
non  stabilirebbero, neppure implicitamente, tale incompatibilita': e
questa,  non  prevista  da  una  fonte  primaria, non potrebbe essere
introdotta  da  una  disposizione  di  grado inferiore, e per di piu'
immotivatamente.
    F)  Si  e'  costituita  in  giudizio la Regione Veneto: nelle sue
difese  questa  ha  replicato al secondo motivo di ricorso, ma non ha
invece  affrontato  la  questione di costituzionalita' dedotta con il
primo.

                            D i r i t t o

    1.  -  Il  primo  motivo  del ricorso sostanzialmente censura per
incompetenza  la  deliberazione  2652/2001:  questa  avrebbe forza di
regolamento,  ma  la  giunta regionale non disporrebbe legittimamente
del  relativo  potere,  fondato su una disposizione, l'art. 43, terzo
comma,   della  l.r.  27/2001,  incostituzionale  per  contrasto  con
l'art. 121 Cost. e con l'art. 8 dello statuto regionale.
    In generale, la censura d'incompetenza va esaminata con priorita'
(ex  multis  C.d.S., VI, 27 maggio 2003, n. 958; id. 8 febbraio 2001,
n. 551):  il Collegio deve ora verificare se sussistano i presupposti
e  le  condizioni  per  sollevare  la  questione di costituzionalita'
prospettata.
    2.1. - Per quanto attiene alla rilevanza della questione, l'esame
della  d.g.r.  10  ottobre  2001,  n. 2652, non lascia dubbi che, con
questa,  la  giunta  abbia  inteso esercitare il potere regolamentare
attribuitole   dall'art. 43,   terzo  comma  della  l.r.  n. 27/2001,
espressamente richiamato nel preambolo del provvedimento.
    E' poi certo che, attraverso il ripetuto atto normativo, e' stata
introdotta  nella  Regione Veneto la regola dell'incompatibilita' tra
l'iscrizione  nel registro delle organizzazione di promozione sociale
e  quello  delle  organizzazioni  di volontariato, come si desume sia
dallo   stesso   preambolo,  sia  dal  punto  2  dell'allegato  A  al
provvedimento,  e  come  e' infine confermato dalle note dirigenziali
del settembre 2003 (sopra sub c), che alla stessa deliberazione fanno
espresso  riferimento,  e  che confermano l'attualita' dell'interesse
alla sua rimozione.
    2.2.  -  Per  quanto  attiene poi alla non manifesta infondatezza
della  questione,  va  intanto  rammentato  che  lo statuto regionale
vigente della Regione Veneto, nel testo approvato con legge 22 maggio
1971, n. 340, all'art. 8 dispone che il consiglio regionale «esercita
tutte   le  potesta'  legislative  e  regolamentari  attribuite  alla
regione»,  escludendo  dunque  una  potesta'  normativa regolamentare
della  giunta  regionale,  dunque  illegittimamente  conferita  dallo
stesso art. 43, terzo comma, della l.r. n. 27/2001.
    Ora,  e'  bensi'  vero  che la legge cost. n. 1/1999, modificando
l'art. 121,   secondo  comma,  della  Costituzione,  ha  abrogato  la
prescrizione  che  espressamente  attribuiva  al  solo  consiglio  la
potesta' regolamentari attribuite alla regione.
    Pare    tuttavia    al   Collegio   -   in   cio'   conformandosi
all'insegnamento della citata sentenza Corte cost. n. 313/2003 - che,
nel  silenzio  della  Costituzione,  in presenza di una pluralita' di
possibili  soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale
e  per  il  rispetto dell'autonomia statutaria regionale, deve essere
respinta   la   tesi  che  l'art. 121,  secondo  comma,  abbia  cosi'
attribuito tale potere alla giunta regionale.
    Il  richiamato  art. 8  dello  Statuto  regionale non puo' dunque
ritenersi   implicitamente   abrogato,   ovvero   in   qualche  forma
disapplicabile;  esso  costituisce  invece  tuttora la disposizione -
sovraordinata  alle  leggi  regionali,  in armonia con quanto dispone
l'art. 123   Cost.   -  la  quale  fissa  la  competenza  in  materia
regolamentare  degli organi regionali; e, comunque, tale l'art. 8 era
sia nel momento in cui fu approvata la l.r. n. 27/2001, sia in quello
in cui la giunta approvo' il regolamento de quo.
    3.  -  In  conclusione,  non appare manifestamente infondata e va
sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 43,
terzo  comma,  della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, per contrasto con
l'art. 8  dello  Statuto della Regione Veneto, approvato con legge 22
maggio  1971,  n. 340, nonche' con gli art. 121, secondo comma e 123,
primo comma, Cost.
    Deve,  pertanto,  disporsi la sospensione del presente giudizio e
la  rimessione  della questione all'esame della Corte costituzionale,
giusta art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale con riferimento
all'art. 43,  terzo  comma,  della l.r. 13 settembre 2001, n. 27, per
contrasto  con l'art. 8 dello Statuto della Regione Veneto, approvato
con  legge 22 maggio 1971, n. 340, nonche' con gli artt. 121, secondo
comma e 123, primo comma, Cost.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone, a cura della segreteria
della  Sezione,  che gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte
costituzionale  per la risoluzione della prospettata questione, e che
la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle parti ed al presidente
della  giunta  regionale,  e  comunicata  al presidente del consiglio
regionale del Veneto.
    Cosi'  deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, il 19 maggio
2004.
                       Il Presidente: Zuballi
                       L'estensore: Gabbricci
04C1332